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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2024, n. 17147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17147 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL VI nato a [...] il [...] AL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 giugno 2023 dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato TI VI e TI AE per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen., per aver commesso atti idonei diretti in Penale Sent. Sez. 5 Num. 17147 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 23/01/2024 modo non equivoco a introdursi all'interno dei locali dell'esercizio commerciale denominato "Posta Express" e a impossessarsi di quanto ivi costudito, non riuscendovi a causa del tempestivo intervento delle forze dell'ordine. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore. I ricorsi, sebbene proposti con separati atti, possono essere esposti congiuntamente, proponendo sostanzialmente la medesima qt.,lestione. 2.1. Con un unico motivo, i ricorrenti deducono i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 56, 61, 120, 624 e 625 cod. pen. e 129, 336 e 337 cod. proc. pen. Rappresentano che: la querela era stata presentata da NZ SC Francesco, marito della titolare dell'esercizio commerciale;
la difesa, in sede di gravame, aveva dedotto il difetto della condizione di procedibilità, atteso che l'istanza di punizione era stata presentata dal marito della persona offesa;
la Corte di appello aveva ritenuto infondata la questione dedotta dalla difesa, ritenendo il NZ legittimato a presentare la querela, in qualità di gestore di fatto dell'attività commerciale. Tanto premesso, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere il marito della persona offesa legittimato a proporre la querela. In particolare, sostengono che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il NZ fosse il gestore di fatto dell'attività commerciale, quando dalle dichiarazioni da lui rese emergeva che egli, quel giorno, si era limitato ad aprire il negozio in quanto «la moglie era impossibilitata ad andare al lavoro». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. I ricorsi devono essere rigettati. 1.1. L'unico motivo dei ricorsi è infondato. La Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistente la necessaria condizione di procedibilità. Dal verbale di ricezione della denuncia allegato al ricorso (oltre che dalla sentenza impugnata), infatti, emerge che la titolare del negozio, quel giorno, era impossibilitata a recarsi a lavoro e si era fatta sostituire dal marito. La querela 2 risulta, pertanto, presentata dalla persona alla quale, quel giorno, era stata affidata la responsabilità del negozio e dunque da un soggetto dotato del potere di presentare l'istanza punitiva, essendo titolare di una posizione di detenzione qualificata dei beni custoditi nell'esercizio commerciale. Al riguardo, deve essere ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della procedibilità dei furti commessi all'interno degli esercizi commerciali, ciò che rileva e che il querelante «sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione» (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696). Orientamento che si pone in termini di continuità con i principi affermati in materia dalle Sezioni Unite, che hanno evidenziato che, con l'incriminazione del reato di furto, si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine. Il bene giuridico protetto dal reato di furto„ pertanto, è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Non è necessario, dunque, che il detentore abbia anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o al soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è anche il detentore qualificato. In questa prospettiva, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). 2. Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 giugno 2023 dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato TI VI e TI AE per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen., per aver commesso atti idonei diretti in Penale Sent. Sez. 5 Num. 17147 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 23/01/2024 modo non equivoco a introdursi all'interno dei locali dell'esercizio commerciale denominato "Posta Express" e a impossessarsi di quanto ivi costudito, non riuscendovi a causa del tempestivo intervento delle forze dell'ordine. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore. I ricorsi, sebbene proposti con separati atti, possono essere esposti congiuntamente, proponendo sostanzialmente la medesima qt.,lestione. 2.1. Con un unico motivo, i ricorrenti deducono i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 56, 61, 120, 624 e 625 cod. pen. e 129, 336 e 337 cod. proc. pen. Rappresentano che: la querela era stata presentata da NZ SC Francesco, marito della titolare dell'esercizio commerciale;
la difesa, in sede di gravame, aveva dedotto il difetto della condizione di procedibilità, atteso che l'istanza di punizione era stata presentata dal marito della persona offesa;
la Corte di appello aveva ritenuto infondata la questione dedotta dalla difesa, ritenendo il NZ legittimato a presentare la querela, in qualità di gestore di fatto dell'attività commerciale. Tanto premesso, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere il marito della persona offesa legittimato a proporre la querela. In particolare, sostengono che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il NZ fosse il gestore di fatto dell'attività commerciale, quando dalle dichiarazioni da lui rese emergeva che egli, quel giorno, si era limitato ad aprire il negozio in quanto «la moglie era impossibilitata ad andare al lavoro». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. I ricorsi devono essere rigettati. 1.1. L'unico motivo dei ricorsi è infondato. La Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistente la necessaria condizione di procedibilità. Dal verbale di ricezione della denuncia allegato al ricorso (oltre che dalla sentenza impugnata), infatti, emerge che la titolare del negozio, quel giorno, era impossibilitata a recarsi a lavoro e si era fatta sostituire dal marito. La querela 2 risulta, pertanto, presentata dalla persona alla quale, quel giorno, era stata affidata la responsabilità del negozio e dunque da un soggetto dotato del potere di presentare l'istanza punitiva, essendo titolare di una posizione di detenzione qualificata dei beni custoditi nell'esercizio commerciale. Al riguardo, deve essere ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della procedibilità dei furti commessi all'interno degli esercizi commerciali, ciò che rileva e che il querelante «sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione» (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696). Orientamento che si pone in termini di continuità con i principi affermati in materia dalle Sezioni Unite, che hanno evidenziato che, con l'incriminazione del reato di furto, si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine. Il bene giuridico protetto dal reato di furto„ pertanto, è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Non è necessario, dunque, che il detentore abbia anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o al soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è anche il detentore qualificato. In questa prospettiva, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). 2. Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 gennaio 2024.