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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/11/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1185/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1185/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 11/11/2025 ad ore 11.50, il Giudice, dott. RE MA, dà atto che:
Per l'Avv. TE MA AS ha depositato Parte_1 le note di trattazione scritta.
Per l' avv. BASILE GIUSEPPE ha Controparte_1 depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
RE MA
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. RE MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
PIAZZA ANTONIO SALANDRA, 25/A 43126 PARMA ITALIA, rappresentato e difeso dall'avv.
TE MA AS
RICORRENTE/I
contro
C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA, rappresentata e difesa dall'Avv. LEZZI ROBERTA;
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/7/2024, già destinataria, in data Parte_2
7/7/2021, della notifica del VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE n.
MO00000 2021-317-01 del 14/06/2021 prot. 13049, con il quale si esplicitava che l'attività di verifica - che sarebbe stata espletata unicamente dall'esame della documentazione acquisita agli atti del fascicolo
(senza che questa venga indicata) - avrebbe evidenziato che la cooperativa, in data 29/02/2016, aveva stipulato con la un contratto di appalto avente ad oggetto le attività di carico e scarico Parte_3 delle linee produttive, scelta, pulizia e imballaggio e gestione logistica del prodotto, risultato privo dei pagina 2 di 16 requisiti necessari a distinguere l'appalto dalla mera somministrazione di prestazioni di lavoro di cui all'art. 1655 cod. civ. ed all'art. 29 del D.Lgs. 246/2003, premettendo che, nella parte – inoltre – CP_1 con il verbale di accertamento e notificazione n. 2021005019/S02 del 14/06/2021 – con il quale la
[...] sarebbe stata indicata quale obbligato solidale – l'ente previdenziale avrebbe Controparte_2 quantificato a carico della medesima società – individuata quale ULIZZATORE le l'importo di €
714.698,64 e di € 428.305,05 a titolo di contributi, ha spiegato le seguenti conclusioni:
“In via principale
accertata la legittimità dei rapporti di appalto oggetto di causa e comunque l'insussistenza di una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, dichiarare la nullità e/o illiceità e/o inammissibilità e/o illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2021-317-01 del 14/06/2021
n. prot. 13049 nonché del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021005019/S02 del
14/06/2021 e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme rivendicate dall' così come quantificate CP_1 in tali verbali, e poi rideterminate nella comunicazione firmata digitalmente dall'Istituto il CP_1
13/11/2023 08:14:38, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
In subordine
nella denegatissima e non creduta ipotesi di declaratoria di illegittimità dell'appalto intercorso tra la
e la accertata la dichiarazione della liquidazione giudiziale della Parte_3 Controparte_2
e accertata la mancata domanda da parte dell' di concorrere alla ripartizione Parte_3 CP_1 dell'attivo nella medesima procedura per gli importi oggetto della pretesa dei verbali di cui al presente gravame e di quelli come rideterminati nella comunicazione firmata digitalmente dall'Istituto il CP_1
13/11/2023 08:14:38, dichiarare inesigibili tutti gli importi stessi in ragione dell'omessa domanda da parte dell' di Modena di concorrere alla ripartizione dell'attivo nella procedura LG 10/2023 CP_1 pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Modena - sezione procedure concorsuali per i motivi di fatto
e di diritto esposti in narrativa;
In via di ulteriore subordine
accertata la legittimità dei rapporti di appalto oggetto di causa e accertato il versamento dei contributi previdenziali per il periodo 2017 - 2020 da parte di , dichiarare che nulla è dovuto Controparte_2
a titolo di contributi per tale periodo da parte di compresi quelli rideterminati Controparte_2 nella comunicazione firmata digitalmente dall'Istituto il 13/11/2023 08:14:38, per i motivi di fatto CP_1
e di diritto esposti in narrativa.
In tutti i casi pagina 3 di 16 Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge”.
In particolare, la società ha eccepito che:
• il verbale sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: a) carenza e genericità delle motivazioni b) insufficienza dell'attività ispettiva c) insufficienza e mancanza - anche parziale – di elementi probatori d) contraddittorietà interna all'atto e) contraddittorietà degli elementi dal ritenuto valore probante;
• l'appalto con sarebbe da ritenersi genuino, sussistendo tutti gli indicatori Parte_3 tradizionalmente enucleati dalla giurisprudenza a favore della piena genuinità degli appalti, ovvero: a. la disponibilità dei mezzi e delle dotazioni strumentali in capo all'appaltatrice; b.
l'erogazione della formazione dei lavoratori da parte dell'appaltatrice; c. la presenza di tesserini di riconoscimento;
d. la rilevazione, la tenuta, la gestione e l'archiviazione delle presenze dei dipendenti nello stabilimento da parte dell'appaltatrice, mediante il proprio sistema gestionale;
e. la sottoposizione dei dipendenti delle appaltatrici alla direzione, al coordinamento ed al controllo da parte dei referenti di queste, con esclusione in capo al committente di “ogni forma di ingerenza diretta sul personale dell'Appaltatore”; f. la presenza di una sola “linea di comando” corrente tra il personale del committente ed i referenti della cooperativa, senza coinvolgimento dei singoli operatori;
g. la concreta amministrazione dei rapporti di lavoro – in ciò considerando la gestione dei tempi di lavoro e di non lavoro (concessione ferie, permessi, aspettative, etc.) – da parte delle cooperative, senza alcuna ingerenza da parte della committente;
h. la quantificazione “a corpo” dei corrispettivi;
i. l'assunzione, da parte delle cooperative, dei rischi legati a sopravvenienze negative, compreso l'obbligo di attivazione di adeguata copertura assicurativa per danni.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e spiegando le seguenti conclusioni: CP_1
“In via pregiudiziale
- dichiarare l'improponibilità della domanda di declaratoria di nullità e/o illegittimità dei verbali ispettivi in atti per difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adìta ex artt. 4 e 5 L.A.C.; in via gradata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della soc. coop. a chiedere Parte_1 la nullità e/o illiceità e/o inammissibilità e/o illegittimità di un verbale ispettivo intestato a società distinta e diversa da essa, poichè il verbale n. MO00000.2021-334-02 (doc. 2) è stato emesso a carico di Pt_3 Pt_3
In via principale
pagina 4 di 16 - accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso introduttivo del presente giudizio e conseguentemente rigettarlo integralmente;
- accertare e dichiarare la società tenuta al pagamento di quanto esposto nella diffida ad Parte_1
CP_ CP_ adempiere inviata da (doc. 19 e ricevuta dalla (doc. 57 fasc. ricorrente); CP_2
Con vittoria di spese”.
Specificamente, ha eccepito che:
• il rapporto tra le due società si sarebbe risolto in una mera somministrazione di manodopera;
• gli sviluppi dell'accertamento e l'incrocio delle dichiarazioni acquisite avrebbero evidenziato che i dipendenti svolgessero presso il la le medesime attività Controparte_2 Parte_3 lavorative eseguite dai dipendenti della stessa;
• il ciclo di lavoro all'interno della infatti, sarebbe stato suddiviso in tre fasi – Parte_3 corrispondenti a tre reparti diversi: la zincatura, l'imballaggio e la legatura – carico/scarico; nel reparto zincatura sarebbero stati impiegati esclusivamente dipendenti della Parte_3 mentre nei reparti imballaggio e legatura avrebbero lavorato in totale commistione sia i dipendenti della che i dipendenti della cooperativa;
Parte_3
• la situazione di fatto avrebbe evidenziato che i dipendenti della svolgessero la propria Parte_1 prestazione lavorativa presso la in base all'organizzazione esclusiva della Parte_3 committente, il quale avrebbe organizzato l'attività lavorativa dei dipendenti della cooperativa, costituendo ciò una forma di etero-direzione della prestazione svolta dai lavoratori inviati dalla cooperativa, incidendo in modo preponderante sull'organizzazione dei mezzi e delle persone dipendenti dell'appaltatore;
• non sarebbe stata ravvisabile l'alea tipica del contratto di appalto, consistente nell'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa sotto il profilo dei ricavi ottenuti/costi sostenuti, tipico del perseguimento di un risultato imprenditoriale;
• l'appaltatore avrebbe impiegato attrezzatura della committente, il corrispettivo sarebbe stato pattuito sin dall'origine sulla scorta delle ore di lavoro prestate dai lavoratori dell'appaltatore;
• l'importo indicato nella diffida inviata a come obbligato in solido sarebbe pari ad Parte_1
293.344,84 ovvero 714.698,64 – 421.353,80 già versati, dove 714.698,64 sarebbe il debito contributivo accertato nel verbale notificato a non essendo state richieste CP_2 all'obbligato solidale somme a titolo di sanzioni e interessi.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di prove pagina 5 di 16 testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Secondo principi giurisprudenziali ormai acquisiti, «in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà
l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981» (cfr. Cass., Sez. Un., 4 gennaio 2007, n. 16) Ed ancora:
«Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità» (cfr. Cass., 30 agosto 2007, n. 18320;
Cass., 2 settembre 2004, n. 17674).
Da ciò discende l'inammissibilità delle eccezioni sollevate circa l'illegittimità del verbale.
Passando al merito, come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sanzione amministrativa grava sulla DTL, oggi , avente Controparte_3 la veste formale di convenuto, ma quella sostanziale di attore, così come, la sussistenza del credito contributivo dell' , deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi del CP_1 proprio diritto (Cfr. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
Inoltre, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1 comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente pagina 6 di 16 previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi -restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. V. altresì Cass. lav. n. 9251 del 19/04/2010: i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato - ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori - il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cfr. pure Cass. lav. n. 16055 del 17/08/2004); possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali.
V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 916/1996 cit., secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Conforme Cass. n. 7095 del 1994).
Quanto allo scrutinio della liceità dell'appalto, è necessario muovere dal dato normativo di riferimento.
L'art. 29 del D. Leg. n. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili pagina 7 di 16 di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo
27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce regola generale dell'ordinamento lavoristico il principio secondo cui “[…] il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente)
e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti (fra interponente ed interposto)” (Cass. S.U. n. 22910/2006, punto 4). Si è correttamente ritenuto che tale principio non abbia perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del D. Leg. n. 267/2003, dal momento che le forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione ivi previste debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, non suscettibili “né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di
"somministrazione irregolare" ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.; fattispecie che, giusta quanto sostenuto in dottrina, continuano ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera” (Cass. S.U. n. 22910/2006). pagina 8 di 16 La distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 cod. civ. e somministrazione vietata di manodopera si individua dalla presenza dei seguenti requisiti (per la sussistenza dell'appalto genuino): organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima, con prevalenza dell'apporto di personale specializzato da parte dell'appaltatore; l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavori utilizzati, da parte dell'appaltatore; l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa. Mancando tali requisiti si
è in presenza di una somministrazione vietata di manodopera, sicché i lavoratori sono considerati alle dirette dipendenze dell'imprenditore appaltante. Ciò che caratterizza l'appalto "non genuino" non è tanto la mancanza di una organizzazione, che può essere minima, ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (Cass. n. 31720/2018= Cass. n. 15615/2011). L'eterodirezione ricorre quando l'appaltante-interponente, non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 7820/2013, Cass.
n. 28953/2018, Cass n. 12807/2020). Ad avviso della Suprema Corte, “Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante”
(Cass. n. 11720/2009; Cass. n. 17444/2009; Cass. n. 9624/2008).
È pertanto necessario accertare: che l'appaltatore sia dotato di una propria ed effettiva organizzazione;
che la prestazione lavorativa sia stata resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore finalizzata ad un autonomo risultato produttivo;
la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro (Cass. n.
7034/2011).
La sussistenza di tali requisiti è necessaria per dimostrare che l'appaltatore sia un vero e proprio imprenditore e non un semplice intermediario tra i lavoratori e il committente, sussistendo in tale ultima ipotesi una somministrazione irregolare. Da ultimo Cass. n. 12551/2020 ha statuito che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad pagina 9 di 16 alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente […]”.
La legittimità di tale vicenda – necessariamente trilatera (rapporto giuridico complesso che vede coinvolto il prestatore di lavoro, il datore di lavoro formale, nonché l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) – è così subordinata al riscontro nel caso concreto dei requisiti di liceità indicati dal Legislatore, così come precisati dalla giurisprudenza di legittimità. Si ritiene che l'onere della prova circa la genuina esistenza di un rapporto di intermediazione di manodopera incomba in prima battuta sul soggetto che effettivamente ne utilizza la prestazione: «Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)» (così, in motivazione, Cass., 18.11.2019, n. 29889; Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 18/06/2021).
Provata l'esistenza genetica del titolo, spetterà dimostrare a chi invoca la non genuinità dimostrare che il rapporto si sia svolto in difformità dal programma negoziale pattuito.
Quanto all'impartizione di direttive, come correttamente messo in evidenza dalla ricorrente, la circostanza non è incompatibile con la genuinità dell'appalto: “in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto” (cfr. ex multis Cass. 12201/2011; Cass.
15615/2011).
Tanto premesso, va sottolineato come non appaia decisiva – in senso favorevole a parte ricorrente – la circostanza che il Tribunale di Modena, con sentenza n. 38/2025 pubbl. il 13/01/2025, RG n. 7514/2022, Con abbia annullato l'ordinanza di ingiunzione emessa dall' nei confronti di in relazione ai Parte_1 medesimi fatti per cui è causa, trattandosi di provvedimento privo di efficacia esterna. pagina 10 di 16 Infatti, il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell' del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di CP_3 lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26/09/2018, n. 23045; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 15/06/2020, n.
11539).
Tale assunto, nel caso di specie, vale a fortiori, non essendo stato documentato il passaggio in giudicato del provvedimento de quo. Ciò non esclude, tuttavia, che l'accertamento contenuto nella suddetta sentenza possa essere utilizzato quale argomento di prova a supporto della prospettazione della società ricorrente.
Giova evidenziare in primo luogo come l'odierna ricorrente abbia documentato l'esistenza sul piano formale e genetico di un titolo abilitante l'utilizzo di manodopera altrui, ovvero un appalto di manodopera, ciò determinando la collocazione dell'onere probatorio interamente in capo all' . CP_1
Ritiene il giudicante che la condotta istruttoria abbia consentito di corroborare la prospettazione dell'ente previdenziale.
Un elemento forte in questo senso è costituito dal fatto che il corrispettivo dell'appalto fosse rappresentato dal costo orario del lavoro, in totale assenza di un risultato produttivo autonomo, con ciò sterilizzandosi l'esistenza di un rischio economico in capo alla cooperativa.
In questo senso depongono le dichiarazioni latu sensu confessorie (trattandosi di situazioni giuridiche indisponibili) rese in sede ispettiva dal legale rappresentante della “a fine mese, poiché i Parte_3 dipendenti della timbravano il cartellino, noi recuperavamo questi cartellini degli operai, li Parte_1 fotocopiavamo oppure scrivevamo le ore complessive mensili di ogni lavoratore da tenere in archivio, questo serviva per confrontare le ore fatte dai dipendenti della cooperativa con le fatture che ci mandava la . Parte_1
Trattasi di dichiarazioni a sé sfavorevoli rese da un terzo, dunque liberamente valutabili dal Giudicante.
Parte ricorrente asserisce che il corrispettivo dell'appalto fosse stabilito a corpo (“a tonnellata”), mentre pagina 11 di 16 la “determinazione “ad ore” era riservata – come sempre accade e come sempre è consentito – alle attività ancillari e strumentali”.
In realtà, andando a esaminare il contratto il corrispettivo in euro “a tonnellata” non è nemmeno indicato.
Nelle fatture prodotte, inoltre, non è raffigurata alcuna distinzione tra le varie attività, recando tutte
“quantità 1”.
Né vale a confutare questa ricostruzione il fatto che il teste avrebbe dichiarato che “il cartellino Tes_1 marca tempo segna l'entrata e l'uscita degli operai della dalla non segna le ore Parte_1 Parte_3 di effettivo lavoro”.
La Cassazione (Cass. n. 4284 del 22 aprile 1992) ha affermato che, poiché il diritto alla retribuzione sorge per il solo fatto della messa a disposizione delle energie lavorative, la semplice presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. E ciò alla stregua del criterio secondo cui l'onere probatorio del fatto impeditivo, modificativo o estintivo grava su chi eccepisce l'insussistenza dell'obbligazione (CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 maggio 2017, n. 12098). pagina 12 di 16 Inoltre, va affermato che le risultanze dei cartellini marcatempo sono in via generale prova presuntiva della prestazione lavorativa per un tempo corrispondente, prova che può vincersi solo se la parte che nega la circostanza alleghi e dimostri che per ragioni particolari i lavoratori si trattenevano all'interno dello stabilimento non solo senza prestare attività lavorativa, ma anche senza l'obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro.
Una volta che l'operaio abbia varcato la soglia dello stabilimento, si presume che sia a disposizione del datore di lavoro, salvo vengano addotte particolari circostanze che facciano supporre il contrario (ad es. venga allegata l'esistenza di punti di ristoro, bar et similia all'ingresso dello stabilimento).
Dunque, le circostanze riferite da non sono sufficienti a escludere che i lavoratori fossero a Tes_1 disposizione del datore di lavoro con consequenziale insorgenza dell'obbligazione retributiva e, specularmente, del diritto al corrispettivo in capo all'appaltatore.
Inoltre, la condotta istruttoria ha consentito di acclarare l'esistenza di una certa commistione tra dipendenti della committente e dipendenti dell'appaltatrice.
Il teste ha confermato – limitatamente alla sua squadra, composta da quattro elementi – che Tes_2 vi collaborasse un soggetto non dipendente di senza essere però in grado di riferire quale Parte_3 fosse la società di appartenenza del medesimo.
Tuttavia, le circostanze da questi riferite si inseriscono perfettamente nel solco delle dichiarazioni rese da altri lavoratori in seno alla procedura ispettiva (si veda “Sono dipendente di Testimone_3
(omissis) Lavoro nel reparto Legatura e lavoro insieme ad altri dipendenti Parte_3 Parte_3
Nella Legatura ci sono 2 gruppi di operai di 4 persone ciascuno: nel mio gruppo siamo tutti dipendenti
mentre nell'altro gruppo sono 2 dipendenti e 2 della cooperativa”; Parte_3 Parte_3 [...]
dipendente della “Sono responsabile del reparto Imballaggio della Galvan Tes_4 Parte_3 da circa un mese. Qui in questo reparto ci lavorano sia gli operai , che i dipendenti della Pt_3 cooperativa e fanno tutti la stessa cosa, cioè imballano materiale ferroso. Se c'è qualche problema, gli operai della cooperativa si rivolgono al responsabile della . In sostanza, noi operai lavoriamo Pt_3 tutti insieme e facciamo le stesse cose. Sono io che dico agli operai della cooperativa come va fatto il lavoro. Anche in questo reparto facciamo i turni. Quando c'era lavoro in questo reparto c'erano 4-5 lavoratori della cooperativa e altrettanti della , comunque circa la metà a fare le stesse cose. Se Pt_3 capita che i lavoratori della cooperativa non fanno bene il lavoro, li riprendo e gli spiego bene come vanno sistemati ad esempio i pezzi e dove”).
Ora è vero che il teste confermando che i dipendenti della committente e dell'appaltatrice Tes_1
pagina 13 di 16 lavorassero entrambi nei reparti legatura e assemblaggio, abbia dichiarato che ivi fossero separati e che la cooperativa avesse i propri preposti, ma ha anche ammesso che ogni tanto – seppur raramente, a suo dire – si verificasse la commistione tra i gruppi: Sul cap. 5): “Sì, è vero, precisando che sia il capannone dove si faceva l'imballaggio, sia quello dove si faceva la legatura, i dipendenti di Parte_3 lavoravano da una parte e quelli delle Cooperative dall'altra. Entrambi i capannoni, infatti, erano divisi tramite apposito materiale. Nel capannone della legatura, poi, la zona dove lavoravano i dipendenti di era ulteriormente suddivisa in due perché da una parte venivano eseguiti i lavori più difficili Parte_3
e li facevano i dipendenti e dall'altra parte c'erano i dipendenti delle Cooperative che Parte_3 facevano i lavori più semplici”; ha inoltre riferito che i dipendenti della cooperativa avessero in loco il loro preposto: Sul cap. 8): “E' vero che nel reparto legatura lavoravano gruppi di operai di quattro persone ciascuno. I gruppi di lavoro erano tre ed erano formati da quattro persone ciascuno. I gruppi erano formati o da tutti dipendenti di Galvan Tubi o da tutti dipendenti di I dipendenti di Parte_1 avevano i loro preposti;
ricordo, in particolare, uno che si chiamava ed uno che si Parte_1 Per_1 chiamava . Ce ne erano anche altri ma, adesso, non ne ricordo il nome. Poi, ogni tanto, veniva Pt_4 in anche il loro responsabile che portava i guanti e tutta la roba che serviva Parte_3 Persona_2 per loro, come vestiario, trance per tagliare i fili e tutto quello che era per loro necessario. I dipendenti di avevano un loro spogliatoio al piano superiore mentre il nostro era al piano sotto ed Parte_1 avevano anche dei loro bagni e docce ed una loro entrata separata e divisa dalla nostra. Preciso anche che, ogni tanto, ma ciò accadeva raramente, qualcuno della Cooperativa lavorava in un gruppo dove
c'erano operai della . Sul cap. 9): “No, non è vero. Io, ogni sera, facevo un programma di Parte_3 lavoro per ogni postazione di lavoro per il giorno dopo. Poi il preposto guardava detto programma di lavoro e dava istruzioni ai suoi della e guardava il suo programma di lavoro e Parte_1 Tes_2 dava istruzioni ai suoi della Può essere capitato che qualche preposto abbia chiesto Parte_3 indicazioni a ”. Tes_2
Dunque, dal compendio probatorio, complessivamente valutato, emerge come vi fosse contiguità non solo spaziale ma anche – almeno in parte- funzionale/organizzativa tra i dipendenti delle imprese committente e appaltatrice e che, soprattutto, non vi fosse alcun “opus conchiuso, specifico, autonomamente definito” riferibile all'attività della cooperative (il teste distingue genericamente Tes_1 tra attività difficili/semplici, deposizione dal tenore e dal contenuto insufficiente ad avvalorare l'affermazione di parte ricorrente).
Se ciò è vero, è irrilevante che in loco vi fossero i preposti della cooperativa (come pure dichiarato da qualcuno dei testi) giacché l'attività dei lavoratori della era integrata con quella in capo ai Parte_1
pagina 14 di 16 lavoratori della sicché il potere direttivo-organizzativo non avrebbe mai potuto dispiegarsi Parte_3 appieno, non essendovi – appunto – alcun risultato autonomo e separato da raggiugere. In disparte, poi, si aggiunge il fatto che alcuni testi/dichiaranti abbiano riferito che le disposizioni organizzative in concreto venissero date dagli addetti della ( ; . Parte_3 Tes_2 Tes_4
Siffatti elementi (assenza di rischio economico, commistione tra i lavoratori, potere organizzativo in capo alla committente), di consistente spessore, conducono a inferire la non genuinità dell'appalto, indipendentemente da ulteriori circostanze (secondarie) di segno contrario, quali il fatto che la cooperativa operasse in regime di pluricommittenza (cfr. teste , che la cooperativa disponesse di Tes_5 propri carrelli elevatori (teste , ovvero che si fosse fatta carico di divise e Dpi (teste . Tes_6 Tes_7
Il ricorso è dunque infondato in parte qua.
Tanto premesso sulla liceità dell'appalto, osserva tuttavia il Giudicante come nulla sia dovuto all' CP_1 dalla per i titoli controversi. Parte_1
CP_ L' ha dedotto di aver calcolato il quantum debeatur sulla base del minimale contributivo determinato in applicazione del CCNL Metalmeccanica e Installazione Impianti Feder Meccanica Assistal, applicato da ai propri dipendenti, il quale prevederebbe trattamenti retributivi migliori rispetto al Parte_3
CCNL Coop Logistica e Trasporti applicato da e ciò sulla base della Controparte_2 documentazione prodotta dal legale rappresentante della soc. coop. relativamente alle giornate di lavoro effettivamente prestate ed all'attività svolta.
Tuttavia, la pretesa dell' reca in nuce una contraddizione. Se, infatti, è ovvero la CP_1 Parte_3 committente, a essere il reale datore di lavoro, è evidente come – ferma restando l'irripetibilità delle somme già versate - non possano essere attribuiti alla appaltatrice-datrice di lavoro apparente i maggiori contributi dovuti per effetto dell'applicazione del CCNL della committente. E ciò né in via diretta, non essendo la – appunto – la titolare effettiva dei rapporti di lavoro e non applicando il suddetto Parte_1
CCNL, né in via indiretta, attraverso l'applicazione del congegno giuridico dell'art. 29 cit., che prevede
– in caso di appalto lecito – la solidarietà del committente per i debiti dell'appaltatore e non viceversa, ovvero attraverso l'applicazione della disciplina della somministrazione, che prevede l'efficacia nei confronti dell'utilizzatore dei pagamenti eseguiti dal somministratore.
D'altra parte, nel verbale sono gli stessi ispettori a richiamare quell'orientamento giurisprudenziale
(Cass. N. 20/2016) per cui l'unico rapporto rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (p.7).
In questi termini, il ricorso merita accoglimento. pagina 15 di 16 Visto l'esito complessivo del giudizio, le spese sono compensate nella misura del 50%, mentre il restante
50% viene posto a carico dell' . CP_1
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 260.000,00 e € 520.000,00), e si determina in € 4618,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara non dovute da all' le somme di cui al verbale unico Parte_2 CP_1 di accertamento e notificazione n. MO00000/2021-317-01 del 14/06/2021 n. prot. 13049 nonché del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021005019/S02 del 14/06/2021, come rideterminate nella comunicazione firmata digitalmente dall'Istituto il 13/11/2023; CP_1
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Dichiara compensate le spese al 50%;
4. Condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate in € 43 per esborsi ed € CP_1
2309 per compensi, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 11 novembre 202517 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
RE MA
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TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1185/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 11/11/2025 ad ore 11.50, il Giudice, dott. RE MA, dà atto che:
Per l'Avv. TE MA AS ha depositato Parte_1 le note di trattazione scritta.
Per l' avv. BASILE GIUSEPPE ha Controparte_1 depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
RE MA
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. RE MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
PIAZZA ANTONIO SALANDRA, 25/A 43126 PARMA ITALIA, rappresentato e difeso dall'avv.
TE MA AS
RICORRENTE/I
contro
C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA, rappresentata e difesa dall'Avv. LEZZI ROBERTA;
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/7/2024, già destinataria, in data Parte_2
7/7/2021, della notifica del VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE n.
MO00000 2021-317-01 del 14/06/2021 prot. 13049, con il quale si esplicitava che l'attività di verifica - che sarebbe stata espletata unicamente dall'esame della documentazione acquisita agli atti del fascicolo
(senza che questa venga indicata) - avrebbe evidenziato che la cooperativa, in data 29/02/2016, aveva stipulato con la un contratto di appalto avente ad oggetto le attività di carico e scarico Parte_3 delle linee produttive, scelta, pulizia e imballaggio e gestione logistica del prodotto, risultato privo dei pagina 2 di 16 requisiti necessari a distinguere l'appalto dalla mera somministrazione di prestazioni di lavoro di cui all'art. 1655 cod. civ. ed all'art. 29 del D.Lgs. 246/2003, premettendo che, nella parte – inoltre – CP_1 con il verbale di accertamento e notificazione n. 2021005019/S02 del 14/06/2021 – con il quale la
[...] sarebbe stata indicata quale obbligato solidale – l'ente previdenziale avrebbe Controparte_2 quantificato a carico della medesima società – individuata quale ULIZZATORE le l'importo di €
714.698,64 e di € 428.305,05 a titolo di contributi, ha spiegato le seguenti conclusioni:
“In via principale
accertata la legittimità dei rapporti di appalto oggetto di causa e comunque l'insussistenza di una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, dichiarare la nullità e/o illiceità e/o inammissibilità e/o illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2021-317-01 del 14/06/2021
n. prot. 13049 nonché del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021005019/S02 del
14/06/2021 e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme rivendicate dall' così come quantificate CP_1 in tali verbali, e poi rideterminate nella comunicazione firmata digitalmente dall'Istituto il CP_1
13/11/2023 08:14:38, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
In subordine
nella denegatissima e non creduta ipotesi di declaratoria di illegittimità dell'appalto intercorso tra la
e la accertata la dichiarazione della liquidazione giudiziale della Parte_3 Controparte_2
e accertata la mancata domanda da parte dell' di concorrere alla ripartizione Parte_3 CP_1 dell'attivo nella medesima procedura per gli importi oggetto della pretesa dei verbali di cui al presente gravame e di quelli come rideterminati nella comunicazione firmata digitalmente dall'Istituto il CP_1
13/11/2023 08:14:38, dichiarare inesigibili tutti gli importi stessi in ragione dell'omessa domanda da parte dell' di Modena di concorrere alla ripartizione dell'attivo nella procedura LG 10/2023 CP_1 pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Modena - sezione procedure concorsuali per i motivi di fatto
e di diritto esposti in narrativa;
In via di ulteriore subordine
accertata la legittimità dei rapporti di appalto oggetto di causa e accertato il versamento dei contributi previdenziali per il periodo 2017 - 2020 da parte di , dichiarare che nulla è dovuto Controparte_2
a titolo di contributi per tale periodo da parte di compresi quelli rideterminati Controparte_2 nella comunicazione firmata digitalmente dall'Istituto il 13/11/2023 08:14:38, per i motivi di fatto CP_1
e di diritto esposti in narrativa.
In tutti i casi pagina 3 di 16 Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge”.
In particolare, la società ha eccepito che:
• il verbale sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: a) carenza e genericità delle motivazioni b) insufficienza dell'attività ispettiva c) insufficienza e mancanza - anche parziale – di elementi probatori d) contraddittorietà interna all'atto e) contraddittorietà degli elementi dal ritenuto valore probante;
• l'appalto con sarebbe da ritenersi genuino, sussistendo tutti gli indicatori Parte_3 tradizionalmente enucleati dalla giurisprudenza a favore della piena genuinità degli appalti, ovvero: a. la disponibilità dei mezzi e delle dotazioni strumentali in capo all'appaltatrice; b.
l'erogazione della formazione dei lavoratori da parte dell'appaltatrice; c. la presenza di tesserini di riconoscimento;
d. la rilevazione, la tenuta, la gestione e l'archiviazione delle presenze dei dipendenti nello stabilimento da parte dell'appaltatrice, mediante il proprio sistema gestionale;
e. la sottoposizione dei dipendenti delle appaltatrici alla direzione, al coordinamento ed al controllo da parte dei referenti di queste, con esclusione in capo al committente di “ogni forma di ingerenza diretta sul personale dell'Appaltatore”; f. la presenza di una sola “linea di comando” corrente tra il personale del committente ed i referenti della cooperativa, senza coinvolgimento dei singoli operatori;
g. la concreta amministrazione dei rapporti di lavoro – in ciò considerando la gestione dei tempi di lavoro e di non lavoro (concessione ferie, permessi, aspettative, etc.) – da parte delle cooperative, senza alcuna ingerenza da parte della committente;
h. la quantificazione “a corpo” dei corrispettivi;
i. l'assunzione, da parte delle cooperative, dei rischi legati a sopravvenienze negative, compreso l'obbligo di attivazione di adeguata copertura assicurativa per danni.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e spiegando le seguenti conclusioni: CP_1
“In via pregiudiziale
- dichiarare l'improponibilità della domanda di declaratoria di nullità e/o illegittimità dei verbali ispettivi in atti per difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adìta ex artt. 4 e 5 L.A.C.; in via gradata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della soc. coop. a chiedere Parte_1 la nullità e/o illiceità e/o inammissibilità e/o illegittimità di un verbale ispettivo intestato a società distinta e diversa da essa, poichè il verbale n. MO00000.2021-334-02 (doc. 2) è stato emesso a carico di Pt_3 Pt_3
In via principale
pagina 4 di 16 - accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso introduttivo del presente giudizio e conseguentemente rigettarlo integralmente;
- accertare e dichiarare la società tenuta al pagamento di quanto esposto nella diffida ad Parte_1
CP_ CP_ adempiere inviata da (doc. 19 e ricevuta dalla (doc. 57 fasc. ricorrente); CP_2
Con vittoria di spese”.
Specificamente, ha eccepito che:
• il rapporto tra le due società si sarebbe risolto in una mera somministrazione di manodopera;
• gli sviluppi dell'accertamento e l'incrocio delle dichiarazioni acquisite avrebbero evidenziato che i dipendenti svolgessero presso il la le medesime attività Controparte_2 Parte_3 lavorative eseguite dai dipendenti della stessa;
• il ciclo di lavoro all'interno della infatti, sarebbe stato suddiviso in tre fasi – Parte_3 corrispondenti a tre reparti diversi: la zincatura, l'imballaggio e la legatura – carico/scarico; nel reparto zincatura sarebbero stati impiegati esclusivamente dipendenti della Parte_3 mentre nei reparti imballaggio e legatura avrebbero lavorato in totale commistione sia i dipendenti della che i dipendenti della cooperativa;
Parte_3
• la situazione di fatto avrebbe evidenziato che i dipendenti della svolgessero la propria Parte_1 prestazione lavorativa presso la in base all'organizzazione esclusiva della Parte_3 committente, il quale avrebbe organizzato l'attività lavorativa dei dipendenti della cooperativa, costituendo ciò una forma di etero-direzione della prestazione svolta dai lavoratori inviati dalla cooperativa, incidendo in modo preponderante sull'organizzazione dei mezzi e delle persone dipendenti dell'appaltatore;
• non sarebbe stata ravvisabile l'alea tipica del contratto di appalto, consistente nell'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa sotto il profilo dei ricavi ottenuti/costi sostenuti, tipico del perseguimento di un risultato imprenditoriale;
• l'appaltatore avrebbe impiegato attrezzatura della committente, il corrispettivo sarebbe stato pattuito sin dall'origine sulla scorta delle ore di lavoro prestate dai lavoratori dell'appaltatore;
• l'importo indicato nella diffida inviata a come obbligato in solido sarebbe pari ad Parte_1
293.344,84 ovvero 714.698,64 – 421.353,80 già versati, dove 714.698,64 sarebbe il debito contributivo accertato nel verbale notificato a non essendo state richieste CP_2 all'obbligato solidale somme a titolo di sanzioni e interessi.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di prove pagina 5 di 16 testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Secondo principi giurisprudenziali ormai acquisiti, «in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà
l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981» (cfr. Cass., Sez. Un., 4 gennaio 2007, n. 16) Ed ancora:
«Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità» (cfr. Cass., 30 agosto 2007, n. 18320;
Cass., 2 settembre 2004, n. 17674).
Da ciò discende l'inammissibilità delle eccezioni sollevate circa l'illegittimità del verbale.
Passando al merito, come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sanzione amministrativa grava sulla DTL, oggi , avente Controparte_3 la veste formale di convenuto, ma quella sostanziale di attore, così come, la sussistenza del credito contributivo dell' , deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi del CP_1 proprio diritto (Cfr. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
Inoltre, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1 comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente pagina 6 di 16 previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine - in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi -restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. V. altresì Cass. lav. n. 9251 del 19/04/2010: i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato - ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori - il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cfr. pure Cass. lav. n. 16055 del 17/08/2004); possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali.
V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 916/1996 cit., secondo cui i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Conforme Cass. n. 7095 del 1994).
Quanto allo scrutinio della liceità dell'appalto, è necessario muovere dal dato normativo di riferimento.
L'art. 29 del D. Leg. n. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili pagina 7 di 16 di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo
27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce regola generale dell'ordinamento lavoristico il principio secondo cui “[…] il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente)
e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti (fra interponente ed interposto)” (Cass. S.U. n. 22910/2006, punto 4). Si è correttamente ritenuto che tale principio non abbia perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del D. Leg. n. 267/2003, dal momento che le forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione ivi previste debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, non suscettibili “né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di
"somministrazione irregolare" ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.; fattispecie che, giusta quanto sostenuto in dottrina, continuano ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera” (Cass. S.U. n. 22910/2006). pagina 8 di 16 La distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 cod. civ. e somministrazione vietata di manodopera si individua dalla presenza dei seguenti requisiti (per la sussistenza dell'appalto genuino): organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima, con prevalenza dell'apporto di personale specializzato da parte dell'appaltatore; l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavori utilizzati, da parte dell'appaltatore; l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa. Mancando tali requisiti si
è in presenza di una somministrazione vietata di manodopera, sicché i lavoratori sono considerati alle dirette dipendenze dell'imprenditore appaltante. Ciò che caratterizza l'appalto "non genuino" non è tanto la mancanza di una organizzazione, che può essere minima, ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (Cass. n. 31720/2018= Cass. n. 15615/2011). L'eterodirezione ricorre quando l'appaltante-interponente, non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 7820/2013, Cass.
n. 28953/2018, Cass n. 12807/2020). Ad avviso della Suprema Corte, “Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante”
(Cass. n. 11720/2009; Cass. n. 17444/2009; Cass. n. 9624/2008).
È pertanto necessario accertare: che l'appaltatore sia dotato di una propria ed effettiva organizzazione;
che la prestazione lavorativa sia stata resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore finalizzata ad un autonomo risultato produttivo;
la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro (Cass. n.
7034/2011).
La sussistenza di tali requisiti è necessaria per dimostrare che l'appaltatore sia un vero e proprio imprenditore e non un semplice intermediario tra i lavoratori e il committente, sussistendo in tale ultima ipotesi una somministrazione irregolare. Da ultimo Cass. n. 12551/2020 ha statuito che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad pagina 9 di 16 alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente […]”.
La legittimità di tale vicenda – necessariamente trilatera (rapporto giuridico complesso che vede coinvolto il prestatore di lavoro, il datore di lavoro formale, nonché l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) – è così subordinata al riscontro nel caso concreto dei requisiti di liceità indicati dal Legislatore, così come precisati dalla giurisprudenza di legittimità. Si ritiene che l'onere della prova circa la genuina esistenza di un rapporto di intermediazione di manodopera incomba in prima battuta sul soggetto che effettivamente ne utilizza la prestazione: «Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)» (così, in motivazione, Cass., 18.11.2019, n. 29889; Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 18/06/2021).
Provata l'esistenza genetica del titolo, spetterà dimostrare a chi invoca la non genuinità dimostrare che il rapporto si sia svolto in difformità dal programma negoziale pattuito.
Quanto all'impartizione di direttive, come correttamente messo in evidenza dalla ricorrente, la circostanza non è incompatibile con la genuinità dell'appalto: “in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto” (cfr. ex multis Cass. 12201/2011; Cass.
15615/2011).
Tanto premesso, va sottolineato come non appaia decisiva – in senso favorevole a parte ricorrente – la circostanza che il Tribunale di Modena, con sentenza n. 38/2025 pubbl. il 13/01/2025, RG n. 7514/2022, Con abbia annullato l'ordinanza di ingiunzione emessa dall' nei confronti di in relazione ai Parte_1 medesimi fatti per cui è causa, trattandosi di provvedimento privo di efficacia esterna. pagina 10 di 16 Infatti, il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell' del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di CP_3 lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26/09/2018, n. 23045; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 15/06/2020, n.
11539).
Tale assunto, nel caso di specie, vale a fortiori, non essendo stato documentato il passaggio in giudicato del provvedimento de quo. Ciò non esclude, tuttavia, che l'accertamento contenuto nella suddetta sentenza possa essere utilizzato quale argomento di prova a supporto della prospettazione della società ricorrente.
Giova evidenziare in primo luogo come l'odierna ricorrente abbia documentato l'esistenza sul piano formale e genetico di un titolo abilitante l'utilizzo di manodopera altrui, ovvero un appalto di manodopera, ciò determinando la collocazione dell'onere probatorio interamente in capo all' . CP_1
Ritiene il giudicante che la condotta istruttoria abbia consentito di corroborare la prospettazione dell'ente previdenziale.
Un elemento forte in questo senso è costituito dal fatto che il corrispettivo dell'appalto fosse rappresentato dal costo orario del lavoro, in totale assenza di un risultato produttivo autonomo, con ciò sterilizzandosi l'esistenza di un rischio economico in capo alla cooperativa.
In questo senso depongono le dichiarazioni latu sensu confessorie (trattandosi di situazioni giuridiche indisponibili) rese in sede ispettiva dal legale rappresentante della “a fine mese, poiché i Parte_3 dipendenti della timbravano il cartellino, noi recuperavamo questi cartellini degli operai, li Parte_1 fotocopiavamo oppure scrivevamo le ore complessive mensili di ogni lavoratore da tenere in archivio, questo serviva per confrontare le ore fatte dai dipendenti della cooperativa con le fatture che ci mandava la . Parte_1
Trattasi di dichiarazioni a sé sfavorevoli rese da un terzo, dunque liberamente valutabili dal Giudicante.
Parte ricorrente asserisce che il corrispettivo dell'appalto fosse stabilito a corpo (“a tonnellata”), mentre pagina 11 di 16 la “determinazione “ad ore” era riservata – come sempre accade e come sempre è consentito – alle attività ancillari e strumentali”.
In realtà, andando a esaminare il contratto il corrispettivo in euro “a tonnellata” non è nemmeno indicato.
Nelle fatture prodotte, inoltre, non è raffigurata alcuna distinzione tra le varie attività, recando tutte
“quantità 1”.
Né vale a confutare questa ricostruzione il fatto che il teste avrebbe dichiarato che “il cartellino Tes_1 marca tempo segna l'entrata e l'uscita degli operai della dalla non segna le ore Parte_1 Parte_3 di effettivo lavoro”.
La Cassazione (Cass. n. 4284 del 22 aprile 1992) ha affermato che, poiché il diritto alla retribuzione sorge per il solo fatto della messa a disposizione delle energie lavorative, la semplice presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. E ciò alla stregua del criterio secondo cui l'onere probatorio del fatto impeditivo, modificativo o estintivo grava su chi eccepisce l'insussistenza dell'obbligazione (CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 maggio 2017, n. 12098). pagina 12 di 16 Inoltre, va affermato che le risultanze dei cartellini marcatempo sono in via generale prova presuntiva della prestazione lavorativa per un tempo corrispondente, prova che può vincersi solo se la parte che nega la circostanza alleghi e dimostri che per ragioni particolari i lavoratori si trattenevano all'interno dello stabilimento non solo senza prestare attività lavorativa, ma anche senza l'obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro.
Una volta che l'operaio abbia varcato la soglia dello stabilimento, si presume che sia a disposizione del datore di lavoro, salvo vengano addotte particolari circostanze che facciano supporre il contrario (ad es. venga allegata l'esistenza di punti di ristoro, bar et similia all'ingresso dello stabilimento).
Dunque, le circostanze riferite da non sono sufficienti a escludere che i lavoratori fossero a Tes_1 disposizione del datore di lavoro con consequenziale insorgenza dell'obbligazione retributiva e, specularmente, del diritto al corrispettivo in capo all'appaltatore.
Inoltre, la condotta istruttoria ha consentito di acclarare l'esistenza di una certa commistione tra dipendenti della committente e dipendenti dell'appaltatrice.
Il teste ha confermato – limitatamente alla sua squadra, composta da quattro elementi – che Tes_2 vi collaborasse un soggetto non dipendente di senza essere però in grado di riferire quale Parte_3 fosse la società di appartenenza del medesimo.
Tuttavia, le circostanze da questi riferite si inseriscono perfettamente nel solco delle dichiarazioni rese da altri lavoratori in seno alla procedura ispettiva (si veda “Sono dipendente di Testimone_3
(omissis) Lavoro nel reparto Legatura e lavoro insieme ad altri dipendenti Parte_3 Parte_3
Nella Legatura ci sono 2 gruppi di operai di 4 persone ciascuno: nel mio gruppo siamo tutti dipendenti
mentre nell'altro gruppo sono 2 dipendenti e 2 della cooperativa”; Parte_3 Parte_3 [...]
dipendente della “Sono responsabile del reparto Imballaggio della Galvan Tes_4 Parte_3 da circa un mese. Qui in questo reparto ci lavorano sia gli operai , che i dipendenti della Pt_3 cooperativa e fanno tutti la stessa cosa, cioè imballano materiale ferroso. Se c'è qualche problema, gli operai della cooperativa si rivolgono al responsabile della . In sostanza, noi operai lavoriamo Pt_3 tutti insieme e facciamo le stesse cose. Sono io che dico agli operai della cooperativa come va fatto il lavoro. Anche in questo reparto facciamo i turni. Quando c'era lavoro in questo reparto c'erano 4-5 lavoratori della cooperativa e altrettanti della , comunque circa la metà a fare le stesse cose. Se Pt_3 capita che i lavoratori della cooperativa non fanno bene il lavoro, li riprendo e gli spiego bene come vanno sistemati ad esempio i pezzi e dove”).
Ora è vero che il teste confermando che i dipendenti della committente e dell'appaltatrice Tes_1
pagina 13 di 16 lavorassero entrambi nei reparti legatura e assemblaggio, abbia dichiarato che ivi fossero separati e che la cooperativa avesse i propri preposti, ma ha anche ammesso che ogni tanto – seppur raramente, a suo dire – si verificasse la commistione tra i gruppi: Sul cap. 5): “Sì, è vero, precisando che sia il capannone dove si faceva l'imballaggio, sia quello dove si faceva la legatura, i dipendenti di Parte_3 lavoravano da una parte e quelli delle Cooperative dall'altra. Entrambi i capannoni, infatti, erano divisi tramite apposito materiale. Nel capannone della legatura, poi, la zona dove lavoravano i dipendenti di era ulteriormente suddivisa in due perché da una parte venivano eseguiti i lavori più difficili Parte_3
e li facevano i dipendenti e dall'altra parte c'erano i dipendenti delle Cooperative che Parte_3 facevano i lavori più semplici”; ha inoltre riferito che i dipendenti della cooperativa avessero in loco il loro preposto: Sul cap. 8): “E' vero che nel reparto legatura lavoravano gruppi di operai di quattro persone ciascuno. I gruppi di lavoro erano tre ed erano formati da quattro persone ciascuno. I gruppi erano formati o da tutti dipendenti di Galvan Tubi o da tutti dipendenti di I dipendenti di Parte_1 avevano i loro preposti;
ricordo, in particolare, uno che si chiamava ed uno che si Parte_1 Per_1 chiamava . Ce ne erano anche altri ma, adesso, non ne ricordo il nome. Poi, ogni tanto, veniva Pt_4 in anche il loro responsabile che portava i guanti e tutta la roba che serviva Parte_3 Persona_2 per loro, come vestiario, trance per tagliare i fili e tutto quello che era per loro necessario. I dipendenti di avevano un loro spogliatoio al piano superiore mentre il nostro era al piano sotto ed Parte_1 avevano anche dei loro bagni e docce ed una loro entrata separata e divisa dalla nostra. Preciso anche che, ogni tanto, ma ciò accadeva raramente, qualcuno della Cooperativa lavorava in un gruppo dove
c'erano operai della . Sul cap. 9): “No, non è vero. Io, ogni sera, facevo un programma di Parte_3 lavoro per ogni postazione di lavoro per il giorno dopo. Poi il preposto guardava detto programma di lavoro e dava istruzioni ai suoi della e guardava il suo programma di lavoro e Parte_1 Tes_2 dava istruzioni ai suoi della Può essere capitato che qualche preposto abbia chiesto Parte_3 indicazioni a ”. Tes_2
Dunque, dal compendio probatorio, complessivamente valutato, emerge come vi fosse contiguità non solo spaziale ma anche – almeno in parte- funzionale/organizzativa tra i dipendenti delle imprese committente e appaltatrice e che, soprattutto, non vi fosse alcun “opus conchiuso, specifico, autonomamente definito” riferibile all'attività della cooperative (il teste distingue genericamente Tes_1 tra attività difficili/semplici, deposizione dal tenore e dal contenuto insufficiente ad avvalorare l'affermazione di parte ricorrente).
Se ciò è vero, è irrilevante che in loco vi fossero i preposti della cooperativa (come pure dichiarato da qualcuno dei testi) giacché l'attività dei lavoratori della era integrata con quella in capo ai Parte_1
pagina 14 di 16 lavoratori della sicché il potere direttivo-organizzativo non avrebbe mai potuto dispiegarsi Parte_3 appieno, non essendovi – appunto – alcun risultato autonomo e separato da raggiugere. In disparte, poi, si aggiunge il fatto che alcuni testi/dichiaranti abbiano riferito che le disposizioni organizzative in concreto venissero date dagli addetti della ( ; . Parte_3 Tes_2 Tes_4
Siffatti elementi (assenza di rischio economico, commistione tra i lavoratori, potere organizzativo in capo alla committente), di consistente spessore, conducono a inferire la non genuinità dell'appalto, indipendentemente da ulteriori circostanze (secondarie) di segno contrario, quali il fatto che la cooperativa operasse in regime di pluricommittenza (cfr. teste , che la cooperativa disponesse di Tes_5 propri carrelli elevatori (teste , ovvero che si fosse fatta carico di divise e Dpi (teste . Tes_6 Tes_7
Il ricorso è dunque infondato in parte qua.
Tanto premesso sulla liceità dell'appalto, osserva tuttavia il Giudicante come nulla sia dovuto all' CP_1 dalla per i titoli controversi. Parte_1
CP_ L' ha dedotto di aver calcolato il quantum debeatur sulla base del minimale contributivo determinato in applicazione del CCNL Metalmeccanica e Installazione Impianti Feder Meccanica Assistal, applicato da ai propri dipendenti, il quale prevederebbe trattamenti retributivi migliori rispetto al Parte_3
CCNL Coop Logistica e Trasporti applicato da e ciò sulla base della Controparte_2 documentazione prodotta dal legale rappresentante della soc. coop. relativamente alle giornate di lavoro effettivamente prestate ed all'attività svolta.
Tuttavia, la pretesa dell' reca in nuce una contraddizione. Se, infatti, è ovvero la CP_1 Parte_3 committente, a essere il reale datore di lavoro, è evidente come – ferma restando l'irripetibilità delle somme già versate - non possano essere attribuiti alla appaltatrice-datrice di lavoro apparente i maggiori contributi dovuti per effetto dell'applicazione del CCNL della committente. E ciò né in via diretta, non essendo la – appunto – la titolare effettiva dei rapporti di lavoro e non applicando il suddetto Parte_1
CCNL, né in via indiretta, attraverso l'applicazione del congegno giuridico dell'art. 29 cit., che prevede
– in caso di appalto lecito – la solidarietà del committente per i debiti dell'appaltatore e non viceversa, ovvero attraverso l'applicazione della disciplina della somministrazione, che prevede l'efficacia nei confronti dell'utilizzatore dei pagamenti eseguiti dal somministratore.
D'altra parte, nel verbale sono gli stessi ispettori a richiamare quell'orientamento giurisprudenziale
(Cass. N. 20/2016) per cui l'unico rapporto rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (p.7).
In questi termini, il ricorso merita accoglimento. pagina 15 di 16 Visto l'esito complessivo del giudizio, le spese sono compensate nella misura del 50%, mentre il restante
50% viene posto a carico dell' . CP_1
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 260.000,00 e € 520.000,00), e si determina in € 4618,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara non dovute da all' le somme di cui al verbale unico Parte_2 CP_1 di accertamento e notificazione n. MO00000/2021-317-01 del 14/06/2021 n. prot. 13049 nonché del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021005019/S02 del 14/06/2021, come rideterminate nella comunicazione firmata digitalmente dall'Istituto il 13/11/2023; CP_1
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Dichiara compensate le spese al 50%;
4. Condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate in € 43 per esborsi ed € CP_1
2309 per compensi, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 11 novembre 202517 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
RE MA
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