Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 10/04/2026, n. 107
CCONTI
Sentenza 10 aprile 2026

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  • Accolto
    Assenza di valido atto di parifica

    Il Collegio ritiene che l'assenza di un valido atto di parifica impedisca la costituzione in giudizio dell'agente contabile, poiché solo il deposito del conto giudiziale parificato lo abilita a tale ruolo. La certificazione di concordanza con le scritture amministrative è un elemento imprescindibile per l'esame giudiziale del conto.

  • Accolto
    Assenza della qualifica di agente contabile

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della legge regionale calabrese che qualificava come agenti contabili i soggetti nominati dalla Regione negli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale. Tale norma contrastava con la legislazione statale che individua come agente contabile il soggetto che ha il 'maneggio' dei beni oggetto del conto. Di conseguenza, il convenuto, in qualità di liquidatore, non possiede la qualifica di agente contabile né ex lege né di fatto, non avendo la disponibilità dei beni oggetto del conto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 10/04/2026, n. 107
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 107
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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