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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8425 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24562/2024 RG Lav.
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Dello Russo, elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Terminio n. 35, come da procura allegata
-RICORRENTE-
E
p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Cuccurullo, Rita
Castaldo, Anna Rega, con i quali elettivamente domicilia in alla via L. Bianchi s.n.c. CP_1
-RESISTENTE-
Oggetto: Retribuzione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 14.11.2024 l'istante in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze della dal 16.01.2019 con inquadramento nella cat/fascia Controparte_2
01/D, qualifica di “collaboratore professionale sanitario - infermiere”, presso il reparto ric.or. cardiologia e UTIC del P.O. Monaldi;
che l'orario di lavoro osservato si svolge dalle ore 7.00/14.00 - 14.00/20.00 e 20.00/7.00 dal lunedì alla domenica.
Tanto premesso, lamentando che per il periodo dal gennaio 2020 al 31 dicembre 2023
l'indennità giornaliera di turno percepita in busta paga non è stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta per il periodo feriale, in contrasto con la nozione europea di retribuzione secondo l'elaborazione della giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha concluso chiedendo: “In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva dell'indennità giornaliera, previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la nozione europea di retribuzione ed in particolare degli artt. 33, co. 1, e 86, co. 3, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, dell'art. 19, co. 1, del CCNL del 1 settembre 1995, dell'art. 23, co.
4, del CCNL del 19 aprile 2004 e dell'art. 37 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001; per
l'effetto, condannare la convenuta al Controparte_3 pagamento dell'importo complessivo di € 502,88, secondo i conteggi elaborati nel corpo del ricorso in
1 relazione ai suddetti titoli, oltre interessi legali ai sensi della legge n. 724/94 art. 22, co. 36, che richiama l'art. 16, co. 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo, nonché l'obbligo di corresponsione della suddetta indennità anche nei giorni di ferie maturati e maturandi nel periodo di riposo feriale per i prossimi anni di servizio….omissis…”, con vittoria di spese legali e rimborso del CU, con distrazione.
Con memoria del 30.10.2025 si costituiva la convenuta eccependo Controparte_2
l'insussistenza del diritto azionato dalla parte ricorrente alla luce delle previsioni contrattuali escludenti dal calcolo della retribuzione da corrispondere durante il congedo ordinario quegli emolumenti della retribuzione globale di fatto, come la indennità in questione, connessi alle condizioni di lavoro e correlati all'effettiva presenza in servizio.
Concludeva chiedendo di: “rigettare la domanda perché in rito inammissibile e infondata nel merito. Vinte le spese di giudizio”.
Acquisiti i documenti prodotti, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** **
Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto secondo le motivazioni di seguito riportate, già espresse da numerosi giudici anche di questo Tribunale (cfr. per tutte, sentenza n. 5662/2025 dott.ssa Ada Bonfiglio).
La parte ricorrente, inquadrata con profilo di collaboratore professionale sanitario/infermiere ed operante su tre turni lavorativi avvicendati, lamenta l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione, dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità giornaliera di turno.
A tal proposito, richiamando i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza sovranazionale e della S.C., ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nella specie, l'indennità di turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C
e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato
2 nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”
Si precisa che gli importi della indennità esaminata hanno subito una variazione per effetto del rinnovo del contratto collettivo nel corso del periodo lavorativo oggetto di giudizio (cfr. art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 che quantifica l'indennità giornaliera di turno in Euro
2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro).
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (C155/10–Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del
CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva evidentemente condivisa dall'azienda convenuta, che non la include nella indennità corrisposta nel periodo di ferie.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminata, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Considerato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_1
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
3 Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la Per_2 giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216).
Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie.
Per la dissuasività, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, quindi, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale, considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse.
La Suprema Corte, a tale riguardo, ha chiarito che “…nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale
è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate…” Ed inoltre ”…che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita…conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019, n. 7589/2021)” (cfr in motivazione Cass. ord n. 19991 del 2024).
In definitiva, nella fattispecie in esame, devono ritenersi sussistenti i requisiti delineati dalla Suprema Corte affinché l'indennità in oggetto sia inclusa nella retribuzione spettante
4 nei giorni di ferie, all'esito di una verifica ex ante: 1) della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione o riduzione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse;
2) della pertinenza di tale compenso rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
3) della continuatività della erogazione della stessa e della incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Nel ricorso è altresì richiamato l'orientamento espresso nella pronuncia di Cassazione civile sez. lav. del 23/06/2022, n. 20216, secondo cui il diritto europeo ed i principi giurisprudenziali eurounitari, si applicano limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane (cfr. prospetto di calcolo integrato al ricorso introduttivo che pur indicando, in relazione agli anni per cui è causa, un numero superiore di giornate di ferie godute, formula il calcolo dell'indennità limitandolo a 28 giornate annuali).
Venendo all'esame della concreta fattispecie, la parte istante ha dimostrato la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda spiegata in ricorso mediante la documentazione allegata
(cartellini marcatempo e buste paga dai quali risulta, in particolare, l'articolazione dei turni di servizio e la avvenuta corresponsione della indennità giornaliera di turno quale emolumento fisso e continuativo).
Del resto, nel costituirsi in giudizio, la non ha formulato, Controparte_2 neanche in termini generici, alcuna contestazione dei fatti costitutivi del diritto - risultando pertanto gli stessi pacifici - dal momento che la difesa è stata essenzialmente incentrata sui termini giuridici della questione, ovvero sulla valorizzazione delle disposizioni contrattuali e di legge che vieterebbero, a dire della stessa, l'erogazione di trattamenti accessori non corrispondenti a prestazioni di lavoro effettivamente rese.
Il calcolo sviluppato dal ricorrente è da riformulare soltanto laddove, anche per il periodo successivo al rinnovo del CCNL invocato, quantifica l'indennità in esame sempre in Euro
4,49 laddove, dal gennaio 2023 essa risulta pari ad Euro 2,07.
In conclusione, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione percepita per ogni giorno di ferie effettivamente goduto, entro il numero di 28 giorni all'anno come dedotto in ricorso, a titolo di “indennità giornaliera di turno" pari ad € 4,49 dal gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022 e pari ad €.2,07 per il periodo decorrente dall'1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre dello stesso anno;
l'
[...]
convenuta va conseguentemente condannata al pagamento delle relative CP_2 differenze economiche maturate nello stesso periodo ovvero, riformulando il calcolo limitatamente all'anno 2023, al pagamento dell'importo di Euro 435,12, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al soddisfo.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014 tenuto conto del carattere seriale della controversia e delle attività svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando così provvede:
1)In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di all'inclusione della Parte_1
“indennità giornaliera di turno" nella retribuzione utile per il calcolo del quantum spettante per i giorni di fruizione di ferie, entro il numero di 28 giorni di ferie all'anno;
2)Per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., al pagamento delle differenze economiche maturate a tale titolo dal ricorrente, nel periodo dal gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2023, pari alla somma di €
435,12, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
3)condanna, altresì, la parte convenuta al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in € 321,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, oltre al rimborso del CU versato.
Napoli, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24562/2024 RG Lav.
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Dello Russo, elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Terminio n. 35, come da procura allegata
-RICORRENTE-
E
p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Cuccurullo, Rita
Castaldo, Anna Rega, con i quali elettivamente domicilia in alla via L. Bianchi s.n.c. CP_1
-RESISTENTE-
Oggetto: Retribuzione
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 14.11.2024 l'istante in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze della dal 16.01.2019 con inquadramento nella cat/fascia Controparte_2
01/D, qualifica di “collaboratore professionale sanitario - infermiere”, presso il reparto ric.or. cardiologia e UTIC del P.O. Monaldi;
che l'orario di lavoro osservato si svolge dalle ore 7.00/14.00 - 14.00/20.00 e 20.00/7.00 dal lunedì alla domenica.
Tanto premesso, lamentando che per il periodo dal gennaio 2020 al 31 dicembre 2023
l'indennità giornaliera di turno percepita in busta paga non è stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta per il periodo feriale, in contrasto con la nozione europea di retribuzione secondo l'elaborazione della giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha concluso chiedendo: “In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva dell'indennità giornaliera, previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la nozione europea di retribuzione ed in particolare degli artt. 33, co. 1, e 86, co. 3, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, dell'art. 19, co. 1, del CCNL del 1 settembre 1995, dell'art. 23, co.
4, del CCNL del 19 aprile 2004 e dell'art. 37 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001; per
l'effetto, condannare la convenuta al Controparte_3 pagamento dell'importo complessivo di € 502,88, secondo i conteggi elaborati nel corpo del ricorso in
1 relazione ai suddetti titoli, oltre interessi legali ai sensi della legge n. 724/94 art. 22, co. 36, che richiama l'art. 16, co. 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo, nonché l'obbligo di corresponsione della suddetta indennità anche nei giorni di ferie maturati e maturandi nel periodo di riposo feriale per i prossimi anni di servizio….omissis…”, con vittoria di spese legali e rimborso del CU, con distrazione.
Con memoria del 30.10.2025 si costituiva la convenuta eccependo Controparte_2
l'insussistenza del diritto azionato dalla parte ricorrente alla luce delle previsioni contrattuali escludenti dal calcolo della retribuzione da corrispondere durante il congedo ordinario quegli emolumenti della retribuzione globale di fatto, come la indennità in questione, connessi alle condizioni di lavoro e correlati all'effettiva presenza in servizio.
Concludeva chiedendo di: “rigettare la domanda perché in rito inammissibile e infondata nel merito. Vinte le spese di giudizio”.
Acquisiti i documenti prodotti, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** **
Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto secondo le motivazioni di seguito riportate, già espresse da numerosi giudici anche di questo Tribunale (cfr. per tutte, sentenza n. 5662/2025 dott.ssa Ada Bonfiglio).
La parte ricorrente, inquadrata con profilo di collaboratore professionale sanitario/infermiere ed operante su tre turni lavorativi avvicendati, lamenta l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione, dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità giornaliera di turno.
A tal proposito, richiamando i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza sovranazionale e della S.C., ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nella specie, l'indennità di turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C
e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato
2 nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”
Si precisa che gli importi della indennità esaminata hanno subito una variazione per effetto del rinnovo del contratto collettivo nel corso del periodo lavorativo oggetto di giudizio (cfr. art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 che quantifica l'indennità giornaliera di turno in Euro
2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro).
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (C155/10–Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del
CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva evidentemente condivisa dall'azienda convenuta, che non la include nella indennità corrisposta nel periodo di ferie.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminata, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Considerato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_1
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
3 Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la Per_2 giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216).
Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie.
Per la dissuasività, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, quindi, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale, considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse.
La Suprema Corte, a tale riguardo, ha chiarito che “…nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale
è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate…” Ed inoltre ”…che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita…conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019, n. 7589/2021)” (cfr in motivazione Cass. ord n. 19991 del 2024).
In definitiva, nella fattispecie in esame, devono ritenersi sussistenti i requisiti delineati dalla Suprema Corte affinché l'indennità in oggetto sia inclusa nella retribuzione spettante
4 nei giorni di ferie, all'esito di una verifica ex ante: 1) della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione o riduzione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse;
2) della pertinenza di tale compenso rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
3) della continuatività della erogazione della stessa e della incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Nel ricorso è altresì richiamato l'orientamento espresso nella pronuncia di Cassazione civile sez. lav. del 23/06/2022, n. 20216, secondo cui il diritto europeo ed i principi giurisprudenziali eurounitari, si applicano limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane (cfr. prospetto di calcolo integrato al ricorso introduttivo che pur indicando, in relazione agli anni per cui è causa, un numero superiore di giornate di ferie godute, formula il calcolo dell'indennità limitandolo a 28 giornate annuali).
Venendo all'esame della concreta fattispecie, la parte istante ha dimostrato la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda spiegata in ricorso mediante la documentazione allegata
(cartellini marcatempo e buste paga dai quali risulta, in particolare, l'articolazione dei turni di servizio e la avvenuta corresponsione della indennità giornaliera di turno quale emolumento fisso e continuativo).
Del resto, nel costituirsi in giudizio, la non ha formulato, Controparte_2 neanche in termini generici, alcuna contestazione dei fatti costitutivi del diritto - risultando pertanto gli stessi pacifici - dal momento che la difesa è stata essenzialmente incentrata sui termini giuridici della questione, ovvero sulla valorizzazione delle disposizioni contrattuali e di legge che vieterebbero, a dire della stessa, l'erogazione di trattamenti accessori non corrispondenti a prestazioni di lavoro effettivamente rese.
Il calcolo sviluppato dal ricorrente è da riformulare soltanto laddove, anche per il periodo successivo al rinnovo del CCNL invocato, quantifica l'indennità in esame sempre in Euro
4,49 laddove, dal gennaio 2023 essa risulta pari ad Euro 2,07.
In conclusione, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione percepita per ogni giorno di ferie effettivamente goduto, entro il numero di 28 giorni all'anno come dedotto in ricorso, a titolo di “indennità giornaliera di turno" pari ad € 4,49 dal gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022 e pari ad €.2,07 per il periodo decorrente dall'1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre dello stesso anno;
l'
[...]
convenuta va conseguentemente condannata al pagamento delle relative CP_2 differenze economiche maturate nello stesso periodo ovvero, riformulando il calcolo limitatamente all'anno 2023, al pagamento dell'importo di Euro 435,12, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al soddisfo.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014 tenuto conto del carattere seriale della controversia e delle attività svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando così provvede:
1)In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di all'inclusione della Parte_1
“indennità giornaliera di turno" nella retribuzione utile per il calcolo del quantum spettante per i giorni di fruizione di ferie, entro il numero di 28 giorni di ferie all'anno;
2)Per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., al pagamento delle differenze economiche maturate a tale titolo dal ricorrente, nel periodo dal gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2023, pari alla somma di €
435,12, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
3)condanna, altresì, la parte convenuta al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in € 321,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, oltre al rimborso del CU versato.
Napoli, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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