Art. 12.
I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi e del servizio automobilistico di cui alla presente legge conseguono la promozione a tenente dopo due anni di anzianita' di grado ai sensi dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 , e successive modificazioni, una non frequentano i corsi di applicazione di cui allo stesso articolo.
I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi e del servizio automobilistico di cui alla presente legge conseguono la promozione a tenente dopo due anni di anzianita' di grado ai sensi dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 , e successive modificazioni, una non frequentano i corsi di applicazione di cui allo stesso articolo.