TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/09/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3417 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
nata l'[...] a [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Bentivoglio, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Immediata, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 10.04.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di comparse depositate telematicamente ex art. 473 bis.
28 c.p.c. ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.12.2023, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 premesso che contraeva matrimonio concordatario in Civitavecchia (RM) in Per_ data 11.12.2018 con e che dalla loro unione nasceva la figlia , a CP_1
Civitavecchia (RM), il 13/8/2012, venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva:
- che la casa familiare era di esclusiva proprietà della insieme ad Pt_1 un box di pertinenza della medesima;
- che la ricorrente era madre anche di , nata a [...] Persona_2
(VT) il 16/7/2006, da una precedente relazione sentimentale;
- che, in costanza di matrimonio, la ricorrente era stata casalinga attendendo alla cura della casa e delle figlie e non aveva lavorato, salvo avere collaborato, a “chiamata”, nei mesi estivi, con un impianto natatorio di LF
(RM), oggi inattivo, in qualità di aiutante istruttrice per bambini, ottenendo un mero rimborso per le spese sostenute, senza retribuzione;
- che la era titolare della carta Postepay con una giacenza in Pt_1 media di euro 200,00 / 300,00 e, nella misura del 50%, dell'autovettura Citroen
C1, tg. EY157HH;
- che il lavorava alle dipendenze di una impresa di trasporti in CP_1 qualità di autista percependo circa 1.600,00 euro mensili;
- che la fine della relazione era stata determinata dalle condotte oltraggiose ed aggressive tenute dal nei confronti della moglie;
CP_1
- che dal mese di luglio 2023 il resistente aveva lasciato la casa familiare e 3 corrispondeva per la figlia un assegno mensile di euro 215,00 circa.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso l'abitazione coniugale da assegnare alla madre, disciplina del diritto di visita padre figlia, un assegno di mantenimento a carico del resistente per la ricorrente di euro 200,00 mensili e per la figlia di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 22.03.2024 si costituiva in giudizio il resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che il aveva dovuto prendere una casa in affitto e corrispondeva CP_1 un canone mensile di euro 450,00, inoltre versava euro 186,00 mensili per il finanziamento dell'autovettura in uso esclusivo alla ed aveva Pt_1 rinunciato alla propria quota nella misura del 50 % dell'assegno unico familiare a favore della moglie;
- che il resistente aveva dovuto corrispondere una ulteriore rata di euro
121,50 mensili per un finanziamento acceso il 27.05.2022 della durata di 36 mesi per cure odontoiatriche;
- che la moglie era dotata di capacità lavorativa e lo stesso non poteva corrispondere un mantenimento a suo favore per la sua situazione economica deficitaria.
Ciò premesso, il resistente aderiva alla domanda di separazione e chiedeva al Tribunale dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi nonché disporsi l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, il collocamento della stressa presso la madre nella casa coniugale sita in
Civitavecchia (RM) da assegnarsi in favore della ricorrente, disciplina del diritto di visita del padre con la figlia, l'obbligo a suo carico a corrispondere un assegno di mantenimento mensile per la figlia di euro 200,00 con assegno unico percepito integralmente dalla ricorrente, oltre ripartizione in eguale misura tra le parti delle spese straordinarie.
In data 11.01.2022 si svolgeva l'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. all'esito della quale il Giudice delegato disponeva l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso l'abitazione familiare assegnata alla madre, stabilendo,
a carico del un assegno di euro 100,00 mensili per la e di euro CP_1 Pt_1 4
300,00 mensili per la figlia e, con riferimento alle richieste istruttorie, emetteva ordine di esibizione di documentazione reddituale aggiornata da depositarsi entro il 10 gennaio 2025 rinviando per udienza di decisione della causa all'udienza del 11 aprile 2025 con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28
c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica, reiteravano le proprie domande e all'udienza del 11 aprile 2025, disposta con trattazione ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato rimetteva al
Collegio la decisione della causa.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale tenuto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
In merito alla richiesta di affidamento e collocamento della figlia deve essere confermato il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, con assegnazione alla medesima della casa coniugale – come richiesto dai difensori delle parti - e regolamentazione del diritto di visita come disposto con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e dettagliatamente riportato in dispositivo.
In merito alle statuizioni economiche deve osservarsi quanto segue.
La ricorrente ha richiesto il pagamento di un assegno di mantenimento per la figlia di euro 400,00 mensili e per sé di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha richiesto dichiararsi l'autonomia economica delle parti ed un contributo di mantenimento a favore della figlia di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie rinunciando all'assegno unico familiare a favore della ricorrente.
Come già evidenziato con ordinanza emessa in via temporanea ed urgente, la ricorrente ha documentato la proprietà dell'abitazione dove vive con 5 la figlia ed ha depositato estratti dei conti, mentre il resistente ha depositato copia del finanziamento di euro 121,00 mensili per spese odontoiatriche, del contratto di locazione con canone di euro 450,00 della rata di finanziamento per l'autovettura in uso alla moglie nonché delle dichiarazioni dei redditi lordi per l'anno 2022 di euro 18.899, per l'anno 2021 di euro 16.347,00 e per l'anno
2020 di euro 5.817,00 ed una busta paga di circa 1.600,00 euro.
In sede di audizione la ricorrente ha dichiarato di essere stata casalinga e Per_ di essersi occupata della cura delle figlie e della figlia , nata Persona_2
a QU (VT) il 16/7/2006 da una precedente relazione sentimentale – la quale è studentessa ed è residente con la madre – e che solo nel periodo estivo aveva collaborato con un centro natatorio facendo lezioni di nuoto per cui riceveva un rimborso spese, di vivere con le figlie nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà con annesso box auto.
Il resistente ha dichiarato di essere occupato come autista percependo uno stipendio di circa 1.600,00 euro mensili e di avere finanziamenti in corso per complessivi euro 300,00 circa e di pagare un canone di locazione di euro
450,00 mensili.
Dalla documentazione depositata dalle parti a seguito di ordine di esibizione è risultato che la ricorrente percepisce l'assegno unico familiare e l'assegno di mantenimento per sé e per la figlia e che saltuariamente ha percepito emolumenti dall'associazione dilettantistica sportiva (euro 2.460,00 nel mese di agosto 2024) mentre il resistente ha percepito in media circa
1.600,00 euro mensili di stipendio e ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2023 di euro 23.306,00, ha richiesto la NASPI nel mese di dicembre 2024, ed ha documentato di pagare un affitto con rata di euro 300,00 mensili e per finanziamento di euro 186,00 mensili.
Il Collegio ritiene che debba essere accolta la richiesta di assegno di separazione a favore della ricorrente nella misura di euro 100,00 mensili attesa attesa la sperequazione reddituale tra le parti e la circostanza per la quale la in costanza di matrimonio si è dedicata alle esigenze delle figlie ed al Pt_1 fine di mantenere il tenore di ita tenuto in costanza di matrimonio e di euro Per_ 300,00 mensili per la figlia minore con decorrenza dalla domanda giudiziale ed aggiornamento periodico Istat, ferme restando le spese straordinarie per la minore al 50% tra le parti. Per_ L'assegno unico familiare per la minore verrà percepito 6 integralmente dalla ricorrente quale ulteriore contributo al mantenimento della figlia, avendovi anche rinunciato il resistente con la comparsa di risposta.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in ragione della natura della decisione e della parziale soccombenza reciproca dele parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3417 del 2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
l'11.05.1971 a Civitavecchia (RM) e nato a [...] il CP_1
11.11.1967 aventi contratto matrimonio in Civitavecchia (RM) il 11.12.2018 registrato presso il medesimo Comune al n. 77, P.1, anno 2018; Per_ 2) affida la figlia ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone il collocamento della figlia presso l'abitazione materna;
4) assegna la casa familiare sita in Civitavecchia, Via Fratelli Rosselli n. 5, a in qualità di genitore collocatario della figlia minore;
Parte_1
5) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé la figlia: a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle 21,00, nonché due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente i martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola alle ore
21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di
Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il 7 papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
6) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 100,00 per Parte_1 il proprio mantenimento da corrispondersi da parte del dal mese di CP_1 gennaio 2024 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7) dispone che il corrisponda un assegno mensile di euro 300,00 per il CP_1 mantenimento della figlia da corrispondersi da parte del dal mese di CP_1 gennaio 2024 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8) pone a carico di entrambe le parti al 50% ciascuno le spese straordinarie della figlia secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il
Tribunale di Civitavecchia;
Per_ 9) dispone che l'assegno unico familiare per la minore sia percepito integralmente dalla ricorrente quale ulteriore contributo al mantenimento della medesima;
10) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia il 4 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3417 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
nata l'[...] a [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Bentivoglio, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Immediata, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 10.04.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di comparse depositate telematicamente ex art. 473 bis.
28 c.p.c. ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.12.2023, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 premesso che contraeva matrimonio concordatario in Civitavecchia (RM) in Per_ data 11.12.2018 con e che dalla loro unione nasceva la figlia , a CP_1
Civitavecchia (RM), il 13/8/2012, venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva:
- che la casa familiare era di esclusiva proprietà della insieme ad Pt_1 un box di pertinenza della medesima;
- che la ricorrente era madre anche di , nata a [...] Persona_2
(VT) il 16/7/2006, da una precedente relazione sentimentale;
- che, in costanza di matrimonio, la ricorrente era stata casalinga attendendo alla cura della casa e delle figlie e non aveva lavorato, salvo avere collaborato, a “chiamata”, nei mesi estivi, con un impianto natatorio di LF
(RM), oggi inattivo, in qualità di aiutante istruttrice per bambini, ottenendo un mero rimborso per le spese sostenute, senza retribuzione;
- che la era titolare della carta Postepay con una giacenza in Pt_1 media di euro 200,00 / 300,00 e, nella misura del 50%, dell'autovettura Citroen
C1, tg. EY157HH;
- che il lavorava alle dipendenze di una impresa di trasporti in CP_1 qualità di autista percependo circa 1.600,00 euro mensili;
- che la fine della relazione era stata determinata dalle condotte oltraggiose ed aggressive tenute dal nei confronti della moglie;
CP_1
- che dal mese di luglio 2023 il resistente aveva lasciato la casa familiare e 3 corrispondeva per la figlia un assegno mensile di euro 215,00 circa.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso l'abitazione coniugale da assegnare alla madre, disciplina del diritto di visita padre figlia, un assegno di mantenimento a carico del resistente per la ricorrente di euro 200,00 mensili e per la figlia di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 22.03.2024 si costituiva in giudizio il resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che il aveva dovuto prendere una casa in affitto e corrispondeva CP_1 un canone mensile di euro 450,00, inoltre versava euro 186,00 mensili per il finanziamento dell'autovettura in uso esclusivo alla ed aveva Pt_1 rinunciato alla propria quota nella misura del 50 % dell'assegno unico familiare a favore della moglie;
- che il resistente aveva dovuto corrispondere una ulteriore rata di euro
121,50 mensili per un finanziamento acceso il 27.05.2022 della durata di 36 mesi per cure odontoiatriche;
- che la moglie era dotata di capacità lavorativa e lo stesso non poteva corrispondere un mantenimento a suo favore per la sua situazione economica deficitaria.
Ciò premesso, il resistente aderiva alla domanda di separazione e chiedeva al Tribunale dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi nonché disporsi l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, il collocamento della stressa presso la madre nella casa coniugale sita in
Civitavecchia (RM) da assegnarsi in favore della ricorrente, disciplina del diritto di visita del padre con la figlia, l'obbligo a suo carico a corrispondere un assegno di mantenimento mensile per la figlia di euro 200,00 con assegno unico percepito integralmente dalla ricorrente, oltre ripartizione in eguale misura tra le parti delle spese straordinarie.
In data 11.01.2022 si svolgeva l'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. all'esito della quale il Giudice delegato disponeva l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso l'abitazione familiare assegnata alla madre, stabilendo,
a carico del un assegno di euro 100,00 mensili per la e di euro CP_1 Pt_1 4
300,00 mensili per la figlia e, con riferimento alle richieste istruttorie, emetteva ordine di esibizione di documentazione reddituale aggiornata da depositarsi entro il 10 gennaio 2025 rinviando per udienza di decisione della causa all'udienza del 11 aprile 2025 con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28
c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica, reiteravano le proprie domande e all'udienza del 11 aprile 2025, disposta con trattazione ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato rimetteva al
Collegio la decisione della causa.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale tenuto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
In merito alla richiesta di affidamento e collocamento della figlia deve essere confermato il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, con assegnazione alla medesima della casa coniugale – come richiesto dai difensori delle parti - e regolamentazione del diritto di visita come disposto con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e dettagliatamente riportato in dispositivo.
In merito alle statuizioni economiche deve osservarsi quanto segue.
La ricorrente ha richiesto il pagamento di un assegno di mantenimento per la figlia di euro 400,00 mensili e per sé di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha richiesto dichiararsi l'autonomia economica delle parti ed un contributo di mantenimento a favore della figlia di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie rinunciando all'assegno unico familiare a favore della ricorrente.
Come già evidenziato con ordinanza emessa in via temporanea ed urgente, la ricorrente ha documentato la proprietà dell'abitazione dove vive con 5 la figlia ed ha depositato estratti dei conti, mentre il resistente ha depositato copia del finanziamento di euro 121,00 mensili per spese odontoiatriche, del contratto di locazione con canone di euro 450,00 della rata di finanziamento per l'autovettura in uso alla moglie nonché delle dichiarazioni dei redditi lordi per l'anno 2022 di euro 18.899, per l'anno 2021 di euro 16.347,00 e per l'anno
2020 di euro 5.817,00 ed una busta paga di circa 1.600,00 euro.
In sede di audizione la ricorrente ha dichiarato di essere stata casalinga e Per_ di essersi occupata della cura delle figlie e della figlia , nata Persona_2
a QU (VT) il 16/7/2006 da una precedente relazione sentimentale – la quale è studentessa ed è residente con la madre – e che solo nel periodo estivo aveva collaborato con un centro natatorio facendo lezioni di nuoto per cui riceveva un rimborso spese, di vivere con le figlie nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà con annesso box auto.
Il resistente ha dichiarato di essere occupato come autista percependo uno stipendio di circa 1.600,00 euro mensili e di avere finanziamenti in corso per complessivi euro 300,00 circa e di pagare un canone di locazione di euro
450,00 mensili.
Dalla documentazione depositata dalle parti a seguito di ordine di esibizione è risultato che la ricorrente percepisce l'assegno unico familiare e l'assegno di mantenimento per sé e per la figlia e che saltuariamente ha percepito emolumenti dall'associazione dilettantistica sportiva (euro 2.460,00 nel mese di agosto 2024) mentre il resistente ha percepito in media circa
1.600,00 euro mensili di stipendio e ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2023 di euro 23.306,00, ha richiesto la NASPI nel mese di dicembre 2024, ed ha documentato di pagare un affitto con rata di euro 300,00 mensili e per finanziamento di euro 186,00 mensili.
Il Collegio ritiene che debba essere accolta la richiesta di assegno di separazione a favore della ricorrente nella misura di euro 100,00 mensili attesa attesa la sperequazione reddituale tra le parti e la circostanza per la quale la in costanza di matrimonio si è dedicata alle esigenze delle figlie ed al Pt_1 fine di mantenere il tenore di ita tenuto in costanza di matrimonio e di euro Per_ 300,00 mensili per la figlia minore con decorrenza dalla domanda giudiziale ed aggiornamento periodico Istat, ferme restando le spese straordinarie per la minore al 50% tra le parti. Per_ L'assegno unico familiare per la minore verrà percepito 6 integralmente dalla ricorrente quale ulteriore contributo al mantenimento della figlia, avendovi anche rinunciato il resistente con la comparsa di risposta.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in ragione della natura della decisione e della parziale soccombenza reciproca dele parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3417 del 2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
l'11.05.1971 a Civitavecchia (RM) e nato a [...] il CP_1
11.11.1967 aventi contratto matrimonio in Civitavecchia (RM) il 11.12.2018 registrato presso il medesimo Comune al n. 77, P.1, anno 2018; Per_ 2) affida la figlia ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
3) dispone il collocamento della figlia presso l'abitazione materna;
4) assegna la casa familiare sita in Civitavecchia, Via Fratelli Rosselli n. 5, a in qualità di genitore collocatario della figlia minore;
Parte_1
5) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé la figlia: a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle 21,00, nonché due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente i martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola alle ore
21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di
Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il 7 papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
6) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 100,00 per Parte_1 il proprio mantenimento da corrispondersi da parte del dal mese di CP_1 gennaio 2024 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7) dispone che il corrisponda un assegno mensile di euro 300,00 per il CP_1 mantenimento della figlia da corrispondersi da parte del dal mese di CP_1 gennaio 2024 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8) pone a carico di entrambe le parti al 50% ciascuno le spese straordinarie della figlia secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il
Tribunale di Civitavecchia;
Per_ 9) dispone che l'assegno unico familiare per la minore sia percepito integralmente dalla ricorrente quale ulteriore contributo al mantenimento della medesima;
10) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia il 4 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso 8