Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1395
TAR
Sentenza 19 maggio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di interesse ad agire

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'interesse ad agire fosse ipotetico, poiché le clausole del bando di gara non erano immediatamente lesive e la loro illegittimità si sarebbe potuta concretizzare solo in sede di applicazione al caso specifico. L'appellante non contesta la validità generale delle clausole, ma la loro applicazione al proprio caso.

  • Rigettato
    Carenza di interesse ad agire

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'interesse ad agire fosse ipotetico, poiché le clausole del bando di gara non erano immediatamente lesive e la loro illegittimità si sarebbe potuta concretizzare solo in sede di applicazione al caso specifico. L'appellante non contesta la validità generale delle clausole, ma la loro applicazione al proprio caso.

  • Rigettato
    Carenza di interesse ad agire

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'interesse ad agire fosse ipotetico, poiché le clausole del bando di gara non erano immediatamente lesive e la loro illegittimità si sarebbe potuta concretizzare solo in sede di applicazione al caso specifico. L'appellante non contesta la validità generale delle clausole, ma la loro applicazione al proprio caso.

  • Rigettato
    Carenza di interesse ad agire

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'interesse ad agire fosse ipotetico, poiché le clausole del bando di gara non erano immediatamente lesive e la loro illegittimità si sarebbe potuta concretizzare solo in sede di applicazione al caso specifico. L'appellante non contesta la validità generale delle clausole, ma la loro applicazione al proprio caso.

  • Rigettato
    Carenza di interesse ad agire

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'interesse ad agire fosse ipotetico, poiché le clausole del bando di gara non erano immediatamente lesive e la loro illegittimità si sarebbe potuta concretizzare solo in sede di applicazione al caso specifico. L'appellante non contesta la validità generale delle clausole, ma la loro applicazione al proprio caso.

  • Rigettato
    Carenza di interesse ad agire

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'interesse ad agire fosse ipotetico, poiché le clausole del bando di gara non erano immediatamente lesive e la loro illegittimità si sarebbe potuta concretizzare solo in sede di applicazione al caso specifico. L'appellante non contesta la validità generale delle clausole, ma la loro applicazione al proprio caso.

  • Rigettato
    Carenza di interesse ad agire

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'interesse ad agire fosse ipotetico, poiché le clausole del bando di gara non erano immediatamente lesive e la loro illegittimità si sarebbe potuta concretizzare solo in sede di applicazione al caso specifico. L'appellante non contesta la validità generale delle clausole, ma la loro applicazione al proprio caso.

  • Rigettato
    Carenza di interesse ad agire

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'interesse ad agire fosse ipotetico, poiché le clausole del bando di gara non erano immediatamente lesive e la loro illegittimità si sarebbe potuta concretizzare solo in sede di applicazione al caso specifico. L'appellante non contesta la validità generale delle clausole, ma la loro applicazione al proprio caso.

  • Rigettato
    Legittimazione e interesse ad agire

    Il Consiglio di Stato conferma la statuizione del TAR Lazio, ritenendo che le clausole del bando non siano immediatamente lesive e che l'interesse ad agire sia solo potenziale. La lesione si concretizzerebbe solo con un atto applicativo specifico. La peculiarità della situazione di NL andava valutata in sede di verifica dei requisiti di partecipazione.

  • Rigettato
    Violazione diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi

    Il Consiglio di Stato conferma la statuizione del TAR Lazio, ritenendo che le clausole del bando non siano immediatamente lesive. La lesione si concretizzerebbe solo con un atto applicativo specifico. La peculiarità della situazione di NL andava valutata in sede di verifica dei requisiti di partecipazione. Le clausole escludenti sono solo quelle che precludono oggettivamente una utile partecipazione alla gara.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia del TAR sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

    Il Consiglio di Stato ritiene la questione irrilevante, poiché la richiesta di rinvio pregiudiziale si dirige più sull'interpretazione di norme nazionali e della lex specialis che sulla normativa UE. La Corte di Giustizia ha chiarito che l'obbligo di rinvio pregiudiziale non è un rimedio esperibile dalle parti e che la rilevanza della questione è di competenza del giudice nazionale. L'appellante non ha dimostrato che la questione sia rilevante ai fini della soluzione della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1395
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1395
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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