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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/04/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.3.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2998/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rizzi Anna e di Natale Francesco Parte_1
RICORRENTE
E
, contumace Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: anf
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2021, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione di vecchiaia cat. VO n. 10078855 a
CP_ decorrere dall'1.10.2017; che l' con il rateo di settembre 2019, ha liquidato complessivamente
€.21.689,47 lordi a titolo di arretrati pensionistici maturati da ottobre 2017 a luglio 2020, di cui
€.2.882,20 per l'anno 2017, €.11.655,67 per l'anno 2018 e €.7.251,60 per l'anno 2019; che ha CP_ presentato all' istanza per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, per la coniuge a carico;
che l' , con provvedimento TE 08 del 16.07.2020, gli ha concesso il beneficio sino a CP_1
giugno 2020; di aver presentato, in data 9.03.2021, ricorso amministrativo, conclusosi con delibera di
CP_ rigetto da parte dell' del 7.04.2024.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “A) dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare da ottobre a dicembre 2017 e da luglio 2020 a giugno 2021 come indicato dalla tabella ANF
n. 21A; B) per l'effetto condannare l' al pagamento in favore dell'istante degli assegni per il CP_1 nucleo familiare, con gli interessi legali nella misura di legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
L' , regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito;
pertanto, se ne dichiara la contumacia. CP_1
pagina 1 di 3 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
L'assegno al nucleo familiare è stato istituito con l'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153.
Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
È dunque una prestazione finalizzata a eliminare o a ridurre l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di una attività lavorativa o dalla fruizione di un trattamento pensionistico.
Nel caso di specie, sebbene il reddito del ricorrente fosse inferiore ai limiti di legge nell'anno di riferimento (2017), l' non ha corrisposto alcun importo a titolo di ANF per i mesi da ottobre a CP_1
dicembre (v., in particolare, doc. 1, riliquidazione del 16.7.2020 in cui sono quantificati, a titolo di conguaglio, unicamente periodi da gennaio 2018).
Deve, tuttavia, evidenziarsi come parte ricorrente – benché onerata dalla scrivente – non abbia provato di aver chiesto anche la liquidazione degli anf per i mesi da ottobre a dicembre 2017, avendo unicamente prodotto, unitamente alle note del 21.3.2025, la schermata del “cassetto previdenziale” da cui si evince l'invio della domanda per “trattamento di famiglia” in data 27.10.2020 e non il contenuto della stessa.
Quanto agli importi chiesti per il periodo luglio 2020-giugno 2021, con missiva di reiezione della domanda del 30.10.2020, l' ha motivato la mancata erogazione nel seguente modo: “il CP_1
trattamento di famiglia non spetta perché risulta superato il limite reddituale stabilito dalla legge a motivo degli arretrati percepiti nel 2019 sulla pensione in trattazione” (doc. 7).
Detto assunto è però errato, poiché l' ha applicato, quale criterio di imputazione degli arretrati, CP_1
il metodo di cassa, invece di quello di competenza, senza quindi tener conto delle singole annualità ove vanno ripartiti gli arretrati, corrisposti in un'unica soluzione.
Ai redditi coniugali dichiarati nell'anno 2019 pari ad €.15.485,00 (doc.11) devono essere aggiunti unicamente gli arretrati imputabili allo stesso anno pari ad €.7.251,60 (come risultanti dal modello
TE08 del 12.7.2019, doc. 2), per un importo complessivo di €.22.736,60, inferiore ai limiti reddituali previsti.
E nell'anno 2020 risulta dichiarato un reddito complessivo di €.15.485.
pagina 2 di 3 Inoltre, l' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna ulteriore indicazione circa le CP_1
motivazioni a fondamento della mancata erogazione degli anf.
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il periodo da luglio 2020 a giugno 2021, con condanna al relativo pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del penultimo periodo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. secondo cui “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio” e della quantificazione contenuta nella parte motiva del ricorso, ossia €.134,29 (pag. 3).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il periodo da
CP_ luglio 2020 a giugno 2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle somme dovute secondo legge, oltre accessori;
- rigetto, per il resto, il ricorso;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €.134,00, oltre IVA, CPA e spese CP_1
generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.3.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2998/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rizzi Anna e di Natale Francesco Parte_1
RICORRENTE
E
, contumace Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: anf
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2021, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione di vecchiaia cat. VO n. 10078855 a
CP_ decorrere dall'1.10.2017; che l' con il rateo di settembre 2019, ha liquidato complessivamente
€.21.689,47 lordi a titolo di arretrati pensionistici maturati da ottobre 2017 a luglio 2020, di cui
€.2.882,20 per l'anno 2017, €.11.655,67 per l'anno 2018 e €.7.251,60 per l'anno 2019; che ha CP_ presentato all' istanza per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, per la coniuge a carico;
che l' , con provvedimento TE 08 del 16.07.2020, gli ha concesso il beneficio sino a CP_1
giugno 2020; di aver presentato, in data 9.03.2021, ricorso amministrativo, conclusosi con delibera di
CP_ rigetto da parte dell' del 7.04.2024.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “A) dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare da ottobre a dicembre 2017 e da luglio 2020 a giugno 2021 come indicato dalla tabella ANF
n. 21A; B) per l'effetto condannare l' al pagamento in favore dell'istante degli assegni per il CP_1 nucleo familiare, con gli interessi legali nella misura di legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
L' , regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito;
pertanto, se ne dichiara la contumacia. CP_1
pagina 1 di 3 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
L'assegno al nucleo familiare è stato istituito con l'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153.
Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
È dunque una prestazione finalizzata a eliminare o a ridurre l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di una attività lavorativa o dalla fruizione di un trattamento pensionistico.
Nel caso di specie, sebbene il reddito del ricorrente fosse inferiore ai limiti di legge nell'anno di riferimento (2017), l' non ha corrisposto alcun importo a titolo di ANF per i mesi da ottobre a CP_1
dicembre (v., in particolare, doc. 1, riliquidazione del 16.7.2020 in cui sono quantificati, a titolo di conguaglio, unicamente periodi da gennaio 2018).
Deve, tuttavia, evidenziarsi come parte ricorrente – benché onerata dalla scrivente – non abbia provato di aver chiesto anche la liquidazione degli anf per i mesi da ottobre a dicembre 2017, avendo unicamente prodotto, unitamente alle note del 21.3.2025, la schermata del “cassetto previdenziale” da cui si evince l'invio della domanda per “trattamento di famiglia” in data 27.10.2020 e non il contenuto della stessa.
Quanto agli importi chiesti per il periodo luglio 2020-giugno 2021, con missiva di reiezione della domanda del 30.10.2020, l' ha motivato la mancata erogazione nel seguente modo: “il CP_1
trattamento di famiglia non spetta perché risulta superato il limite reddituale stabilito dalla legge a motivo degli arretrati percepiti nel 2019 sulla pensione in trattazione” (doc. 7).
Detto assunto è però errato, poiché l' ha applicato, quale criterio di imputazione degli arretrati, CP_1
il metodo di cassa, invece di quello di competenza, senza quindi tener conto delle singole annualità ove vanno ripartiti gli arretrati, corrisposti in un'unica soluzione.
Ai redditi coniugali dichiarati nell'anno 2019 pari ad €.15.485,00 (doc.11) devono essere aggiunti unicamente gli arretrati imputabili allo stesso anno pari ad €.7.251,60 (come risultanti dal modello
TE08 del 12.7.2019, doc. 2), per un importo complessivo di €.22.736,60, inferiore ai limiti reddituali previsti.
E nell'anno 2020 risulta dichiarato un reddito complessivo di €.15.485.
pagina 2 di 3 Inoltre, l' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna ulteriore indicazione circa le CP_1
motivazioni a fondamento della mancata erogazione degli anf.
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il periodo da luglio 2020 a giugno 2021, con condanna al relativo pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del penultimo periodo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. secondo cui “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio” e della quantificazione contenuta nella parte motiva del ricorso, ossia €.134,29 (pag. 3).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il periodo da
CP_ luglio 2020 a giugno 2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle somme dovute secondo legge, oltre accessori;
- rigetto, per il resto, il ricorso;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €.134,00, oltre IVA, CPA e spese CP_1
generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.3.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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