CASS
Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2024, n. 36167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36167 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM NE nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato CISTERNINO DIEGO per AM NE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 36167 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RR ES ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ìn epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Lecce in ordine ai reati di rapina - esclusa l'aggravante delle più persone riunite - ed estorsione, nonché di evasione, reati ritenuti in continuazione tra loro, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Nella prospettazione condivisa dalle due sentenze di merito la persona offesa NO Mattia, recatisi a Recale a bordo dell'autovettura del padre per trascorrere la serata in un locale e per acquistare un telefono cellulare usato oggetto di un annuncio su un sito internet, era stato raggiunto dalla RR che, aperta la portiera dell'autovettura, lo aveva minacciato di morte chiedendo il denaro dell'acquisto del telefono che il predetto si era rifiutato invece di acquistare, ed intimandogli di non chiamare i carabinieri altrimenti sarebbe stato ammazzato. Mentre la persona offesa riusciva a fuggire a piedi staccando le chiavi del cruscotto, la RR si era impossessata della carta di circolazione custodita all'interno dell'abitacolo e, quindi, aveva successivamente telefonato al NO chiedendo 150 euro per la restituzione di questa, ancora una volta intimandogli di non chiamare ì carabinieri perché altrimenti sarebbe stato ucciso. A sostegno del ricorso la RR ha articolato sette motivi di impugnazione: 1.1. Con il primo motivo, sul quale si è soffermata più diffusamente, ha dedotto la violazione dì legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di rapina contestato. La ricorrente si duole che non sia stata ritenuta credibile la versione da lei stessa offerta, secondo cui la stessa aveva appuntamento con la persona offesa per una cessione di stupefacente, e sia stata ritenuta attendibile, invece, la versione del NO di aver avuto appuntamento con la donna per l'acquisto di un cellulare, poi rivelatosi rotto, e ciò nonostante sì sia trattato dì circostanza non riferita in denuncia ma solo in dibattimento, così come solo in dibattimento lo stesso NO aveva dichiarato di aver rinunciato a trascorrere la serata in un locale, mentre in denuncia aveva affermato di aver subito la rapina proprio mentre tornava dal locale. Si contesta, altresì, che sia stata ritenuta determinante l'annotazione di P.G. - acquisita sull'accordo delle parti - secondo cui l'ufficiale di P.G. aveva ascoltato la telefonata con la quale la RR si dichiarava in possesso della carta di circolazione dell'auto del NO, e sì deduce trattarsi, invece, di mera millanteria, tanto che la stessa non era stata rinvenuta in sede di perquisizione. Infine, si duole la ricorrente non essere stato ritenuta determinante l'archiviazione dell'accusa nei confronti del teste PO (alla quale era conseguita, però, l'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite), che aveva accompagnato sul posto la ricorrente e la sua amica TE 1.2. Anche con il secondo motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina, la ricorrente torna 2 sull'assunto secondo cui non vi sarebbe prova del fatto che la RR si sarebbe impossessata della carta di circolazione del veicolo. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità degli atti compiuti ad integrare il delitto di tentata estorsione, trattandosi della richiesta di 150 euro in cambio della restituzione di una carta di circolazione della quale la RR in realtà non era in possesso. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, in relazione al contestato reato di estorsione tentata. 1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in quello dì furto con strappo, di cui all'art. 624 bis comma 2 cod. pen. 1.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivamente severo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, infatti, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto credibile la prospettazione della ricorrente secondo cui le ragioni dell'incontro con la persona offesa sarebbero da ravvisare in una cessione di stupefacente, atteso che la riferita pubblicazione da parte del NO di un annuncio su internet ("settanta rose per neve"), ritenuta già di per sé poco verosimile per la sua palese illiceità, non ha trovato alcun riscontro in dibattimento, mentre la richiesta della somma di 150 euro effettuata dalla ricorrente si concilia con la prospettazione della persona offesa secondo cui si trattava del correspettìvo dell'acquisto del telefono cellulare poi non andato a buon fine. Altrettanto non illogicamente, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che l'esito negativo della perquisizione domiciliare presso l'abitazione della ricorrente sia stato superato dall'acquisizione sull'accordo delle parti dell'annotazione di P.G. nella quale viene attestato che il luogotenente dei carabinieri Fracasso ha personalmente ascoltato la telefonata con la quale la RR dichiarava di essere in possesso della carta di circolazione dell'autovettura del NO, chiedendo denaro per la restituzione, telefonata che smentisce l'assunto difensivo secondo cui la RR si sarebbe limitata a frugare nel vano porta-oggetti dell'autovettura della persona offesa ed a maneggiare la carta di circolazione, senza impossessarsene, e 3 correttamente è stata valorizzata quale ulteriore ed inequivocabile riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni del NO. 3. L'assunto della ricorrente secondo cui la riferita disponibilità della carta di circolazione costituiva una mera millanteria - sul quale si fonda anche la richiesta di riconoscere la desistenza volontaria dal reato di tentata estorsione - non si concilia, oltre che con il tenore della predetta telefonata, con il racconto della persona offesa ed è volto a prospettare una mera "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio dì legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). Analogamente, le dichiarazioni del teste PO, che aveva accompagnato sul posto la ricorrente e la sua amica TE sono state valorizzate dai giudici di merito esclusivamente in favore della ricorrente, per escludere l'aggravante delle più persone riunite. 4. Manifestamente infondata, invece, è la richiesta di riqualificazione del delitto di rapina in quello di furto con strappo, di cui all'art. 624 bis comma 2 cod. pen., emergendo con chiarezza dal percorso argomentativo delle sentenze di merito, che si integrano a vicenda, che dal racconto del NO è emerso che questo è stato indotto a fuggire dalle minacce di morte ricevute, abbandonando l'autovettura dalla quale è stata sottratta la carta di circolazione. 5. Attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata ed è, comunque, manifestamente infondato anche il motivo di ricorso - fondato ancora una volta anche sull'asserita negazione della sottrazione della carta di circolazione - relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, la cui configurabilità non postula il solo modestissimo valore economico del bene sottratto o richiesto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva dei delitti di rapina ed estorsione, lesivi non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona minacciata per la realizzazione del profitto (cfr. Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Rv. 284868; Sez. 4 , n. 16218 del 02/04/2019, Rv. 275582. 6. Quanto al trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale determinato in misura pari al minimo edittale la pena base per il più 4 grave reato di rapina, e poi valorizzato l'agire della RR in violazione degli arresti domiciliari ed i suoi numerosi precedenti penali. 7. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera dì consiglio, I'll giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Luci mperiali NN GA
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato CISTERNINO DIEGO per AM NE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 36167 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RR ES ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ìn epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Lecce in ordine ai reati di rapina - esclusa l'aggravante delle più persone riunite - ed estorsione, nonché di evasione, reati ritenuti in continuazione tra loro, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Nella prospettazione condivisa dalle due sentenze di merito la persona offesa NO Mattia, recatisi a Recale a bordo dell'autovettura del padre per trascorrere la serata in un locale e per acquistare un telefono cellulare usato oggetto di un annuncio su un sito internet, era stato raggiunto dalla RR che, aperta la portiera dell'autovettura, lo aveva minacciato di morte chiedendo il denaro dell'acquisto del telefono che il predetto si era rifiutato invece di acquistare, ed intimandogli di non chiamare i carabinieri altrimenti sarebbe stato ammazzato. Mentre la persona offesa riusciva a fuggire a piedi staccando le chiavi del cruscotto, la RR si era impossessata della carta di circolazione custodita all'interno dell'abitacolo e, quindi, aveva successivamente telefonato al NO chiedendo 150 euro per la restituzione di questa, ancora una volta intimandogli di non chiamare ì carabinieri perché altrimenti sarebbe stato ucciso. A sostegno del ricorso la RR ha articolato sette motivi di impugnazione: 1.1. Con il primo motivo, sul quale si è soffermata più diffusamente, ha dedotto la violazione dì legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di rapina contestato. La ricorrente si duole che non sia stata ritenuta credibile la versione da lei stessa offerta, secondo cui la stessa aveva appuntamento con la persona offesa per una cessione di stupefacente, e sia stata ritenuta attendibile, invece, la versione del NO di aver avuto appuntamento con la donna per l'acquisto di un cellulare, poi rivelatosi rotto, e ciò nonostante sì sia trattato dì circostanza non riferita in denuncia ma solo in dibattimento, così come solo in dibattimento lo stesso NO aveva dichiarato di aver rinunciato a trascorrere la serata in un locale, mentre in denuncia aveva affermato di aver subito la rapina proprio mentre tornava dal locale. Si contesta, altresì, che sia stata ritenuta determinante l'annotazione di P.G. - acquisita sull'accordo delle parti - secondo cui l'ufficiale di P.G. aveva ascoltato la telefonata con la quale la RR si dichiarava in possesso della carta di circolazione dell'auto del NO, e sì deduce trattarsi, invece, di mera millanteria, tanto che la stessa non era stata rinvenuta in sede di perquisizione. Infine, si duole la ricorrente non essere stato ritenuta determinante l'archiviazione dell'accusa nei confronti del teste PO (alla quale era conseguita, però, l'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite), che aveva accompagnato sul posto la ricorrente e la sua amica TE 1.2. Anche con il secondo motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina, la ricorrente torna 2 sull'assunto secondo cui non vi sarebbe prova del fatto che la RR si sarebbe impossessata della carta di circolazione del veicolo. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità degli atti compiuti ad integrare il delitto di tentata estorsione, trattandosi della richiesta di 150 euro in cambio della restituzione di una carta di circolazione della quale la RR in realtà non era in possesso. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, in relazione al contestato reato di estorsione tentata. 1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in quello dì furto con strappo, di cui all'art. 624 bis comma 2 cod. pen. 1.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivamente severo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, infatti, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto credibile la prospettazione della ricorrente secondo cui le ragioni dell'incontro con la persona offesa sarebbero da ravvisare in una cessione di stupefacente, atteso che la riferita pubblicazione da parte del NO di un annuncio su internet ("settanta rose per neve"), ritenuta già di per sé poco verosimile per la sua palese illiceità, non ha trovato alcun riscontro in dibattimento, mentre la richiesta della somma di 150 euro effettuata dalla ricorrente si concilia con la prospettazione della persona offesa secondo cui si trattava del correspettìvo dell'acquisto del telefono cellulare poi non andato a buon fine. Altrettanto non illogicamente, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che l'esito negativo della perquisizione domiciliare presso l'abitazione della ricorrente sia stato superato dall'acquisizione sull'accordo delle parti dell'annotazione di P.G. nella quale viene attestato che il luogotenente dei carabinieri Fracasso ha personalmente ascoltato la telefonata con la quale la RR dichiarava di essere in possesso della carta di circolazione dell'autovettura del NO, chiedendo denaro per la restituzione, telefonata che smentisce l'assunto difensivo secondo cui la RR si sarebbe limitata a frugare nel vano porta-oggetti dell'autovettura della persona offesa ed a maneggiare la carta di circolazione, senza impossessarsene, e 3 correttamente è stata valorizzata quale ulteriore ed inequivocabile riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni del NO. 3. L'assunto della ricorrente secondo cui la riferita disponibilità della carta di circolazione costituiva una mera millanteria - sul quale si fonda anche la richiesta di riconoscere la desistenza volontaria dal reato di tentata estorsione - non si concilia, oltre che con il tenore della predetta telefonata, con il racconto della persona offesa ed è volto a prospettare una mera "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio dì legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). Analogamente, le dichiarazioni del teste PO, che aveva accompagnato sul posto la ricorrente e la sua amica TE sono state valorizzate dai giudici di merito esclusivamente in favore della ricorrente, per escludere l'aggravante delle più persone riunite. 4. Manifestamente infondata, invece, è la richiesta di riqualificazione del delitto di rapina in quello di furto con strappo, di cui all'art. 624 bis comma 2 cod. pen., emergendo con chiarezza dal percorso argomentativo delle sentenze di merito, che si integrano a vicenda, che dal racconto del NO è emerso che questo è stato indotto a fuggire dalle minacce di morte ricevute, abbandonando l'autovettura dalla quale è stata sottratta la carta di circolazione. 5. Attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata ed è, comunque, manifestamente infondato anche il motivo di ricorso - fondato ancora una volta anche sull'asserita negazione della sottrazione della carta di circolazione - relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, la cui configurabilità non postula il solo modestissimo valore economico del bene sottratto o richiesto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva dei delitti di rapina ed estorsione, lesivi non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona minacciata per la realizzazione del profitto (cfr. Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Rv. 284868; Sez. 4 , n. 16218 del 02/04/2019, Rv. 275582. 6. Quanto al trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale determinato in misura pari al minimo edittale la pena base per il più 4 grave reato di rapina, e poi valorizzato l'agire della RR in violazione degli arresti domiciliari ed i suoi numerosi precedenti penali. 7. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera dì consiglio, I'll giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Luci mperiali NN GA