CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1183/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NA TI, OR
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2240/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
RE - CF_RE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Campania - 80011990639
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13166/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 25/09/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300020041000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170001282322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200070833327000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220025744461000 TARSU/TIA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7429/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13166/2/2024 del 23 settembre 2024, depositata il 25 settembre 2024, la CGT di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso presentato da RE , avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300020041000 TARSU/TIA 2011 a seguito dell'accertato mancato perfezionamento del procedimento notificatorio e prescrizione di tre delle sei cartelle di pagamento prodromiche impugnate.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione censurando la sentenza impugnata nella parte a sé sfavorevole, avendo l'Ufficio nel caso in esame proceduto correttamente alla notifica delle cartelle:
5. Cartella 07120200070833327000 Data notifica 26/01/2022 (cfr. doc. 6 già all. al fasc. I°);
6. Cartella 07120220025744461000 Data notifica 18/01/2023 (cfr. doc. 7 già all. al fasc. I°)
E per aver omesso di considerare l'interruzione della prescrizione (cfr. doc. 8 e 9 già all. al fasc. I°) relativamente alla cartella:
4. Cartella 07120170001282322000 Data notifica 12/02/2017, con riguardo all'AVI n.
07120199039937930000 (contenente anche l'invito al pagamento delle cartelle sub 1, 2 e 3 per le quali ha correttamente rigettato il ricorso) tenuto conto della sospensione del decorso della prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19
Si è costituito il Comune di Napoli che ha in via principale concluso per l'accoglimento dell'appello della
ADER con conferma della validità della procedura di accertamento relativa all'emissione e alla notifica dell'atto impugnato (per quanto dedotto, argomentato e dimostrato dalle parti resistenti interessate e costituite), ed in subordine, ha dedotto la propria estraneità al giudizio.
Si è costituito il Contribuente che ha insistito per la conferma dell'impugnata sentenza eccependo il decorso del termine di prescrizione già prima della notifica delle cartelle esattoriali.
Nella seduta del 3 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'Ufficio assume, in primo luogo, l'erroneità della sentenza impugnata assumendo il perfezionamento del procedimento notificatorio relativamente alla cartella n.5, Cartella n. 07120200070833327000 Data notifica
26/01/2022, documentando la circostanza con il richiamo al doc. n. 6 allegato al fascicolo di I°;
Il motivo è fondato la notificata è avvenuta con raccomandata postale n. 69503155578-3 consegnata in data
26/1/2022, in busta sigillata a persona di famiglia presso l'indirizzo del destinatario.
L'Ufficio, in secondo luogo, l'erroneità della sentenza impugnata assumendo il perfezionamento del procedimento notificatorio relativamente alla cartella n.6, Cartella n. 07120220025744461000 Data notifica
18/01/2023, documentando la circostanza con il richiamo al doc. n. 7 allegato al fascicolo di I°;
Il motivo è fondato la notificata è avvenuta con raccomandata postale n. 9279103-6 consegnata in data
18/1/2023, in busta sigillata a persona di famiglia presso l'indirizzo del destinatario.
Va, invero, evidenziato che, quando si fa questione, come nel caso in esame di una notifica postale diretta ad opera dell'Amministrazione - costituisce orientamento costante in giurisprudenza ("in fine" ribadito, in motivazione, da Sez. 5, n. 21797 del 2020, da ultimo ripresa da Cass. civ. sez. trib., 31/07/2024, n.21604) quello a termini del quale, "a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n.
146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo (della) posta ed in modo diretto" - senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori - "degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente" (Sez. 5, n. 17598 del 2010, Rv. 614598-01), non ricorrendo pertanto alcuna deroga con riguardo alla notificazione degli avvisi di accertamento (Sez. 5, n. 34007 del 2019). Invero, la salvezza delle previsioni di cui agli artt. 60 D.P.R. n.
600 del 1973 e 26 D.P.R. n. 602 del 1973, contenuta nel ridetto articolo, è da intendersi nel senso che l'Amministrazione, qualora lo reputi opportuno, può avvalersi dell'intermediazione di soggetti esterni abilitati alla notificazione degli atti giudiziari, ma non è obbligata a farlo: ragion per cui, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., da ult., Sez. 5, n. 29642 del 2019, Rv. 655744-01), in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del
1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati,
e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
A fronte di un siffatto quadro ermeneutico, la Cassazione -Sez. 6 T, n. 23435 del 2022-, si è peritata (in motivazione) di aggiungere quanto segue: il D.L. n. 78 del 2010, art. 29, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica dell'atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la "concentrazione della riscossione nell'accertamento", come espressamente recita la rubrica della disposizione in esame, che l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell'atto c.d. impoesattivo;
nessuna modifica è stata apportata alla L. n. 890 del 1982, art. 14, che continua a prevedere
"la notificazione degli avvisi... che per legge devono essere notificati al contribuente", "a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o impoesattivi;
in mancanza di espressa modifica legislativa e di ragioni sistematiche che giustifichino una diversa interpretazione, ed anche alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019 (rispettivamente in materia di notifica diretta della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento), secondo cui, "nella fattispecie della notificazione "diretta', vi è un sufficiente livello di conoscibilità" - ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto
- "stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo", sicché il "limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica", deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento impoesattivi, previsti dal citato D.L. n. 78 del 2010, art. 29, convertito. Né a diversa conclusione può pervenirsi desumendo..., dalla precisazione contenuta nell'art. 29 citato circa la facoltà di notificare "mediante raccomandata con avviso di ricevimento" gli atti
"successivi" all'avviso di accertamento in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base a questi ultimi, una implicita abrogazione della facoltà riconosciuta all'amministrazione finanziaria di procedere alla notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 14.
Invero, il citato art. 29, comma 1, lett. a), non si pone affatto su un piano di incompatibilità logica o di implicita contraddizione con la più generale previsione di cui al citato art. 14 (riferito agli "avvisi" e agli "altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente") e nemmeno prevede che la notificazione a mezzo posta
è consentita "solo" per gli atti successivi all'avviso di accertamento..., ma, al contrario, disponendo che la notificazione di tali atti può essere effettuata "anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento", rende evidente l'intento del Legislatore di specificare che anche per queste nuove tipologie di atti, ovvero i c.d. "atti successivi" (non è più prevista infatti l'emissione della cartella di pagamento la cui modalità di notifica
è prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26), è attribuita all'amministrazione fiscale la facoltà di procedere alla loro notificazione mediante l'utilizzo della più snella modalità costituita dall'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Completa il quadro l'osservazione (cfr. Sez. 5, n. 29642 del 2019, Rv. 655744-01) per cui, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr.Cass. civ. sez. trib., 31/07/2024, n.21604). Infine, per un verso, la materiale ricezione dell'atto da parte di persona che nulla ha opposto fonda una presunzione di legittimazione della medesima ad accettarne la consegna, spettando al destinatario dimostrare il contrario;
per altro verso, può farsi riferimento alla sanatoria di eventuali nullità per raggiungimento dello scopo (di tale principio, ad esempio, consta aver fatto applicazione in fattispecie contermine Cass. Sez. 5, n. 11051 del
2018, Rv. 648200-02: "Il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell'omessa esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell'ipotesi di consegna dell'atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente),
è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.").
L'Ufficio assume, in terzo luogo, l'erroneità della sentenza impugnata evidenziando che l'AVI n.
07120199039937930000 (contenente anche l'invito al pagamento delle cartelle sub 1, 2 e 3 per le quali il primo Giudice ha correttamente rigettato il ricorso) fosse atto idoneo ad interrompere la prescrizione anche relativamente alla cartella n. 4 Cartella 07120170001282322000 Data notifica 12/02/2017.
Il motivo è fondato, la notificata dell'atto interruttivo della prescrizione (l'AVI n. 07120199039937930000), pacificamente non impugnato dal ricorrente, si è perfezionata in data 11.5.2020 e tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione dettato dalla normativa emergenziale, alla data della notifica dell'atto impugnato non era decorso il termine triennale di prescrizione. Da Tanto consegue l'accoglimento dell'appello con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza e per l'effetto il totale rigetto dell'originaria domanda del contribuente.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura documentale della decisione e le oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla peculiarità della procedura notificatoria diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza rigetta totalmente l'originaria domanda del contribuente Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NA TI, OR
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2240/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
RE - CF_RE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Campania - 80011990639
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13166/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 25/09/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300020041000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170001282322000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200070833327000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220025744461000 TARSU/TIA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7429/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13166/2/2024 del 23 settembre 2024, depositata il 25 settembre 2024, la CGT di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso presentato da RE , avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300020041000 TARSU/TIA 2011 a seguito dell'accertato mancato perfezionamento del procedimento notificatorio e prescrizione di tre delle sei cartelle di pagamento prodromiche impugnate.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione censurando la sentenza impugnata nella parte a sé sfavorevole, avendo l'Ufficio nel caso in esame proceduto correttamente alla notifica delle cartelle:
5. Cartella 07120200070833327000 Data notifica 26/01/2022 (cfr. doc. 6 già all. al fasc. I°);
6. Cartella 07120220025744461000 Data notifica 18/01/2023 (cfr. doc. 7 già all. al fasc. I°)
E per aver omesso di considerare l'interruzione della prescrizione (cfr. doc. 8 e 9 già all. al fasc. I°) relativamente alla cartella:
4. Cartella 07120170001282322000 Data notifica 12/02/2017, con riguardo all'AVI n.
07120199039937930000 (contenente anche l'invito al pagamento delle cartelle sub 1, 2 e 3 per le quali ha correttamente rigettato il ricorso) tenuto conto della sospensione del decorso della prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19
Si è costituito il Comune di Napoli che ha in via principale concluso per l'accoglimento dell'appello della
ADER con conferma della validità della procedura di accertamento relativa all'emissione e alla notifica dell'atto impugnato (per quanto dedotto, argomentato e dimostrato dalle parti resistenti interessate e costituite), ed in subordine, ha dedotto la propria estraneità al giudizio.
Si è costituito il Contribuente che ha insistito per la conferma dell'impugnata sentenza eccependo il decorso del termine di prescrizione già prima della notifica delle cartelle esattoriali.
Nella seduta del 3 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'Ufficio assume, in primo luogo, l'erroneità della sentenza impugnata assumendo il perfezionamento del procedimento notificatorio relativamente alla cartella n.5, Cartella n. 07120200070833327000 Data notifica
26/01/2022, documentando la circostanza con il richiamo al doc. n. 6 allegato al fascicolo di I°;
Il motivo è fondato la notificata è avvenuta con raccomandata postale n. 69503155578-3 consegnata in data
26/1/2022, in busta sigillata a persona di famiglia presso l'indirizzo del destinatario.
L'Ufficio, in secondo luogo, l'erroneità della sentenza impugnata assumendo il perfezionamento del procedimento notificatorio relativamente alla cartella n.6, Cartella n. 07120220025744461000 Data notifica
18/01/2023, documentando la circostanza con il richiamo al doc. n. 7 allegato al fascicolo di I°;
Il motivo è fondato la notificata è avvenuta con raccomandata postale n. 9279103-6 consegnata in data
18/1/2023, in busta sigillata a persona di famiglia presso l'indirizzo del destinatario.
Va, invero, evidenziato che, quando si fa questione, come nel caso in esame di una notifica postale diretta ad opera dell'Amministrazione - costituisce orientamento costante in giurisprudenza ("in fine" ribadito, in motivazione, da Sez. 5, n. 21797 del 2020, da ultimo ripresa da Cass. civ. sez. trib., 31/07/2024, n.21604) quello a termini del quale, "a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n.
146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo (della) posta ed in modo diretto" - senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori - "degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente" (Sez. 5, n. 17598 del 2010, Rv. 614598-01), non ricorrendo pertanto alcuna deroga con riguardo alla notificazione degli avvisi di accertamento (Sez. 5, n. 34007 del 2019). Invero, la salvezza delle previsioni di cui agli artt. 60 D.P.R. n.
600 del 1973 e 26 D.P.R. n. 602 del 1973, contenuta nel ridetto articolo, è da intendersi nel senso che l'Amministrazione, qualora lo reputi opportuno, può avvalersi dell'intermediazione di soggetti esterni abilitati alla notificazione degli atti giudiziari, ma non è obbligata a farlo: ragion per cui, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., da ult., Sez. 5, n. 29642 del 2019, Rv. 655744-01), in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del
1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati,
e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
A fronte di un siffatto quadro ermeneutico, la Cassazione -Sez. 6 T, n. 23435 del 2022-, si è peritata (in motivazione) di aggiungere quanto segue: il D.L. n. 78 del 2010, art. 29, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica dell'atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la "concentrazione della riscossione nell'accertamento", come espressamente recita la rubrica della disposizione in esame, che l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell'atto c.d. impoesattivo;
nessuna modifica è stata apportata alla L. n. 890 del 1982, art. 14, che continua a prevedere
"la notificazione degli avvisi... che per legge devono essere notificati al contribuente", "a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o impoesattivi;
in mancanza di espressa modifica legislativa e di ragioni sistematiche che giustifichino una diversa interpretazione, ed anche alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019 (rispettivamente in materia di notifica diretta della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento), secondo cui, "nella fattispecie della notificazione "diretta', vi è un sufficiente livello di conoscibilità" - ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto
- "stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo", sicché il "limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica", deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento impoesattivi, previsti dal citato D.L. n. 78 del 2010, art. 29, convertito. Né a diversa conclusione può pervenirsi desumendo..., dalla precisazione contenuta nell'art. 29 citato circa la facoltà di notificare "mediante raccomandata con avviso di ricevimento" gli atti
"successivi" all'avviso di accertamento in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base a questi ultimi, una implicita abrogazione della facoltà riconosciuta all'amministrazione finanziaria di procedere alla notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 14.
Invero, il citato art. 29, comma 1, lett. a), non si pone affatto su un piano di incompatibilità logica o di implicita contraddizione con la più generale previsione di cui al citato art. 14 (riferito agli "avvisi" e agli "altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente") e nemmeno prevede che la notificazione a mezzo posta
è consentita "solo" per gli atti successivi all'avviso di accertamento..., ma, al contrario, disponendo che la notificazione di tali atti può essere effettuata "anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento", rende evidente l'intento del Legislatore di specificare che anche per queste nuove tipologie di atti, ovvero i c.d. "atti successivi" (non è più prevista infatti l'emissione della cartella di pagamento la cui modalità di notifica
è prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26), è attribuita all'amministrazione fiscale la facoltà di procedere alla loro notificazione mediante l'utilizzo della più snella modalità costituita dall'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Completa il quadro l'osservazione (cfr. Sez. 5, n. 29642 del 2019, Rv. 655744-01) per cui, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr.Cass. civ. sez. trib., 31/07/2024, n.21604). Infine, per un verso, la materiale ricezione dell'atto da parte di persona che nulla ha opposto fonda una presunzione di legittimazione della medesima ad accettarne la consegna, spettando al destinatario dimostrare il contrario;
per altro verso, può farsi riferimento alla sanatoria di eventuali nullità per raggiungimento dello scopo (di tale principio, ad esempio, consta aver fatto applicazione in fattispecie contermine Cass. Sez. 5, n. 11051 del
2018, Rv. 648200-02: "Il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell'omessa esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell'ipotesi di consegna dell'atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente),
è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.").
L'Ufficio assume, in terzo luogo, l'erroneità della sentenza impugnata evidenziando che l'AVI n.
07120199039937930000 (contenente anche l'invito al pagamento delle cartelle sub 1, 2 e 3 per le quali il primo Giudice ha correttamente rigettato il ricorso) fosse atto idoneo ad interrompere la prescrizione anche relativamente alla cartella n. 4 Cartella 07120170001282322000 Data notifica 12/02/2017.
Il motivo è fondato, la notificata dell'atto interruttivo della prescrizione (l'AVI n. 07120199039937930000), pacificamente non impugnato dal ricorrente, si è perfezionata in data 11.5.2020 e tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione dettato dalla normativa emergenziale, alla data della notifica dell'atto impugnato non era decorso il termine triennale di prescrizione. Da Tanto consegue l'accoglimento dell'appello con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza e per l'effetto il totale rigetto dell'originaria domanda del contribuente.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura documentale della decisione e le oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla peculiarità della procedura notificatoria diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza rigetta totalmente l'originaria domanda del contribuente Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado