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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 622/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1953/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Municipia S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5896/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
4 e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180382863291632836101 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1873/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.5.2020 Ricorrente_1 adiva questa Commissione espondendo di avere avuto comunicato da parte di Municipia spa - in data 18.12.2019 - un preavviso di fermo di beni mobili registrati emesso sulla base di un avviso di accertamento per TARSU 2011 del Comune di Catania.
Eccepiva l'illegittima del preavviso per i motivi indicati in ricorso e nel merito la prescrizione del diritto azionato.
Si costituiva in giudizio il conessionario opponendosi.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di ammorbidire il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, art. 86, comma 2, norma che autorizza il concessionario ad applicare tout court il provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale: il preavviso consiste invero nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del relativo termine, si procederà all'iscrizione del fermo.
In considerazione della particolare incisività di tale misura, che ha natura cautelare, in quanto volta a garantire il fruttuoso esperimento dell'espletanda esecuzione (confr. Cass. civ. 25 maggio 2011, n. 11478), la Suprema
Corte ha già avuto modo di affermare l'autonoma impugnabilità del preavviso, e ciò quand'anche esso riguardi obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione (cfr. Cass. Civ. sez. III 6.12.2011
n. 26196). Si è invero condivisibilmente affermato che, rispetto a tale pretesa, sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere inerte il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. sez. un. 7 maggio 2010, n. 11087).
Tanto premesso, va osservato che a fronte dell'eccezione di parte ricorrente di prescrizione, il concessionario ha comprovato sia la notifica dell'avviso di accertamento (9.9.2013) che della successiva ingiunzione di pagamento (23.2.2016) e quindi nessuna prescrizione è maturata.
In relazione ai vizi del preavviso si osserva che nessun difetto di motivazione sussiste (essendo palese sia l'ammontare delle somme richieste, che il loro calcolo e la loro causale).
Nessun problema di sanzioni amministrative è dato ravvisare nel caso di specie trattandosi di imposte comunali.
Ed infine l'atto impugnato non necessita di alcuna vidimazione, in quanto tale obbligo previsto dall'art. 2 del
R.D. n. 639/1910 è stato soppresso con l'art. 229 del D.Lgs. n. 51/1998, secondo cui “Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico del ricorrente.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 24 Aprile 2023 deducendo i seguenti motivi.
Primo motivo - Erroneità della decisione – Violazione e/o falsa applicazione art. 77 cod. proc. civ. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la nullità della procura alle liti prodotta da Municipia Spa, in quanto generica e priva del benché minimo riferimento all'oggetto del giudizio e non sottoscritta dal legale rappresentante della resistente. La procura alle liti è stata sottoscritta non dal legale rappresentante di
Municipia Spa ma da un responsabile della riscossione della stessa. Nessun elemento della procura permette di verificare il possesso – da parte del responsabile della riscossione – dei poteri rappresentativi necessari per il conferimento della procura alle liti. Né è stata prodotta la procura notarile citata nella procura. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della procura alle liti, la carenza di ius postulandi del difensore di Municipia Spa e la conseguente espunzione dal fascicolo processuale di tutti i documenti prodotti da Municipia Spa.
Secondo motivo - Erroneità della decisione – Erroneità della valutazione della documentazione prodotta –
Violazione e/o falsa applicazione art. 139 cod. civ. e 2697 cod. civ.
La cartolina postale prodotta asseritamente relativa all'avviso si accertamento, infatti, non contiene nessun riferimento all'avviso di accertamento e se ne contesta la riconducibilità, dal momento che il fronte prodotto riporta come data di spedizione il 10.05.2013 mentre nel retro la data di consegna indicata è il 09.09.2013.
E' palese, pertanto, che la cartolina non può riferirsi all'avviso di accertamento. In ogni caso, anche a voler ritenere notificato l'avviso di accertamento è evidente l'estinzione dell'obbligazione per decorso dei termini di prescrizione quinquennale.
Terzo motivo - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 D. Lgs. 546/1992.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 5896/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 4 e depositata il 27
Settembre 2023.
Municipia S.p.a, chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio.
In data 06 Ottobre 2025 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sul primo motivo di appello, l'appellante lamenta che la procura alle liti di Municipia S. p. A. sia nulla perché: rilasciata da un soggetto qualificato come “responsabile della riscossione” e non dal legale rappresentante;
fondata su una procura notarile meramente richiamata e non prodotta;
priva di qualunque riferimento specifico alla presente controversia. Da ciò deduce: la carenza di ius postulandi del difensore di Municipia;
l'inammissibilità della costituzione della stessa;
l'inutilizzabilità dei documenti prodotti. Il motivo non è fondato.
In via preliminare, va ricordato che, in materia di rappresentanza processuale delle persone giuridiche: la qualità di legale rappresentante o di soggetto munito di poteri rappresentativi in forza di statuto o atti interni non necessita di autonoma prova, spettando alla parte che la contesti l'onere di formulare tempestiva e specifica eccezione, indicando gli elementi da cui emergerebbe il difetto di poteri;
laddove la rappresentanza sia conferita mediante delega o procura interna, la contestazione della controparte non determina automaticamente la nullità della procura alle liti, ma può al più imporre, ove necessario, la richiesta di integrazione documentale. Nel caso di specie: la procura alle liti in favore del difensore di Municipia S. p. A. risulta ritualmente rilasciata e depositata nel giudizio di primo grado;
la Commissione di primo grado ha ritenuto valida la costituzione della società, senza che siano stati allegati concreti elementi idonei a dimostrare l'inesistenza o la radicale carenza di poteri in capo al sottoscrittore della procura;
l'odierna appellante si limita a richiamare, in astratto, principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di procura notarile non prodotta, senza tuttavia collegare tali principi a puntuali emergenze processuali che dimostrino il difetto di poteri rappresentativi. Inoltre, la censura postula che, in mancanza della produzione della procura notarile richiamata, la procura alle liti debba considerarsi tamquam non esset. Tuttavia: non vi è prova che il potere di conferire mandato alle liti derivi esclusivamente da detta procura notarile, potendo invece discendere da atti interni di organizzazione della società, ovvero da poteri gestori o deleghe generali;
l'assenza nel fascicolo della delega notarile richiamata non comporta, di per sé, l'invalidità della procura alle liti, quando – come nel caso di specie – non sia stata fornita alcuna prova positiva dell'insussistenza dei poteri rappresentativi in capo al soggetto che l'ha sottoscritta. L'appellante pretende, in via derivata, l'espunzione dal fascicolo di tutti i documenti prodotti da Municipia S. p. A. e la “disapplicazione” degli stessi da parte del giudice. Tale conclusione non può essere condivisa. Anche a voler configurare eventuali irregolarità formali della procura, le stesse sarebbero comunque sanabili e, in ogni caso, non incidenti sulla validità intrinseca della documentazione prodotta, che è riferibile ad atti dell'ente impositore o del concessionario, autonomamente valutabili dal giudice. In definitiva, il primo motivo di appello deve essere rigettato, avendo correttamente il giudice di primo grado ritenuto la valida costituzione di Municipia S. p. A. e legittimamente utilizzato la documentazione prodotta.
Sul secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui: ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento TARSU e della successiva ingiunzione;
ha escluso l'intervenuta prescrizione;
ha omesso di considerare la mancanza di prova della raccomandata informativa nell'ipotesi di notifica a persona diversa dal destinatario. Dalla motivazione della sentenza di primo grado, letta unitamente agli atti acquisiti, risulta che: l'avviso di accertamento TARSU 2011 è stato notificato alla contribuente in data 09.09.2013; la successiva ingiunzione di pagamento è stata notificata in data 23.02.2016; il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato in data 18.12.2019. Gli atti prodotti da Municipia S. p.
A. in primo grado sono stati ritenuti idonei dal giudice di merito a dimostrare: la consegna dell'atto presso l'indirizzo della contribuente;
il rispetto della sequenza procedimentale;
l'efficace interruzione dei termini di prescrizione. In ordine alla cartolina postale relativa all'avviso di accertamento, l'appellante deduce una non riconducibilità all'atto impositivo per asserita discrasia fra data di spedizione (10.05.2013) e data di consegna
(09.09.2013). Tale rilievo, tuttavia: non integra di per sé un vizio di notifica, ben potendo il differenziale temporale dipendere da prassi interne del servizio postale, da tentativi di recapito infruttuosi o da altre circostanze non adeguatamente documentate in senso contrario;
non esclude, in mancanza di specifica prova contraria, che il plico sia stato effettivamente recapitato all'indirizzo della contribuente in data
09.09.2013, come ritenuto dal giudice di primo grado;
non è sorretto da elementi oggettivi (es. produzione di certificazioni postali, risultanze anagrafiche, accertamenti sulla datazione del timbro) idonei a dimostrare un effettivo travisamento della prova. Quanto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento, l'appellante insiste sulla mancanza della raccomandata informativa, dedotta quale requisito essenziale per la validità della notifica a persona diversa dal destinatario, alla luce dell'art.60 d. P. R.600/1973 e della giurisprudenza di legittimità. Sul punto, va osservato che: la disciplina della notifica degli atti tributari e di riscossione, pur richiedendo, in specifiche ipotesi, l'invio di raccomandata informativa, impone che la relativa omissione sia puntualmente dimostrata e non solo affermata;
nel giudizio di primo grado, la Commissione ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta da Municipia S. p. A. a dimostrare l'avvenuta notifica dell'ingiunzione nel 2016, valutando complessivamente gli atti (relata, estratti, ricevute) e ritenendo che la contribuente avesse avuto effettiva conoscenza della pretesa;
in appello, la contribuente si limita a ribadire la doglianza già disattesa, senza indicare quali specifici elementi della documentazione prodotta sarebbero incompatibili con il perfezionamento della notifica, né fornisce prova di una eventuale totale mancanza di comunicazioni postali. Sotto il profilo della prescrizione, l'appellante assume la natura quinquennale del termine, sostenendo che, a prescindere dalla validità delle notifiche, il decorso del tempo avrebbe estinto il credito. Tale assunto non può essere condiviso: a fronte di una sequenza notificatoria che – secondo l'accertamento di fatto del giudice di primo grado, qui non efficacemente scalfito – vede: avviso di accertamento nel 2013; ingiunzione nel 2016; preavviso di fermo nel 2019; i termini di prescrizione risultano, in ogni caso, interrotti dalle notifiche intermedie, con conseguente impossibilità di maturazione di un quinquennio ininterrotto fra un atto e l'altro;
l'appellante non individua un segmento temporale preciso in cui sarebbe decorso integralmente il termine di prescrizione senza alcun atto interruttivo, né confuta specificamente il contenuto e la datazione degli atti già valorizzati dal primo giudice. Le deduzioni sull'asserita nullità della notifica per mancanza della raccomandata informativa sono supportate da ampia giurisprudenza di legittimità, ma restano, nel caso concreto, prive di adeguato ancoraggio fattuale, in quanto: non è stato prodotto alcun elemento che dimostri in modo univoco la mancata spedizione e/o la mancata ricezione della raccomandata informativa;
non viene contestata in modo analitico la documentazione già acquisita in primo grado, ma solo richiamata genericamente la necessità, in astratto, di tale adempimento;
non è stato allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla dedotta irregolarità, posto che la contribuente ha in ogni caso potuto proporre ricorso avverso il preavviso di fermo, articolando compiutamente le proprie censure.
Alla luce di quanto precede, il secondo motivo di appello deve essere rigettato. La sentenza di primo grado ha correttamente: ritenuto provata la notifica degli atti presupposti;
escluso il maturare della prescrizione;
respinto le eccezioni di nullità della sequenza procedimentale.
Sul terzo motivo di appello, l'appellante censura la condanna alle spese disposta in primo grado, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto accogliere il ricorso o, quantomeno, compensare le spese. La disciplina di cui all'art.15 d. lgs.546/1992, come modificata, si fonda sul principio di soccombenza, con possibilità di compensazione solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi espressamente. Nel caso di specie: la contribuente è risultata soccombente in primo grado;
non emergono, né sono specificamente allegati, elementi eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese;
la motivazione del primo giudice, pur sintetica, si pone nell'alveo del principio per cui le spese seguono la soccombenza, non ravvisandosi margini di discrezionalità in senso favorevole alla ricorrente. Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza di primo grado non merita censura, e il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di Municipia S.p.A.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 17.10.2025 Il
Presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1953/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Municipia S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5896/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
4 e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180382863291632836101 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1873/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.5.2020 Ricorrente_1 adiva questa Commissione espondendo di avere avuto comunicato da parte di Municipia spa - in data 18.12.2019 - un preavviso di fermo di beni mobili registrati emesso sulla base di un avviso di accertamento per TARSU 2011 del Comune di Catania.
Eccepiva l'illegittima del preavviso per i motivi indicati in ricorso e nel merito la prescrizione del diritto azionato.
Si costituiva in giudizio il conessionario opponendosi.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di ammorbidire il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, art. 86, comma 2, norma che autorizza il concessionario ad applicare tout court il provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale: il preavviso consiste invero nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del relativo termine, si procederà all'iscrizione del fermo.
In considerazione della particolare incisività di tale misura, che ha natura cautelare, in quanto volta a garantire il fruttuoso esperimento dell'espletanda esecuzione (confr. Cass. civ. 25 maggio 2011, n. 11478), la Suprema
Corte ha già avuto modo di affermare l'autonoma impugnabilità del preavviso, e ciò quand'anche esso riguardi obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione (cfr. Cass. Civ. sez. III 6.12.2011
n. 26196). Si è invero condivisibilmente affermato che, rispetto a tale pretesa, sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere inerte il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. sez. un. 7 maggio 2010, n. 11087).
Tanto premesso, va osservato che a fronte dell'eccezione di parte ricorrente di prescrizione, il concessionario ha comprovato sia la notifica dell'avviso di accertamento (9.9.2013) che della successiva ingiunzione di pagamento (23.2.2016) e quindi nessuna prescrizione è maturata.
In relazione ai vizi del preavviso si osserva che nessun difetto di motivazione sussiste (essendo palese sia l'ammontare delle somme richieste, che il loro calcolo e la loro causale).
Nessun problema di sanzioni amministrative è dato ravvisare nel caso di specie trattandosi di imposte comunali.
Ed infine l'atto impugnato non necessita di alcuna vidimazione, in quanto tale obbligo previsto dall'art. 2 del
R.D. n. 639/1910 è stato soppresso con l'art. 229 del D.Lgs. n. 51/1998, secondo cui “Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico del ricorrente.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 24 Aprile 2023 deducendo i seguenti motivi.
Primo motivo - Erroneità della decisione – Violazione e/o falsa applicazione art. 77 cod. proc. civ. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la nullità della procura alle liti prodotta da Municipia Spa, in quanto generica e priva del benché minimo riferimento all'oggetto del giudizio e non sottoscritta dal legale rappresentante della resistente. La procura alle liti è stata sottoscritta non dal legale rappresentante di
Municipia Spa ma da un responsabile della riscossione della stessa. Nessun elemento della procura permette di verificare il possesso – da parte del responsabile della riscossione – dei poteri rappresentativi necessari per il conferimento della procura alle liti. Né è stata prodotta la procura notarile citata nella procura. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della procura alle liti, la carenza di ius postulandi del difensore di Municipia Spa e la conseguente espunzione dal fascicolo processuale di tutti i documenti prodotti da Municipia Spa.
Secondo motivo - Erroneità della decisione – Erroneità della valutazione della documentazione prodotta –
Violazione e/o falsa applicazione art. 139 cod. civ. e 2697 cod. civ.
La cartolina postale prodotta asseritamente relativa all'avviso si accertamento, infatti, non contiene nessun riferimento all'avviso di accertamento e se ne contesta la riconducibilità, dal momento che il fronte prodotto riporta come data di spedizione il 10.05.2013 mentre nel retro la data di consegna indicata è il 09.09.2013.
E' palese, pertanto, che la cartolina non può riferirsi all'avviso di accertamento. In ogni caso, anche a voler ritenere notificato l'avviso di accertamento è evidente l'estinzione dell'obbligazione per decorso dei termini di prescrizione quinquennale.
Terzo motivo - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 D. Lgs. 546/1992.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 5896/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 4 e depositata il 27
Settembre 2023.
Municipia S.p.a, chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio.
In data 06 Ottobre 2025 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sul primo motivo di appello, l'appellante lamenta che la procura alle liti di Municipia S. p. A. sia nulla perché: rilasciata da un soggetto qualificato come “responsabile della riscossione” e non dal legale rappresentante;
fondata su una procura notarile meramente richiamata e non prodotta;
priva di qualunque riferimento specifico alla presente controversia. Da ciò deduce: la carenza di ius postulandi del difensore di Municipia;
l'inammissibilità della costituzione della stessa;
l'inutilizzabilità dei documenti prodotti. Il motivo non è fondato.
In via preliminare, va ricordato che, in materia di rappresentanza processuale delle persone giuridiche: la qualità di legale rappresentante o di soggetto munito di poteri rappresentativi in forza di statuto o atti interni non necessita di autonoma prova, spettando alla parte che la contesti l'onere di formulare tempestiva e specifica eccezione, indicando gli elementi da cui emergerebbe il difetto di poteri;
laddove la rappresentanza sia conferita mediante delega o procura interna, la contestazione della controparte non determina automaticamente la nullità della procura alle liti, ma può al più imporre, ove necessario, la richiesta di integrazione documentale. Nel caso di specie: la procura alle liti in favore del difensore di Municipia S. p. A. risulta ritualmente rilasciata e depositata nel giudizio di primo grado;
la Commissione di primo grado ha ritenuto valida la costituzione della società, senza che siano stati allegati concreti elementi idonei a dimostrare l'inesistenza o la radicale carenza di poteri in capo al sottoscrittore della procura;
l'odierna appellante si limita a richiamare, in astratto, principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di procura notarile non prodotta, senza tuttavia collegare tali principi a puntuali emergenze processuali che dimostrino il difetto di poteri rappresentativi. Inoltre, la censura postula che, in mancanza della produzione della procura notarile richiamata, la procura alle liti debba considerarsi tamquam non esset. Tuttavia: non vi è prova che il potere di conferire mandato alle liti derivi esclusivamente da detta procura notarile, potendo invece discendere da atti interni di organizzazione della società, ovvero da poteri gestori o deleghe generali;
l'assenza nel fascicolo della delega notarile richiamata non comporta, di per sé, l'invalidità della procura alle liti, quando – come nel caso di specie – non sia stata fornita alcuna prova positiva dell'insussistenza dei poteri rappresentativi in capo al soggetto che l'ha sottoscritta. L'appellante pretende, in via derivata, l'espunzione dal fascicolo di tutti i documenti prodotti da Municipia S. p. A. e la “disapplicazione” degli stessi da parte del giudice. Tale conclusione non può essere condivisa. Anche a voler configurare eventuali irregolarità formali della procura, le stesse sarebbero comunque sanabili e, in ogni caso, non incidenti sulla validità intrinseca della documentazione prodotta, che è riferibile ad atti dell'ente impositore o del concessionario, autonomamente valutabili dal giudice. In definitiva, il primo motivo di appello deve essere rigettato, avendo correttamente il giudice di primo grado ritenuto la valida costituzione di Municipia S. p. A. e legittimamente utilizzato la documentazione prodotta.
Sul secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui: ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento TARSU e della successiva ingiunzione;
ha escluso l'intervenuta prescrizione;
ha omesso di considerare la mancanza di prova della raccomandata informativa nell'ipotesi di notifica a persona diversa dal destinatario. Dalla motivazione della sentenza di primo grado, letta unitamente agli atti acquisiti, risulta che: l'avviso di accertamento TARSU 2011 è stato notificato alla contribuente in data 09.09.2013; la successiva ingiunzione di pagamento è stata notificata in data 23.02.2016; il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato in data 18.12.2019. Gli atti prodotti da Municipia S. p.
A. in primo grado sono stati ritenuti idonei dal giudice di merito a dimostrare: la consegna dell'atto presso l'indirizzo della contribuente;
il rispetto della sequenza procedimentale;
l'efficace interruzione dei termini di prescrizione. In ordine alla cartolina postale relativa all'avviso di accertamento, l'appellante deduce una non riconducibilità all'atto impositivo per asserita discrasia fra data di spedizione (10.05.2013) e data di consegna
(09.09.2013). Tale rilievo, tuttavia: non integra di per sé un vizio di notifica, ben potendo il differenziale temporale dipendere da prassi interne del servizio postale, da tentativi di recapito infruttuosi o da altre circostanze non adeguatamente documentate in senso contrario;
non esclude, in mancanza di specifica prova contraria, che il plico sia stato effettivamente recapitato all'indirizzo della contribuente in data
09.09.2013, come ritenuto dal giudice di primo grado;
non è sorretto da elementi oggettivi (es. produzione di certificazioni postali, risultanze anagrafiche, accertamenti sulla datazione del timbro) idonei a dimostrare un effettivo travisamento della prova. Quanto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento, l'appellante insiste sulla mancanza della raccomandata informativa, dedotta quale requisito essenziale per la validità della notifica a persona diversa dal destinatario, alla luce dell'art.60 d. P. R.600/1973 e della giurisprudenza di legittimità. Sul punto, va osservato che: la disciplina della notifica degli atti tributari e di riscossione, pur richiedendo, in specifiche ipotesi, l'invio di raccomandata informativa, impone che la relativa omissione sia puntualmente dimostrata e non solo affermata;
nel giudizio di primo grado, la Commissione ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta da Municipia S. p. A. a dimostrare l'avvenuta notifica dell'ingiunzione nel 2016, valutando complessivamente gli atti (relata, estratti, ricevute) e ritenendo che la contribuente avesse avuto effettiva conoscenza della pretesa;
in appello, la contribuente si limita a ribadire la doglianza già disattesa, senza indicare quali specifici elementi della documentazione prodotta sarebbero incompatibili con il perfezionamento della notifica, né fornisce prova di una eventuale totale mancanza di comunicazioni postali. Sotto il profilo della prescrizione, l'appellante assume la natura quinquennale del termine, sostenendo che, a prescindere dalla validità delle notifiche, il decorso del tempo avrebbe estinto il credito. Tale assunto non può essere condiviso: a fronte di una sequenza notificatoria che – secondo l'accertamento di fatto del giudice di primo grado, qui non efficacemente scalfito – vede: avviso di accertamento nel 2013; ingiunzione nel 2016; preavviso di fermo nel 2019; i termini di prescrizione risultano, in ogni caso, interrotti dalle notifiche intermedie, con conseguente impossibilità di maturazione di un quinquennio ininterrotto fra un atto e l'altro;
l'appellante non individua un segmento temporale preciso in cui sarebbe decorso integralmente il termine di prescrizione senza alcun atto interruttivo, né confuta specificamente il contenuto e la datazione degli atti già valorizzati dal primo giudice. Le deduzioni sull'asserita nullità della notifica per mancanza della raccomandata informativa sono supportate da ampia giurisprudenza di legittimità, ma restano, nel caso concreto, prive di adeguato ancoraggio fattuale, in quanto: non è stato prodotto alcun elemento che dimostri in modo univoco la mancata spedizione e/o la mancata ricezione della raccomandata informativa;
non viene contestata in modo analitico la documentazione già acquisita in primo grado, ma solo richiamata genericamente la necessità, in astratto, di tale adempimento;
non è stato allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla dedotta irregolarità, posto che la contribuente ha in ogni caso potuto proporre ricorso avverso il preavviso di fermo, articolando compiutamente le proprie censure.
Alla luce di quanto precede, il secondo motivo di appello deve essere rigettato. La sentenza di primo grado ha correttamente: ritenuto provata la notifica degli atti presupposti;
escluso il maturare della prescrizione;
respinto le eccezioni di nullità della sequenza procedimentale.
Sul terzo motivo di appello, l'appellante censura la condanna alle spese disposta in primo grado, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto accogliere il ricorso o, quantomeno, compensare le spese. La disciplina di cui all'art.15 d. lgs.546/1992, come modificata, si fonda sul principio di soccombenza, con possibilità di compensazione solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi espressamente. Nel caso di specie: la contribuente è risultata soccombente in primo grado;
non emergono, né sono specificamente allegati, elementi eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese;
la motivazione del primo giudice, pur sintetica, si pone nell'alveo del principio per cui le spese seguono la soccombenza, non ravvisandosi margini di discrezionalità in senso favorevole alla ricorrente. Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza di primo grado non merita censura, e il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di Municipia S.p.A.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 17.10.2025 Il
Presidente