Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2023, n. 28785
CASS
Sentenza 21 aprile 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 764/2023 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, emessa il 21 aprile 2023. Le parti in causa sono l'imputato, che ha presentato ricorso, e la Corte di Appello di Bologna, che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'imputato contestava la legittimità costituzionale delle norme sanzionatorie applicate, sostenendo che le pene previste non rispettassero il principio di proporzionalità e che vi fosse un'errata valutazione del nesso causale tra la sua condotta e il decesso della vittima. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che le questioni di legittimità costituzionale erano manifestamente infondate e che il legislatore ha il potere discrezionale di stabilire le sanzioni, purché non irragionevoli. Inoltre, ha confermato la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento letale, evidenziando che la manovra di sorpasso era stata effettuata in violazione delle norme di circolazione stradale, creando un pericolo per gli altri utenti. La Corte ha ritenuto che l'allontanamento dell'imputato dal luogo del sinistro integrasse l'aggravante di fuga, confermando così la correttezza della pena inflitta.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

Integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità di un soggetto che, dopo l'impatto della propria automobile con una bicicletta e la caduta del ciclista, aveva proseguito la marcia, si era poi fermato momentaneamente a distanza di alcuni metri per poi dileguarsi un volta avuta contezza delle condizioni della vittima).

Commentari2

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2023, n. 28785
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28785
Data del deposito : 21 aprile 2023

Testo completo