Articolo 36 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 35Articolo 37
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1 marzo 2017
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Versione
29 marzo 2022
Art. 36. Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP 1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2.
Entrata in vigore il 29 marzo 2022