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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3190/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA VITO LA MANTIA n. 146, presso lo studio dell'Avv. PICARELLA ARIANNA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a Rheda Wiedembruck (GERMANIA), in [...] Controparte_1
29/05/1975, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIOACCHINO DI
MARZO n. 48, presso lo studio dell'Avv. CATALANO SIMONA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 26/6/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 27/07/2001 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
Nella dimora coniugale, di proprietà esclusiva dei genitori della SI.ra
, ubicata nel Comune di Palermo nella Via Carlo Amore n. 11, vivrà CP_1 solamente la SI.ra , unitamente ai figli , ormai Controparte_1 Per_1 maggiorenne, e ancora minorenne, ed il SI. lascerà la Per_2 CP_2 casa coniugale entro e non oltre il giorno 01 del mese di Luglio 2025.
2. Il SI. vivrà temporaneamente presso l'abitazione della di CP_2 lui madre per poi provvedere alla locazione di un immobile idoneo ad essere abitato anche dai propri figli, obbligandosi a lasciare la dimora coniugale entro e non oltre il 01 Luglio 2025 provvedendo al tempestivo cambio di residenza.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
4. Il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5a) il martedì e il giovedì pomeriggio (dopo la scuola) e i weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nel rispetto della volontà del minore oggi sedicenne e dei di lui impegni scolastici e personali.
5b) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza e sempre nel rispetto della volontà del minore oggi sedicenne;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Giugno di ogni anno e
2 sempre nel rispetto della volontà del minore oggi sedicenne.
5. Il SI. tramite bonifico, verserà nell'interesse dei figli, entro e non CP_2 oltre il giorno 151di ogni mese, l'assegno di mantenimento pari ad € 400,00 secondo tali modalità: versamento dell'importo di € 200,00 direttamente sul conto corrente intestato alla SI.ra e versamento del Controparte_1 restante importo effettuando due versamenti di rispettivi euro 100,00 sulle rispettive carte ricaricabili “Buddy” dei figli.
Nessun mantenimento sarà corrisposto alla SI.ra atteso che CP_1 costei svolge attività lavorativa.
6. L'importo dell'assegno Unico, che al 30.04.2025 era pari ad Euro 300,84, che nel mese di Maggio è stato pari ad euro 298,00 e che, in ogni caso è variabile sia in aumento che in diminuzione, da sempre e sino ad oggi, accreditato sul conto corrente del SI. , dal mese di Luglio 2025 verrà CP_2 integralmente percepito dalla SI.ra e, pertanto, dovra' essere CP_1 accreditato sul di lei conto corrente, ragion per cui entrambe le parti si obbligano a rivolgere, entro il corrente mese di Giugno 2025, ai preposti Enti, istanza di mutamento del soggetto percettore dell'assegno unico;
inoltre, nelle more della definizione della pratica di mutamento del soggetto percettore dell'assegno unico, il SI. si obbliga a versare per intero il relativo CP_2 importo alla moglie entro il giorno successivo a quello di accreditamento;
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50 % e secondo i criteri di cui al “Protocollo su spese extraassegno per il mantenimenti dei figli” in uso presso il Tribunale di Palermo e SIlato in data 02.07.2019, e con la sola eccezione che segue:
8a) saranno a carico di entrambi i genitori, e non rientreranno dunque nel mantenimento ordinario, le spese relative ai capi di abbigliamento, ivi compresi quelli più costosi (quali ad esempio giubbotti invernali, cappotti, scarpe, indumenti occorrenti per la partecipazione a cerimonie o eventi fuori dall'ordinario); la relativa spesa sarà pertanto sopportata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno previo accordo tra le parti.
8. Il Buono fruttifero dematerializzato di Euro 4.000,00, emesso in data
14.01.2014, ed intestato ad entrambi i coniugi, verrà integralmente diviso tra costoro in parti uguali, con divisione, dunque, al 50%, sia del capitale che
3 degli interessi Le somme investite nel Giugno 2024 in N. due titoli Unicredit, rispettivamente denominati “UC EP CP ENI 100280629”, dell'importo di €
8.000,00, e “UC EP CP EURIBOR 3 MD 100280627”, di € 7.000,00, formalmente intestati al solo SI. , sono da intendersi, per CP_2 espressa e concorde volontà dei coniugi, e ad ogni effetto di legge, di esclusiva pertinenza ed appartenenza della sola SI.ra . Il SI. Controparte_1
, dunque, provvederà a richiedere lo svincolo sin da subito ed entro CP_2 fine Luglio 2025 dei predetti titoli, in modo che la SI.ra possa avere CP_1 la esclusiva disponibilità delle somme sopra specificate e decidere liberamente il loro utilizzo;
tale operazione verrà tempestivamente comunicata alla SI.ra entro il giorno successivo allo svincolo dei titoli. CP_1
Quindi, la SI.ra avrà diritto a percepire in via esclusiva sia l'intero CP_1 capitale investito che gli interessi maturati, e ciò in ragione del fatto che la stessa, avendo cominciato a svolgere attività lavorativa soltanto nel recente passato, in futuro, e a differenza del marito, non potrà beneficiare di una pensione, né tanto meno di un consistente TFR.
9. La somma di Euro 600,00, così come residuata dal rimborso di alcuni
BFP nell'Agosto 2024, ed attualmente detenuta dal SI. , continuerà CP_2 ad essere materialmente detenuta dal SI. il quale provvederà CP_2 prossimamente ad impiegarla per l'iscrizione a scuola guida del figlio;
Per_2 qualora il costo dovesse superare l'importo su indicato, l'eventuale differenza sarà a carico di ambedue i genitori nella misura del 50%.
10. Quanto alla Polizza Vita POSTAFUTURO CERTO 2011 n. 50006833165, intestata formalmente a , ed avente quali beneficiari i figli e la CP_2 moglie, stipulata nell'anno 2011 ed avente quale scadenza il 10.08.2031, i coniugi, nel dichiarare espressamente che il denaro investito in detta polizza appartiene esclusivamente al figlio in quanto tutto riconducibile agli Per_2 arretrati di indennità di accompagnamento riconosciuti al minore in dipendenza della invalidità da cui risultò affetto, convengono che, sebbene il contraente assicurato sia il SI. , l'unico soggetto legittimato a CP_2 chiedere la liquidazione della polizza ed a riscuotere le somme in essa investite
(sia che la liquidazione venga richiesta in epoca antecedente alla naturale scadenza della polizza prevista per il 10.08.2031, sia che la liquidazione venga
4 richiesta alla sua naturale scadenza), è il figlio della coppia il quale Per_2 soltanto quindi ha diritto di chiedere la liquidazione della polizza ed di incassare capitale e interessi maturati, e ciò anche laddove, maturata la naturale scadenza della polizza, il SI. , formale assicurato- CP_2 contraente, sia ancora in vita. I coniugi concordano, dunque, sul punto che, una volta omologate le presenti condizioni di separazione: a) una copia dell'emittendo provvedimento di omologa verrà comunicato a Poste Italiane;
b) lo svincolo della polizza potrà essere richiesto soltanto da e che, Parte_2 una volta richiesto lo svincolo e/o liquidazione della stessa, le somme, comprensive di capitale ed interessi, dovranno essere percepite esclusivamente da , figlio secondogenito della coppia. Parte_2
11. Stante l'esplicita richiesta del SI. , la SI.ra CP_2 CP_1 acconsente a che costui porti con sé i gioielli a lei regalati dai suoceri prima del matrimonio ed attualmente custoditi presso la casa dei di lei genitori e precisamente: collana di perle con chiusura in oro bianco con brillantini;
orecchini di perle e brillantini montati su oro bianco e anello con diamante al centro e brillantini, oltre ad un anello oro bianco con brillanti (veretta) ed infine una collana con punto luce con brillante (casa di contro, la CP_3
SI.ra trattiene per sé i gioielli regalati dai di lei genitori al marito CP_1 prima del matrimonio, anch'essi attualmente custoditi presso la casa di quest'ultimi, e precisamente: anello in oro giallo con diamante centrale, orologio con cassa in oro giallo, e copri bottoni in oro regalati al SI. CP_2 dalla nonna della SI.ra . CP_1
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 65 P. 2, S. A, Anno 2001) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
5 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3190/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA VITO LA MANTIA n. 146, presso lo studio dell'Avv. PICARELLA ARIANNA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a Rheda Wiedembruck (GERMANIA), in [...] Controparte_1
29/05/1975, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIOACCHINO DI
MARZO n. 48, presso lo studio dell'Avv. CATALANO SIMONA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 26/6/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 27/07/2001 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
Nella dimora coniugale, di proprietà esclusiva dei genitori della SI.ra
, ubicata nel Comune di Palermo nella Via Carlo Amore n. 11, vivrà CP_1 solamente la SI.ra , unitamente ai figli , ormai Controparte_1 Per_1 maggiorenne, e ancora minorenne, ed il SI. lascerà la Per_2 CP_2 casa coniugale entro e non oltre il giorno 01 del mese di Luglio 2025.
2. Il SI. vivrà temporaneamente presso l'abitazione della di CP_2 lui madre per poi provvedere alla locazione di un immobile idoneo ad essere abitato anche dai propri figli, obbligandosi a lasciare la dimora coniugale entro e non oltre il 01 Luglio 2025 provvedendo al tempestivo cambio di residenza.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
4. Il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5a) il martedì e il giovedì pomeriggio (dopo la scuola) e i weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nel rispetto della volontà del minore oggi sedicenne e dei di lui impegni scolastici e personali.
5b) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza e sempre nel rispetto della volontà del minore oggi sedicenne;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Giugno di ogni anno e
2 sempre nel rispetto della volontà del minore oggi sedicenne.
5. Il SI. tramite bonifico, verserà nell'interesse dei figli, entro e non CP_2 oltre il giorno 151di ogni mese, l'assegno di mantenimento pari ad € 400,00 secondo tali modalità: versamento dell'importo di € 200,00 direttamente sul conto corrente intestato alla SI.ra e versamento del Controparte_1 restante importo effettuando due versamenti di rispettivi euro 100,00 sulle rispettive carte ricaricabili “Buddy” dei figli.
Nessun mantenimento sarà corrisposto alla SI.ra atteso che CP_1 costei svolge attività lavorativa.
6. L'importo dell'assegno Unico, che al 30.04.2025 era pari ad Euro 300,84, che nel mese di Maggio è stato pari ad euro 298,00 e che, in ogni caso è variabile sia in aumento che in diminuzione, da sempre e sino ad oggi, accreditato sul conto corrente del SI. , dal mese di Luglio 2025 verrà CP_2 integralmente percepito dalla SI.ra e, pertanto, dovra' essere CP_1 accreditato sul di lei conto corrente, ragion per cui entrambe le parti si obbligano a rivolgere, entro il corrente mese di Giugno 2025, ai preposti Enti, istanza di mutamento del soggetto percettore dell'assegno unico;
inoltre, nelle more della definizione della pratica di mutamento del soggetto percettore dell'assegno unico, il SI. si obbliga a versare per intero il relativo CP_2 importo alla moglie entro il giorno successivo a quello di accreditamento;
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50 % e secondo i criteri di cui al “Protocollo su spese extraassegno per il mantenimenti dei figli” in uso presso il Tribunale di Palermo e SIlato in data 02.07.2019, e con la sola eccezione che segue:
8a) saranno a carico di entrambi i genitori, e non rientreranno dunque nel mantenimento ordinario, le spese relative ai capi di abbigliamento, ivi compresi quelli più costosi (quali ad esempio giubbotti invernali, cappotti, scarpe, indumenti occorrenti per la partecipazione a cerimonie o eventi fuori dall'ordinario); la relativa spesa sarà pertanto sopportata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno previo accordo tra le parti.
8. Il Buono fruttifero dematerializzato di Euro 4.000,00, emesso in data
14.01.2014, ed intestato ad entrambi i coniugi, verrà integralmente diviso tra costoro in parti uguali, con divisione, dunque, al 50%, sia del capitale che
3 degli interessi Le somme investite nel Giugno 2024 in N. due titoli Unicredit, rispettivamente denominati “UC EP CP ENI 100280629”, dell'importo di €
8.000,00, e “UC EP CP EURIBOR 3 MD 100280627”, di € 7.000,00, formalmente intestati al solo SI. , sono da intendersi, per CP_2 espressa e concorde volontà dei coniugi, e ad ogni effetto di legge, di esclusiva pertinenza ed appartenenza della sola SI.ra . Il SI. Controparte_1
, dunque, provvederà a richiedere lo svincolo sin da subito ed entro CP_2 fine Luglio 2025 dei predetti titoli, in modo che la SI.ra possa avere CP_1 la esclusiva disponibilità delle somme sopra specificate e decidere liberamente il loro utilizzo;
tale operazione verrà tempestivamente comunicata alla SI.ra entro il giorno successivo allo svincolo dei titoli. CP_1
Quindi, la SI.ra avrà diritto a percepire in via esclusiva sia l'intero CP_1 capitale investito che gli interessi maturati, e ciò in ragione del fatto che la stessa, avendo cominciato a svolgere attività lavorativa soltanto nel recente passato, in futuro, e a differenza del marito, non potrà beneficiare di una pensione, né tanto meno di un consistente TFR.
9. La somma di Euro 600,00, così come residuata dal rimborso di alcuni
BFP nell'Agosto 2024, ed attualmente detenuta dal SI. , continuerà CP_2 ad essere materialmente detenuta dal SI. il quale provvederà CP_2 prossimamente ad impiegarla per l'iscrizione a scuola guida del figlio;
Per_2 qualora il costo dovesse superare l'importo su indicato, l'eventuale differenza sarà a carico di ambedue i genitori nella misura del 50%.
10. Quanto alla Polizza Vita POSTAFUTURO CERTO 2011 n. 50006833165, intestata formalmente a , ed avente quali beneficiari i figli e la CP_2 moglie, stipulata nell'anno 2011 ed avente quale scadenza il 10.08.2031, i coniugi, nel dichiarare espressamente che il denaro investito in detta polizza appartiene esclusivamente al figlio in quanto tutto riconducibile agli Per_2 arretrati di indennità di accompagnamento riconosciuti al minore in dipendenza della invalidità da cui risultò affetto, convengono che, sebbene il contraente assicurato sia il SI. , l'unico soggetto legittimato a CP_2 chiedere la liquidazione della polizza ed a riscuotere le somme in essa investite
(sia che la liquidazione venga richiesta in epoca antecedente alla naturale scadenza della polizza prevista per il 10.08.2031, sia che la liquidazione venga
4 richiesta alla sua naturale scadenza), è il figlio della coppia il quale Per_2 soltanto quindi ha diritto di chiedere la liquidazione della polizza ed di incassare capitale e interessi maturati, e ciò anche laddove, maturata la naturale scadenza della polizza, il SI. , formale assicurato- CP_2 contraente, sia ancora in vita. I coniugi concordano, dunque, sul punto che, una volta omologate le presenti condizioni di separazione: a) una copia dell'emittendo provvedimento di omologa verrà comunicato a Poste Italiane;
b) lo svincolo della polizza potrà essere richiesto soltanto da e che, Parte_2 una volta richiesto lo svincolo e/o liquidazione della stessa, le somme, comprensive di capitale ed interessi, dovranno essere percepite esclusivamente da , figlio secondogenito della coppia. Parte_2
11. Stante l'esplicita richiesta del SI. , la SI.ra CP_2 CP_1 acconsente a che costui porti con sé i gioielli a lei regalati dai suoceri prima del matrimonio ed attualmente custoditi presso la casa dei di lei genitori e precisamente: collana di perle con chiusura in oro bianco con brillantini;
orecchini di perle e brillantini montati su oro bianco e anello con diamante al centro e brillantini, oltre ad un anello oro bianco con brillanti (veretta) ed infine una collana con punto luce con brillante (casa di contro, la CP_3
SI.ra trattiene per sé i gioielli regalati dai di lei genitori al marito CP_1 prima del matrimonio, anch'essi attualmente custoditi presso la casa di quest'ultimi, e precisamente: anello in oro giallo con diamante centrale, orologio con cassa in oro giallo, e copri bottoni in oro regalati al SI. CP_2 dalla nonna della SI.ra . CP_1
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 65 P. 2, S. A, Anno 2001) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
5 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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