Articolo 13 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 12Articolo 14
Versione
11 maggio 1956
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Versione
4 gennaio 1966
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Versione
7 dicembre 1969
Art. 13.
Le posizioni degli ufficiali in ((servizio permanente)) sono:
a) servizio effettivo;
b) a disposizione;
c) aspettativa;
d) sospensione dall'impiego.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1969