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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 7745 /2022 da:
L'avv. BO EA e l'avv. MONTANARI ALESSANDRO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
Gli avv.ti IANNOTTA ANTONIO, Privato Silvia, Ongaro Nicoletta e Federico Trento per parte convenuta,
le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. NO IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 7745 del RGAC dell'anno 2022 avente ad o ggetto opposizione a intimazione di pagamento e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EA BO
Opponente
E
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 avv.ti Antonio Iannotta, Silvia Privato , Nicoletta Ongaro e Federico Trento
Opposto
E
Controparte_3
Opposta contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La società ha proposto opposizione alla cartella d i pagamento n. Pt_1
11220220002043082000, notificata in data 26 luglio 2022, con cui è stato intimato il pagamento di euro 48.643,63 a titolo di sanzioni amministrative per violazione al CD .
Ha dedotto di svolgere attività di autonoleggio a breve e lungo termi ne e che, pertanto, a rispondere delle sanzioni dovrebbero essere i locatari e non il soggetto proprietario.
1 1.2. Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per omessa CP_1 impugnazione dei verbali sottesi alla cartella e chiedendone nel merito il rigetto.
2. L'opposizione deve essere respinta.
Infatti, la doglianza articolata da parte opponente attiene al merito della pretesa sanzionatoria, vale a dire al soggetto tenuto al pagamento della sanzione (proprietario o locatario del veicolo).
Per tale ragione, la stessa avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere mediante impugnazione dei singoli verbali nel termine di cui all'art. 7 d. lgs. 150/2011, non potendo, invece, essere dedotta in sede di opposizione alla successiva car tella.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
NO IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disatt esa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta costituita, che, tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate, liquida in euro 4.000,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva, euro 950,00 per la fase di trattazione ed euro 1.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 18 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. NO IO
2
L'avv. BO EA e l'avv. MONTANARI ALESSANDRO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
Gli avv.ti IANNOTTA ANTONIO, Privato Silvia, Ongaro Nicoletta e Federico Trento per parte convenuta,
le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. NO IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 7745 del RGAC dell'anno 2022 avente ad o ggetto opposizione a intimazione di pagamento e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EA BO
Opponente
E
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 avv.ti Antonio Iannotta, Silvia Privato , Nicoletta Ongaro e Federico Trento
Opposto
E
Controparte_3
Opposta contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La società ha proposto opposizione alla cartella d i pagamento n. Pt_1
11220220002043082000, notificata in data 26 luglio 2022, con cui è stato intimato il pagamento di euro 48.643,63 a titolo di sanzioni amministrative per violazione al CD .
Ha dedotto di svolgere attività di autonoleggio a breve e lungo termi ne e che, pertanto, a rispondere delle sanzioni dovrebbero essere i locatari e non il soggetto proprietario.
1 1.2. Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per omessa CP_1 impugnazione dei verbali sottesi alla cartella e chiedendone nel merito il rigetto.
2. L'opposizione deve essere respinta.
Infatti, la doglianza articolata da parte opponente attiene al merito della pretesa sanzionatoria, vale a dire al soggetto tenuto al pagamento della sanzione (proprietario o locatario del veicolo).
Per tale ragione, la stessa avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere mediante impugnazione dei singoli verbali nel termine di cui all'art. 7 d. lgs. 150/2011, non potendo, invece, essere dedotta in sede di opposizione alla successiva car tella.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
NO IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disatt esa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta costituita, che, tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate, liquida in euro 4.000,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva, euro 950,00 per la fase di trattazione ed euro 1.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 18 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. NO IO
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