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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
28/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
FRUSTACI ANNAMARIA, RE
BARRILE ANTONIO, Giudice
in data 28/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2965/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF013962023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1247/2025 depositato il
03/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/03/2024 (tempestivamente notificato alla controparte), il ricorrente
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TD701PF01396/2023 per l'anno 2017, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 14.12.2023, mediante il quale veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad € 49.784,40.
Con invito ex art. 32 del DPR 600/73 del 05.09.2023, notificato in data 08.09.2023, il sig. Ricorrente_1 veniva invitato a comparire presso i locali dell'Agenzia delle Entrate di Villa San Giovanni al fine di chiarire lo scostamento rilevato per il periodo d'imposta 2017 tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente ai sensi dell'art. 38 comma 4 e ss. del DPR 600/73.
All'incontro del 26.09.2023, il contribuente, mediante verbale prot. 1284 redatto in pari data, chiariva gli addebiti contestati producendo documentazione.
L'Agenzia delle Entrate emetteva il successivo invito all'adesione ai sensi dell'art. 5 ter D. Lgs. 218/97 n.
TD7I1PF00733/2023, notificato il 13.11.2023, ove ricostruiva il reddito sintetico per l'anno 2017, come da verbale di colloquio prot. 164373 del 05.12.2023. Orbene, anche in quella sede, depositava documentazione atta a dimostrare la propria estraneità alle spese contestate.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate emetteva il successivo invito all'adesione ai sensi dell'art. 5 ter
D. Lgs. 218/97 n. TD7I1PF00733/2023, notificato il 13.11.2023, ove ricostruiva il reddito sintetico per l'anno
2017, come da verbale di colloquio prot. 164373 del 05.12.2023. Il ricorrente, anche in quella sede, depositava documentazione per dimostrare la propria estraneità alle spese contestate.
Il sig. Ricorrente_1 faceva, altresì, presente all'ufficio di come si trovasse in regime di separazione di beni con l'ex moglie e di come, pertanto, egli fosse all'oscuro di tali spese, rimarcando come nell'anno 2017 fosse intervenuta la separazione legale con l'ex coniuge.
L'Ufficio, ritenendo le prove, gli elementi e le argomentazioni non idonei a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente, ricostruiva sinteticamente il reddito complessivo del sig. Ricorrente_1 ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 38 del DPR 600/73, come da prospetto riepilogativo di cui alle pagine 3, 4, 5, 6, 7, dell'atto impugnato.
Tanto premesso, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento in quanto erroneo ed illegittimo, per vizio di motivazione, per infondatezza degli indici di spesa posti a fondamento della ricostruzione sintetica (con particolare riferimento a spese da attribuirsi in via esclusiva al coniuge dal quale assume di essere già di fatto sparato nel corso dell'anno di sostentamento della spesa), ancorché la separazione sia giudizialmente dichiarata solo a partire dal mese di dicembre;
inoltre la coniuge risultava essere stata indicata fiscalmente a carico nel detto anno di imposta solo per mero errore del consulente fiscale;
infne deduceva l'omessa valutazine della documentazione depositata, ritenendolo meritevole di annullamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e respingeva le censure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 febbraio 2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con l'avviso di accertamento impugnato, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria accertava, ai sensi dell'articolo 38 DPR 600773, un reddito sintetico riferibile al sig. Ricorrente_1 fondato su elementi di spesa certa, pari a € 88.122,00 e investimenti nell'anno, pari a € 18.000, per un valore complessivo di € 106.122, a fronte di un reddito imponibile, dichiarato per l'anno 2017. pari a € 38.802,00.
L'avviso di accertamento veniva preceduto dall'invito a giustificare gli elementi sintetici di reddito e, successivamente, dall'invito al contraddittorio riportante lo schema di accertamento.
All'esito della fase procedimentale venivano ritenute giustificate le spese imputabili ad altro familiare del coniuge, sig.ra Nominativo_2, mentre non venivano accolte altre giustificazioni, ritenute prive di riscontro documentale, relative ad altre spese asseritamente sostenute dal coniuge il quale fiscalmente, nell'esercizio 2017, risultava essere a carico del ricorrente e dal quale lo stesso risultava legalmente separato a seguito di provvedimento di omologazione del 29 dicembre del Tribunale ordinario di Roma.
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento, sia per vizio di motivazione che per infondatezza degli indici di spesa posti a fondamento della ricostruzione sintetica con particolare riferimento a spese da attribuirsi in via esclusiva al coniuge dal quale assume di essere già di fatto sparato nel corso dell'anno di sostentamento della spesa, ancorché la separazione sia giudizialmente dichiarata solo a partire dal mese di dicembre.
Assume inoltre che la consorte sia stata indicata fiscalmente a carico nel detto anno di imposta solo per mero errore del proprio consulente fiscale. Contesta la motivazione dell'atto in quanto non illustrerebbe, con riferimento agli indici e ai beni posti a fondamento del recupero, le ragioni della ricostruzione del reddito sintetico nonché la categoria di famiglia fiscale nella quale lo stesso è stato inquadrato dall'ufficio.
Tanto premesso, è infondato l'assunto secondo cui il coniuge del contribuente non debba essere considerato come soggetto fiscalmente a carico a causa di un errore intervenuto nella dichiarazione fiscale;
invero tale circostanza, espressamente dichiarata in sede di dichiarazione dei redditi e mai rettificata dal contribuente, risulta del tutto insuperata alla luce della documentazione versata in atti. La sig.ra Nominativo_2, infatti, non solo per l'anno di imposta in questione non produce un reddito superiore alla soglia fissata dalla legge, ma la stessa, da un lato, risulta legalmente separata dal ricorrente solo a partire dal mese di dicembre 2017 (e pertanto fino a tale data la medesima è certamente da considerarsi a carico del ricorrente per come dichiarato nel modello fiscale) e dall'altro presenta una situazione, all'evidenza, incapiente rispetto al soddisfacimento delle spese familiari avendo concordato per se e per la prole (che risulta peraltro in affidamento congiunto) un obbligo di contribuzione mensile a carico del dott. Ricorrente_1 pari a complessivi € 800 mensili.
Orbene, a fronte di un reddito imponibile accertato dal Tribunale che ha omologato l'accordo di separazione pari a 0 in capo alla Nominativo_2, tutte le spese a questa imputate dal ricorrente in sede di ricorso e di contraddittorio (ivi comprese quella relative al pagamento degli onorari del professionista che ha assistito la signora nel procedimento di separazione consensuale) si è ritenuto siano state sostenute dal Ricorrente_1, che risulta essere l'unico soggetto a disposizione di un reddito nonché il soggetto su cui grava, alla luce degli accordi di separazione, il mantenimento del già costituito nucleo familiare.
Appare corretto anche l'inquadramento della famiglia di appartenenza del soggetto accertato nel cluster della famiglia con coniuge e due figli fino alla data della separazione, considerato che la ricostruzione del reddito sintetico si fonda non su dati induttivi ma esclusivamente su elementi di spesa certa e di investimenti sostenuti nell'anno.
Tale ricostruzione reddituale, peraltro, viene compiutamente illustrata nella motivazione dell'atto impositivo e nei documenti in esso richiamati.
Per contro, non risultano in contestazione tutti gli ulteriori elementi di spesa attribuiti al contribuente distinti da quelli, da lui attribuiti, direttamente dal coniuge (acquisto automobile, spese per mobili, spese per intermediazione e spese legali pari a complessivi € 37.900), il cui ammontare, pari a € 68.222, ai sensi dell'articolo 38 DPR 600/73, sarebbe da solo sufficiente ad integrare il presupposto per l'accertamento da nuovo redditometro atteso che tra il reddito accertato sinteticamente e quello dichiarato sussiste l'eccedenza di almeno un quinto (per come stabilito dal comma 6) e che non è stata data prova che il relativo finanziamento
“è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate convenuta, che liquida in euro
5000,00, oltre accessori di legge se dovuti e con distrazione se richiesta.
Reggio Calabria, 28 febbraio 2025 Il RE Il Presidente dott.ssa Annamaria Frustaci dott. Giancarlo Bianchi
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
28/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
FRUSTACI ANNAMARIA, RE
BARRILE ANTONIO, Giudice
in data 28/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2965/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD701PF013962023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1247/2025 depositato il
03/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/03/2024 (tempestivamente notificato alla controparte), il ricorrente
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TD701PF01396/2023 per l'anno 2017, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 14.12.2023, mediante il quale veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad € 49.784,40.
Con invito ex art. 32 del DPR 600/73 del 05.09.2023, notificato in data 08.09.2023, il sig. Ricorrente_1 veniva invitato a comparire presso i locali dell'Agenzia delle Entrate di Villa San Giovanni al fine di chiarire lo scostamento rilevato per il periodo d'imposta 2017 tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente ai sensi dell'art. 38 comma 4 e ss. del DPR 600/73.
All'incontro del 26.09.2023, il contribuente, mediante verbale prot. 1284 redatto in pari data, chiariva gli addebiti contestati producendo documentazione.
L'Agenzia delle Entrate emetteva il successivo invito all'adesione ai sensi dell'art. 5 ter D. Lgs. 218/97 n.
TD7I1PF00733/2023, notificato il 13.11.2023, ove ricostruiva il reddito sintetico per l'anno 2017, come da verbale di colloquio prot. 164373 del 05.12.2023. Orbene, anche in quella sede, depositava documentazione atta a dimostrare la propria estraneità alle spese contestate.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate emetteva il successivo invito all'adesione ai sensi dell'art. 5 ter
D. Lgs. 218/97 n. TD7I1PF00733/2023, notificato il 13.11.2023, ove ricostruiva il reddito sintetico per l'anno
2017, come da verbale di colloquio prot. 164373 del 05.12.2023. Il ricorrente, anche in quella sede, depositava documentazione per dimostrare la propria estraneità alle spese contestate.
Il sig. Ricorrente_1 faceva, altresì, presente all'ufficio di come si trovasse in regime di separazione di beni con l'ex moglie e di come, pertanto, egli fosse all'oscuro di tali spese, rimarcando come nell'anno 2017 fosse intervenuta la separazione legale con l'ex coniuge.
L'Ufficio, ritenendo le prove, gli elementi e le argomentazioni non idonei a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente, ricostruiva sinteticamente il reddito complessivo del sig. Ricorrente_1 ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 38 del DPR 600/73, come da prospetto riepilogativo di cui alle pagine 3, 4, 5, 6, 7, dell'atto impugnato.
Tanto premesso, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento in quanto erroneo ed illegittimo, per vizio di motivazione, per infondatezza degli indici di spesa posti a fondamento della ricostruzione sintetica (con particolare riferimento a spese da attribuirsi in via esclusiva al coniuge dal quale assume di essere già di fatto sparato nel corso dell'anno di sostentamento della spesa), ancorché la separazione sia giudizialmente dichiarata solo a partire dal mese di dicembre;
inoltre la coniuge risultava essere stata indicata fiscalmente a carico nel detto anno di imposta solo per mero errore del consulente fiscale;
infne deduceva l'omessa valutazine della documentazione depositata, ritenendolo meritevole di annullamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e respingeva le censure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28 febbraio 2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con l'avviso di accertamento impugnato, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria accertava, ai sensi dell'articolo 38 DPR 600773, un reddito sintetico riferibile al sig. Ricorrente_1 fondato su elementi di spesa certa, pari a € 88.122,00 e investimenti nell'anno, pari a € 18.000, per un valore complessivo di € 106.122, a fronte di un reddito imponibile, dichiarato per l'anno 2017. pari a € 38.802,00.
L'avviso di accertamento veniva preceduto dall'invito a giustificare gli elementi sintetici di reddito e, successivamente, dall'invito al contraddittorio riportante lo schema di accertamento.
All'esito della fase procedimentale venivano ritenute giustificate le spese imputabili ad altro familiare del coniuge, sig.ra Nominativo_2, mentre non venivano accolte altre giustificazioni, ritenute prive di riscontro documentale, relative ad altre spese asseritamente sostenute dal coniuge il quale fiscalmente, nell'esercizio 2017, risultava essere a carico del ricorrente e dal quale lo stesso risultava legalmente separato a seguito di provvedimento di omologazione del 29 dicembre del Tribunale ordinario di Roma.
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento, sia per vizio di motivazione che per infondatezza degli indici di spesa posti a fondamento della ricostruzione sintetica con particolare riferimento a spese da attribuirsi in via esclusiva al coniuge dal quale assume di essere già di fatto sparato nel corso dell'anno di sostentamento della spesa, ancorché la separazione sia giudizialmente dichiarata solo a partire dal mese di dicembre.
Assume inoltre che la consorte sia stata indicata fiscalmente a carico nel detto anno di imposta solo per mero errore del proprio consulente fiscale. Contesta la motivazione dell'atto in quanto non illustrerebbe, con riferimento agli indici e ai beni posti a fondamento del recupero, le ragioni della ricostruzione del reddito sintetico nonché la categoria di famiglia fiscale nella quale lo stesso è stato inquadrato dall'ufficio.
Tanto premesso, è infondato l'assunto secondo cui il coniuge del contribuente non debba essere considerato come soggetto fiscalmente a carico a causa di un errore intervenuto nella dichiarazione fiscale;
invero tale circostanza, espressamente dichiarata in sede di dichiarazione dei redditi e mai rettificata dal contribuente, risulta del tutto insuperata alla luce della documentazione versata in atti. La sig.ra Nominativo_2, infatti, non solo per l'anno di imposta in questione non produce un reddito superiore alla soglia fissata dalla legge, ma la stessa, da un lato, risulta legalmente separata dal ricorrente solo a partire dal mese di dicembre 2017 (e pertanto fino a tale data la medesima è certamente da considerarsi a carico del ricorrente per come dichiarato nel modello fiscale) e dall'altro presenta una situazione, all'evidenza, incapiente rispetto al soddisfacimento delle spese familiari avendo concordato per se e per la prole (che risulta peraltro in affidamento congiunto) un obbligo di contribuzione mensile a carico del dott. Ricorrente_1 pari a complessivi € 800 mensili.
Orbene, a fronte di un reddito imponibile accertato dal Tribunale che ha omologato l'accordo di separazione pari a 0 in capo alla Nominativo_2, tutte le spese a questa imputate dal ricorrente in sede di ricorso e di contraddittorio (ivi comprese quella relative al pagamento degli onorari del professionista che ha assistito la signora nel procedimento di separazione consensuale) si è ritenuto siano state sostenute dal Ricorrente_1, che risulta essere l'unico soggetto a disposizione di un reddito nonché il soggetto su cui grava, alla luce degli accordi di separazione, il mantenimento del già costituito nucleo familiare.
Appare corretto anche l'inquadramento della famiglia di appartenenza del soggetto accertato nel cluster della famiglia con coniuge e due figli fino alla data della separazione, considerato che la ricostruzione del reddito sintetico si fonda non su dati induttivi ma esclusivamente su elementi di spesa certa e di investimenti sostenuti nell'anno.
Tale ricostruzione reddituale, peraltro, viene compiutamente illustrata nella motivazione dell'atto impositivo e nei documenti in esso richiamati.
Per contro, non risultano in contestazione tutti gli ulteriori elementi di spesa attribuiti al contribuente distinti da quelli, da lui attribuiti, direttamente dal coniuge (acquisto automobile, spese per mobili, spese per intermediazione e spese legali pari a complessivi € 37.900), il cui ammontare, pari a € 68.222, ai sensi dell'articolo 38 DPR 600/73, sarebbe da solo sufficiente ad integrare il presupposto per l'accertamento da nuovo redditometro atteso che tra il reddito accertato sinteticamente e quello dichiarato sussiste l'eccedenza di almeno un quinto (per come stabilito dal comma 6) e che non è stata data prova che il relativo finanziamento
“è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate convenuta, che liquida in euro
5000,00, oltre accessori di legge se dovuti e con distrazione se richiesta.
Reggio Calabria, 28 febbraio 2025 Il RE Il Presidente dott.ssa Annamaria Frustaci dott. Giancarlo Bianchi