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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 1081/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 23 dicembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 4 febbraio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1081/2020 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme
PROMOSSA DA
Parte_1
C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Fazio e Ivano
Fazio ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(codice fiscale ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Maresca ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice ha evocato in giudizio il Controparte_1
chiedendo, quale cessionaria dei crediti vantati da nei Controparte_2 confronti dell'Ente convenuto, la condanna dell'Ente al pagamento delle seguenti somme:
Pag. 2 1) € 9.295,25 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da
[...]
e descritte nell'elenco prodotto;
CP_2
2) € 3.863,32, alla data del 30/07/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs
n. 192/12;
3) € 720,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
A sostegno della domanda, nel corso del giudizio, ha prodotto: elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale insoluta;
contratto di Part cessione dei crediti per sorte capitale tra e CP_2 CP_2
intimazione di pagamento;
outstanding pareggio 21/10/21 da cui risulta che i pagamenti sono tutti successivi alla notifica dell'atto di citazione notificato il 31/07/21.
Il si costituiva ritualmente in giudizio ed eccepiva: Controparte_1
il mancato deposito del contratto originario di fornitura e delle singole fatture;
la prescrizione dei crediti;
l'integrale pagamento delle fatture azionate mediante l'emissione di n.19 mandati di pagamento e che i richiamati pagamenti erano avvenuti in data antecedente l'iscrizione a ruolo del giudizio.
Il giudice, con ordinanza resa all'udienza dell'8 marzo 2022, sottolineava che “trattandosi di credito vantato in ragione di un dedotto rapporto contrattuale intercorso con un Ente pubblico, è necessario che siano prodotti gli atti dai quali deriva l'impegno di spesa della P.A., la delibera
o determina a contrarre ed il contratto stipulato in forma scritta tra
l'amministrazione ed il privato”. Invitava, pertanto, parte attrice a dedurre sulla sollevata questione.
Successivamente al deposito delle note sulla sollevata questione d'ufficio e alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., non essendovi attività istruttoria a compiersi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Pag. 3 Fissata l'udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., in data 23 dicembre 2024 all'esito della stessa, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
A fronte della pretesa creditoria azionata è preliminare che sia data prova della stipula di contratti in forma scritta da cui deriverebbero le forniture e i crediti per cui si agisce, così come richiesto dal giudice con ordinanza resa all'udienza dell'8 marzo 2022.
I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (ex multis, Cass., n, 27910/2018; Cass., n.
19410/2016; Cass, n. 17646/2002; Cass., n. 13039/1999; Cass., n.
21477/2013; Cass., n. 1606/2007; Cass, n.. 22537/2007).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (ex multis, Cass., n. 22994/2015; Cass., n. 12323/2005).
Ciò posto, se parte attrice intende far valere i crediti azionati, aveva anche l'onere di produrre i contratti da cui il credito deriva, non potendo appunto ritenersi esistente il credito sulla base di fatture, né dai contratti di cessione, che presuppongono comunque l'esistenza di un valido contratto che giustifichi l'esistenza del credito stesso, non senza considerare che i contratti di cessione hanno contemplato anche crediti che sarebbero sorti in futuro.
Inoltre, alcun valore può essere attribuito al fatto che vi siano stati dei pagamenti (che il ritiene completamente Controparte_1
Pag. 4 satisfattivi mentre la società attrice non completamente satisfattivi) e che, pertanto, la somministrazione si sia formalmente costituita.
In particolare, giova precisare che nei contratti da stipularsi in forma scritta ad substantiam la volontà negoziale dev'essere dedotta unicamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non assumendo alcun valore, a tal fine il comportamento delle parti (ex multis, Cass., n. 20690/2016).
Ad ogni buon conto, neanche il riconoscimento di un debito fuori bilancio costituisce un procedimento discrezionale (ex multis, Corte
Conti, sez. controllo Trento, Deliberazione n. 35/2018) che consente all'Ente locale di far salvi nel proprio interesse – accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'Ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza – gli impegni di spesa di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam (ex multis, Cass., 14 febbraio
2017, n. 3844).
In particolare, il vincolo negoziale impone alle parti obblighi e diritti, disponendo la regolamentazione del rapporto contrattuale secondo i contenuti individuati all'interno del contratto, sicché un elemento fondamentale dell'accordo – quando una parte è la Pubblica
Amministrazione– è la rappresentazione materiale del suo contenuto, al fine di consentire un collegamento puntuale tra le determinazioni assunte e il potere decidente, non potendo esprimersi il soggetto pubblico implicitamente o per fatti concludenti.
Più puntualmente, la P.A. esprime la propria volontà negoziale di obbligarsi attraverso la forma scritta ad substantiam (principio
“formalistico” dell'atto scritto), che costituisce un elemento essenziale del negozio il quale non è valido se non è espresso in quella determinata
Pag. 5 forma voluta dalla legge. nei contratti stipulati in forma scritta ad substantiam.
Inoltre, la società attrice ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il signor DO. , quale funzionario del Controparte_3
Comune che ha sottoscritto i moduli contrattuali, ritenendo ipotizzabile nei suoi confronti la responsabilità diretta per le forniture per cui è causa e per le quali viene richiesto il pagamento.
Non può ritenersi ammissibile la richiesta in quanto, la società attrice, pur potendo fornirla (a mezzo ad esempio di formale accesso agli atti), non ha dato la prova della mancanza di una deliberazione autorizzativa della spesa da parte dell'Ente stesso, poiché solo in difetto di prova di una formale delibera autorizzativa e di assunzione di impegno contabile, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989 convertito nella legge n. 144 del
1989 oggi trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L., il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura (ex multis, Cass., 17940/2018; Cass., n.
19090/2009; Cass., n. 25439/2007).
La domanda di adempimento, alla luce delle superiori considerazioni, è da ritenersi non provata e va, pertanto, rigettata.
Non merita accoglimento neanche l'invocata richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del DO. . Controparte_3
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dei pagamenti comunque avvenuti, ed in presenza di oscillazioni giurisprudenziali rispetto alle questioni trattate, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1081/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
Pag.
6 - rigetta la domanda di pagamento;
- dichiara inammissibile la richiesta di chiamata in causa come formulata da parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 4 febbraio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
SEZIONE CIVILE
R.G. 1081/2020
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 23 dicembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 4 febbraio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1081/2020 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme
PROMOSSA DA
Parte_1
C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Fazio e Ivano
Fazio ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
(codice fiscale ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Maresca ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice ha evocato in giudizio il Controparte_1
chiedendo, quale cessionaria dei crediti vantati da nei Controparte_2 confronti dell'Ente convenuto, la condanna dell'Ente al pagamento delle seguenti somme:
Pag. 2 1) € 9.295,25 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da
[...]
e descritte nell'elenco prodotto;
CP_2
2) € 3.863,32, alla data del 30/07/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs
n. 192/12;
3) € 720,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
A sostegno della domanda, nel corso del giudizio, ha prodotto: elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale insoluta;
contratto di Part cessione dei crediti per sorte capitale tra e CP_2 CP_2
intimazione di pagamento;
outstanding pareggio 21/10/21 da cui risulta che i pagamenti sono tutti successivi alla notifica dell'atto di citazione notificato il 31/07/21.
Il si costituiva ritualmente in giudizio ed eccepiva: Controparte_1
il mancato deposito del contratto originario di fornitura e delle singole fatture;
la prescrizione dei crediti;
l'integrale pagamento delle fatture azionate mediante l'emissione di n.19 mandati di pagamento e che i richiamati pagamenti erano avvenuti in data antecedente l'iscrizione a ruolo del giudizio.
Il giudice, con ordinanza resa all'udienza dell'8 marzo 2022, sottolineava che “trattandosi di credito vantato in ragione di un dedotto rapporto contrattuale intercorso con un Ente pubblico, è necessario che siano prodotti gli atti dai quali deriva l'impegno di spesa della P.A., la delibera
o determina a contrarre ed il contratto stipulato in forma scritta tra
l'amministrazione ed il privato”. Invitava, pertanto, parte attrice a dedurre sulla sollevata questione.
Successivamente al deposito delle note sulla sollevata questione d'ufficio e alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., non essendovi attività istruttoria a compiersi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Pag. 3 Fissata l'udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., in data 23 dicembre 2024 all'esito della stessa, esaminate le note di trattazione depositate, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
A fronte della pretesa creditoria azionata è preliminare che sia data prova della stipula di contratti in forma scritta da cui deriverebbero le forniture e i crediti per cui si agisce, così come richiesto dal giudice con ordinanza resa all'udienza dell'8 marzo 2022.
I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (ex multis, Cass., n, 27910/2018; Cass., n.
19410/2016; Cass, n. 17646/2002; Cass., n. 13039/1999; Cass., n.
21477/2013; Cass., n. 1606/2007; Cass, n.. 22537/2007).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (ex multis, Cass., n. 22994/2015; Cass., n. 12323/2005).
Ciò posto, se parte attrice intende far valere i crediti azionati, aveva anche l'onere di produrre i contratti da cui il credito deriva, non potendo appunto ritenersi esistente il credito sulla base di fatture, né dai contratti di cessione, che presuppongono comunque l'esistenza di un valido contratto che giustifichi l'esistenza del credito stesso, non senza considerare che i contratti di cessione hanno contemplato anche crediti che sarebbero sorti in futuro.
Inoltre, alcun valore può essere attribuito al fatto che vi siano stati dei pagamenti (che il ritiene completamente Controparte_1
Pag. 4 satisfattivi mentre la società attrice non completamente satisfattivi) e che, pertanto, la somministrazione si sia formalmente costituita.
In particolare, giova precisare che nei contratti da stipularsi in forma scritta ad substantiam la volontà negoziale dev'essere dedotta unicamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non assumendo alcun valore, a tal fine il comportamento delle parti (ex multis, Cass., n. 20690/2016).
Ad ogni buon conto, neanche il riconoscimento di un debito fuori bilancio costituisce un procedimento discrezionale (ex multis, Corte
Conti, sez. controllo Trento, Deliberazione n. 35/2018) che consente all'Ente locale di far salvi nel proprio interesse – accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'Ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza – gli impegni di spesa di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam (ex multis, Cass., 14 febbraio
2017, n. 3844).
In particolare, il vincolo negoziale impone alle parti obblighi e diritti, disponendo la regolamentazione del rapporto contrattuale secondo i contenuti individuati all'interno del contratto, sicché un elemento fondamentale dell'accordo – quando una parte è la Pubblica
Amministrazione– è la rappresentazione materiale del suo contenuto, al fine di consentire un collegamento puntuale tra le determinazioni assunte e il potere decidente, non potendo esprimersi il soggetto pubblico implicitamente o per fatti concludenti.
Più puntualmente, la P.A. esprime la propria volontà negoziale di obbligarsi attraverso la forma scritta ad substantiam (principio
“formalistico” dell'atto scritto), che costituisce un elemento essenziale del negozio il quale non è valido se non è espresso in quella determinata
Pag. 5 forma voluta dalla legge. nei contratti stipulati in forma scritta ad substantiam.
Inoltre, la società attrice ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il signor DO. , quale funzionario del Controparte_3
Comune che ha sottoscritto i moduli contrattuali, ritenendo ipotizzabile nei suoi confronti la responsabilità diretta per le forniture per cui è causa e per le quali viene richiesto il pagamento.
Non può ritenersi ammissibile la richiesta in quanto, la società attrice, pur potendo fornirla (a mezzo ad esempio di formale accesso agli atti), non ha dato la prova della mancanza di una deliberazione autorizzativa della spesa da parte dell'Ente stesso, poiché solo in difetto di prova di una formale delibera autorizzativa e di assunzione di impegno contabile, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989 convertito nella legge n. 144 del
1989 oggi trasfuso nell'art. 191 T.U.E.L., il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura (ex multis, Cass., 17940/2018; Cass., n.
19090/2009; Cass., n. 25439/2007).
La domanda di adempimento, alla luce delle superiori considerazioni, è da ritenersi non provata e va, pertanto, rigettata.
Non merita accoglimento neanche l'invocata richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del DO. . Controparte_3
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dei pagamenti comunque avvenuti, ed in presenza di oscillazioni giurisprudenziali rispetto alle questioni trattate, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1081/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
Pag.
6 - rigetta la domanda di pagamento;
- dichiara inammissibile la richiesta di chiamata in causa come formulata da parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 4 febbraio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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