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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/10/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 538/2025 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv.
[...]
, presso il quale elettivamente domicilia come da ricorso Parte_2
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. e nel termine di 30 giorni dall'udienza del 22.10.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 22.01.2025, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di invalidità civile e le prestazioni economiche correlate alla condizione di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, esclusi dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di profili che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo, essendo documentalmente provato il deposito della dichiarazione scritta di dissenso entro
30 giorni dal deposito della c.t.u. espletata nella fase sommaria.
3. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2 Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/71 e l'accertamento del requisito sanitario di portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 e 33 della legge n.
104/92, nonché della condizione di cui all'art. 4, d.l. n. 5/2012.
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Per quanto riguarda lo status di persona con handicap, la l. n. 104/1992 all'art. 1 così stabilisce “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
Per raggiungere tali obiettivi, in attuazione dei principi costituzionali, la medesima legge riconosce in favore della persona handicappata o di chi la assiste una serie di diritti ed agevolazioni.
Per persona handicappata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della
3 minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (cfr. art. 3, commi 2 e 3, L. n. 104/1992).
La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
In tale contesto è evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita (o CP_3
l'assenza di risposta alla domanda) ai sensi del successivo art. 4 impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale, etc…). Di conseguenza, a fronte del rigetto (o del silenzio) in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave.
Né a diversa conclusione può invero pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta infatti osservare come il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso (tanto che, a tal fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
4 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”).
D'altra parte, come ha di recente stabilito la Corte di Cassazione “è ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido (cfr. Cass. Sez. Lav.
2691/2009, in materia di indennità di accompagnamento).
Ciò premesso, sussiste la legittimazione passiva dell' in relazione CP_2 all'accertamento dell'handicap.
L'art. 42 del D.L. 3/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n.326, aveva stabilito che il ricorso giurisdizionale in tema di invalidità civile dovesse essere notificato anche al Ministero , il quale assumeva, Controparte_4 quindi, la veste di litisconsorte necessario e poteva assistere, con un proprio consulente, alle operazioni peritali. Dunque, per espressa previsione di legge, oltre all' soggetto legittimato passivo era anche il suddetto Ministero. CP_2
Sennonché, successivamente, il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. 2/12/2005, n. 248, all'art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all' “delle funzioni residuate allo Stato in CP_2 materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data, dell' al Ministero dell'Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi CP_2 alle funzioni ad esso trasferite”.
Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha previsto,
a far data dal 10.1.2010, il trasferimento di ogni residua competenza in materia
5 di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità all' , che CP_2
Contr riceve le relative domande amministrative e le trasmette alla competente, fa parte della stessa Commissione Medica e, quindi, è legittimato a resistere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento in tali materie.
5. Ciò posto sul piano generale, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott. , specializzato in medicina legale, le cui Persona_1 conclusioni non risultano oggetto di contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trovava, alla data della domanda amministrativa in una condizione di invalidità tale da integrare il requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile, nonché in condizioni di portatrice di handicap in situazione di gravità.
Più specificamente, il c.t.u., dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da
“Esiti di ischemia cerebellare sinistra con emianopsia laterale destra. OSAS di grado moderato in soggetto con BPCO. Artrosi degenerativa del rachide con correlate ernie lombari. Cardiopatia sclero-ipertensiva in trattamento. Esiti di artroprotesi ginocchio sinistro”.
Sulla base di ciò ha quindi proceduto a quantificare le percentuali tabellari di invalidità riferibili alle singole patologie nei seguenti termini: “a) Esiti di ischemia cerebellare sin con emianopsia laterale dx, instabilità posturale, rombergismo, compromissione di metà campo visivo (emianopsia laterale dx) ascrivibile al cod.
2008, valutabile 50%.
b) OSAS di grado moderato severo in soggetto con BPCO con prescrizione di C-PAP durante le ore di riposo, ascrivibile al cod. 4912, valutabile 50%.
c) Artrosi degenerativa del rachide con correlate ernie lombari, sciatalgia ricorrente;
ascrivibile al cod. 7010, valutabile 30%.
d) Cardiopatia sclero-ipertensiva con dispnea dopo sforzo e sovraccarico ventricolare sinistro;
ascrivibile al cod. 6442(Classe II NYHA), valutabile 41%”.
Sulla base di ciò ha quindi concluso nei seguenti termini: “Tenuto conto delle menomazioni multiple coesistenti riscontrate e documentate per effetto del calcolo riduzionistico, riteniamo giustificato riconoscere una invalidità nella misura
6 complessiva del 90% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa inoltrata (Dicembre 2023).
Tenuto conto - altresì – del successivo intervento di artroprotesi di ginocchio sin.
(cod. 7221-valutabile 30%) tale percentuale val elevata al 93% con decorrenza
Gennaio 2025.
In riferimento alla ridotta autonomia personale, con correlato svantaggio sociale, riteniamo giustificato riconoscere una condizione di Handicap in gravità (art. 3 comma 3 lex 104) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa inoltrata (Dicembre 2023)”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché in linea con la documentazione medica in atti e con i requisiti richiesti per tali prestazioni.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 ed art. 33 della legge n. 104/92 dal
27.12.2023 (data della domanda amministrativa) e dell'assegno di invalidità civile dall'1.01.2024 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa).
Spese processuali
Le spese processuali, comprensive del procedimento di a.t.p., seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nella misura liquidata in CP_2 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 52.000,00 cfr.
Cass. n. 7276/2025 e 23933/2025), tenuto conto della fase sommaria e di merito
(cfr. Cass. n. 6558/21), delle ragioni della decisione, della natura della controversia e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. che ne ha fatto Parte_2 richiesta.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 538/2025, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara sussistenza del requisito sanitario in capo a Parte_3
[...
[...] di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3,
[...] comma 3 ed art. 33 della legge n. 104/92 dal 27.12.2023 (data della domanda amministrativa) e dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n.
118/71 dall'1.01.2024 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che CP_2 liquida in € 86,00 per spese vive ed € 6.200,00 per compensi al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. ; Parte_2
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 29.10.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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