Art. 2.
Alla maggiore spesa di annue lire 180.000, derivante dalla presente legge, per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51, verra' provveduto mediante riduzione per l'importo di lire 360.000 dello stanziamento del capitolo n. 274 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
Alla maggiore spesa di annue lire 180.000, derivante dalla presente legge, per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51, verra' provveduto mediante riduzione per l'importo di lire 360.000 dello stanziamento del capitolo n. 274 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.