CASS
Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
Massime • 1
Integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità di un soggetto che, dopo l'impatto della propria automobile con una bicicletta e la caduta del ciclista, aveva proseguito la marcia, si era poi fermato momentaneamente a distanza di alcuni metri per poi dileguarsi un volta avuta contezza delle condizioni della vittima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2023, n. 28785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28785 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
28785 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.764/2023 UP- 21/04/2023 R.G. N. 37773/2022 Composta da AN Di SA Presidente Donatella Ferranti Consigliere Vincenzo Pezzella Consigliere Alessandro Ranaldi Consigliere Consigliere Rel. EA ER ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De QU IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EA ER;
Letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 novembre 2021, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 17 ottobre 2017, in sede di giudizio abbreviato, dal Gip del Tribunale di Bologna, riducendo la pena comminata a De De QU IC QU/per i reati di cui all'art. 589-bis, comma 5, nn. 2 e 3, e 589-ter cod. IC pen. (capo A), nonché di cui all'art. 18, comma 17, cod. strada (capo B), perchè, per imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (artt. 143, 146 e 148 cod. strada), procedendo alla guida di autovettura Fiat DA ad effettuare il sorpasso di altro autoveicolo in sosta, su un tratto stradale a linea continua, dopo aver invaso la corsia di percorrenza dell'opposto senso di marcia, nel rientrare in quella di pertinenza urtava il velocipede condotto da AM Md SU, provocandone la violenta caduta a terra e, quindi, il decesso, intervenuto a poche ore dal fatto per il severo trauma cranico da questi patito. Il ricorrente, accortosi della caduta del ciclista, si fermava a poca distanza dal luogo dell'impatto, tornava a piedi verso il ciclista investito per poi allontanarsi senza prestargli soccorso. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, rideterminando il trattamento sanzionatorio per le ipotesi di reato di cui agli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen. (capo A). Nel nuovo calcolo ha individuato nel minimo edittale la pena per il più grave reato di cui all'art. 589-ter cod. pen. (anni cinque di reclusione), disposto sulla stessa l'aumento di anni uno di reclusione ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., in relazione all'art. 589, comma 5, cod. pen., pena poi ridotta ad anni quattro anni di reclusione per l'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen., ulteriormente diminuita ad anni due e mesi nove di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con ulteriore riduzione ad anni uno e mesi dieci di reclusione per la scelta del rito. La Corte di appello ha confermato, invece, anche quanto alla determinazione della pena, la sentenza appellata in ordine al capo B) della rubrica, ritenuto corretti i parametri retributivi applicati dal giudice di primo grado, che ha inflitto la condanna a mesi sei di reclusione (pena base nel minimo edittale di anni uno di reclusione, ridotta a mesi 9 di reclusione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in misura inferiore ad un terzo in ragione delle circostanze del fatto, ulteriormente ridotta a mesi sei di reclusione per la diminuente del rito), non riconoscendo per tale ipotesi reato la diminuente di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, affidandosi a otto motivi. an 3.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 589-bis, comma 5, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., anche con riferimento al principio di proporzionalità delle pene di cui all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Deduce l'esponente che non vi sarebbe proporzionalità né coerenza nella graduazione delle pene applicabili alle diverse ipotesi aggravate previste dall'articolo 589-bis, prevedendo la norma il severo profilo retributivo (da cinque a dieci di anni di reclusione) per condotte di violazione di norme del codice della strada, non tutte aventi pari gravità e disvalore, come quelle di cui ai commi 4 e 5 della suddetta norma, con conseguente irragionevole equiparazione del profilo retributivo per condotte di disvalore non omogeneo. La questione è rilevante, secondo la difesa, non essendo dubitabile che le specifiche violazioni contestate all'imputato possono essere valutate in concreto meno gravose rispetto ad altre violazioni del codice della strada non comprese nel comma 5 dell'art. 589 bis cod. pen.; non è, inoltre, manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 198 del 2015) che ha ritenuto censurabile sul piano della legittimità costituzionale il trattamento sanzionatorio di un reato, ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 589-ter cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto per tale fattispecie di reato. Deduce la difesa che risulta incongruo e irragionevole prevedere la pena minima di 5 anni di reclusione per tale ipotesi aggravata, di gran lunga superiore alla pena determinata applicando nel massimo (due terzi) l'aumento previsto sulla pena minima di cui all'art. 589-bis cod. pen. (anni due di reclusione), rendendo di fatto inoperante il criterio aggravatore ordinario e limitando irrimediabilmente il potere discrezionale del giudice di modellare la pena sul piano dosimetrico al fatto commesso, in ragione della finalità rieducativa del colpevole.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge, nella specie, dell'art. 589, comma 5, cod. pen., oltre al vizio della motivazione, in punto di configurabilità del nesso causale tra la condotta dell'imputato e il decesso della vittima: il sorpasso di un veicolo fermo al lato della carreggiata (un taxi) con conseguente superamento della linea continua, sotto il profilo della norma cautelare violata, non si pone in rapporto di causalità con la morte del conducente del velocipede, determinato dall'impatto conseguente alla esecuzione della manovra di M rientro del veicolo nella corsia di pertinenza, con conseguente esclusione della contestata aggravante e configurabilità della sola colpa generica.
3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge, nella specie, dell'art. 589-ter cod. pen., oltre che vizio della motivazione, in relazione al contestato elemento dell'allontanamento dal luogo del sinistro senza prestare soccorso alla persona investita. Deduce, in particolare, la difesa la contraddittorietà della sentenza impugnata, laddove la Corte rileva che, dalla visione delle immagini del sinistro, l'auto condotta dall'imputato ha proseguito la marcia in direzione periferia fermandosi solo diversi metri più avanti, per avvicinarsi poi l'imputato a piedi al corpo della vittima e dileguarsi subito dopo. La difesa riconduce l'arresto dell'auto a distanza dal punto dell'impatto alla necessità di non ostacolare la circolazione veicolare, indicando come frutto di travisamento la circostanza dell'allontanamento pressocchè immediato ("subito dopo") dell'imputato dal luogo del sinistro. Richiama, sul punto, le dichiarazioni rese dal sig. IA UI Hussain, secondo cui l'autista si sarebbe intrattenuto sul posto "per circa dieci minuti", e dal sig. GH, che ha riferito che l'imputato sarebbe poi tornato sul posto, trattenendosi per 3-4 minuti "con un telefono in mano".
3.5. Con il quinto motivo lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., oltre al vizio della motivazione, quanto all'omessa concessione della circostanza attenuante speciale concernente il concorso di colpa della vittima. Ritiene, in particolare, che i giudici di merito siano incorsi in errore nell'escludere la rilevanza della condotta di guida del veicolo da parte della vittima, per la velocità tenuta ed il mancato arresto in presenza dell'ostacolo sulla corsia costituito dal veicolo in sosta (peraltro in un punto in cui questa non era consentita, all'altezza dei cassonetti dei rifiuti e appena dopo la pensilina della fermata dell'autobus).
3.6. Con il sesto motivo di ricorso deduce l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada, oltre al vizio della motivazione per travisamento delle risultanze processuali, quanto alla mancanza di una effettiva necessità di assistenza alla persona offesa. Evidenzia come detto, che, alla luce delle dichiarazioni testimoniali l'imputato si sarebbe intrattenuto sul posto per alcuni minuti ed avvicinato al ferito, dopo aver parcheggiato l'autovettura.
3.7. Con il settimo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., oltre che la mancanza di motivazione, in relazione all'aumento di pena relativo al capo A), ritenuto eccessivo e sproporzionato, non avendo la Corte di merito indicato i criteri in base ai quali ha disposto l'aumento nella misura di un anno di reclusione nel concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale. 3.8. Con l'ottavo motivo denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 222 cod. strada per la revoca della patente di guida, per effetto della sentenza C. Cost. n. 88 del 2019, non avendo la Corte di merito dato conto delle ragioni sottese alla disposta sanzione amministrativa accessoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Le questioni di legittimità costituzionale prospettate appaiono manifestamente infondate, con riguardo alla denunciata irragionevolezza sia del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 589-bis, comma 5, cod. pen., in violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni penali, sia dell'art. 589-ter cod. pen., nella previsione di una pena minima di 5 anni di reclusione La difesa ha dedotto, in primo luogo, che la scelta legislativa di prevedere il medesimo quadro sanzionatorio per omicidio stradale in conseguenza di violazione di plurime specifiche norme sulla circolazione (di cui al comma 4, oltre che ai nn. 1, 2 e 3 del citato comma 5, alla prima equiparate sotto il profilo sanzionatorio) si presenterebbe incoerente rispetto a condotte che risulterebbero di disvalore non omogeneo, con conseguente irragionevole previsione del medesimo profilo retributivo. Deduce, inoltre, una seconda questione, ritenendo l'elevata soglia minima edittale prevista per la fattispecie aggravata della fuga del conducente, in caso di omicidio stradale, illogica e inconciliabile con la forbice dell'aumento di pena (da un terzo alla metà) previsto per l'aggravante dalla medesima norma.
2.1 Giova evidenziare, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che "[...] La valutazione di adeguatezza delle sanzioni penali in relazione alla gravità dell'illecito spetta alla discrezionalità del legislatore, col limite della non irragionevolezza [...]" (cfr., ex plurimis, sentenze n. 25 del 1994 e n. 333 del 1992; ordinanza n. 220 del 1996). L'aggravamento del profilo sanzionatorio introdotto dalla nuova disciplina in tema omicidio stradale, con la previsione di un ulteriore aggravamento "blindato" dalla scelta di escludere dalla possibilità di concorso eterogeneo le nuove ipotesi circostanziali ad effetto speciale, in ragione della selezione di specifiche condotte violative di norme sulla circolazione stradale, rientra nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata dell'incolumità personale nell'ambito della circolazione stradale, e non comportano alcuna violazione degli artt. 3 e 27 Cost. Non può, pertanto, dirsi che il trattamento sanzionatorio riservato alla condotta considerata appaia di per sé manifestamente irragionevole né violativo del principio di uguaglianza. Da un lato, infatti, la diversa gravità delle condotte può essere recuperata in sede di quantificazione della pena base tra il minimo ed il massimo edittale e, dall'altro, le situazioni de quibus presentano, comunque, un elemento comune che ne consente il trattamento uniforme sotto i profili sanzionatori (più precisamente la morte della persona conseguente dalla condotta di guida in violazione delle norme sulla circolazione), prevalente rispetto alle differenze concernenti la specifica regola cautelare violata. A ciò si aggiunga che le aggravanti previste dall'art. 589-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. sanzionano una serie di violazioni delle regole cautelari in tema di circolazione stradale che ingenerano, tutte, un pericolo di intensissima gravità per gli utenti della strada e si presentano, pertanto, di disvalore del tutto analogo alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti, che, in astratto, potrebbe anche determinare situazioni meno rischiose (sulla questione, cfr. Sez. 4, n. 1805 del 12/12/2018, dep. 2019, Falzone, Rv. 274955 - 01).
2.2. Del resto, il complesso quadro delle circostanze introdotte dall'art. 589-bis e 589- ter cod. pen., in base al parametro costituzionale della parità di trattamento (art. 3 Cost.), è espressione dell'esercizio della potestà legislativa e del più rigoroso trattamento sanzionatorio che la novella legislativa ha voluto assicurare, in funzione di un rafforzamento della tutela del bene-interesse della incolumità individuale nella circolazione stradale, sia con riferimento all'ipotesi-base, sia con riguardo alle ipotesi aggravate, di cui ai commi 2 e ss. dell'art. 589-bis e di cui all'art. 589-ter cod. pen., che hanno introdotto rilevanti inasprimenti di pena e per le quali, come noto, vale il divieto di bilanciamento con eventuali attenuanti concorrenti (in tal senso, Sez. 4, n. 16609 del 02/04/2019, Dalmazzo, in motivazione, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore). In sostanza, quindi, le questioni si risolvono in una mera critica a scelte di politica criminale, in un quadro normativo in sé coerente, e deducono una violazione dei principi di eguaglianza in alcun modo configurabile avuto riguardo al nuovo quadro normativo nel quale la norma denunciata si colloca.
3. Infondato è, inoltre, il terzo motivo di ricorso, in relazione alla configurabilità dell'art. 589, comma 5, cod. pen.
3.1. Come ricostruito dai giudici di merito, sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia municipale e alla luce dei filmati tratti dalla telecamera installata sul taxi, l'impatto tra il veicolo condotto dall'imputato ed il velocipede è stato causato dalla manovra di rientro, attuata dopo aver invaso la corsia opposta per il sorpasso del taxi in sosta, in un punto in cui tale manovra era vietata perché in corrispondenza di una intersezione stradale e di una linea continua di mezzeria e per la presenza di un ciclista che procedeva nella stessa direzione di marcia del veicolo condotto dall'imputato, tale da presentare tratti intrinseci di elevata pericolosità.
3.2. Costituisce approdo consolidato di legittimità, in tema di nesso causale tra regola violata e omicidio colposo da incidente stradale, quello secondo cui la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che deve essere escluso quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (Sez. 4, n. 45589 del 10/11/2021, Laganà Rocco, Rv. 282599-01, ove, nella specie, in relazione alla morte del conducente di uno dei veicoli determinata dalla perdita di controllo dell'autovettura e dall'improvvisa invasione dell'opposta corsia di marcia, per lo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità, non sussistendo nesso eziologico tra la regola cautelare violata e l'evento verificatosi;
in senso conforme, Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016. PG in proc. Scalise, Rv. 266645 – 01).
3.3. Nel caso di specie, la Corte di appello, condividendo la ricostruzione del giudice di primo grado, ha individuato l'esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta colposa del De QU (effettuazione di manovra di sorpasso con impegno dell'opposta corsia di marcia e superamento dalla linea longitudinale continua di mezzeria, in prossimità di un'intersezione stradale) e gli esiti letali del sinistro, in ragione delle descritte condizioni di pericolosità, che rendevano azzardata la manovra di sorpasso del veicolo in sosta. La regola cautelare sottesa al divieto di sorpasso, del resto, è posta a tutela di tutte quelle situazioni in cui tale manovra può comportare dei rischi per la sicurezza gli utenti della strada che circolano nell'area di pericolo, evidenziata dalla striscia longitudinale continua o dalla presenza di intersezioni o di curve pericolose per ridotta visibilità, e non è posta a tutela solo di coloro perché percorrono la corsia di marcia opposta a quello del conducente. Il quadro descritto rappresenta in termini coerenti un diretto nesso di derivazione tra la violazione della regola cautelare e la verificazione del sinistro, avvenuto a seguito di impatto del veicolo con la bicicletta, per avere la condotta dell'imputato realizzato condizioni di pericolo per gli altri utenti della strada, che non gli hanno consentito, per sua stessa ammissione, di avvedersi della presenza del ciclista, per distrazione o in ragione della manovra azzardata posta in essere.
4. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la ritenuta omissione di soccorso e l'allontanamento repentino dell'imputato dal luogo del sinistro.
4.1. Come ricostruito nella sentenza impugnata, anche alla luce del tessuto dichiarativo (racconto del teste oculare IA Ul Hussain), dopo il forte impatto della vettura con la bicicletta, l'imputato fermatosi a distanza dal luogo dell'impatto si avvicinò per qualche istante alla vittima, riversa a terra, per poi allontanarsi senza interessarsi delle condizioni della stessa, nè lasciare le proprie generalità, i propri recapiti e senza offrire in definitiva alcun contributo nell'immediatezza alla ricostruzione del sinistro.
4.2. Tale condotta integra la circostanza aggravante di cui all'art. 589-ter cod. pen., che attiene alla ipotesi di «fuga del conducente in caso di omicidio stradale». Ai fini della configurabilità del delitto di omicidio stradale aggravato dalla "fuga" del conducente di cui al combinato disposto degli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen. rileva la sola condotta di "fuga" dopo la causazione di un sinistro stradale, unico elemento costitutivo dell'autonomo reato, non essendo necessario che la stessa realizzi anche una mancata assistenza alle persone coinvolte nel sinistro. In tal senso, nella nuova fattispecie aggravata rimarrebbe assorbito il solo reato di cui al comma 6 dell'art. 189 cod. strada, secondo il paradigma del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen.
4.3. In ordine alla citata fattispecie aggravata deve ritenersi applicabile il consolidato indirizzo di questa Corte, puntualmente richiamato nella sentenza impugnata, maturato con riferimento al reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada (c.d. reato di fuga), che ritiene integrata la fattispecie nel caso in cui il soggetto, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885-01; conf. Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734- 01, nella specie la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza che aveva affermato la responsabilità del conducente che, avendo investito due pedoni minorenni, era sceso dall'auto solo dopo che una persona che aveva assistito all'impatto si era posta davanti al mezzo indicando le vittime, e si era poi allontanato senza fornire le proprie generalità, stanti le rassicurazioni fornite dalle persone offese circa il proprio stato di salute, nonostante la violenza dell'urto idonea ad arrecare danno alle persone).
4.4. Come analiticamente ricostruito nella sentenza impugnata, la polizia municipale ha verificato, attraverso la visione delle immagini riprese dalle telecamere poste sul taxi in sosta, che immediatamente dopo l'impatto con la bicicletta l'automobile condotto dall'imputato ha proseguito la sua marcia, nonostante il contatto tra i mezzi e la caduta del ciclista, per fermarsi solo a distanza di alcuni metri, avvicinarsi a piedi al corpo della vittima e, resosi conto delle condizioni della persona investita, dileguarsi "subito dopo". Alla luce della indicata ricostruzione, appare coerente ed immune da vizi logici la valutazione della Corte che ha ritenuto che la condotta tenuta dall'imputato integri l'ipotesi aggravata di cui all'articolo 589-ter cod. pen., restando irrilevante la temporanea sosta dell'imputato sul luogo del sinistro.
5. Infondato, ai limiti della inammissibilità perché interamente versato in fatto, è il quinto motivo di ricorso, con cui la difesa censura la decisione impugnata in relazione alla mancata valutazione di un possibile concorso di colpa della vittima nella verificazione del sinistro ex art. 589-bis, comma 7, cod. pen. La difesa denuncia l'omessa valutazione del comportamento tenuto dal ciclista che, in presenza del pericolo costituito dal taxi in sosta ha proseguito la marcia, omettendo di fermarsi per ragioni di sicurezza. Come si rileva dall'impianto logico-motivazionale della sentenza impugnata e dalle circostanze del fatto, come analiticamente ricostruito nella sentenza impugnata, appare corretta l'esclusione di profili di condotta gravemente imprudente tenuta dalla persona offesa, che ha mantenuto una guida lineare nella propria corsia di pertinenza, a fronte dell'azzardo della manovra di sorpasso posta in essere dall'imputato, che poi ha provocato il tamponamento laterale del velocipede. Con la ricostruzione della dinamica del sinistro non si confronta la censura difensiva, non tenendo affatto conto delle caratteristiche del luogo dell'investimento ed in particolare del fatto che il conducente dell'auto si trovasse ad effettuare una manovra di sorpasso in un punto in cui era vietata, in prossimità di una intersezione, in condizioni di elevato rischio per l'incolumità degli altri utenti della strada, circostanza che imponeva particolari obblighi di cautela.
6. Alla luce della indicata ricostruzione della condotta dell'imputato, infondato, ai limiti della inammissibilità per aspecificità, si rivela anche il sesto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la configurabilità del reato di cui all'art 189, comma 7, cod. strada, in ragione della mancanza di una effettiva necessità di assistenza alla persona offesa. 如 7. Infondato è da ritenersi anche il settimo motivo di ricorso, quanto alla denunciata omessa motivazione in ordine all'aumento di pena nel concorso tra le circostanze aggravanti contestate al capo A).
7.1. Nella determinazione del trattamento sanzionatorio per effetto del concorso delle circostanze ad effetto speciale, la Corte di merito ha indicato compiutamente i parametri di valutazione applicati per determinare l'aumento nella misura di un anno di reclusione, facendo riferimento alla particolare intensità dell'elemento soggettivo del reato, all'estrema pericolosità della manovra intrapresa, alla gravità della condotta tenuta dall'imputato dopo il sinistro.
7.2. Con tale tessuto motivazionale non si confronta la difesa dell'imputato, che si limita genericamente a censurare la decisione impugnata sotto il profilo della dosimetria della pena.
8. Infondato, infine, è l'ottavo motivo in ordine alla disposta revoca della patente di guida.
8.1. Questa Corte ha già affermato, in tema di omicidio stradale, che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De EL AB, Rv. 283022 01).- 8.2. La Corte di merito ha dato puntuale applicazione al suddetto principio condividendo, con motivazione puntuale e logicamente compiuta, le ragioni poste a fondamento della applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ancorando la valutazione della correttezza della decisione di primo grado ad una pluralità di elementi, quali le "modalità esecutive della condotta, la pluralità di reati commessi dal De QU, l'intensità dell'elemento soggettivo in entrambe le fattispecie, elementi che consentono di ritenere corretta la scelta della sanzione amministrativa applicata".
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, lì 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente AN Di SA EA ER n 1 IL DIMETTORE IU AP
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EA ER;
Letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 novembre 2021, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 17 ottobre 2017, in sede di giudizio abbreviato, dal Gip del Tribunale di Bologna, riducendo la pena comminata a De De QU IC QU/per i reati di cui all'art. 589-bis, comma 5, nn. 2 e 3, e 589-ter cod. IC pen. (capo A), nonché di cui all'art. 18, comma 17, cod. strada (capo B), perchè, per imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (artt. 143, 146 e 148 cod. strada), procedendo alla guida di autovettura Fiat DA ad effettuare il sorpasso di altro autoveicolo in sosta, su un tratto stradale a linea continua, dopo aver invaso la corsia di percorrenza dell'opposto senso di marcia, nel rientrare in quella di pertinenza urtava il velocipede condotto da AM Md SU, provocandone la violenta caduta a terra e, quindi, il decesso, intervenuto a poche ore dal fatto per il severo trauma cranico da questi patito. Il ricorrente, accortosi della caduta del ciclista, si fermava a poca distanza dal luogo dell'impatto, tornava a piedi verso il ciclista investito per poi allontanarsi senza prestargli soccorso. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, rideterminando il trattamento sanzionatorio per le ipotesi di reato di cui agli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen. (capo A). Nel nuovo calcolo ha individuato nel minimo edittale la pena per il più grave reato di cui all'art. 589-ter cod. pen. (anni cinque di reclusione), disposto sulla stessa l'aumento di anni uno di reclusione ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., in relazione all'art. 589, comma 5, cod. pen., pena poi ridotta ad anni quattro anni di reclusione per l'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen., ulteriormente diminuita ad anni due e mesi nove di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con ulteriore riduzione ad anni uno e mesi dieci di reclusione per la scelta del rito. La Corte di appello ha confermato, invece, anche quanto alla determinazione della pena, la sentenza appellata in ordine al capo B) della rubrica, ritenuto corretti i parametri retributivi applicati dal giudice di primo grado, che ha inflitto la condanna a mesi sei di reclusione (pena base nel minimo edittale di anni uno di reclusione, ridotta a mesi 9 di reclusione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in misura inferiore ad un terzo in ragione delle circostanze del fatto, ulteriormente ridotta a mesi sei di reclusione per la diminuente del rito), non riconoscendo per tale ipotesi reato la diminuente di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, affidandosi a otto motivi. an 3.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 589-bis, comma 5, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., anche con riferimento al principio di proporzionalità delle pene di cui all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Deduce l'esponente che non vi sarebbe proporzionalità né coerenza nella graduazione delle pene applicabili alle diverse ipotesi aggravate previste dall'articolo 589-bis, prevedendo la norma il severo profilo retributivo (da cinque a dieci di anni di reclusione) per condotte di violazione di norme del codice della strada, non tutte aventi pari gravità e disvalore, come quelle di cui ai commi 4 e 5 della suddetta norma, con conseguente irragionevole equiparazione del profilo retributivo per condotte di disvalore non omogeneo. La questione è rilevante, secondo la difesa, non essendo dubitabile che le specifiche violazioni contestate all'imputato possono essere valutate in concreto meno gravose rispetto ad altre violazioni del codice della strada non comprese nel comma 5 dell'art. 589 bis cod. pen.; non è, inoltre, manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 198 del 2015) che ha ritenuto censurabile sul piano della legittimità costituzionale il trattamento sanzionatorio di un reato, ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 589-ter cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto per tale fattispecie di reato. Deduce la difesa che risulta incongruo e irragionevole prevedere la pena minima di 5 anni di reclusione per tale ipotesi aggravata, di gran lunga superiore alla pena determinata applicando nel massimo (due terzi) l'aumento previsto sulla pena minima di cui all'art. 589-bis cod. pen. (anni due di reclusione), rendendo di fatto inoperante il criterio aggravatore ordinario e limitando irrimediabilmente il potere discrezionale del giudice di modellare la pena sul piano dosimetrico al fatto commesso, in ragione della finalità rieducativa del colpevole.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge, nella specie, dell'art. 589, comma 5, cod. pen., oltre al vizio della motivazione, in punto di configurabilità del nesso causale tra la condotta dell'imputato e il decesso della vittima: il sorpasso di un veicolo fermo al lato della carreggiata (un taxi) con conseguente superamento della linea continua, sotto il profilo della norma cautelare violata, non si pone in rapporto di causalità con la morte del conducente del velocipede, determinato dall'impatto conseguente alla esecuzione della manovra di M rientro del veicolo nella corsia di pertinenza, con conseguente esclusione della contestata aggravante e configurabilità della sola colpa generica.
3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge, nella specie, dell'art. 589-ter cod. pen., oltre che vizio della motivazione, in relazione al contestato elemento dell'allontanamento dal luogo del sinistro senza prestare soccorso alla persona investita. Deduce, in particolare, la difesa la contraddittorietà della sentenza impugnata, laddove la Corte rileva che, dalla visione delle immagini del sinistro, l'auto condotta dall'imputato ha proseguito la marcia in direzione periferia fermandosi solo diversi metri più avanti, per avvicinarsi poi l'imputato a piedi al corpo della vittima e dileguarsi subito dopo. La difesa riconduce l'arresto dell'auto a distanza dal punto dell'impatto alla necessità di non ostacolare la circolazione veicolare, indicando come frutto di travisamento la circostanza dell'allontanamento pressocchè immediato ("subito dopo") dell'imputato dal luogo del sinistro. Richiama, sul punto, le dichiarazioni rese dal sig. IA UI Hussain, secondo cui l'autista si sarebbe intrattenuto sul posto "per circa dieci minuti", e dal sig. GH, che ha riferito che l'imputato sarebbe poi tornato sul posto, trattenendosi per 3-4 minuti "con un telefono in mano".
3.5. Con il quinto motivo lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., oltre al vizio della motivazione, quanto all'omessa concessione della circostanza attenuante speciale concernente il concorso di colpa della vittima. Ritiene, in particolare, che i giudici di merito siano incorsi in errore nell'escludere la rilevanza della condotta di guida del veicolo da parte della vittima, per la velocità tenuta ed il mancato arresto in presenza dell'ostacolo sulla corsia costituito dal veicolo in sosta (peraltro in un punto in cui questa non era consentita, all'altezza dei cassonetti dei rifiuti e appena dopo la pensilina della fermata dell'autobus).
3.6. Con il sesto motivo di ricorso deduce l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada, oltre al vizio della motivazione per travisamento delle risultanze processuali, quanto alla mancanza di una effettiva necessità di assistenza alla persona offesa. Evidenzia come detto, che, alla luce delle dichiarazioni testimoniali l'imputato si sarebbe intrattenuto sul posto per alcuni minuti ed avvicinato al ferito, dopo aver parcheggiato l'autovettura.
3.7. Con il settimo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., oltre che la mancanza di motivazione, in relazione all'aumento di pena relativo al capo A), ritenuto eccessivo e sproporzionato, non avendo la Corte di merito indicato i criteri in base ai quali ha disposto l'aumento nella misura di un anno di reclusione nel concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale. 3.8. Con l'ottavo motivo denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 222 cod. strada per la revoca della patente di guida, per effetto della sentenza C. Cost. n. 88 del 2019, non avendo la Corte di merito dato conto delle ragioni sottese alla disposta sanzione amministrativa accessoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Le questioni di legittimità costituzionale prospettate appaiono manifestamente infondate, con riguardo alla denunciata irragionevolezza sia del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 589-bis, comma 5, cod. pen., in violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni penali, sia dell'art. 589-ter cod. pen., nella previsione di una pena minima di 5 anni di reclusione La difesa ha dedotto, in primo luogo, che la scelta legislativa di prevedere il medesimo quadro sanzionatorio per omicidio stradale in conseguenza di violazione di plurime specifiche norme sulla circolazione (di cui al comma 4, oltre che ai nn. 1, 2 e 3 del citato comma 5, alla prima equiparate sotto il profilo sanzionatorio) si presenterebbe incoerente rispetto a condotte che risulterebbero di disvalore non omogeneo, con conseguente irragionevole previsione del medesimo profilo retributivo. Deduce, inoltre, una seconda questione, ritenendo l'elevata soglia minima edittale prevista per la fattispecie aggravata della fuga del conducente, in caso di omicidio stradale, illogica e inconciliabile con la forbice dell'aumento di pena (da un terzo alla metà) previsto per l'aggravante dalla medesima norma.
2.1 Giova evidenziare, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che "[...] La valutazione di adeguatezza delle sanzioni penali in relazione alla gravità dell'illecito spetta alla discrezionalità del legislatore, col limite della non irragionevolezza [...]" (cfr., ex plurimis, sentenze n. 25 del 1994 e n. 333 del 1992; ordinanza n. 220 del 1996). L'aggravamento del profilo sanzionatorio introdotto dalla nuova disciplina in tema omicidio stradale, con la previsione di un ulteriore aggravamento "blindato" dalla scelta di escludere dalla possibilità di concorso eterogeneo le nuove ipotesi circostanziali ad effetto speciale, in ragione della selezione di specifiche condotte violative di norme sulla circolazione stradale, rientra nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata dell'incolumità personale nell'ambito della circolazione stradale, e non comportano alcuna violazione degli artt. 3 e 27 Cost. Non può, pertanto, dirsi che il trattamento sanzionatorio riservato alla condotta considerata appaia di per sé manifestamente irragionevole né violativo del principio di uguaglianza. Da un lato, infatti, la diversa gravità delle condotte può essere recuperata in sede di quantificazione della pena base tra il minimo ed il massimo edittale e, dall'altro, le situazioni de quibus presentano, comunque, un elemento comune che ne consente il trattamento uniforme sotto i profili sanzionatori (più precisamente la morte della persona conseguente dalla condotta di guida in violazione delle norme sulla circolazione), prevalente rispetto alle differenze concernenti la specifica regola cautelare violata. A ciò si aggiunga che le aggravanti previste dall'art. 589-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. sanzionano una serie di violazioni delle regole cautelari in tema di circolazione stradale che ingenerano, tutte, un pericolo di intensissima gravità per gli utenti della strada e si presentano, pertanto, di disvalore del tutto analogo alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti, che, in astratto, potrebbe anche determinare situazioni meno rischiose (sulla questione, cfr. Sez. 4, n. 1805 del 12/12/2018, dep. 2019, Falzone, Rv. 274955 - 01).
2.2. Del resto, il complesso quadro delle circostanze introdotte dall'art. 589-bis e 589- ter cod. pen., in base al parametro costituzionale della parità di trattamento (art. 3 Cost.), è espressione dell'esercizio della potestà legislativa e del più rigoroso trattamento sanzionatorio che la novella legislativa ha voluto assicurare, in funzione di un rafforzamento della tutela del bene-interesse della incolumità individuale nella circolazione stradale, sia con riferimento all'ipotesi-base, sia con riguardo alle ipotesi aggravate, di cui ai commi 2 e ss. dell'art. 589-bis e di cui all'art. 589-ter cod. pen., che hanno introdotto rilevanti inasprimenti di pena e per le quali, come noto, vale il divieto di bilanciamento con eventuali attenuanti concorrenti (in tal senso, Sez. 4, n. 16609 del 02/04/2019, Dalmazzo, in motivazione, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore). In sostanza, quindi, le questioni si risolvono in una mera critica a scelte di politica criminale, in un quadro normativo in sé coerente, e deducono una violazione dei principi di eguaglianza in alcun modo configurabile avuto riguardo al nuovo quadro normativo nel quale la norma denunciata si colloca.
3. Infondato è, inoltre, il terzo motivo di ricorso, in relazione alla configurabilità dell'art. 589, comma 5, cod. pen.
3.1. Come ricostruito dai giudici di merito, sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia municipale e alla luce dei filmati tratti dalla telecamera installata sul taxi, l'impatto tra il veicolo condotto dall'imputato ed il velocipede è stato causato dalla manovra di rientro, attuata dopo aver invaso la corsia opposta per il sorpasso del taxi in sosta, in un punto in cui tale manovra era vietata perché in corrispondenza di una intersezione stradale e di una linea continua di mezzeria e per la presenza di un ciclista che procedeva nella stessa direzione di marcia del veicolo condotto dall'imputato, tale da presentare tratti intrinseci di elevata pericolosità.
3.2. Costituisce approdo consolidato di legittimità, in tema di nesso causale tra regola violata e omicidio colposo da incidente stradale, quello secondo cui la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che deve essere escluso quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (Sez. 4, n. 45589 del 10/11/2021, Laganà Rocco, Rv. 282599-01, ove, nella specie, in relazione alla morte del conducente di uno dei veicoli determinata dalla perdita di controllo dell'autovettura e dall'improvvisa invasione dell'opposta corsia di marcia, per lo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità, non sussistendo nesso eziologico tra la regola cautelare violata e l'evento verificatosi;
in senso conforme, Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016. PG in proc. Scalise, Rv. 266645 – 01).
3.3. Nel caso di specie, la Corte di appello, condividendo la ricostruzione del giudice di primo grado, ha individuato l'esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta colposa del De QU (effettuazione di manovra di sorpasso con impegno dell'opposta corsia di marcia e superamento dalla linea longitudinale continua di mezzeria, in prossimità di un'intersezione stradale) e gli esiti letali del sinistro, in ragione delle descritte condizioni di pericolosità, che rendevano azzardata la manovra di sorpasso del veicolo in sosta. La regola cautelare sottesa al divieto di sorpasso, del resto, è posta a tutela di tutte quelle situazioni in cui tale manovra può comportare dei rischi per la sicurezza gli utenti della strada che circolano nell'area di pericolo, evidenziata dalla striscia longitudinale continua o dalla presenza di intersezioni o di curve pericolose per ridotta visibilità, e non è posta a tutela solo di coloro perché percorrono la corsia di marcia opposta a quello del conducente. Il quadro descritto rappresenta in termini coerenti un diretto nesso di derivazione tra la violazione della regola cautelare e la verificazione del sinistro, avvenuto a seguito di impatto del veicolo con la bicicletta, per avere la condotta dell'imputato realizzato condizioni di pericolo per gli altri utenti della strada, che non gli hanno consentito, per sua stessa ammissione, di avvedersi della presenza del ciclista, per distrazione o in ragione della manovra azzardata posta in essere.
4. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la ritenuta omissione di soccorso e l'allontanamento repentino dell'imputato dal luogo del sinistro.
4.1. Come ricostruito nella sentenza impugnata, anche alla luce del tessuto dichiarativo (racconto del teste oculare IA Ul Hussain), dopo il forte impatto della vettura con la bicicletta, l'imputato fermatosi a distanza dal luogo dell'impatto si avvicinò per qualche istante alla vittima, riversa a terra, per poi allontanarsi senza interessarsi delle condizioni della stessa, nè lasciare le proprie generalità, i propri recapiti e senza offrire in definitiva alcun contributo nell'immediatezza alla ricostruzione del sinistro.
4.2. Tale condotta integra la circostanza aggravante di cui all'art. 589-ter cod. pen., che attiene alla ipotesi di «fuga del conducente in caso di omicidio stradale». Ai fini della configurabilità del delitto di omicidio stradale aggravato dalla "fuga" del conducente di cui al combinato disposto degli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen. rileva la sola condotta di "fuga" dopo la causazione di un sinistro stradale, unico elemento costitutivo dell'autonomo reato, non essendo necessario che la stessa realizzi anche una mancata assistenza alle persone coinvolte nel sinistro. In tal senso, nella nuova fattispecie aggravata rimarrebbe assorbito il solo reato di cui al comma 6 dell'art. 189 cod. strada, secondo il paradigma del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen.
4.3. In ordine alla citata fattispecie aggravata deve ritenersi applicabile il consolidato indirizzo di questa Corte, puntualmente richiamato nella sentenza impugnata, maturato con riferimento al reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada (c.d. reato di fuga), che ritiene integrata la fattispecie nel caso in cui il soggetto, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885-01; conf. Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734- 01, nella specie la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza che aveva affermato la responsabilità del conducente che, avendo investito due pedoni minorenni, era sceso dall'auto solo dopo che una persona che aveva assistito all'impatto si era posta davanti al mezzo indicando le vittime, e si era poi allontanato senza fornire le proprie generalità, stanti le rassicurazioni fornite dalle persone offese circa il proprio stato di salute, nonostante la violenza dell'urto idonea ad arrecare danno alle persone).
4.4. Come analiticamente ricostruito nella sentenza impugnata, la polizia municipale ha verificato, attraverso la visione delle immagini riprese dalle telecamere poste sul taxi in sosta, che immediatamente dopo l'impatto con la bicicletta l'automobile condotto dall'imputato ha proseguito la sua marcia, nonostante il contatto tra i mezzi e la caduta del ciclista, per fermarsi solo a distanza di alcuni metri, avvicinarsi a piedi al corpo della vittima e, resosi conto delle condizioni della persona investita, dileguarsi "subito dopo". Alla luce della indicata ricostruzione, appare coerente ed immune da vizi logici la valutazione della Corte che ha ritenuto che la condotta tenuta dall'imputato integri l'ipotesi aggravata di cui all'articolo 589-ter cod. pen., restando irrilevante la temporanea sosta dell'imputato sul luogo del sinistro.
5. Infondato, ai limiti della inammissibilità perché interamente versato in fatto, è il quinto motivo di ricorso, con cui la difesa censura la decisione impugnata in relazione alla mancata valutazione di un possibile concorso di colpa della vittima nella verificazione del sinistro ex art. 589-bis, comma 7, cod. pen. La difesa denuncia l'omessa valutazione del comportamento tenuto dal ciclista che, in presenza del pericolo costituito dal taxi in sosta ha proseguito la marcia, omettendo di fermarsi per ragioni di sicurezza. Come si rileva dall'impianto logico-motivazionale della sentenza impugnata e dalle circostanze del fatto, come analiticamente ricostruito nella sentenza impugnata, appare corretta l'esclusione di profili di condotta gravemente imprudente tenuta dalla persona offesa, che ha mantenuto una guida lineare nella propria corsia di pertinenza, a fronte dell'azzardo della manovra di sorpasso posta in essere dall'imputato, che poi ha provocato il tamponamento laterale del velocipede. Con la ricostruzione della dinamica del sinistro non si confronta la censura difensiva, non tenendo affatto conto delle caratteristiche del luogo dell'investimento ed in particolare del fatto che il conducente dell'auto si trovasse ad effettuare una manovra di sorpasso in un punto in cui era vietata, in prossimità di una intersezione, in condizioni di elevato rischio per l'incolumità degli altri utenti della strada, circostanza che imponeva particolari obblighi di cautela.
6. Alla luce della indicata ricostruzione della condotta dell'imputato, infondato, ai limiti della inammissibilità per aspecificità, si rivela anche il sesto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la configurabilità del reato di cui all'art 189, comma 7, cod. strada, in ragione della mancanza di una effettiva necessità di assistenza alla persona offesa. 如 7. Infondato è da ritenersi anche il settimo motivo di ricorso, quanto alla denunciata omessa motivazione in ordine all'aumento di pena nel concorso tra le circostanze aggravanti contestate al capo A).
7.1. Nella determinazione del trattamento sanzionatorio per effetto del concorso delle circostanze ad effetto speciale, la Corte di merito ha indicato compiutamente i parametri di valutazione applicati per determinare l'aumento nella misura di un anno di reclusione, facendo riferimento alla particolare intensità dell'elemento soggettivo del reato, all'estrema pericolosità della manovra intrapresa, alla gravità della condotta tenuta dall'imputato dopo il sinistro.
7.2. Con tale tessuto motivazionale non si confronta la difesa dell'imputato, che si limita genericamente a censurare la decisione impugnata sotto il profilo della dosimetria della pena.
8. Infondato, infine, è l'ottavo motivo in ordine alla disposta revoca della patente di guida.
8.1. Questa Corte ha già affermato, in tema di omicidio stradale, che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De EL AB, Rv. 283022 01).- 8.2. La Corte di merito ha dato puntuale applicazione al suddetto principio condividendo, con motivazione puntuale e logicamente compiuta, le ragioni poste a fondamento della applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ancorando la valutazione della correttezza della decisione di primo grado ad una pluralità di elementi, quali le "modalità esecutive della condotta, la pluralità di reati commessi dal De QU, l'intensità dell'elemento soggettivo in entrambe le fattispecie, elementi che consentono di ritenere corretta la scelta della sanzione amministrativa applicata".
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, lì 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente AN Di SA EA ER n 1 IL DIMETTORE IU AP