Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/05/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 10864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10864 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra: codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato PAOLO MIGLIORINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per il ricorrente (v. verbale di udienza del 07/05/2025):
“Conclude chiedendo che venga pronunciata la separazione personale tra i coniugi, e rinuncia alla domanda di addebito della separazione. Chiede che, una volta maturati i
1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , la quale è Controparte_1
rimasta contumace.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente comparso, infatti, ha dato atto che i coniugi non hanno mai convissuto, e che la moglie, poco dopo il matrimonio, aveva lasciato l'abitazione familiare, rendendosi irreperibile.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, dando atto che non vi sono ulteriori statuizioni da adottare.
Posto che non sussistono i presupposti per ravvisare una soccombenza della resistente, rimasta contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse del ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dal ricorrente;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a Firenze Parte_1
(FI), il 30/12/1954, e , n. a Haguenau (FRANCIA), il 20/07/1966 Controparte_1
2 (matrimonio contratto a Firenze (FI) il 10/05/1991, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Firenze (FI) al n. 197, parte II, serie C, anno 1991);
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- nulla per le spese del giudizio di separazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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