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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/11/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1859/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio C.F._1
degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto
Di UC e OL PI, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.5.2023 il signor ha Parte_1
convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento dell'origine CP_1
professionale della “spondilodiscoartrosi lombare”, della
“spondilodiscoartrosi cervicale”, della “tendinite capo lungo del bicipite
pagina 1 spalla destra e sinistra”, della “epicondilite gomito destro” e della
“sindrome del tunnel carpale bilaterale”, malattie a suo dire tutte contratte a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Il ricorrente ha allegato che, per le suddette patologie, in data
15.12.2022 aveva presentato all' le relative domande CP_1
amministrative, rigettate dall' , così come i successivi ricorsi CP_1
amministrativi in opposizione.
A fondamento del ricorso ha quindi esposto di aver prestato, a partire dal 1981 e fino al 2023, la propria attività lavorativa, quale operaio edile, alle dipendenze di diversi datori di lavoro (v. l'elencazione alla pag. 1 del ricorso).
Con riferimento alle mansioni svolte, il ricorrente ha allegato quanto segue.
Ha esposto di aver svolto la movimentazione di carichi pesanti (quali sacchi di cemento, mattoni, blocchetti, confezioni di pianelle, pietre, puntelli, putrelle); di aver provveduto alla posa in opera dei travetti di cemento dal peso variabile, a seconda della lunghezza, tra i 30 e 60 kg;
di essersi occupato del montaggio degli elementi di ponteggio dal peso di
20-40 kg, nonché del trasporto di travi di legno, di rotoli di guaina impermeabilizzante, cemento e sabbia mediante l'ausilio di mezzi quali carriole e carrucole, soggiungendo che tali attività comportavano l'utilizzo di movimenti di rotazione e piegamenti della schiena, in posizione eretta, china ed inginocchiata, nonché di movimenti ripetitivi di braccia, oltre che l'assunzione di posture scorrette e statiche.
Ha inoltre allegato che l'espletamento delle mansioni richiedeva l'utilizzo di diversi strumenti vibranti, per una media di tre ore in ogni giornata lavorativa, con conseguente sollecitazione del sistema mano- braccio.
2. L ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza del CP_1
ricorso, stante l'assenza dell'esposizione al rischio e del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa.
pagina 2 3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
*******
4. Il ricorso è fondato, e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale.
In particolare, i testimoni sentiti nel corso del procedimento (i signori tutti colleghi di lavoro Persona_1 Persona_2 Persona_3
del ricorrente presso le diverse società datrici di lavoro indicate nel ricorso) hanno confermato lo svolgimento, da parte sua, delle mansioni di operaio edile, per come dedotte in giudizio.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve, quindi, ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivazione causale di queste dall'attività lavorativa di cui si
è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato quanto segue: “Dalla visita medica e dall'esame degli atti si evince che il sig. è affetto da: Pt_1
spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali L4-L5 e L5-S1; spondilodiscoartrosi cervicale con protrusioni discali da C3 a C7; tendinite capo lungo del bicipite spalla destra e sinistra;
epicondilite gomito destro;
sindrome del tunnel carpale bilaterale.
Ritengo che le patologie cui è affetto il sig. determinino un Pt_1
grado di invalidità totale pari al 19% (diciannove percento).
I segni e sintomi i sintomi che ne conseguono erano già in atto, in forma clinica simile a quella attuale, sin dalla fase amministrativa.”
In particolare, per quanto concerne la patologia disco-artrosica della colonna, il c.t.u. ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta in maniera
pagina 3 continuativa dal ricorrente, sia da ritenersi quantomeno concausale nello sviluppo della malattia a livello lombare, mentre per la patologia a carico della colonna cervicale non è emersa una significativa noxa lavorativa.
Analogamente, per quanto concerne la patologia a carico delle spalle, del gomito destro e dei polsi, il c.t.u. ha ritenuto che l'impegno delle componenti osteo-articolari e di quella capsulo-ligamentarie durante le sue mansioni lavorative ha svolto (secondo una probabilità qualificata) un ruolo patogenetico, quantomeno come concausa, anche nei confronti dell'insorgenza delle citate affezioni tendinee.
Il perito officiato dal Tribunale ha concluso, come detto, nel senso che le patologie denunciate oggetto di causa, ad esclusione, tuttavia, della spondilodiscoartrosi cervicale, sono da considerarsi di natura professionale, con danno valutabile in misura del 19%.
In ragione di quanto fin qui esposto, non essendovi motivo per discostarsi dagli esiti ai quali è giunto il c.t.u., ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 19% a far data dalle domande amministrative del 15.12.2022.
L' deve perciò essere condannato alla corresponsione CP_1
dell'indennizzo in favore del ricorrente, siccome rapportato alle percentuali di danno biologico sopra indicate, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, con decorrenza di legge.
5. In ragione dell'entità della reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate per un quinto, mentre l' CP_1
convenuto viene condannato alla rifusione delle spese residue, che si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, osservata la tabella di riferimento per la materia previdenziale e tenuto conto del valore della causa.
A tal fine, si osserva che, ai sensi dell'art. 13 c.p.c., il valore della causa è compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,01, avuto riguardo al valore dell'indennizzo dovuto.
pagina 4 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese CP_1
di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il ricorrente, signor ha diritto Parte_1
di percepire un indennizzo rapportato ad un danno biologico del 19% a far data dalle domande amministrative del 15.12.2022;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in CP_1
favore del ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, con decorrenza dalle domande amministrative del 15.12.2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati secondo le decorrenze di legge;
3) compensa le spese processuali per un quinto e condanna l' CP_1
alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 3.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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