Art. 36. Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP 1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2.
Articolo 36 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 35Articolo 37
Articolo 36 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Versione
1 marzo 2017
1 marzo 2017
>
Versione
29 marzo 2022
29 marzo 2022
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 559
- TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 582
- Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 194
- Trib. Varese, sentenza 25/08/2025, n. 483
- Articolo 1 della Legge 19 luglio 2002, n. 141
- Articolo 9 della Legge 31 dicembre 1991, n. 420
- Articolo 2 della Legge 14 luglio 1965, n. 921
- Articolo 8 della Legge 17 febbraio 1968, n. 107