Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2001, n. 10023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10023 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
E N лс 6 O 8 I 9 Z 1 A се 63217 I / A 4 R R / N T 6 A S 2 R I T . B G .R U . E B L .P R L I D A R BBLICA ITALIANA A L . T E B D D A 1 002 3 0 1 E I T S T IA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N N 3 E E R 1 S S E I . E A N T COR A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IRROGAZIONE SANZIONI NON IMPUGNATE MITE N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Michele CANTILLO R.G.N. 1628/99 Consigliere Cron.22627 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud.10/01/01 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA CASSAZIONE S ENT ENZA CAMPON CIVILE 63217 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DE MA FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato GRASSI LUDOVICO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ALDINIO MICHELE, giusta procura a margine;
2001
- controricorrente -
14 avversO la sentenza n. 494/97 della Commissione -1- tributaria regionale di POTENZA, depositata il 22/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato BARBIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo In data 11.8.1986 è stato notificato a De RI RA avviso di irrogazione di sanzione n. 802438/86, divenuto definitivo per mancata impugnazione. Successivamente, in data 29.12.1991, il De RI ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria, che ha rigettato la domanda del contribuente ritenendo definitivo l'atto impugnato. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato integralmente la decisione di primo grado accogliendo l'appello del contribuente, sul presupposto che la Commissione Tributaria di primo grado aveva nel frattempo annullato la rettifica formulata dall'ufficio e che tale decisione era stata conseguenza dell'assoluzione ottenuta in sede penale dal contribuente. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze formulando due motivi. Il De RI ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 337 e 295 c.p.c. e 654 c.p.p., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., sul presupposto che la decisione della Commissione Tributaria di primo grado posta a base della sentenza impugnata non era ancora passata in giudicato. Con il secondo motivo è stata denunziata violazione dell'art. 16 d.p.r. n. 636/72 nonché dell'art. 53, comma 1, legge n. 413/91, insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia sul presupposto che l'avviso di irrogazione contestato con l'atto introduttivo era divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, per cui non poteva essere valutato alla stregua della legge di condono n. 413/91. Songkethen 14 Ritiene la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento dal momento che l'avviso di irrogazione di sanzione di cui si discute in questo processo è un atto impugnabile autonomamente;
non è stato impugnato nei termini previsti dalla legge, e di conseguenza è divenuto definitivo ad ogni effetto. In tale contesto, allora, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata senza rinvio. Non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti, si può decidere nel merito e rigettare la domanda introduttiva del RI, sul presupposto che il provvedimento impugnato era diventato definitivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge la domanda introduttiva del contribuente. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 10.1.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Michele Cantillo IL CANCELLERE C EN TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 LUG. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 6 InnocenzoTT 8 E 9 1 N 5 / O 4 . I / Z N 6 2 A - A I . R B R T . R . S P . L I A L D G T A A E L U . D E R B B D I E A I T T R S A N N T I 1 E E 3 S R S 1 I E E . A T N A M