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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 956/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4738/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 391 IMU 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento sopra indicato chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Non si è costituito il resistente Ente impositore benché ritualmente attinto dalla notifica del ricorso.
All'udienza del 5 febbraio 2026 il processo è stato trattenuto in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Allo stato degli atti ed in difetto di costituzione del Comune di Angri il ricorso va accolto.
E' stato eccepito il difetto di legittimazione passiva giacchè l'immobile oggetto di tributo si appartiene a tale Nominativo_1 (il quale già a far data dall'11/03/2018 occupava l'immobile come da dichiarazione inizio accupazione / variazione ai fini TARI Prot. n. 578 dell'11/09/2018 presentata al comune di Angri) giusta atti pubblici per notar Iervolino n^8550 e 3382 di repertorio e raccolta del 22/07/2020 e n^. 11724 e 4999 di repertorio e raccolta del 31/05/2023.
Inoltre le annualità dovute sarebbero state tutte pagate;
in atti però, per quanto può rilevare, di ciò non vi è traccia.
In assenza di elementi contrari circa la assenza di titolarità dell'immobile in capo al ricorrente (circostanza assorbente su ogni altra questione) l'atto impugnato va annullato.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Angri in persona del suo L.R. p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore di Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) liquidate in € 300,00, oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15% e rimborso CUT per € 30,00) con attribuzione all'avv. Difensore_1 ( CF_Difensore_1) dichiaratasi antistataria.
Salerno, -5 febbraio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4738/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 391 IMU 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento sopra indicato chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Non si è costituito il resistente Ente impositore benché ritualmente attinto dalla notifica del ricorso.
All'udienza del 5 febbraio 2026 il processo è stato trattenuto in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Allo stato degli atti ed in difetto di costituzione del Comune di Angri il ricorso va accolto.
E' stato eccepito il difetto di legittimazione passiva giacchè l'immobile oggetto di tributo si appartiene a tale Nominativo_1 (il quale già a far data dall'11/03/2018 occupava l'immobile come da dichiarazione inizio accupazione / variazione ai fini TARI Prot. n. 578 dell'11/09/2018 presentata al comune di Angri) giusta atti pubblici per notar Iervolino n^8550 e 3382 di repertorio e raccolta del 22/07/2020 e n^. 11724 e 4999 di repertorio e raccolta del 31/05/2023.
Inoltre le annualità dovute sarebbero state tutte pagate;
in atti però, per quanto può rilevare, di ciò non vi è traccia.
In assenza di elementi contrari circa la assenza di titolarità dell'immobile in capo al ricorrente (circostanza assorbente su ogni altra questione) l'atto impugnato va annullato.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Angri in persona del suo L.R. p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore di Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) liquidate in € 300,00, oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15% e rimborso CUT per € 30,00) con attribuzione all'avv. Difensore_1 ( CF_Difensore_1) dichiaratasi antistataria.
Salerno, -5 febbraio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone