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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Potenza-Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione eu- ropea, in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c.
(come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri-
Pag. 1 di 8 ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa- mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2734 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...] il Controparte_1
17.05.1963;
2. , nata a [...] il Controparte_2
22.08.1998;
3. , nato a [...] il Controparte_3
24.06.1965;
4. , nata a [...] il Controparte_4
06.03.1972;
5. , nato a [...] il Controparte_5
02.09.2000;
6. , nata a [...] il [...]; Controparte_6
7. , nato a [...] il Controparte_7
29.11.1980;
8. , nato a [...] il Parte_1
27.02.1984; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli ed elettiva- mente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Crescenzio n. 25, giusta procura in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Ministro Controparte_8
p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 2 di 8 FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana CP_8 iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. , nato a [...], il Persona_1
30.05.1879, il quale emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rila- sciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giusti- zia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, depositato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto do- cumenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da conside- rarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Controparte_8
Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedi- mento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra ve- nisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assu- mendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla compe- tenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale han- no sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risie-
Pag. 3 di 8 dono all'estero e che il loro avo era nato a [...], città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro compe- tente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializ- zata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circola- zione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documentazione versata in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha de- terminato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconosci- mento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti Controparte_8 avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della docu- mentazione attestante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni ricorrenti hanno dato prova della dimostrata diffi- coltà ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministrativa, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, deducendo di aver correttamente adi- to l'Amministrazione resistente e avviato, presso il Consolato Generale
d'Italia a San Paolo (Brasile), il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La documentazione prodotta consente di apprezzare come l'attuale si- stema di prenotazione sia strutturato in maniera tale da rendere, in concre- to, sostanzialmente impossibile l'esame della relativa istanza in tempi ra- gionevolmente congrui.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere con- creto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento del- la decisione.
Pag. 4 di 8 Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giu- dice per porvi rimedio.
Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibili- tà, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedu- rale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve conclu- dersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in mate- ria sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla de- finizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'inte- resse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equiva- lente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della citta- dinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello sta- tus civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
Pag. 5 di 8 La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa pre- cedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il le- game di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello sta- tus civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano
(nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Supre- ma Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn.
25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la li- nea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti era emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come atte- stato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione depositato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discen- denti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discendenza che conduce all'avo ita- liano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzio- nale. In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sen-
Pag. 6 di 8 tenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegitti- mo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del
1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indi- pendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero.
A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L.
555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre citta- dina.
Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, do- vendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conse- Controparte_8 guenti.
5. – Sussistono giusti motivi in ragione della peculiarità della materia, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_8
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...] il Controparte_1
17.05.1963;
2. , nata a [...] il Controparte_2
22.08.1998;
3. , nato a [...] il Controparte_3
24.06.1965;
4. , nata a [...] il Controparte_4
06.03.1972;
Pag. 7 di 8 5. , nato a [...] il Controparte_5
02.09.2000;
6. , nata a [...] il [...]; Controparte_6
7. , nato a [...] il Controparte_7
29.11.1980;
8. , nato a [...] il Parte_1
27.02.1984; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_8 dello stato civile del Comune di Lauria (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 8 di 8
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Potenza-Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione eu- ropea, in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c.
(come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri-
Pag. 1 di 8 ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa- mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2734 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...] il Controparte_1
17.05.1963;
2. , nata a [...] il Controparte_2
22.08.1998;
3. , nato a [...] il Controparte_3
24.06.1965;
4. , nata a [...] il Controparte_4
06.03.1972;
5. , nato a [...] il Controparte_5
02.09.2000;
6. , nata a [...] il [...]; Controparte_6
7. , nato a [...] il Controparte_7
29.11.1980;
8. , nato a [...] il Parte_1
27.02.1984; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli ed elettiva- mente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Via Crescenzio n. 25, giusta procura in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Ministro Controparte_8
p.t.
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 2 di 8 FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana CP_8 iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. , nato a [...], il Persona_1
30.05.1879, il quale emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rila- sciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giusti- zia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, depositato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto do- cumenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da conside- rarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Controparte_8
Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedi- mento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra ve- nisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assu- mendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla compe- tenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale han- no sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risie-
Pag. 3 di 8 dono all'estero e che il loro avo era nato a [...], città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro compe- tente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializ- zata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circola- zione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documentazione versata in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha de- terminato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconosci- mento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti Controparte_8 avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della docu- mentazione attestante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni ricorrenti hanno dato prova della dimostrata diffi- coltà ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministrativa, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari, deducendo di aver correttamente adi- to l'Amministrazione resistente e avviato, presso il Consolato Generale
d'Italia a San Paolo (Brasile), il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La documentazione prodotta consente di apprezzare come l'attuale si- stema di prenotazione sia strutturato in maniera tale da rendere, in concre- to, sostanzialmente impossibile l'esame della relativa istanza in tempi ra- gionevolmente congrui.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere con- creto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento del- la decisione.
Pag. 4 di 8 Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giu- dice per porvi rimedio.
Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibili- tà, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedu- rale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve conclu- dersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in mate- ria sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla de- finizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'inte- resse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equiva- lente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della citta- dinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello sta- tus civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
Pag. 5 di 8 La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa pre- cedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il le- game di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello sta- tus civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano
(nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Supre- ma Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn.
25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la li- nea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti era emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come atte- stato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione depositato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discen- denti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discendenza che conduce all'avo ita- liano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzio- nale. In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sen-
Pag. 6 di 8 tenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegitti- mo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del
1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indi- pendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero.
A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L.
555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre citta- dina.
Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, do- vendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conse- Controparte_8 guenti.
5. – Sussistono giusti motivi in ragione della peculiarità della materia, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_8
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...] il Controparte_1
17.05.1963;
2. , nata a [...] il Controparte_2
22.08.1998;
3. , nato a [...] il Controparte_3
24.06.1965;
4. , nata a [...] il Controparte_4
06.03.1972;
Pag. 7 di 8 5. , nato a [...] il Controparte_5
02.09.2000;
6. , nata a [...] il [...]; Controparte_6
7. , nato a [...] il Controparte_7
29.11.1980;
8. , nato a [...] il Parte_1
27.02.1984; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_8 dello stato civile del Comune di Lauria (PZ), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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