Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04445/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4445 del 2023, proposto da MI SO Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Pennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tanina De Luca e Francesco Cialella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento derivante dall’ingiunzione di pagamento n. 138 del 06/08/2019 con cui PUBBLIALIFANA s.r.l. ha ingiunto a LAMINAZIONE SOTTILE s.p.a. il
pagamento della somma pari ad euro 48.605,11, ai sensi dell'art.2 e ss. del R.D. 14.04.1910 n. 639 e
dell’art. 7 comma 2 lett. gg) quater e ss. del D.L. 70/2011 come conv. in L. 106/2011, dell'art. 4 della L. 265/2002 e dell'art. 36 comma 2 della L. 31/2008, nonchè degli artt. 52 e 53 D.Lgs. 446/1997 quale quota dei costi di manutenzione e gestione delle aree industriali di competenza del Consorzio ASI Caserta previa disapplicazione della deliberazione del Comitato Direttivo n. 117/2013 e degli atti pregressi, mai conosciuti, ivi compresa la Delibera n. 172/2011, che hanno determinato le quote condominiali per l’anno 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Caserta e di LI S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AR BA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso notificato il 9.10.2023, la società MI SO S.p.A. ha riassunto il giudizio avverso l’ingiunzione di pagamento n. 138 del 06/08/2019 con la quale la società LI srl le aveva ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 48.605,11, ai sensi dell'art.2 e ss. del R.D. 14.04.1910 n.639 e dell’art. 7 comma 2 lett. gg) quater e ss. del D.L. 70/2011 come conv. in L. 106/2011, dell'art. 4 della L. 265/2002 e dell'art. 36 comma 2 della L. 31/2008, nonchè degli artt. 52 e 53 D.Lgs. 446/1997, per contributi consortili relativi ad annualità 2012, 2013, 2014.
Infatti, con sentenza del Tribunale Civile di Santa di Santa AR Capua Vetere - Sez. III n. 2373/2023 dell’8.6.2023 (R.G 10404/2019) era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 lett f) C.p.a.
Con la riassunzione, la società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento derivante dall’ingiunzione suindicata, quale quota dei costi di manutenzione e gestione delle aree industriali di competenza del Consorzio ASI Caserta, previa disapplicazione della deliberazione del Comitato Direttivo n. 117/2013 e degli atti pregressi, mai conosciuti, ivi compresa la Delibera n. 172/2011, che hanno determinato le quote condominiali per l’anno 2012.
2. Questi i fatti alla base del ricorso.
MI SO (in seguito: LS) è insediata nell’ambito territoriale del Consorzio ASI su suoli acquistati negli anni 1963/1966 prima dell’entrata in vigore del PRG ASI.
Con l’atto di avvio del procedimento e costituzione in mora n. 2 del 16.1.2019 la società LI – in qualità di concessionaria per la riscossione coattiva dei contributi consortili di manutenzione e gestione dei servizi comuni degli agglomerati industriali dell'Asi Caserta, come da contratto del 27/11/2018 - ha comunicato a LS che, da controllo automatizzato effettuato nella banca dati fornita dall'ASI Caserta, era risultata debitrice nei confronti del Consorzio Asi dell'importo complessivo € 48.605,11, relativo alla quota di manutenzione e gestione degli agglomerati industriali di Marcianise-San Marco, per gli anni 2012,2013,2014.
In data 6.8.2019 LI srl ha ingiunto a LS il pagamento di euro 48.605,11, ai sensi dell'art.2 e ss. del R.D. 14.04.1910 n.639 e successive modifiche nonchè degli artt. 52 e 53 D.Lgs. 446/1997.
LS ha adito il tribunale civile di Santa AR Capua Vetere ritenendo non dovute le somme richieste.
Il Tribunale, con sentenza n. 2373/2023 dell’8.6.2023, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 lett f) del Codice del processo amministrativo.
3.LS ha riassunto il giudizio innanzi al Giudice Amministrativo riproponendo i primi cinque motivi dell’atto di citazione davanti al giudice civile, anche se ha omesso la rubricazione che il Collegio, per comodità, ripropone.
I) Difetto di legittimazione attiva. violazione degli artt. 52 e 53 d.lgs 446/1997.
Si contesta che LI abbia il potere di agire in nome e per conto del Consorzio Asi di Caserta per la riscossione di pretese entrate patrimoniali.
Sotto un primo profilo, la riscossione risulta avviata ai sensi ed agli effetti dell'art.2 e ss. del R.D. 14.04.1910 n.639 come modificato nonchè degli artt. 52 e 53 D.Lgs. 446/1997, che hanno riguardo ai concessionari iscritti nell’albo di cui all’art. 53 D.Lgs 446/1997 esclusivamente per conto dei Comuni e delle Province (l’art. 53 è rubricato “Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali”).
Per quanto si evince dall’art. 1 dello Statuto vigente del Consorzio ASI di Caserta, quest’ultimo è Ente Pubblico Economico.
Secondo LS il Consorzio non può trasferire agli agenti per la riscossione iscritti nell’albo di cui all’art. 53 la riscossione delle entrate patrimoniali dell’ente pubblico economico a mezzo ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910.
Sotto altro profilo, LI sarebbe priva di legittimazione anche se si ritenesse di ricomprendere il Consorzio ASI nel novero degli Enti locali diversi dai Comuni.
Tale assunto, secondo la ricorrente, troverebbe indiretta conferma nelle previsioni di cui al D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con la Legge n. 225 del 2016, che con gli articoli 1-3 ha modificato il sistema, disponendo la soppressione di Equitalia con effetto dal 1 luglio 2017 e la contemporanea istituzione di Agenzia Entrate Riscossione (AER), quale ente pubblico economico strumentale, cui sono state attribuite le funzioni prima riservate ad Equitalia. L’art. 1, comma 3, della suddetta legge definisce AER “Agente della riscossione”, che opera con i poteri e le disposizioni del Titolo I, Capo II E Titolo II, del D.P.R.n. 602 del 1973, in quanto compatibili, e può svolgere anche le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si tratta di un elenco, pubblicato ed aggiornato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale, in cui sono indicate dall’ISTAT le amministrazioni centrali e locali dello Stato, tra le quali, oltre Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, figurano gli Enti Previdenziali, i Consorzi di Bonifica, le Autorità Portuali, gli Enti Irrigui, i Parchi ma non i Consorzi ASI.
II) Prescrizione. Violazione dell’art. 2948 c.c..
Poiché gli oneri manutentivi e di gestione hanno natura di prestazioni continuative periodiche annuali (art. 21 NNTTAA del PRG ASI), applicandosi la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno ovvero in termini più brevi, nel 2019 gli oneri riferiti alle annualità si sarebbero prescritti, essendo decorso un quinquennio senza che risulti richiesto il pagamento delle medesime.
III) Violazione degli artt. 5 e 17 della l.r. Campania 19/2013 .
Quanto al merito della pretesa di pagamento, la società LS prospetta che i contributi richiesti siano a carico esclusivo del Consorzio, non possono eccedere i costi delle attività svolte dai consorzi ed, in ogni caso, non si identificano, né con i costi di funzionamento del Consorzio, che a norma di quanto stabilito dall’art.4 dello Statuto e dall’artt. 5 e 17 della L.R 19/2013 sono a carico, esclusivamente, degli enti consorziati, né con gli oneri infrastrutturali versati dalle aziende al momento dell’insediamento.
Il Consorzio, peraltro, non avrebbe realizzato gli interventi di gestione e manutenzione su cui si fonda il credito per cui agisce in via esecutiva LI Srl.
IV) V iolazione degli artt. 4 e 5 della l.r. Campania 2013 .
La legge regionale stabilisce che gli oneri manutentivi e di gestione non possono eccedere i costi effettivi degli interventi eseguiti ma nel caso di specie si sono imputati ai corrispettivi richiesti interventi non finanziati e da finanziarsi con i contributi delle aziende insediate, ma finanziati con fondi straordinari statali, degli enti locali, dell'Unione europea e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali. Ne deriva, in ragione della natura di corrispettivo dell’attività di gestione e di manutenzione degli impianti ed attrezzature dell’agglomerato ASI, la non debenza per gli anni in esame dei contributi richiesti, quanto meno nella misura indicata dal Consorzio.
V) Violazione dell’art. 21 NNTTAA PRG ASI.
La ricorrente contesta il calcolo delle quote, che dovrebbe avvenire, in base all’art. 21 NNTTAA PRG ASI, nella misura stabilita dal Consorzio medesimo per la gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature generali e non in base alla superficie dei lotti utilizzati.
4. Si sono costituite, con memoria, sia il Consorzio Asi di Caserta che la società LI, contestando ogni difesa e prospettazione della ricorrente.
In particolare, LI ha precisato di non avere legittimazione passiva in ordine alle contestazioni riguardanti la pretesa impositiva ossia il rapporto obbligatorio sottostante tra la ricorrente e l’ente impositore, ASI di Caserta, asserendo non dovute le somme ingiunte per le motivazioni di merito dedotte in ricorso.
Nel caso di specie, la LI Srl., società iscritta all'Albo dei Concessionari di cui al D.Lgs. 446/97, è solo affidataria dei servizi di riscossione coattiva delle quote consortili del Consorzio ASI di Caserta per le annualità 2012, 2013, 2014 in virtù di convenzione stipulata in seguito ad aggiudicazione di gara di appalto n. 7190529 come da relativo capitolato.
5. In vista della discussione del merito, le parti hanno depositato memorie e repliche.
6. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 14.1.2026.
DIRITTO
7.I Consorzi ASI sono stati istituiti nell'ambito delle politiche di intervento straordinario per il Mezzogiorno con Legge 29 luglio 1957, n. 634. In particolare, l'art. 21 aveva previsto la possibilità di costituire dei consorzi tra Comuni, Province e Camere di Commercio per favorire il sorgere di nuove iniziative industriali in aree specifiche.
Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 ha riorganizzato la normativa sugli interventi nel Mezzogiorno, confermando il ruolo dei consorzi ASI e con legge 5 ottobre 1991, n. 317 i consorzi ASI sono stati inquadrati come Enti Pubblici Economici, dotati di autonomia imprenditoriale.
In tale veste, ogni Consorzio stabilisce annualmente le quote di contribuzione (per servizi come depurazione, illuminazione, manutenzione strade) per i vari soggetti consorziati.
Il Consorzio ASI per la provincia di Caserta è stato istituito ai sensi della L. n. 317/1991 e della L.R. della Campania n. 16/1998 (successivamente abrogata e sostituita dalla l.r. 19 del 2013), è un ente pubblico economico che ha tra le sue finalità principali quella di progettare e realizzare le opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione ed i servizi comuni in riferimento alle aree ed ai nuclei industriali ricadenti nel proprio comprensorio.
La L.r. Campania n. 16/1998 - recante l’ “ Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale ” - per quanto d’interesse agli artt. 4 e 6, di tenore identico ai corrispettivi articoli contenuti nella L.R. n. 19 del 6 dicembre 2013 che ha abrogato e recepito interamente la predetta previgente legge regionale, prevedeva all’art. 4, rubricato “Funzioni dei Consorzi”, che “i Consorzi A.S.I. promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali, delle aree, delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati da loro stessi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi alle imprese (comma 1)”.
In particolare, ai sensi del comma 3 dell’art. 4, i Consorzi A.S.I. “a) progettano e realizzano le opere di urbanizzazione ed i servizi nonché attrezzano gli spazi pubblici o destinati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi; b) progettano e realizzano rustici industriali, centri commerciali e di servizi; c) progettano e realizzano impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali; d) gestiscono le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascuno agglomerato industriale fino alla assegnazione del 70% dei suoli all'agglomerato medesimo”.
L’art. 6, rubricato “Gestione economica. Piani economici e finanziari”, precisa poi che “I mezzi finanziari dei Consorzi A.S.I. sono formati: a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente; b) dagli interessi sugli investimenti finanziari; c) dai corrispettivi conseguiti in relazione alle attività indicate nell’articolo 4 svolte dai Consorzi ; d) dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea e da qualsiasi altro Ente; e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile; j) dai fondi straordinari statali, degli Enti Locali, della CEE e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali; g) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere”.
In linea con quanto disposto dalla richiamata normativa regionale, le Norme di Attuazione del piano regolatore delle aree del Consorzio ASI prevedono che le aziende le quali intendono insediarsi in aree di sviluppo industriale debbano sottoscrivere apposita convenzione con la quale si impegnano a contribuire alla realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali per quella parte non coperta da contributi regionali.
Ebbene, per fare fronte alla realizzazione ed alla gestione di tali necessarie opere, il Consorzio provvede non solo con contributi pubblici ma anche con mezzi propri e, quindi, con risorse poste a carico delle imprese che intendono insediarsi nelle aree di sviluppo industriale, ricomprese nell’ambito del piano regolatore del Consorzio, in proporzione all’estensione delle relative aree assegnate, sul logico ed evidente presupposto che a beneficiare delle predette opere siano le imprese stesse. Queste ultime, infatti, non versano alcun onere di urbanizzazione ai Comuni nel cui ambito ricadono i rispettivi lotti. A tal fine, le suddette imprese stipulano, apposite convenzioni in forza delle quali si obbligano a versare le quote di pertinenza (cfr. art. Convenzione LS / Consorzio, doc. 7 prod. Consorzio) (cfr. anche T.A.R. Napoli, sez. VII, 18 giugno 2025 n. 4592; id., VI, n. 1254 e 1255 del 26 febbraio 2018).
Ne consegue l’indiscutibilità della competenza, in capo al Consorzio, alla riscossione del contributo di urbanizzazione (corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria) dovuto per la partecipazione ai costi delle opere connesse all’edificazione e direttamente funzionali alla realizzazione delle opere infrastrutturali che il Consorzio dovrà realizzare nel comparto industriale di riferimento, a cagione della trasformazione urbanistica delle aree determinata dalle imprese, restando del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dalla ricorrente e peraltro contenuta nelle premesse delle citate convenzioni, del titolo in base al quale è stata acquisita l’area (nel caso specifico, acquisto diretto, anziché espropriazione).
7.1. MI SO S.p.a., attuale ricorrente, è appunto una consorziata oggetto di provvedimento ingiuntivo per il recupero di somme dovute a titolo di oneri consortili asseritamente non pagate, che contesta da un lato la procedura utilizzata dal Consorzio ASI di Caserta per recuperare dette somme, prospettando che la concessionaria per la riscossione LI non avrebbe potuto operare per conto del Consorzio non applicandosi ai consorzi ASI il RD 639/1910 che costituisce tuttora la procedura in vigore per la riscossione da parte dello Stato, che non li menziona espressamente, dall’altro lato anche la debenza del contributo.
8. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta l’utilizzo legittimo della procedura di riscossione coattiva dei crediti pubblici di cui al RD 639/1910.
Il RD 639/1910 stabilisce la disciplina speciale che permette agli enti pubblici di riscuotere le proprie entrate in modo "coattivo", senza dover preventivamente ottenere un titolo esecutivo ma utilizzando la riscossione diretta mediante ruolo oppure affidandosi a un concessionario iscritto all'apposito albo di cui all’art. 53 d.lg. n. 446 del 1997 (gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La ricorrente prospetta che i Consorzi ASI non possano avvalersi degli stessi concessionari per la riscossione di cui si avvalgono i Comuni e che quindi la procedura ingiuntiva che ha condotto alla richiesta di pagamento sia viziata ab origine.
In particolare, contesta che un EPE possa trasferire agli agenti per la riscossione iscritti nell’albo de quo la riscossione a mezzo ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 delle entrate patrimoniali dell’ente pubblico economico, trattandosi di albo utilizzabile solamente dai Comuni e in ogni caso non potendo i Consorzi ASI essere annoverati tra gli enti locali.
8.1. L’eccezione è infondata.
Che il RD 639/1910 non menzioni i Consorzi ma solo gli enti locali è conseguenza del fatto che, come chiarito, i Consorzi ASI sono stati istituiti negli anni ’50 dello scorso secolo e quindi nel 1910 non esistevano.
Tuttavia l’art. 5 ( Gestione delle aree industriali ) del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale) al comma 4 ha espressamente stabilito che “a far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni. ”
Questa disposizione sarebbe sufficiente per considerare chiusa la questione, il che peraltro è indirettamente confermato dalla circostanza che in giurisprudenza non sono state rinvenute sentenze nelle quali la questione della legittimazione dei concessionari in relazione ai Consorzi sia mai stata presa espressamente in esame.
A questo va aggiunto che il Consorzio ASI, per quanto EPE, e quindi legittimato ad agire iure privatorom nell’espletamento della propria attività “imprenditoriale”, ha natura interamente pubblica ed è, di fatto, una promanazione degli enti locali dell’area, che sono Comuni.
L’art. 2 dello Statuto del Consorzio (Soggetti partecipanti) prevede, infatti, che ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3 della Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 2013 s.m.i. possono partecipare al Consorzio: la Regione, gli enti economici pubblici, gli enti pubblici territoriali , i consorzi di operatori e le società consortili operanti in ambito locale, anche mediante società finanziarie, nonché le associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi e gli istituti bancari e finanziari operanti sul territorio.
Dal sito internet del Consorzio risulta che i membri del Consiglio, quindi i soci, sono essenzialmente Comuni (Comune di Teverola, Comune di San Nicola La Strada, Comune di Marcianise, Comune di Aversa, Comune di Santa AR Capua Vetere, Comune di Sparanise, Comune di Mondragone, Comune di Carinaro, Comune di Villa Literno).
Sarebbe quindi paradossale che un ente pubblico composto da Comuni non possa utilizzare la procedura speciale che i Comuni consorziati potrebbero attivare singolarmente per la riscossione dei propri crediti.
8.2. Peraltro: i) le funzioni dei Consorzi sono prettamente espressione di poteri pubblicistici (art. 3 Statuto- il Consorzio Asi Caserta, nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della Regione Campania promuove, nell’ambito dei propri agglomerati e nuclei industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese; esercita le funzioni amministrative relative all’adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree consortili, alle espropriazioni dei suoli e delle eventuali accessioni ed alla loro assegnazione per attività produttive e dei servizi alle imprese nonché agli atti di assegnazione degli impianti e dei servizi consortili; definisce le forme di confronto con le associazioni imprenditoriali più rappresentative del comparto industriale e gli enti locali, anche mediante la convocazione di conferenze periodiche e la predisposizione di sportelli unici consortili, in accordo con gli sportelli dei Comuni e della Regione, per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone d’intervento, compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell’Unione europea; svolge le attività in materia di realizzazione, adeguamento e gestione di infrastrutture, di aree attrezzate e di servizi, anche attraverso la costituzione di società miste che prevedono la partecipazione delle imprese insediate o mediante il ricorso a soggetti esperti, da individuare con procedure di evidenza pubblica e le attività di servizio a sostegno delle iniziative imprenditoriali. Nel perseguimento dei propri scopi il Consorzio può attivare servizi di consulenza e servizi reali alle imprese); ii) in base all’art. 14 dello Statuto, i mezzi finanziari del Consorzio sono determinati: a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione e dai contributi annuali a carico di ciascun soggetto consorziato nella misura che il Consiglio Generale del Consorzio provvederà a determinare in concomitanza con l'approvazione del Piano economico e Finanziario; …c) dai corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 3; …e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile. (..) Il contributo per le spese di funzionamento a carico dei soggetti consorziati è ripartito in misura proporzionale alle quote di sottoscrizione, computate in rapporto al fondo consortile e comunque determinate dal Consiglio Generale, e di cui è titolare ciascun consorziato.”
L’importanza della partecipazione dei Comuni nei Consorzi, con tutte le conseguenze che ne derivano, è peraltro un dato assodato. Significativa sul punto la pronuncia del T.A.R. Bari sez. I, 3/07/2013, n. 1081 che nel legittimare il procedimento di redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati disciplinato dall'art. 2, l. n. 237 del 1993 – che introduce un procedimento speciale di silenzio - assenso per l'approvazione dei piani ASI- ha affermato che “deve escludersi una pretermissione degli Enti locali interessati nella fase di apposizione del vincolo, atteso che essi in ogni caso fanno parte della composizione del consorzio; quanto invece ai soggetti privati, è la stessa natura di variante generale allo strumento di pianificazione che comporta la non necessità di una comunicazione individuale della stessa, secondo gli ordinari principi applicabili agli atti pianificatori soggetti a pubblicazione”.
Va altresì segnalata la sentenza della Cassazione civile sez. III, 19/03/2024, n. 7365, che in tema di riscossione coattiva dei canoni idrici, ha stabilito che il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910, in via generale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 (del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999), in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico.
Orbene, la questione riguardava l’ingiunzione chiesta dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro, che è un ente pubblico locale costituito tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato, che opera mediante attività di distribuzione dell’acqua, gestione delle reti fognarie e depurazione, finanziandosi attraverso tariffe aventi natura corrispettiva.
Anche in questo caso, quindi, è la presenza dei Comuni – enti locali – nella compagine dell’ente e la natura pubblica dei contributi richiesti a determinare la legittimazione dei concessionari per la riscossione.
8.3. La questione può essere riguardata anche sul piano prettamente funzionale.
Come chiarito dalla difesa del Consorzio, a conferma della loro natura prevalentemente pubblicistica, i consorzi sono inclusi dall’allegato 1 alla Direttiva CEE 14.06.1993, n°93/37 tra le categorie di “organismi di diritto pubblico” ed esercitano infatti anche poteri di pianificazione urbanistica attuativa e di esecuzione d’infrastrutture nell’ambito delle aree individuate del territorio regionale, sulla base di convenzioni concluse con le stesse regioni, delle quali possono considerarsi
concessionari per i relativi servizi attinenti all’urbanistica. Da tutto ciò consegue che, quando i Consorzi gestiscono l’assetto e l’industrializzazione delle aree a loro assegnate, nell’ambito dei propri poteri autoritativi sono titolari di un potere impositivo. In virtù di tale potere impositivo i Consorzi determinano in modo autonomo la qualità, la quantità e la tipologia dei servizi di manutenzione da svolgere, e determinano - ai sensi dell’art. 11, D.L. 23.06.1995, n.244 - l’ammontare dei canoni consortili curandone la riscossione. I canoni consortili sono a carico delle imprese i cui stabilimenti sono ubicati nelle aree assegnate dagli enti locali ai consorzi, non hanno alcuna discrezionalità nella determinazione né della quantità né della qualità, né della tipologia del servizio prestato dai Consorzi.
Quanto al canone consortile nello specifico, esso ha una intrinseca natura tributaria in quanto concorre a finanziare un servizio di cui il privato si avvantaggia senza aver chiesto di usufruire, e senza potervi rinunciare. I canoni consortili hanno fondamento nell’art. 11 D.L. n. 244/1995, per cui i canoni richiesti dai Consorzi ai consorziati, trovando la loro fonte nella legge, rientrano nell’ambito dell’art. 23 della Costituzione, partecipando della natura delle obbligazioni patrimoniali pubblicistiche, equiparabili ai tributi. Infatti, le prestazioni fornite dal Consorzio non costituiscono atto di giustizia commutativa (ovvero l’adeguata controprestazione in forza di un contratto a prestazioni corrispettive), perché non vi è nesso di corrispettività tra i singoli consorziati e i servizi svolti sempre dai Consorzi a loro favore.
Infine, va ricordato che il D.L. 248/2007 convertito nella L. 31/08, all’art. 36 comma 2, stabilisce che “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con: a) la procedura dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910; b) la procedura del ruolo di cui al DPR n°602/73.”
Questa norma è dunque il perno del sistema di riscossione pubblica delle entrate locali che individua i due strumenti semplificati di azione: l’ingiunzione fiscale e la cartella di pagamento, e riordina l’attività di riscossione di tutti gli enti locali, non solo dei comuni e delle province, con apposito rinvio a tutti i soggetti indicati nel c. 5 dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma da subito ha mostrato una portata molto estesa nell’ampliare la platea degli enti che possono ricorrere all’ingiunzione anche nella versione rafforzata. Una interpretazione estensiva della locuzione “ente locale” che permette di ampliare l’utilizzo del privilegiato strumento di riscossione alle Camere di Commercio, agli ordini professionali, ai Consorzi, quindi ben oltre l’ente locale territoriale in senso stretto (cfr. Cass. Civ. n. 22710/2017).
Sul punto, Cassazione civile sez. un., 29/04/2015, n. 8619, dopo aver ribadito che la domanda di condanna al pagamento degli oneri di urbanizzazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista in materia urbanistica ed edilizia anche se proposta da un consorzio di sviluppo industriale, ha chiarito che ciò dipende dal fatto che questo, pur essendo un ente pubblico economico, svolge anche attività estranea al campo privatistico imprenditoriale, quale l'attività pubblicistica attinente alla localizzazione industriale.
In sostanza, il fatto stesso che la questione sia ora devoluta alla cognizione di questo giudice senza che la ricorrente abbia fatto appello avverso la sentenza del giudice civile remittente o abbia sollevato conflitto negativo di giurisdizione, conferma il collegamento tra natura pubblica del contributo e applicazione della procedura di riscossione “pubblica”, ivi compresa quella tramite concessionario.
8.4. Si può pertanto affermare che la procedura ex RD 939 del 1910, anche quando consista nel ricorso ai concessionari per la riscossione iscritti nell’elenco ex art. 53 d.lgs. 446/1997, costituisca un modo ordinario per la riscossione coattiva dei crediti di natura pubblicistica (oneri consortili, etc) di tutti gli enti pubblici a carattere locale – in quanto costituiti da Comuni, regioni o altri soggetti esponenziali delle collettività territoriali- anche quando detti enti abbiano formalmente la natura di Enti pubblici economici o svolgano anche in parte attività imprenditoriale e pertanto non siano inseriti nell’”Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)” redatto annualmente dall’ISTAT.
9. Con il secondo motivo di ricorso è stata eccepita la prescrizione nel 2019 degli oneri riferiti alle annualità 2012.2013.2014, essendo decorso un quinquennio senza che risulti richiesto il pagamento delle medesime.
9.1. L’eccezione di prescrizione formulata dalla società ricorrente è infondata.
La prescrizione quinquennale è stata interrotta, infatti, dalla comunicazione inviata via pec alla MI SO S.p.A. in data 17.6.2014 (All. n. 6 prod. LI) con la quale veniva appunto richiesto il pagamento dei pro forma n. 265 e 266 del 13.06.2014 relativi al saldo degli importi di cui all’ordinanza impugnata.
Tra la data della ricezione della pec (17.06.2014) e la comunicazione di avvio del procedimento e costituzione in mora, così come riferisce lo stesso attore, notificata in data 16.01.2019, sono decorsi meno di cinque anni, per cui la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c. non può dirsi intervenuta.
10. Con il terzo motivo la ricorrente contesta la debenza dei contributi consortili prospettando di non avere ricevuto alcun beneficio dall’opera di manutenzione e gestione del Consorzio ASI.
Secondo LS, la ripartizione delle quote di oneri manutentivi da un lato presuppone che sussistano effettivamente infrastrutture e servizi da gestire, essendo evidente la non debenza di oneri manutentivi, laddove le infrastrutture e i servizi non ci sono, dall’altro che gli oneri si riferiscano ad infrastrutture da gestire e non da realizzare.
A riprova della mancata realizzazione degli interventi di gestione e manutenzione di cui trattasi viene eccepito che ASIGEST s.r.l., cui era stata demandata la gestione di siffatti servizi nel 2012, costituita proprio nel 2012, è stata posta in liquidazione nel 2014 e ciò tenuto conto anche dei bilanci di quegli anni.
10.1.Il motivo è infondato.
LS è una impresa insediata da cinquanta anni nell’agglomerato industriale ASI di Marcianise – San Marco.
La Convenzione tra il Consorzio ASI e LS risale infatti al 21 gennaio 1975 (all. 7 prod. Consorzio).
L’art. 6 della Convenzione prevede che la Ditta, in osservanza dell’art. 21 delle NTA del PRG dell’ASI Caserta, “ assume l’impegno di versare annualmente al Consorzio le quote che saranno definite, in rapporto all’area posseduta, per la gestione e manutenzione degli impianti o delle attrezzature generali”.
Ed infatti l’obbligo di pagamento degli oneri di manutenzione a carico delle ditte insediate trae origine dalle “norme di attuazione dei Piani Regolatori ASI”, approvate con Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/1/1968 e 28/07/1970.
L’art. 21 delle citate norme di attuazione stabilisce infatti che “Il Consorzio si riserva di stabilire per congrui periodi di tempo le quote condominiali che le industrie localizzate negli agglomerati dovranno versare annualmente per la gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature generali”.
L’obbligo delle imprese insediate trova, inoltre, fondamento nella L.r. Campania n. 16 del 13.08.1998 il cui art. 6 lett. c) elenca i mezzi finanziari dei Consorzi ASI, fra i quali annovera, appunto: “ i corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell’art. 4) dei Consorzi ” dove fra le funzioni indicate nel predetto art. 4) vi è la gestione delle opere di urbanizzazione.
Nella sentenza n. 4592 del 18.6. 2025, la Settima Sezione di questo T.a.r. ha recentemente ribadito che “ in linea con quanto disposto dalla richiamata normativa regionale, le Norme di Attuazione del piano regolatore delle aree del Consorzio ASI prevedono che le aziende le quali intendono insediarsi in aree di sviluppo industriale debbano sottoscrivere apposita convenzione con la quale si impegnano a contribuire alla realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali per quella parte non coperta da contributi regionali. Ebbene, per fare fronte alla realizzazione ed alla gestione di tali necessarie opere, il Consorzio provvede non solo con contributi pubblici ma anche con mezzi propri e, quindi, con risorse poste a carico delle imprese che intendono insediarsi nelle aree di sviluppo industriale, ricomprese nell’ambito del piano regolatore del Consorzio, in proporzione all’estensione delle relative aree assegnate, sul logico ed evidente presupposto che a beneficiare delle predette opere siano le imprese stesse. Queste ultime, infatti, non versano alcun onere di urbanizzazione ai Comuni nel cui ambito ricadono i rispettivi lotti.”
A tal fine, le suddette imprese stipulano (come è accaduto per la stessa ricorrente con la citata Convenzione del 1975), apposite convenzioni con impegno a versare le quote di loro pertinenza (vedi art. 6 cit.) in relazione all'eventuale futura esecuzione di opere infrastrutturali dell'agglomerato nella misura che sarà determinata anche in relazione all'uso delle opere stesse.
Da questo, il T.a.r. ha fatto discendere “l’indiscutibilità della competenza, in capo al Consorzio, alla riscossione del contributo di urbanizzazione (corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria) dovuto per la partecipazione ai costi delle opere connesse all’edificazione e direttamente funzionali alla realizzazione delle opere infrastrutturali che il Consorzio dovrà realizzare nel comparto industriale di riferimento, a cagione della trasformazione urbanistica delle aree determinata dalle imprese”.
Pertanto, è del tutto irrilevante il riferimento, da parte di LS, alla nota del 23 luglio 2012 per cui gli interventi eseguiti in quegli anni e quelli che si assumevano in corso di realizzazione, si sarebbero sostanziati nel rifacimento della pavimentazione stradale, nella realizzazione della fognatura, nella risagomatura della sezione stradale, nella rifunzionalizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione, nella futura realizzazione, mai concretizzatasi, di un impianto di videosorveglianza.
La ricorrente prospetta che tali interventi sono riconducibili piuttosto a nuove opere infrastrutturali risultando finanziabili esclusivamente con i proventi dei cd oneri infrastrutturali, da versarsi dalle aziende al momento dell’insediamento.
In realtà, il titolo per la riscossione dei contributi è tutt’altro e non vi è alcuna attinenza con quanto prospettato dalla ricorrente, dato il testo chiarissimo dell’art. 6 della Convenzione, che esclude che qualsivoglia affidamento potesse essersi ingenerato nella ricorrente quanto alla non debenza degli oneri infrastrutturali.
Ribadendo principi già espressi da questo Tribunale in analoghi contenziosi, il Collegio osserva che “l’obbligo di versare il contributo per la realizzazione delle opere infrastrutturali non risulta avvinto da un legame di corrispettività con l’esecuzione dell’intervento edilizio autorizzato, siccome preteso dalla società deducente, costituendo invece una posizione giuridica soggettiva di contenuto passivo che dipende direttamente dall’assenso del Consorzio ASI all’utilizzazione dei suoli a destinazione industriale inclusi nell’area consortile” (T.A.R. Napoli, sez. II, n. 2384 del 7 aprile 2022).
Ed ancora, per Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 799 del 20 febbraio 2014 “il fatto costitutivo di tale obbligazione è la stessa ammissione nell'area consortile (e non già la concreta realizzazione delle infrastrutture)”.
10.2.Sul punto va menzionata la sentenza di questa Sezione n. 1254 del 25.3.2020, confermata da Cons. Stato, n. 6173 del 2021
Richiamando quali precedenti analoghi Cons. Stato, Sez. IV, 20.2.2014, n. 799; id. 3.6.2019, n. 3698 e 3699, i giudici amministrativi hanno ribadito che “ come chiarito dalla giurisprudenza, il contributo per oneri di infrastrutturazione è dovuto in ragione della mera ammissione di un lotto nell’area consortile e non per effetto della effettiva realizzazione delle infrastrutture. Pertanto l’obbligo di versare, in proporzione all’estensione del lotto assegnato, un contributo per la realizzazione delle opere infrastrutturali che il Consorzio dovrà realizzare nel comparto industriale di riferimento sorge indubbiamente al momento dell’assegnazione dei relativi lotti. Ed infatti il versamento dei contributi da parte dei privati trova fondamento nel fatto che le infrastrutture ed i servizi sono realizzati nell’interesse delle imprese ed allo scopo precipuo di consentirne l’insediamento nella zona di sviluppo industriale, per cui è il rilascio stesso, da parte del Consorzio, dell’assenso alla utilizzazione dei suoli industriali a configurarsi come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di infrastrutturazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 799 del 20 febbraio 2014), analogamente a quanto avviene per il rilascio del permesso di costruire, che è il fatto costitutivo dell’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione. In sostanza, la funzione di tali contributi è analoga a quella degli oneri di urbanizzazione trattandosi di corrispettivi di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuti per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connesse all’edificazione, la cui obbligazione sorge al momento di assegnazione dei relativi lotti.”
Ed ancora, sempre questa Sezione, con la recente sentenza 10.4.2025 n.3035, ha ricordato che con la sentenza di primo grado n. 1255/2018 confermata con la decisione n. 3698/2019, è stato affermato che l’obbligo per la ricorrente di pagare il contributo non si pone in rapporto sinallagmatico con l’esecuzione delle opere di infrastrutturazione del Consorzio, ma rinviene la propria fonte nel nulla osta all’insediamento. Il Consiglio di Stato, ha affermato che “a fronte delle reiterate lamentele della società appellante in ordine alla quantomeno incompleta, urbanizzazione del comprensorio - non appare inutile precisare che, anche in assenza di precisi e determinati (ovvero determinabili) impegni assunti in sede convenzionale dal Consorzio, siffatto obbligo, in quanto previsto “ex lege”, rimane comunque giustiziabile anche attraverso i pertinenti rimedi previsti per rimuovere l’inerzia amministrativa”.
Con ulteriore sentenza di questo T.A.R. n. 2384 del 07.04.2022 è stato confermato l’obbligo della ricorrente di corrispondere le somme ab origine convenute, a prescindere dall’intervenuta realizzazione dell’opificio industriale.
11. Unitamente al terzo motivo può essere esaminato il quinto, che prospetta l’erroneità del computo delle quote condominiali così come fatto dal Consorzio Asi, chiedendo la disapplicazione della deliberazione del Comitato Direttivo n.117/2013 e degli atti pregressi mai conosciuti, che hanno determinato le quote condominiali per l’anno 2012, e la non debenza delle somme per cui è causa, quanto meno nella misura indicata dal Consorzio, e questo in quanto l’art. 21 NTA cit. al comma 2 prevede che le quote a carico delle imprese saranno determinate in base “all’intensità di uso delle attrezzature”, ma tale parametro non sarebbe – a detta della ricorrente - soddisfatto dalla determinazione delle quote così come fatta con la Deliberazione n.117 del 27.3.2013, rapportata ai mq dei lotti ove insistono le aziende insediate nell’agglomerato ASI, in quanto il mero dato della superficie non consentirebbe di graduare la maggiore o minore intensità di uso delle attrezzature, essendo evidente come a seconda della tipologia di attività esercitata può derivare un utilizzo maggiore o minore in termini di intensità delle attrezzature.
11.1. Il motivo è infondato sotto molteplici profili.
In primo luogo esso è estremamente generico perché afferente non all’an del contributo (che, secondo quanto detto sub 10, non può essere messo in discussione) ma al quantum del medesimo.
Pertanto, se il problema è di contestazione del quantum, l’onere di allegazione e probatorio ricadente sulla parte ricorrente impone che siano portate all’attenzione del giudice delle ragioni, anche minime, di erroneità del computo.
Invece così non è, in quanto LS ha messo genericamente in relazione la quantificazione dei contributi “in base all’intensità di uso” con la delibera consortile 117/2013, che invece ha riguardo alla superficie dei lotti.
Orbene, è evidente che se la delibera citata fosse stata illegittima, LS avrebbe dovuto impugnarla a suo tempo nei termini perentori previsti per la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi.
La circostanza che nel ricorso se ne chieda la “disapplicazione” è un evidente refuso del contenuto del ricorso in sede civile, perché, come noto, il giudice civile ha il potere di disapplicazione (art. 5 l. 2248/1865 all. E) ma il giudice amministrativo può disapplicare solo disposizioni regolamentari contra legem (il riferimento è alla celebre decisione Cons. Stato n. 154 del 1992, da ultimo ex plurimis vedi Cons. Stato sez. IV, 1.4.2025, n. 2732) e non può certo disapplicare atti amministrativi asseritamente illegittimi, anche quando fungano da atti presupposti, perché essi devono essere impugnati tempestivamente o unitamente al provvedimento applicativo.
Nel caso concreto, la prospettazione della ricorrente è tale da far ritenere che l’impugnazione avrebbe dovuto avvenire a suo tempo, ma in ogni caso la delibera de quo non risulta impugnata con motivi specifici (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio sez. I, 1/09/2025, n. 15920, che ha ribadito come la disapplicazione di un provvedimento non tempestivamente impugnato si traduca in un'inammissibile elusione dei termini processuali).
È vero che nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., la disapplicazione è, invece, possibile solo quando l'atto leda diritti soggettivi (astrattamente la questioni relative agli oneri concessori lo sono) ma questo riguarda l’atto applicativo che stabilisce il quantum dei contributi, non la delibera contenente i criteri generali, che è astrattamente censurabile quale espressione del potere discrezionale dell’Ente di esercitare il proprio potere sulle aziende consorziate e, comunque, si ribadisce, non è stata oggetto di alcun tipo di contestazione.
11.2. Per completezza va rilevato come nella memoria depositata ex art. 73 c.p.a., la ricorrente prospetti alcune criticità della delibera in questione, ma è evidente che tali assunti non possono essere considerati sia perché non presenti nel ricorso introduttivo sia perché, come detto, trattasi di inammissibili e tardive contestazioni a una delibera non impugnata nei modi e nei termini di legge.
In ogni caso, come il Consorzio ha evidenziato in memoria, con Delibera di Comitato Direttivo n. 439/2010 (all. 8 prod. Consorzio) esso ha costituito l’ufficio “Manutenzione e gestione delle infrastrutture e dei servizi comuni” e contestualmente ha fissato i criteri per la quantificazione del contributo annuale, senza che sia stata mossa contestazione alcuna.
Con successive Deliberazioni nn. 172/2011 (All. n. 9) e 513/2011 (All. n. 10) sono state operate le rettifiche ai contributi precedentemente fissati, graduandoli in ragione di una maggiore diversificazione delle aliquote da applicare. Tra l’altro è importante sottolineare che – come si evince anche dal corpo delle delibere – le aliquote per il pagamento del contributo sono frutto di accordi pattuiti con “Confindustria Caserta” e sono scaturite a seguito di incontri nei quali erano stati invitati tutti gli industriali dell’agglomerato nei quali è stato deciso di ripartire i costi di gestione delle aree in base ai mq. assegnati .
Con la successiva citata delibera di Comitato Direttivo n. 117 del 27.03.2013 (All. n. 11) sono state rimodulate le aliquote per la quota relativa al 2013. Per la quota relativa all’anno 2014 gli importi sono stati dimezzati rispetto all’anno 2013 per venire incontro alle esigenze delle imprese.
Infine con Deliberazione n. 323 del 29.06.2017 (All. n. 12) è stato disposto l’affidamento del servizio di riscossione coattiva ed a tal fine è stata espletata la procedura selettiva mediante RDO aperta sul MEPA della quale è risultata aggiudicataria la LI s.r.l., con sede in Piedimonte Matese – iscritta all’Albo di cui al D.M. 289/2000 (vedi convenzione sottoscritta il 13.03.2013) – (All. n. 13).
La citata Delibera n. 172/2011 che ha determinato le quote condominiali per l’anno 2012 era stata, peraltro, oggetto di impugnazione davanti a questo T.a.r. unitamente alle note di richiesta di pagamento delle pretese somme avanzate dal Consorzio ASI in data 20.06.2012, ma il ricorso, iscritto all’R.G. 4090/12 depositato in data 03.10.2012, non aveva avuto seguito, sia perché LS aveva provveduto al pagamento della quota 2012, sia perché con successivo decreto decisorio veniva dichiarato perento in data 20.04.2018 (cfr. doc. 14 e 15 prod. Consorzio).
L’importo ivi quantificato, basato sui metri quadri occupati, risulta pertanto cristallizzato.
11.3. Infine, sotto un profilo meramente civilistico e sinallagmatico, anche laddove volesse tenersi in considerazione la contestazione della ditta sull’assenza di opere sulle quali effettuare la manutenzione, è corretta la difesa del Consorzio in ordine al fatto che la mancata manutenzione delle infrastrutture da parte del Consorzio ASI non risulta provata.
Il fatto che non sia stata effettuata la manutenzione sul viale antistante la sede della ditta o su alcune strade in particolare non è indice di mancata manutenzione delle infrastrutture del comparto ASI e non vale a giustificare il rifiuto del pagamento della quota.
L’opponente, infatti, usufruisce di tutti i servizi e le infrastrutture ASI che sono perfettamente funzionanti quali la rete idrica, rete fognaria e la rete stradale.
Il Consorzio, peraltro, ha depositato in giudizio copia delle fatture di spesa per opere di manutenzione in zona ASI di Marcianise, San Marco e Aversa Nord per un totale di oltre euro 500.000,00 (All. n. 16 prod. Consorzio).
12. Quanto sopra esposto consente di rigettare il quarto motivo, con il quale si lamenta violazione degli artt. 4 e 5 della l. reg. Campania 19/2013.
Va ribadito che alla fattispecie de quo non si applica solo la l.r.19/2013 ma anche la precedente l.r. 16/1998 (abrogata a decorrere dall’entrata in vigore della successiva), aventi contenuti identici in quanto in entrambe i Consorzi “ gestiscono le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascuno agglomerato industriale ” (art. 4 lett. d l.r. 16/98; art. 4 lett. d) l.r. 19/2013) e in entrambe i mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti “ dai corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 4 svolte dai Consorzi ” (art. 6 lett. c) l.r. 16/98; art. 5 lett. c) l.r. 19/2013).
Fermo restando quanto dedotto nelle considerazioni che precedono, non può non rilevarsi che la corrispettività tra contributi (art. 5/6) e attività svolte dai Consorzi (art. 4) non ha riguardo ai paventati superamenti dei “costi effettivi degli interventi eseguiti”, posto che il termine “corrispettivo” non implica necessariamente un sinallagma tra interventi e costi, in quanto al riguardo ci sono le delibere consortili come quelle sopra citate e la verifica del quantum da parte delle imprese doveva avere riguardo a quelle delibere, non certo ai documenti con i quali sono stati chiesti i contributi.
La ricorrente, pur sapendo che il funzionamento del Consorzio è diverso da quello di un’impresa, ha quindi cercato di sostenere la sinallagmaticità tra contributi e attività, senza che a supporto di tale tesi esistano dati normativi e anzi, in presenza di regole del tutto diverse.
Un conto, infatti, sono le prestazioni di beni e servizi, le cui spese correlate devono essere coperte con la partecipazione proporzionale di tutti i beneficiari, secondo il principio generale della sinallagmaticità, sia pure potenziale, normalmente richiamato nei contratti tipo (Cass. Civ., 26.2.2007, n. 4373; id. 26.2.2007, n. 4371; id. 9.5.2008 n. 11572), un conto sono le quote per la manutenzione degli impianti ai sensi dell’art. 21 delle NTA del PRG così come stabilito all’art. 6 della Convenzione del 1975, sopra citata.
In ogni caso, la sede per contestare l’ammontare di tali richieste era, come detto, sempre quella del giudice amministrativo ma nel rispetto dei termini per impugnare le varie delibere.
13. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna MI SO s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore di Consorzio ASI Caserta e LI s.r.l., che liquida in euro 3000,00 cadauno oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari di LI.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RD, Presidente
AR BA LO, Consigliere, Estensore
ARgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR BA LO | AN RD |
IL SEGRETARIO