Sentenza 14 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/04/2026, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03072/2026REG.PROV.COLL.
N. 02794/2025 REG.RIC.
N. 03109/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2794 del 2025, proposto da
VE - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio eletto presso lo studio AF Chiummiento in Roma, via Salaria n. 103;
contro
EN CO e IO CO, in proprio e quali soci della società agricola TO GE e C. s.s., cancellata dal Registro delle imprese il 08.02.2021 nonché anche quali eredi dei genitori, già soci della medesima società agricola CO GE e C. s.s, sig.ri CO GE e SS NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AD - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 3109 del 2025, proposto da
AD - Agenzia delle Entrate Riscossione, AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
EN CO e IO CO, in proprio e quali soci della società agricola TO GE e C. s.s., cancellata dal Registro delle imprese il 08.02.2021 nonché anche quali eredi dei genitori, già soci della medesima società agricola CO GE e C. s.s, sig.ri CO GE e SS NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
VE – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, non costituita in giudizio.
per la riforma
quanto ai ricorsi n. 2794 del 2025 e n. 3109 del 2025
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione Quarta) n. 2429/2024, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EN CO e di IO CO e di AG e di AD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il Cons. VA CU e uditi per le parti l’avvocato Angela Palmisano in sostituzione dell'avv. Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Collegio è chiamato a scrutinare due diversi appelli proposti contro la sentenza del Tar per il Veneto n. 2429/2024.
1.1 Primo appello (n. 2794/2025) proposto da VE – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura contro la società agricola CO GE e C. s.s. e nei confronti di AG (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e di AD (Agenzia delle entrate - riscossione).
1.2 Secondo appello (n. 3109/2025) proposto da AG e AD contro società agricola CO GE e C. s.s., CO IO, CO GE, CO EN e SS NI e nei confronti di VE.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- con ricorso proposto nel 2021 dinanzi al Tar per il Veneto, la società agricola CO GE e C. s.s., IO CO, GE CO, EN CO e NI SS hanno chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
(i) cartella di pagamento n. 099 2018 00042817 72 000 inviata dall'Agenzia delle entrate – Riscossioni – Agente della Riscossione, prov. di Rovigo, su incarico di VE – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura “conto AG”, notificata a mezzo PEC alla Società Agricola CO GE e C. s.s. in data 26.07.2018, inerente il pagamento del c.d. “prelievo sup. latte di vacca l. 119/03 art. 1, comma 9” oltre interessi, asseritamente dovuto per il periodo “2016”;
(ii) ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ed in particolare all'atto di iscrizione a ruolo ed al ruolo indicato nella cartella sopra descritta (ossia al ruolo n. 2018/001239 reso esecutivo il 19 aprile 2018), anche se non conosciuto, nella parte in cui in detto atto risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico di parte ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della medesima;
- con la cartella di pagamento prima indicata, l’Agenzia delle entrate –Riscossioni – Agente della Riscossione, su incarico di VE – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura “conto AG” ha comunicato ai ricorrenti gli importi iscritti a debito nel ruolo reso esecutivo in data 19 aprile 2018, sia a titolo di capitale, che di interessi, per c.d. `Prelievo Latte sulle Consegne", con riferimento alla campagna lattiero - casearia 2014-2015;
- la società ricorrente ha impugnato la cartella avanti al Tribunale di Rovigo il quale, con sentenza n. 227/2021, pubblicata il 7 aprile 2021, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del g.a.;
- con ricorso depositato in data 22 giugno 2021 i ricorrenti hanno riassunto il giudizio avanti al Tar per il Veneto, riproponendo i medesimi motivi di impugnazione già fatti valere avanti il giudice ordinario.
3. Così il Tar ha sintetizzato i motivi di ricorso in primo grado:
(i) la notifica della cartella è avvenuta a mezzo PEC e deve ritenersi affetta da nullità o inesistenza in quanto priva di relata di notifica e di attestazione di conformità, in violazione della normativa vigente;
(ii) la cartella sarebbe nulla per difetto di sottoscrizione;
(iii) la cartella di pagamento sarebbe viziata siccome l’iscrizione a ruolo non è stata preceduta da una valida intimazione di pagamento, in quanto effettuata da VE e non dalla Regione Veneto ai sensi degli artt. 1, comma 9, e 8- sexies , l. n. 33 del 2009, e la stessa iscrizione a ruolo è stata effettuata da VE, asseritamente incompetente;
(iv) il riferimento contenuto nella cartella di pagamento al prelievo supplementare per l’anno 2016, sarebbe errato, il regime delle quote latte essendosi concluso il 31 marzo 2015; inoltre, risulterebbe omesso ogni riferimento agli atti di accertamento che dovevano essere necessariamente “notificati”, alla fine di ogni annata lattiero - casearia, ai produttori di latte da parte di AG. In particolare, sarebbe stato indicato il numero di un atto di intimazione effettuato da VE, che riguarda la seconda compensazione, effettuata da AG nel 2016, con riferimento all’ultimo anno di applicazione del regime 2014/2015, ma il numero dell’atto di accertamento del prelievo supplementare imputato da AG con la seconda compensazione operata nel 2016, che non sarebbe mai stato notificato; mancherebbe, quindi, l’indicazione degli estremi della notifica, ai produttori, degli atti di accertamento relativi agli importi imputati a titolo di prelievo supplementare sulla base dei quali è stato formato, o avrebbe dovuto essere formato il ruolo; AG non avrebbe mai proceduto alla “notifica” di quegli atti di accertamento del prelievo supplementare ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n.119/03 alle aziende produttrici, e quindi ai ricorrenti; la cartella sarebbe carente dell’indicazione relativa alle possibilità per il debitore di estinguere il proprio debito o di accedere alle agevolazioni e alle rateizzazioni previste dalla disciplina vigente; nella cartella mancherebbe, altresì, ogni indicazione in ordine alle procedure previste all'art. 19- bis , d.p.r. n. 602/73 e al procedimento per ottenere la sospensione automatica dell'esecuzione;
(v) la cartella impugnata sarebbe nulla essendo stata omessa la notifica del presupposto atto di accertamento del prelievo supplementare, che avrebbe dovuto essere notificato ai ricorrenti da AG ai sensi sia dell’art. 1, comma 2, l. n. 119/03, sia dell’art. 21- bis , l. n. 241/90;
(vi) l’Agenzia delle Entrate - Riscossioni avrebbe illegittimamente effettuato una duplicazione del ruolo, posto che ai sensi dell'art. 8- ter , l. n. 33/09, tutte le somme accertate come dovute dai produttori agricoli, sarebbero già state inserite nel registro nazionale dei debiti;
(vii) nella cartella impugnata non sarebbe nemmeno indicato se gli atti presupposti siano o meno divenuti definitivi e quindi se i debiti indicati nella cartella siano o meno stati "accertati come dovuti", se per detti debiti si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea, così come se ed in che modo si siano realizzate le condizioni indicate dal legislatore per il recupero coattivo delle somme che risultano a debito per prelievo latte;
(viii) la cartella di pagamento non consentirebbe al produttore la verifica dell'iter seguito da AG per determinare l'ammontare del prelievo supplementare iscritto a ruolo, il produttore non essendo nemmeno in grado di verificare se i recuperi PAC siano stati effettuati ed eseguiti nel modo corretto;
(ix) nella cartella impugnata sarebbe stata riportata, illegittimamente, solo la cifra globale degli interessi dovuti con riferimento alle singole imputazioni di prelievo supplementare, senza indicazione in ordine alle specifiche modalità di calcolo degli stessi, così come circa il periodo preso in considerazione per il calcolo; inoltre, per l’ultimo periodo di applicazione del regime (1 aprile 2014/31 marzo 2015), con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/517 del 26 marzo 2015, era stato previsto che il prelievo supplementare dovesse essere pagato dagli allevatori in tre rate annuali, senza interessi;
(x) nulla sarebbe dovuto, a titolo di prelievo supplementare, ed interessi, per l’anno “2016”, il regime delle quote latte essendo cessato in data 31 marzo2015; sarebbe errata la quantificazione degli importi iscritti a ruolo, ed esposti nelle cartelle, sia con riferimento agli importi capitale, che con riferimento agli interessi; infine, le somme iscritte a ruolo sarebbero prive di certezza e liquidità, come riscontrato anche dalla giurisprudenza europea, e quindi risulterebbero inesigibili.
4. In primo grado le Amministrazioni resistenti prima richiamate in epigrafe si sono costituite in giudizio contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
5. Con sentenza n. 2429/2024 il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- come indicato tanto dalle Amministrazioni resistenti, quanto dalla società ricorrente nella memoria depositata in data 10 luglio 2024, la cartella di pagamento impugnata fa riferimento ad un asserito debito per prelievo supplementare imputato alla ricorrente e all’impresa acquirente, nel periodo 2014/15;
- è da ritenere assorbente il rilievo da attribuire alla sopravvenienza, dedotta e comprovata da parte ricorrente rappresentata dalla sentenza n. 2151/2024 con la quale il Tar per il Lazio, all’esito del giudizio Rg. n. 3330/2016, ha annullato la lista di prelievo 2014/15, recante, tra le altre, l’imputazione da parte di AG del prelievo supplementare a carico dell’odierna parte ricorrente e della relativa ditta acquirente;
- si tratta, infatti, di un atto necessariamente presupposto rispetto alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio;
- con la lista di prelievo, in particolare, AG ha accertato, a monte, l’ammontare individuale dell'imputazione di prelievo supplementare per l’annata 2014/15, anche con riguardo al produttore, con nota indirizzata da AG alla società ricorrente e impugnata avanti al Tar per il Lazio nel sopraricordato giudizio unitamente alla lista di prelievo;
- i successivi atti di intimazione di VE, emessi per conto di AG, costituenti il titolo esecutivo sulla base del quale è stata effettuata l’iscrizione a ruolo ed è stata quindi emessa la cartella oggetto di causa si inseriscono nella sequenza provvedimentale originata dalla “lista di prelievo” e dalla comunicazione individuale alla società ricorrente produttrice da parte di AG, come atti consequenziali e strettamente connessi a queste ultime, sì che venendo meno le prime per ragioni radicali, quali la non corretta determinazione del prelievo supplementare (pur facendo salve le rideterminazioni della P.a.), non possono non venire meno anche i successivi atti di intimazione e la cartella di pagamento impugnata, la quale costituisce un mero atto di “riscossione” del debito precedentemente accertato;
- trova applicazione anche al caso di specie l’insegnamento secondo il quale ‹‹ l’annullamento dell’atto accertativo - quale portato giuridico dell'invalidità caducante - travolge anche gli atti successivi che lo presuppongono. L'invalidità caducante si verifica allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente gli atti successivi specificamente collegati al provvedimento presupposto. L’effetto caducante si produce quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione -consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente in assenza di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti ›› (Cons. Stato, sez.VI, 24 luglio 2024, n. 6695);
- alle c.d. "quote latte" è applicabile, ex art. 1, comma 525, l. 228/2012 per effetto del rinvio al d.p.r. 602/1973, la disciplina di riscossione dei tributi, sicché l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto;
- il fatto che la sentenza del Tar Lazio non risulti passata in giudicato non è dirimente, atteso l’insegnamento secondo il quale ‹‹ la sentenza d’annullamento -indipendentemente dal suo passaggio in giudicato producendo, per la sentenza ancora sub judice, la sospensione del procedimento impositivo fino alla definizione del contenzioso avente ad oggetto la pretesa sostanziale - fa venire meno il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola dell’atto amministrativo presupposto che legittima la pretesa impositiva, ed escludendo che essa possa formare oggetto di alcuna forma di riscossione (cfr. sostanzialmente, in termini, Cons. Stato, n. 645/2024 )›› (Cons. Stato, sez. VI, 24luglio 2024, n. 6695);
- parimenti, non assume rilievo decisivo il fatto che il Tar Veneto, con sentenza n. 1391/2022, passata in giudicato, abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’atto di intimazione, costituente il titolo esecutivo della cartella oggetto del presente giudizio, in quanto il ricorso aveva natura collettiva e cumulativa;
- infatti, a fronte della sentenza di “merito” del Tar per il Lazio, che accerta l’illegittimità dell’operato di AG “a monte”, la sentenza del Tar per il Veneto che precede non contiene un rigetto nel merito delle doglianze di parte ricorrente, ma ha natura meramente processuale o “in rito”, e ha come conseguenza quella di considerare tamquam non esset l’impugnazione dell’atto di intimazione, il quale, quindi, è sì definitivo (nel senso che è come se non fosse mai stato impugnato nei termini), ma comunque suscettibile di subire gli effetti caducanti descritti dall’insegnamento della giurisprudenza amministrativa sopra ricordato;
- vale, infatti, il principio generale secondo il quale ‹‹ la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. ›› (Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2024, n.20636);
- ne consegue, pertanto, che per effetto della statuizione del Tar Lazio più sopra ricordata, gli atti di intimazione di VE successivi devono ritenersi caducati, e, conseguentemente, la cartella di pagamento e gli atti oggetto del presente giudizio sono divenuti illegittimi e, quindi, devono essere annullati.
6. Avverso la sentenza del Tar per il Veneto n. 2429/2024 sono stati proposti i due appelli richiamati in apertura: (i) n. 2794/2025 proposto da VE e (ii) n. 3109/2025 proposto da AG e AD per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Nei due procedimenti si sono costituiti la società a ricola CO GE e C. s.s., cancellata dal Registro delle imprese il 08.02.2021 e costituita in causa con i sig.ri CO EN e CO IO, in proprio e quali soci della società agricola CO GE e C. s.s. nonché anche quali eredi dei genitori, già soci della medesima società agricola CO GE e C. s.s, sig.ri CO GE e SS NI chiedendo il rigetto degli appelli.
8. All’udienza del 9 aprile 2026 i due appelli sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. I due appelli devono essere riuniti perché proposti contro la stessa sentenza (art. 96 c.p.a.).
2. L’appello di VE (n.R.G. 2794/2025) si apre richiamando una propria ricostruzione dei fatti che la stessa VE ha così sintetizzato:
- nel mese di maggio 2016 VE intimava il prelievo all’azienda agricola degli odierni appellati sulla base della lista di prelievo AG (poi censurata dinanzi al Tar Lazio e al Consiglio di Stato);
- a causa di normativa sopravvenuta VE, nel mese di settembre 2016, procedeva al ricalcolo in fortissima diminuzione dell’importo imputato alle aziende produttrici applicando a queste una condizione di maggior favore (l’importo è infatti stato ridotto del 70%);
- tutti questi importi sono stati resi disponibili nel registro SIAN a libero accesso per gli OO.PP. e gli operatori di settore (primi acquirenti e aziende produttrici);
- le ricalcolate intimazioni venivano impugnate dinanzi al Tar per il Veneto, che le respingeva (Tar Veneto n. 1391/2022, e n. 1871/2022) e non essendo stato proposto gravame gli atti si confermavano definitivamente validi titoli da portare in esecuzione;
- quello dell’appellata è quindi un debito accertato in via definitiva dal giudice amministrativo che deve solo essere portato ad esecuzione per il suo recupero;
- nelle more di questo iter e dopo l’impugnazione delle intimazioni di pagamento dinanzi al Tar Veneto, i primi acquirenti hanno impugnato dinanzi al Tar per il Lazio la lista di prelievo recante il primo importo, quello non soggetto a ricalcolo, cioè quello maggiorato;
- il Tar per il Lazio (sent. n. 8244/2024) e successivamente il Consiglio di Stato (sent. n. 9131/2025) si sono dunque pronunciati per l’annullamento della lista di prelievo calcolata su un ammontare non applicato né riscosso: l’erroneità manifesta di tale pronuncia ha generato i motivi di gravame attualmente pendenti;
- nella sentenza impugnata in questa sede (Tar Veneto n. 2429/2024) il primo giudice ha ritenuto la lista di prelievo atto presupposto della cartella di pagamento emessa da AD su mandato di VE “in (nome e per) conto AG”;
- la lista di prelievo non è il correlato atto presupposto della cartella di pagamento, la quale si fonda non solo su titolo esecutivo coperto da giudicato, ma riporta anche un diverso quantum debeatur ;
- la lista di prelievo è atto autonomo rispetto all’intimazione di pagamento di VE.
2.1 Sulla base della convinzione secondo cui l’accoglimento dei ricorsi contro la lista di prelievo non farebbe venire meno gli atti di intimazione di VE (diversi per presupposto e quantum debeatur ) ed i successivi atti di riscossione, in quanto non fanno parte della stessa sequenza provvedimentale e sono coperti da giudicato, VE formula avverso l’impugnata sentenza del Tar Veneto n. 2429/2024 i seguenti motivi di appello:
I. Inammissibilità del ricorso di primo grado non recepita in sentenza: contrarietà ai principi di diritto europeo - Prelievo supplementare sul latte quale recupero di aiuti di Stato indebiti.
II. Autonomia della lista di prelievo emessa da AG rispetto all’intimazione di pagamento notificata da VE - Travisamento nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
III. Violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. per definitività dell’intimazione presupposta alle presenti cartelle.
2.1.1 Nel merito, VE ha riproposto quanto sostenuto in primo grado relativamente a: (i) asserita errata indicazione dell’anno di riferimento di applicazione del regime; (ii) asserita incompetenza di VE ad emettere il ruolo (cfr. punto III in diritto del ricorso) eccezione di ne bis in idem sul ricorso RG 937/2016.
3. Nel giudizio proposto da VE si sono costituiti: (i) CO EN in proprio e quale socio della società agricola TO GE e C. s.s., cancellata dal Registro delle imprese il 08.02.2021 nonché anche quale erede dei genitori, già soci della medesima società agricola CO GE e C. s.s., sig.ri CO GE e SS NI; e (ii) CO IO, in proprio e quale socio della società agricola CO GE e C. s.s., cancellata dal Registro delle imprese il 08.02.2021 nonché anche quale erede dei genitori, già soci della medesima Società Agricola CO GE e C. s.s, sig.ri CO GE e SS NI chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo, in subordine, tutti i motivi di ricorso svolti in primo grado ritenuti assorbiti dal primo giudice.
4. Con l’appello proposto da AG e AD (n. 3109/2025) proposto avverso la stessa sentenza del Tar per il Veneto n. 2429/2024 vengono sollevati i seguenti motivi di ricorso:
I. Illegittimità dell’impugnata sentenza che ha erroneamente ritenuto che anche la pronuncia non passata in giudicato implichi l’effetto costitutivo dell’annullamento nella prospettiva di un diverso processo in cui è spesa l’autorità della sentenza sub iudice . Travisamento nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in una con l’art. 79 c.p.a. per non avere il Tar sospeso il processo in attesa del passaggio in giudicato delle pronunce relative agli atti a monte.
III. Vizio di motivazione. Travisamento nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
IV. Erroneità ed illegittimità della sentenza che non rileva l’inammissibilità del ricorso che solleva questioni non più proponibili. Violazione del giudicato.
4.1 L’appello proposto da AG e AD fa leva soprattutto sul fatto che la sentenza di primo grado ha basato la propria decisione su una sentenza non ancora passata in giudicato (Tar Lazio 2151/2024).
Tali motivi sono di fatto superati perché il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da AG avverso la sentenza n. 2151/2024 del Tar per il Lazio.
4.2 In vista dell’udienza di discussione AG e AD hanno prodotto in giudizio una “istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere” (ex art. 34, comma 5, c.p.a.) avente il seguente contenuto: « PREMESSO CHE Con sentenza n. 9131/2025 depositata il 21/11/2025, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da AG avverso la sentenza n. 2151/2024 che aveva annullato l’imputazione di prelievo relativa alla campagna lattiera 2014/15, disponendone il ricalcolo da parte di AG. AG, pertanto, sta procedendo al discarico delle cartelle impugnate e, in ottemperanza alla predetta sentenza, sta provvedendo ad inviare la relativa comunicazione di ricalcolo.
Tanto premesso ed osservato, l’Amministrazione appellante CHIEDE Che l'Ecc.mo Consiglio adito voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite ».
5. Nell’appello proposto da AG e AD si sono costituiti (i) CO EN, in proprio e quale socio della società agricola TO GE e C. s.s., cancellata dal Registro delle imprese il 08.02.2021, nonché anche quale erede dei genitori, già soci della medesima Società Agricola CO GE e C. s.s, sig.ri CO GE e SS NI; e (ii) CO IO, in proprio e quale socio della società agricola TO GE e C. s.s., cancellata dal Registro delle imprese il 08.02.2021, nonché anche quale erede dei genitori, già soci della medesima Società Agricola CO GE e C. s.s, sig.ri CO GE e SS NI chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo, in subordine tutti i motivi di ricorso svolti in primo grado ritenuti assorbiti dal primo giudice. I signori CO si sono opposti alla richiesta formulata da AG ed AD di dichiarare cessata la materia del contendere.
6. Con riferimento alla richiesta presentata da AG e AD di dichiarare la cessazione della materia del contendere, il Collegio rileva che tale richiesta testimonia implicitamente (i) per un verso la volontà delle citate Amministrazioni di prestare acquiescenza alle statuizioni della sentenza di primo grado (in ragione del fatto che AG starebbe procedendo al discarico delle cartelle impugnate e ad inviare la relativa comunicazione di ricalcolo) circostanza che condurrebbe ad una pronuncia di improcedibilità dell’appello e (ii) per altro verso, la rinuncia, da parte delle stesse, a coltivare i motivi di appello che fanno leva sul fatto che la sentenza del Tar per il Lazio n. 2151 del 2024 non fosse ancora passata in giudicato al momento della emanazione della sentenza impugnata in questa sede.
7. Gli appelli sono comunque infondati nel merito.
8. La fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio è analoga ad altra già decisa dalla Sezione con sentenza n. 9133/2025. Il Collegio non ha ragione per discostarsi da quanto statuito in quella pronuncia.
9. La cartella di pagamento impugnata in prime cure fa riferimento ad un debito per prelievo supplementare imputato alle originarie ricorrenti (produttrice e acquirente), per il periodo 2014/2015.
Correttamente, il Tar ha ritenuto assorbente il rilievo attribuito alla sopravvenienza, di cui alla sentenza n. 2151 del 2024 con cui il Tar Lazio ha annullato la lista di prelievo per tale periodo.
Tale pronuncia, (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9131/2025), ha annullato l’atto presupposto di quello esecutivo impugnato nel presente giudizio.
10. Appare evidente, a fronte del mero carattere esecutivo della cartella qui in discussione, come l’atto determinativo del debito in discussione costituisca il presupposto fondante lo stesso atto esecutivo.
Costituisce principio consolidato quello per cui il venir meno di uno dei crediti su cui si fonda un atto di riscossione determina l'annullamento dello stesso (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 12/02/2025, n.1192).
11. Invero, la stessa deduzione di VE appellante appare insostenibile laddove si deduce che “Il titolo che legittima l’iscrizione a ruolo e l’obbligo di corrispondere il prelievo portato nelle cartelle è l’intimazione di pagamento (la seconda) di VE, la quale non è stata annullata ma è stata dichiarata legittima”; l’accertamento di illegittimità comporta, nel giudizio amministrativo, il conseguente annullamento, come disposto dalla sentenza correttamente invocata da parte originaria ricorrente.
12. Il profilo indicato assume rilievo assorbente. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono gli appelli riuniti vanno respinti.
14. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER De EL, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
VA Gallone, Consigliere
VA CU, Consigliere, Estensore
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CU | ER De EL |
IL SEGRETARIO