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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3343 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, in proprio e nella qualità di erede del (C.F.: C.F._1 Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto il 04.12.2017, C.F._2 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.to CALUSSI
IA e avv. CASINI VALENTINA dai quali è rappresentata e difesa;
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, in proprio e nella qualità di erede di (C.F.: C.F._3 Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto il 04.12.2017 e di C.F._2
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Persona_2 C.F._4
deceduta il 12.08.2022 quale madre di elettivamente domiciliata in Indirizzo Persona_1
Telematico presso lo studio dell'avv.to CALUSSI IA e avv. CASINI
VALENTINA dai quali è rappresentata e difesa;
ATTORI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
c.f./p.iva , elettivamente domiciliato in LUNGARNO AMERIGO VESPUCCI P.IVA_1
8 50123 FIRENZE presso lo studio dell'avv.to REALDO COLOMBO dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PER GLI ATTORI, come da atto di citazione del 28/02/2023: Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Firenze, per i fatti tutti descritti in premessa, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: 1) in via principale, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex artt.
1218 e 1228 c.c. ed ex artt. 2043 e 2049 c.c. dell' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, nella causazione della morte del Sig. Persona_1
verificatasi in data 04.12.2017, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento iure hereditatis alle attrici dei danni tutti illegittimamente patiti dal Sig. (danno biologico Persona_1 terminale e danno catastrofale) e dalla Sig.ra (danno morale e danno da Persona_2
perdita del rapporto parentale), ed al risarcimento iure proprio alla Sig.ra Parte_1 ed alla Sig.na dei danni tutti illegittimamente patiti e patiendi dalle stesse Parte_2
attrici (danno patrimoniale emergente, danno patrimoniale da lucro cessante, danno morale
e danno da perdita del rapporto parentale), per la quantificazione dei quali si rimette all'equo apprezzamento di questo Tribunale ed alle somme che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex artt. 1218 e 1228 c.c. ed ex artt. 2043 e 2049 c.c. dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella causazione della perdita di chance di sopravvivenza del
Sig. deceduto in data 04.12.2017, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento Persona_1 iure hereditatis alle attrici dei danni tutti illegittimamente patiti dal Sig. Persona_1
(danno da perdita di chance di sopravvivenza, danno biologico terminale e danno catastrofale) e dalla Sig.ra (danno morale e danno da perdita di chance del Persona_2 rapporto parentale), ed al risarcimento iure proprio alla Sig.ra ed alla Parte_1
Sig.na dei danni tutti illegittimamente patiti e patiendi dalle stesse attrici Parte_2
(danno patrimoniale emergente, danno patrimoniale da lucro cessante, danno morale e danno da perdita di chance del rapporto parentale), per la quantificazione dei quali si rimette all'equo apprezzamento di questo Tribunale ed alle somme che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
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3) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, CP_1
condannarla al pagamento in favore della Sig.ra e della Sig.na Parte_1 Pt_2 della somma che risulterà di giustizia;
4) in ogni caso con vittoria di spese, anche di
[...]
CTU e di CTP, e di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A.
e IVA, del presente giudizio, e del procedimento di mediazione n. 764/2019 nella misura di €.
536,80 e di €. 4.111,00, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA, rimettendosi in ogni caso per la liquidazione all'equo apprezzamento di questo Tribunale, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
PER LA CONVENUTA, come da comparsa di costituzione del 08/09/2023: in via istruttoria
- ammissione di consulenza tecnica medico legale sui temi sopra indicati;
- in difetto di deposito spontaneo, che sia ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ad ed Parte_1 all'INPS il deposito dei documenti attestanti le somme corrisposte e/o riconosciute come dovute in favore dell'attrice dal- l'INPS a titolo di pensione indiretta;
nel merito in tesi accertare che non esiste responsabilità medica e che nessuna somma a titolo di risarcimento danno è dovuta dall' alle attrici e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
in ipotesi se fosse accertata una responsabilità medica, che sia valutata in via
[...] equitativa la somma di giustizia dovuta dall' alle attrici Controparte_1
e alla luce dei criteri liquidativi in-dicati dal giudice di Parte_1 Parte_2 legittimità, in ogni caso con vittoria delle spese legali. Con riserva di deposito di ulteriori documenti e domanda di attività istruttoria nel rispetto dei termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27/02/2023, depositato il 28/02/2023, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 Controparte_1
al fine di chiedere il risarcimento iure hereditario e iure proprio di tutti i danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi da da da Persona_1 Persona_2
e da a causa della malpractice professionale posta in essere Parte_1 Parte_2
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dai sanitari dell'Ospedale Santa Maria Annunziata, in occasione del ricovero del dal Per_1
22.11.2017 al 04.12.2017, che avrebbe causato, secondo il noto criterio civilistico del “più probabile che non”, la morte del paziente in data 04.12.2017 per arresto cardio-circolatorio irreversibile ascrivibile ad una grave ipossia da dispnea ostruttiva laringea per laringite necrotizzante edematosa.
In particolare, le attrici, rispettivamente moglie e figlia del nonché eredi anche di Per_1 [...]
madre del deceduta nel 2022) hanno esposto che: Per_2 Per_1
- di anni 53 all'epoca dei fatti per cui è causa, era titolare della ditta Persona_1
individuale di , impresa familiare di impianti elettrici cui Parte_3 Persona_1
collaborava la moglie;
- in data 22 novembre 2017 il medesimo, che fino ad allora era soggetto in buone condizioni di salute, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria
Annunziata per grave difficoltà respiratoria e disfonia, faringodinia e un episodio di emottisi;
l'intervento veniva disposto dalla Guardia Medica allertata e dall'equipaggio del 118, giunto alle ore 16:30, che riscontrava un quadro respiratorio severo: stridore inspiratorio, turgore giugulare, riduzione del murmure vescicolare bilaterale, saturazione 95–99% in ossigeno, e riferiva “impossibilità a parlare, successivamente disfonia come di 'patata in bocca'”. Veniva quindi somministrata terapia d'urgenza con cortisonici endovena e broncodilatatori
(metilprednisolone, idrocortisone, aerosol con Prontinal e Breva) e disposto il trasferimento immediato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria Annunziata (OSMA);
- successivamente agli esami clinici e strumentali effettuati in Pronto Soccorso (veniva effettuata ECG e radiografia toracica urgente, che evidenziava un ispessimento interstiziale bilaterale e un limitato addensamento parenchimale basale sinistro, senza altre alterazioni significative;
il medico prescriveva e somministrava: ossigenoterapia (VM 40%), adrenalina ev (½ fiala), broncodilatatori per aerosol), il era ricoverato in Terapia Subintensiva con Per_1
diagnosi di “laringobroncospasmo; sospetto addensamento paracardiaco base sinistra”, senza prognosi espressa.
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- non essendo presente in servizio un otorinolaringoiatra, non veniva eseguita alcuna consulenza ORL né laringoscopia, nonostante il quadro clinico, ad avviso delle attrici, lo imponesse;
- nelle prime ore del 23 novembre (03:13), si registrava un episodio di crisi ipertensiva con miglioramento respiratorio;
alle ore 6:54, il comunicava alla moglie via messaggio Per_1 di sentirsi stazionario ma di non riuscire a parlare;
poco dopo, intorno alle 7:20, veniva chiamata la dott.ssa per improvvisa agitazione e ipossia ingravescente. Il tentativo Per_3 di ventilazione con ossigeno 100% risultava inefficace;
seguiva arresto cardiorespiratorio.
Durante le manovre di rianimazione (35 minuti complessivi), due tentativi di intubazione oro- tracheale fallivano per la presenza di edema grave che impediva la visualizzazione della glottide. Si procedeva quindi a tracheotomia d'emergenza con bisturi e inserimento di tubo tracheale n.
6. Il circolo veniva ripristinato (ROSC), ma il paziente rimaneva in coma post- anossico;
- il quadro clinico peggiorava nei giorni successivi sino al decesso avvenuto il 4 dicembre 2017.
Dalla documentazione sanitaria e dal referto autoptico, secondo la prospettazione attorea, emerge che la causa della morte fu un arresto cardio-circolatorio irreversibile da grave ipossia secondaria a dispnea ostruttiva laringea per laringite necrotizzante edematosa.
Secondo il parere medico-legale del Dott. redatto con la Persona_4 collaborazione del Dott. (specialista ORL), vi sarebbero profili di colpa Persona_5
professionale dei sanitari dell'Ospedale, consistenti nella sottovalutazione della gravità del quadro clinico e nella mancata esecuzione tempestiva della visita otorinolaringoiatrica con laringoscopia, che avrebbe consentito una diagnosi precoce e un trattamento adeguato
(intubazione o tracheotomia in elezione).
Alla luce di tale ricostruzione fattuale e della documentazione prodotta gli attori chiedono la condanna dell' al risarcimento dei seguenti danni: Controparte_1
A) quanto ai danni iure hereditatis: risarcimento del danno biologico terminale subito da nonché danno catastrofale per la lucida percezione della fine imminente. Persona_1
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Chiedono inoltre il risarcimento del danno morale e da perdita del rapporto parentale patito da madre del defunto. Persona_2
B) quanto ai danni subiti iure proprio dalle attrici: risarcimento del danno patrimoniale emergente, pari alle spese funerarie (€ 2.653,00), consulenze medico-legali (€ 976,00 e €
2.791,36) e spese di mediazione (€ 536,80); risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, per redditi d'impresa non più percepiti (2017–2028), per la perdita della futura pensione del (2028–2044); per la minore pensione della (2038–2051). Quanto ai Per_1 Pt_1 danni non patrimoniali: risarcimento del danno morale e da perdita del rapporto parentale subito dalle attrici.
C) infine, le attrici chiedono, in via subordinata, il risarcimento per perdita di chance di sopravvivenza del defunto e perdita di chance del rapporto parentale.
Si è costituita in giudizio l' , contestando integralmente Controparte_1 le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, e sostenendo la non sussistenza di alcuna responsabilità in capo ai sanitari, nonché, in ogni caso, il difetto di prova del nesso causale tra il loro operato e il decesso del sig. Per_1
In particolare, l' convenuta espone che: CP_1
- Il paziente giungeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santa Maria Annunziata
(OSMA) in data 22.11.2017 per insufficienza respiratoria acuta ipossiemica su laringite acuta, venendo tempestivamente ammesso in ambiente ad elevata intensità di cura
(Rianimazione/Sub-rianimazione).
- Il quadro laringeo presentava eziologia non accertata, con verosimile origine allergica o virale, comunque non definita;
- Il paziente era affetto da significative comorbilità e condizioni predisponenti, tra cui: sindrome delle apnee ostruttive del sonno e quadro di epatopatia cronica che hanno contribuito alla drammaticità degli eventi;
- L'assistenza sanitaria prestata è stata pienamente conforme alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali vigenti all'epoca dei fatti, senza alcuna sottovalutazione della gravità del caso di specie, come dimostrerebbe la decisione immediata di ricoverare il
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paziente in ambiente ad alto livello assistenziale;
nonché gestione dell'ostruzione acuta delle vie aeree secondo le raccomandazioni di buona pratica clinica nazionali e internazionali;
- Il parere del CTP di parte attrice (dott. è integralmente contestato, Per_4 trattandosi di mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio;
in particolare
è indimostrata la tesi attorea secondo cui la mancata consulenza ORL in sede di triage avrebbe avuto incidenza causale sull'evento: non è provato che l'intervento invocato avrebbe evitato l'exitus o modificato significativamente l'iter clinico.
- Le patologie pregresse del paziente (OSAS, epatopatia cronica/cirrosi, abuso alcolico) hanno contribuito in modo determinante alla gravità e all'evoluzione del quadro clinico, indipendentemente dall'organizzazione sanitaria.
- In tema di responsabilità sanitaria, incombe sugli attori l'onere di dimostrare, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la condotta asseritamente colposa abbia determinato l'evento dannoso.
- Anche con riferimento alla dedotta perdita di chance, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la chance è risarcibile solo ove sia dimostrato, sempre secondo il criterio del più probabile che non, che la possibilità di un esito migliore si sarebbe verificata con probabilità superiore al 50% (cfr. Cass. civ., n. 21255/2013). Nel caso di specie, tale dimostrazione manca del tutto: una valutazione ORL immediata avrebbe, al più, potuto contribuire a definire il quadro clinico, ma non è provato che avrebbe inciso sull'esito finale, né che avrebbe reso praticabile una diversa strategia terapeutica con esito salvifico.
- L'operato dei sanitari dell'OSMA è stato corretto, diligente e conforme alle buone pratiche cliniche;
l'evento letale deve qualificarsi come complicanza non prevedibile né evitabile, alla luce della presentazione clinica e delle condizioni predisponenti del paziente.
- Difetta, pertanto, la prova del nesso causale e, in via subordinata, anche la prova di una chance apprezzabile e perduta di sopravvivenza.
Alla luce di quanto sopra, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
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La causa veniva istruita con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con disposizione di
CTU Medico-Legale. I CTU nominati hanno depositato la propria relazione in data
12/12/2024.
All'udienza del 21/01/2025 parte attrice ha contestato la CTU per mancata risposta alle note critiche dei CCTT, ha sostenuto la prevedibilità ed evitabilità dell'esito letale per omessa diagnosi ex ante di epiglottite, mancata visita ORL, mancata messa in sicurezza delle vie aeree e mancata considerazione dei dati clinici e delle comorbidità; ha insistito per il rinnovo della
CTU e per le prove dedotte. Parte convenuta ha chiesto termine per controdedurre, ha difeso la CTU, si è opposta alla rinnovazione della CTU e alle ulteriori richieste istruttorie, ha confermato le proprie istanze istruttorie. Il Giudice ha assegnato alla parte convenuta termine fino al 06.02.2025 e ha fissato udienza al 11.02.2025, disponendo che si svolgesse con deposito di memoria scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 03/03/2025, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.02.2025, ritenuta esaustiva la consulenza tecnica d'ufficio disposta e di dover riservare alla sentenza la valutazione delle ulteriori osservazioni alla CTU;
ritenute altresì non rilevanti le prove orali ai fini della decisione;
ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il 09.09.2025, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di una nota scritta ex art. 127-ter c.p.c., con termine per il deposito delle note fino alla data dell'udienza.
Con ordinanza del 10/09/2025, viste le note scritte depositate, ritenuto di confermare le ordinanze istruttorie, ha assegnato alle parti rituali termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, assumendo all'esito la causa in decisione.
Passando all'esame del merito, la controversia concerne la verifica della correttezza e della congruità dell'operato dei sanitari dell'Ospedale “Santa Maria Annunziata” in occasione del ricovero del dal 22.11.2017 al 04.12.2017. Per la ricostruzione della Persona_1
vicenda clinico-assistenziale, che risulta sostanzialmente incontestata tra le parti, può farsi integrale rinvio a quanto esposto dai consulenti nella relazione di CTU (pp. 22-28).
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In sintesi, il 22 novembre 2017 il di anni 53, veniva soccorso dal servizio 118 Per_1 per un episodio di laringospasmo associato a emottisi, preceduto da faringodinia e afonia non responsivi a terapia sintomatica. Giunto in Pronto Soccorso, si riscontravano dispnea, disfonia, ipossia e broncospasmo, trattati con corticosteroidi, broncodilatatori, ossigenoterapia e adrenalina. Dopo un iniziale miglioramento, sopraggiungeva tachicardia ventricolare e il paziente veniva ricoverato in rianimazione con diagnosi di laringo- broncospasmo e sospetto addensamento polmonare. In Terapia Intensiva veniva rilevata un'anamnesi complessa (sindrome delle apnee ostruttive del sonno, psoriasi, sindrome depressiva, abuso alcolico).
Durante la notte il quadro appariva in temporaneo miglioramento;
tuttavia, la mattina del 23 novembre si verificava un improvviso peggioramento con arresto cardiorespiratorio.
Venivano tentate manovre di intubazione oro-tracheale, rese impossibili da un importante edema glottico;
si procedeva quindi a tracheotomia d'urgenza. In seguito, la videolaringoscopia confermava la presenza di edema ostruttivo a carico dell'epiglottide e delle strutture ariepiglottiche, di sospetta natura flogistica. Nonostante terapia cortisonica, antibiotica e supporto intensivo, gli ulteriori accertamenti (TC collo e TC encefalo) documentavano una voluminosa massa rino-orofaringe con compromissione delle vie aeree e, in data 30 novembre, segni di edema e sofferenza cerebrale post-anossica. Il quadro neurologico permaneva gravemente compromesso (GCS 4, riflessi assenti) sino all'accertamento della morte cerebrale in data 4 dicembre 2017. L'esame autoptico (6 dicembre) concludeva per iperplasia linfoide pseudopoliposa della mucosa laringea;
laringite necrotizzante (quadro compatibile con pseudocroup dell'adulto); alveolite desquamativa;
ernia jatale;
cirrosi epatica.
Poiché i fatti storici rilevanti non risultano oggetto di specifica contestazione, può procedersi all'esame delle questioni giuridiche.
Nelle “Considerazioni medico-legali” (CTU, p. 28 ss.), il Collegio peritale ha illustrato correttamente il metodo seguito, incentrato sulla verifica di eventuali scostamenti dalla condotta diligente e perita del medico, mediante valutazione ex ante, ossia sulla base delle
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informazioni effettivamente disponibili ai sanitari al tempo dei fatti. I consulenti precisano, infatti, che l'accertamento deve riguardare se il presunto inadempimento allegato
(ritardo/omissione della consulenza ORL e mancata messa in sicurezza delle vie aeree mediante intubazione o tracheotomia elettiva) abbia determinato una deviazione dal modello di condotta esigibile e, in caso positivo, se tale condotta si ponga, secondo la regola del “più probabile che non”, in rapporto causale con l'evento lesivo lamentato.
Sotto il profilo della condotta, i CTU hanno focalizzato l'indagine sull'asserita censurabilità dell'omessa attivazione di consulenza otorinolaringoiatrica durante il ricovero in Pronto Soccorso di un paziente giunto per laringospasmo ed emottisi. Secondo la prospettazione attorea, detta omissione avrebbe determinato il decesso, poiché una tempestiva valutazione ORL avrebbe verosimilmente orientato verso una tracheotomia in elezione, evitando l'ostruzione completa delle vie aeree superiori insorta circa 12 ore dopo, con successivo coma post-anossico e morte cerebrale.
Premesso il quadro clinico e i fattori predisponenti del paziente (patologia laringea acuta ordinariamente a decorso benigno, ma nel caso evoluta in forma rara e potenzialmente critica, con interessamento epiglottico, verosimilmente favorita da abuso alcolico, reflusso gastroesofageo e plurime comorbidità – OSAS, obesità, epatopatia), il Collegio peritale ha anzitutto chiarito i riferimenti scientifici posti a fondamento delle proprie valutazioni. In particolare, ha evidenziato l'assenza di linee guida specificamente dedicate alla gestione dell'epiglottite dell'adulto, circostanza coerente con la rarità e complessità della patologia;
ciò nondimeno, ha richiamato la presenza, in letteratura, di raccomandazioni largamente condivise quanto ai principi generali di trattamento: ricovero e monitoraggio in ambiente intensivo, ossigenoterapia umidificata ad alta concentrazione, terapia antinfiammatoria con corticosteroidi, eventuale impiego di adrenalina, idratazione e sorveglianza clinico- strumentale continuativa. I CTU hanno inoltre dato atto del dibattito scientifico circa l'opportunità di un approccio più aggressivo con intubazione precoce rispetto a una strategia conservativa basata su trattamento medico e monitoraggio intensivo, in assenza di segni clinici dirimenti di imminente compromissione delle vie aeree.
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Su tali basi, i consulenti hanno quindi valutato l'intero percorso assistenziale: hanno ritenuto adeguato il trattamento preospedaliero, cui seguiva un iniziale miglioramento;
hanno giudicato appropriata la gestione in Pronto Soccorso (adrenalina e.v., terapia aerosolica broncodilatatrice, ossigenoterapia e monitoraggio), escludendo che in quella fase emergessero indicazioni cliniche tali da imporre intubazione preventiva o attivazione immediata di consulenza ORL;
hanno ritenuto coerente, nella fase di Terapia Intensiva, la prosecuzione e l'implementazione della terapia (ossigeno, corticosteroidi, broncodilatatori, magnesio, antistaminici) in presenza di quadro respiratorio descritto come stabile e in miglioramento, nonché corretta la gestione delle complicanze intercorse (crisi ipertensiva e alterazioni metaboliche). Quanto infine all'evento acuto, i CTU lo hanno qualificato come improvviso e repentino, con ipossia ingravescente ed arresto cardiorespiratorio: le manovre rianimatorie sono state ritenute tempestive e conformi ai protocolli ACLS;
l'intubazione è risultata non praticabile per severo edema laringeo;
la tracheostomia d'urgenza è stata indicata come determinante per il ripristino del circolo (ROSC).
All'esito di tale analitica valutazione, il Collegio peritale ha dunque concluso per l'assenza di profili di censurabilità sotto il profilo diagnostico-terapeutico e per la mancanza di condotte omissive rilevanti dotate di incidenza causale sul decesso. Tali valutazioni risultano ulteriormente sintetizzate nelle conclusioni (CTU, p. 42 ss.), ove si afferma, in particolare, che la condotta dei sanitari non è censurabile e che la morte del paziente non è in nesso causale con l'operato tenuto, essendo l'exitus riconducibile a un'evoluzione imprevedibile della patologia laringea, a fronte di un trattamento – valutato ex ante – conforme alle migliori evidenze e pratiche nei casi analoghi.
Nel corso del giudizio, non sono emersi elementi idonei a minare la credibilità del percorso argomentativo seguito dai CTU, né sono state prospettate da parte dei consulenti tecnici di parte osservazioni in grado di incidere significativamente sulla tenuta complessiva delle conclusioni peritali.
In particolare, con riferimento alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte attrice in ordine alla pretesa mancata valutazione di documenti quali la nota del Comitato
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Gestione Sinistri e il verbale di mediazione;
alla asserita prevedibilità ed evitabilità della recidiva;
alla omessa esecuzione di consulenza ORL;
alla dedotta assenza di un reale miglioramento clinico e all'asserito ricorso a una medicina “difensiva” mediante terapia farmacologica inadeguata, il Collegio peritale ha fornito risposte puntuali, coerenti e logicamente persuasive, che questo Giudice ritiene di condividere.
Sinteticamente:
a) Quanto ai documenti provenienti dal Comitato Gestione Sinistri e alla procedura di mediazione, i CTU hanno correttamente chiarito che si tratta di atti di natura negoziale e di gestione del rischio assicurativo, espressione di valutazioni interne non vincolanti e prive di efficacia probatoria in ordine all'accertamento di una responsabilità clinica. Ne consegue che tali atti non possono essere valorizzati quali ammissioni di colpa, essendo del tutto legittima la scelta peritale di concentrarsi esclusivamente sui profili clinici e causali.
b) Con riguardo alla dedotta prevedibilità dell'evento e alla mancata attivazione di una consulenza ORL urgente, la CTU ha evidenziato come le critiche dei CCTT di parte muovano da una ricostruzione eminentemente ex post, mentre la valutazione medico-legale deve necessariamente essere condotta ex ante, sulla base dei dati clinici disponibili al momento dell'agire sanitario. In tale prospettiva, non risultavano presenti segni clinici inequivoci tali da imporre l'adozione di manovre invasive o la richiesta immediata di una consulenza specialistica, tanto più in presenza di un documentato miglioramento clinico e di un ricovero già avvenuto in un setting ad alta intensità assistenziale quale la Terapia Intensiva. La CTU ha altresì rilevato una intrinseca incoerenza nelle stesse deduzioni dei CCTT, laddove si afferma, da un lato, la necessità imprescindibile di una consulenza ORL in fase iniziale e, dall'altro, si esclude che in quella medesima fase vi fosse indicazione a una intubazione preventiva. Invero, il principale quesito clinico demandabile allo specialista ORL sarebbe stato proprio quello relativo all'indicazione a una messa
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in sicurezza invasiva delle vie aeree, sicché, in assenza di tale indicazione, non risulta comprensibile la pretesa urgenza della consulenza.
c) Quanto alla letteratura scientifica richiamata dai consulenti di parte attrice, i CTU hanno puntualmente osservato che i contributi citati consistono essenzialmente in case report, uno dei quali peraltro non integralmente disponibile,
e come tali non idonei a fondare inferenze generalizzabili. Al contrario, gli studi e le casistiche più ampie richiamate in CTU evidenziano che, nella gestione dell'epiglottite dell'adulto, il monitoraggio in Terapia Intensiva costituisce un approccio più frequente rispetto al ricorso a manovre invasive, che risultano necessarie solo in una minoranza dei casi;
ciò è confermato anche da ulteriori lavori
(tra cui LL et al.), che correlano la probabilità di intubazione a specifici fattori quali età e segni clinici di gravità. In ordine alla critica relativa al “maldestro tentativo” di intubazione e al richiamo alle linee guida SIAARTI del 1998, la CTU ha correttamente precisato che tali raccomandazioni si riferiscono a contesti elettivi e pianificabili e non sono applicabili a situazioni di emergenza acuta. Nel caso di specie, i sanitari hanno posto in essere tutti i tentativi consentiti dalle condizioni cliniche e, constatata l'impossibilità di intubazione per il grave edema laringeo, hanno proceduto secondo le raccomandazioni con cricotirotomia/tracheostomia d'urgenza, senza che possano ravvisarsi anomalie o profili di censurabilità.
d) Quanto alla mancata somministrazione di terapia antibiotica, i CTU hanno rilevato come anche tale rilievo si fondi su una lettura ex post del caso, richiamando l'elemento, tutt'altro che trascurabile, dei tamponi faringei negativi, che rendevano il quadro eziologico non univoco e non immediatamente riconducibile a una infezione batterica tale da imporre una terapia antibiotica empirica.
e) Infine, con riferimento alle comorbidità, ed in particolare alla sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), la CTU ha osservato che, sebbene esistano raccomandazioni per lo screening e la valutazione di tali pazienti, non vi sono
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evidenze scientifiche sufficienti per imporre specifiche condotte di gestione intraoperatoria o emergenziale diverse da quelle adottate nel caso di specie, né per fondare un automatismo verso interventi invasivi preventivi.
Alla luce di tali argomentazioni, il Collegio peritale ha quindi confermato integralmente le conclusioni già espresse, ritenendo che la condotta dei sanitari sia stata proporzionata, adeguata e corretta in una valutazione ex ante, senza che emergano profili di colpa né, soprattutto, elementi idonei a dimostrare un nesso causale tra l'operato sanitario e il decesso del paziente.
Neppure le ulteriori censure articolate da parte attrice in sede di comparsa conclusionale appaiono idonee a scalfire la tenuta logico-scientifica della consulenza tecnica d'ufficio, né a giustificarne la rinnovazione.
In tale sede, gli attori hanno reiterato le contestazioni già formulate nel corso del giudizio, qualificando la CTU come “viziata” e non rispondente alle osservazioni dei consulenti di parte, ribadendo la richiesta di rinnovo dell'elaborato peritale. In particolare, è stato nuovamente dedotto che i CTU non avrebbero confutato adeguatamente le note critiche dei CCTT, fondate su documentazione clinica, letteratura scientifica e protocolli;
che le comorbidità del paziente (OSAS, epatopatia, obesità) avrebbero dovuto costituire un fattore di aggravamento tale da imporre una maggiore prudenza e un intervento anticipato;
che il ricovero in Terapia Intensiva sarebbe avvenuto in assenza di una diagnosi corretta e senza previa valutazione otorinolaringoiatrica, nonostante sintomi già evidenti sin dall'intervento del 118 e dall'accesso in Pronto Soccorso;
che sarebbero stati trascurati dati clinici rilevanti ex ante, quali la leucocitosi con neutrofilia;
e che la condotta dovuta avrebbe richiesto una tempestiva visita ORL con fibroendoscopia laringea, diagnosi di epiglottite, terapia antibiotica e messa in sicurezza elettiva delle vie aeree.
Sono state inoltre riproposte le doglianze relative a un presunto errore di inquadramento clinico, assumendo che i sanitari avrebbero erroneamente orientato la diagnostica e la terapia verso una patologia delle basse vie aeree, mentre la sintomatologia sarebbe stata indicativa di un'ostruzione delle vie aeree superiori;
è stata ribadita la tesi della
14 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
prevedibilità ed evitabilità dell'esito letale, sostenendo che una diagnosi “ex ante” di epiglottite avrebbe evitato il decesso;
è stata infine prospettata una gestione inadeguata dell'emergenza, con un presunto “parcheggio” del paziente in un reparto non idoneo e una tardiva esecuzione della tracheotomia.
Tali censure non possono essere condivise.
Esse, infatti, ripropongono valutazioni già esaminate e puntualmente confutate dal
Collegio peritale, muovendo ancora una volta da una ricostruzione degli eventi condotta in larga parte ex post, alla luce dell'esito infausto e degli accertamenti autoptici, e non già sulla base delle informazioni cliniche concretamente disponibili ai sanitari nel corso della degenza.
La CTU ha chiarito in modo persuasivo che le comorbidità del paziente, pur rilevanti ai fini della gravità complessiva del quadro, non imponevano automaticamente condotte differenti o interventi invasivi preventivi, ma giustificavano, piuttosto, un monitoraggio intensivo, che
è stato in effetti assicurato mediante il ricovero in Terapia Intensiva.
Parimenti infondata risulta la censura relativa al setting assistenziale e all'inquadramento clinico iniziale: dalla fase preospedaliera, al Pronto Soccorso, fino al ricovero in Terapia Intensiva, il paziente è stato costantemente gestito in ambienti specialistici e idonei alla gravità del quadro respiratorio. Gli accertamenti eseguiti e la terapia impostata risultavano coerenti con un quadro clinico che, nelle fasi iniziali, appariva prevalentemente riferibile a un interessamento delle basse vie aeree e che aveva mostrato una risposta favorevole al trattamento, con documentata stabilizzazione e miglioramento dei parametri clinici e strumentali.
Il successivo peggioramento, culminato nell'arresto cardiorespiratorio, è stato correttamente qualificato dai CTU come improvviso e non prevedibile;
anche in tale frangente, la gestione dell'emergenza è risultata tempestiva e conforme alle buone pratiche cliniche, senza che possano ravvisarsi ritardi o omissioni causalmente rilevanti. Il riscontro autoptico di una patologia sovraglottica, emerso solo post mortem, spiega l'exitus ma non consente di retroproiettare tale dato sulle scelte cliniche precedenti, che devono essere valutate esclusivamente in una prospettiva ex ante.
15 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Quanto alla consulenza ORL e alle manovre invasive preventive, la CTU ha chiarito che esse non erano obbligatorie né indispensabili in assenza di segni clinici inequivoci di imminente ostruzione delle vie aeree, e che una consulenza specialistica avrebbe potuto, al più, orientare la diagnosi, senza però risultare idonea a modificare con elevata probabilità il percorso terapeutico o l'esito finale. Analogamente, l'asserita necessità di una terapia antibiotica non risulta dimostrata alla luce dei dati disponibili all'epoca, in presenza di tamponi faringei negativi e di un quadro eziologico non univoco.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ribadirsi che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio risultano complete, coerenti e logicamente motivate, avendo dato puntuale risposta a tutte le principali critiche sollevate da parte attrice. Esse possono pertanto essere integralmente condivise e poste a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 61
c.p.c., con conseguente rigetto della domanda attorea per difetto di prova della colpa sanitaria e del nesso causale.
Dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta dal
Collegio peritale (Prof. Dott. e Dott.ssa , emerge in modo chiaro, Per_6 Per_7 Per_8 coerente e logicamente argomentato l'assenza di profili di responsabilità sanitaria in capo ai sanitari dell , nonché l'insussistenza del nesso causale tra la Controparte_1 condotta dagli stessi tenuta e il decesso del Sig. Persona_1
Come si è detto, la CTU ha escluso che, sulla base dei segni clinici e strumentali disponibili nelle fasi iniziali del ricovero, sussistessero elementi tali da imporre, secondo le buone pratiche cliniche e la letteratura scientifica di riferimento, il ricorso a manovre invasive preventive (intubazione oro-tracheale o tracheotomia elettiva) ovvero l'attivazione urgente di una consulenza specialistica otorinolaringoiatrica. L'andamento clinico del paziente, infatti, risultava inizialmente caratterizzato da una risposta favorevole alla terapia medica instaurata, con documentato miglioramento soggettivo e oggettivo delle condizioni respiratorie.
Il successivo e drammatico peggioramento del quadro clinico, culminato nell'arresto cardiorespiratorio, è stato qualificato dai consulenti come evento improvviso, repentino e non prevedibile sulla base dei dati clinici disponibili fino a quel momento.
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Quanto alla diagnosi di epiglottite, la CTU ha evidenziato come essa sia stata formulata solo post mortem, all'esito degli accertamenti anatomopatologici, e come la letteratura scientifica non consenta di affermare, in termini generali, l'obbligatorietà di un approccio invasivo precoce nell'adulto in assenza di segni clinici inequivoci di ostruzione imminente delle vie aeree. Le fonti richiamate dalla parte attrice non risultano idonee a fondare un giudizio di colpa professionale né a dimostrare che una diversa condotta avrebbe, con ragionevole probabilità, evitato l'evento letale.
Ne consegue che non risulta provata alcuna deviazione dell'operato dei sanitari dal modello della condotta diligente, prudente e perita, né è stato dimostrato, secondo il criterio del “più probabile che non”, un nesso causale tra le condotte contestate e il decesso del paziente. Deve pertanto escludersi anche la configurabilità di una perdita di chance di sopravvivenza imputabile alla struttura sanitaria convenuta.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità sanitaria, il giudizio sul nesso causale deve essere condotto secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, valutando ex ante se la condotta alternativa lecita, che si assume omessa, avrebbe avuto concrete e apprezzabili probabilità di evitare l'evento lesivo. Tale verifica non può fondarsi su ricostruzioni ipotetiche o su valutazioni retrospettive influenzate dall'esito infausto, ma deve ancorarsi esclusivamente agli elementi clinici disponibili al momento dell'agire medico. Nel caso di specie, la CTU ha escluso che, sulla base dei segni clinici, dei parametri strumentali e dell'evoluzione documentata del quadro respiratorio nelle ore antecedenti l'evento acuto, sussistessero indicatori idonei a rendere prevedibile un'improvvisa e repentina ostruzione critica delle vie aeree superiori. Al contrario, la documentazione clinica attestava una fase di stabilizzazione del quadro respiratorio, con risposta favorevole alla terapia farmacologica instaurata e assenza di elementi tali da imporre, secondo le evidenze scientifiche, un intervento invasivo preventivo. Ne consegue che l'ipotizzata condotta alternativa prospettata da parte attrice — consistente nell'attivazione urgente di una consulenza otorinolaringoiatrica e nella precoce messa in sicurezza delle vie aeree mediante intubazione o tracheotomia elettiva — non risulta dimostrata come idonea, con elevato grado di probabilità logica e
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scientifica, a scongiurare l'evento morte. La letteratura medica richiamata in CTU, infatti, evidenzia come, nell'adulto, l'epiglottite presenti un decorso clinico variabile e imprevedibile e come l'approccio terapeutico privilegi, in assenza di segni inequivoci di imminente compromissione respiratoria, il monitoraggio intensivo piuttosto che il ricorso sistematico a manovre invasive, gravate esse stesse da rischi non trascurabili.
In definitiva, anche a voler ipotizzare, in astratto, una diversa strategia diagnostico- terapeutica, non è stato dimostrato che essa avrebbe, secondo un giudizio di alta probabilità logica e scientifica, evitato o significativamente ritardato l'evento letale. Difetta pertanto la prova del nesso causale tra le condotte contestate e la morte del paziente, con conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità sanitaria, ivi compresa la dedotta perdita di chance di sopravvivenza, la quale presuppone pur sempre la dimostrazione di una concreta e apprezzabile probabilità di un esito migliore, nella specie non riscontrabile.
La domanda risarcitoria proposta da parte attrice va conseguentemente rigettata.
Esclusa la responsabilità sanitaria della convenuta, risultano assorbite le ulteriori questioni.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico degli attori, in solido, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, inquadrandola nelle cause di valore indeterminabile complessità bassa avendo a riguardo i medi tariffari, e liquidate in favore del convenuto in complessivi €7.500,00 per onorari di avvocato, , oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico dell'attore e ne ordina la rifusione in favore del convenuto, ove da questi anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 Controparte_1
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1. Rigetta le domande risarcitorie proposte da e Parte_1
ontro per le motivazioni Parte_2 Controparte_1
esposte in parte narrativa;
2. condanna parti attrici in solido al pagamento delle spese di lite cche quantifica in complessivi € 7.500,00, per onorari di avvocato, , oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Pone le spese ed onorari delle C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico delle attrici e ne ordina la rifusione in favore del convenuto
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 16.12.2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
19
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3343 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, in proprio e nella qualità di erede del (C.F.: C.F._1 Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto il 04.12.2017, C.F._2 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.to CALUSSI
IA e avv. CASINI VALENTINA dai quali è rappresentata e difesa;
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, in proprio e nella qualità di erede di (C.F.: C.F._3 Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto il 04.12.2017 e di C.F._2
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Persona_2 C.F._4
deceduta il 12.08.2022 quale madre di elettivamente domiciliata in Indirizzo Persona_1
Telematico presso lo studio dell'avv.to CALUSSI IA e avv. CASINI
VALENTINA dai quali è rappresentata e difesa;
ATTORI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
c.f./p.iva , elettivamente domiciliato in LUNGARNO AMERIGO VESPUCCI P.IVA_1
8 50123 FIRENZE presso lo studio dell'avv.to REALDO COLOMBO dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PER GLI ATTORI, come da atto di citazione del 28/02/2023: Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Firenze, per i fatti tutti descritti in premessa, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: 1) in via principale, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex artt.
1218 e 1228 c.c. ed ex artt. 2043 e 2049 c.c. dell' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, nella causazione della morte del Sig. Persona_1
verificatasi in data 04.12.2017, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento iure hereditatis alle attrici dei danni tutti illegittimamente patiti dal Sig. (danno biologico Persona_1 terminale e danno catastrofale) e dalla Sig.ra (danno morale e danno da Persona_2
perdita del rapporto parentale), ed al risarcimento iure proprio alla Sig.ra Parte_1 ed alla Sig.na dei danni tutti illegittimamente patiti e patiendi dalle stesse Parte_2
attrici (danno patrimoniale emergente, danno patrimoniale da lucro cessante, danno morale
e danno da perdita del rapporto parentale), per la quantificazione dei quali si rimette all'equo apprezzamento di questo Tribunale ed alle somme che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex artt. 1218 e 1228 c.c. ed ex artt. 2043 e 2049 c.c. dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella causazione della perdita di chance di sopravvivenza del
Sig. deceduto in data 04.12.2017, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento Persona_1 iure hereditatis alle attrici dei danni tutti illegittimamente patiti dal Sig. Persona_1
(danno da perdita di chance di sopravvivenza, danno biologico terminale e danno catastrofale) e dalla Sig.ra (danno morale e danno da perdita di chance del Persona_2 rapporto parentale), ed al risarcimento iure proprio alla Sig.ra ed alla Parte_1
Sig.na dei danni tutti illegittimamente patiti e patiendi dalle stesse attrici Parte_2
(danno patrimoniale emergente, danno patrimoniale da lucro cessante, danno morale e danno da perdita di chance del rapporto parentale), per la quantificazione dei quali si rimette all'equo apprezzamento di questo Tribunale ed alle somme che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
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3) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, CP_1
condannarla al pagamento in favore della Sig.ra e della Sig.na Parte_1 Pt_2 della somma che risulterà di giustizia;
4) in ogni caso con vittoria di spese, anche di
[...]
CTU e di CTP, e di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A.
e IVA, del presente giudizio, e del procedimento di mediazione n. 764/2019 nella misura di €.
536,80 e di €. 4.111,00, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA, rimettendosi in ogni caso per la liquidazione all'equo apprezzamento di questo Tribunale, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
PER LA CONVENUTA, come da comparsa di costituzione del 08/09/2023: in via istruttoria
- ammissione di consulenza tecnica medico legale sui temi sopra indicati;
- in difetto di deposito spontaneo, che sia ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ad ed Parte_1 all'INPS il deposito dei documenti attestanti le somme corrisposte e/o riconosciute come dovute in favore dell'attrice dal- l'INPS a titolo di pensione indiretta;
nel merito in tesi accertare che non esiste responsabilità medica e che nessuna somma a titolo di risarcimento danno è dovuta dall' alle attrici e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
in ipotesi se fosse accertata una responsabilità medica, che sia valutata in via
[...] equitativa la somma di giustizia dovuta dall' alle attrici Controparte_1
e alla luce dei criteri liquidativi in-dicati dal giudice di Parte_1 Parte_2 legittimità, in ogni caso con vittoria delle spese legali. Con riserva di deposito di ulteriori documenti e domanda di attività istruttoria nel rispetto dei termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27/02/2023, depositato il 28/02/2023, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 Controparte_1
al fine di chiedere il risarcimento iure hereditario e iure proprio di tutti i danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi da da da Persona_1 Persona_2
e da a causa della malpractice professionale posta in essere Parte_1 Parte_2
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
dai sanitari dell'Ospedale Santa Maria Annunziata, in occasione del ricovero del dal Per_1
22.11.2017 al 04.12.2017, che avrebbe causato, secondo il noto criterio civilistico del “più probabile che non”, la morte del paziente in data 04.12.2017 per arresto cardio-circolatorio irreversibile ascrivibile ad una grave ipossia da dispnea ostruttiva laringea per laringite necrotizzante edematosa.
In particolare, le attrici, rispettivamente moglie e figlia del nonché eredi anche di Per_1 [...]
madre del deceduta nel 2022) hanno esposto che: Per_2 Per_1
- di anni 53 all'epoca dei fatti per cui è causa, era titolare della ditta Persona_1
individuale di , impresa familiare di impianti elettrici cui Parte_3 Persona_1
collaborava la moglie;
- in data 22 novembre 2017 il medesimo, che fino ad allora era soggetto in buone condizioni di salute, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria
Annunziata per grave difficoltà respiratoria e disfonia, faringodinia e un episodio di emottisi;
l'intervento veniva disposto dalla Guardia Medica allertata e dall'equipaggio del 118, giunto alle ore 16:30, che riscontrava un quadro respiratorio severo: stridore inspiratorio, turgore giugulare, riduzione del murmure vescicolare bilaterale, saturazione 95–99% in ossigeno, e riferiva “impossibilità a parlare, successivamente disfonia come di 'patata in bocca'”. Veniva quindi somministrata terapia d'urgenza con cortisonici endovena e broncodilatatori
(metilprednisolone, idrocortisone, aerosol con Prontinal e Breva) e disposto il trasferimento immediato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria Annunziata (OSMA);
- successivamente agli esami clinici e strumentali effettuati in Pronto Soccorso (veniva effettuata ECG e radiografia toracica urgente, che evidenziava un ispessimento interstiziale bilaterale e un limitato addensamento parenchimale basale sinistro, senza altre alterazioni significative;
il medico prescriveva e somministrava: ossigenoterapia (VM 40%), adrenalina ev (½ fiala), broncodilatatori per aerosol), il era ricoverato in Terapia Subintensiva con Per_1
diagnosi di “laringobroncospasmo; sospetto addensamento paracardiaco base sinistra”, senza prognosi espressa.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
- non essendo presente in servizio un otorinolaringoiatra, non veniva eseguita alcuna consulenza ORL né laringoscopia, nonostante il quadro clinico, ad avviso delle attrici, lo imponesse;
- nelle prime ore del 23 novembre (03:13), si registrava un episodio di crisi ipertensiva con miglioramento respiratorio;
alle ore 6:54, il comunicava alla moglie via messaggio Per_1 di sentirsi stazionario ma di non riuscire a parlare;
poco dopo, intorno alle 7:20, veniva chiamata la dott.ssa per improvvisa agitazione e ipossia ingravescente. Il tentativo Per_3 di ventilazione con ossigeno 100% risultava inefficace;
seguiva arresto cardiorespiratorio.
Durante le manovre di rianimazione (35 minuti complessivi), due tentativi di intubazione oro- tracheale fallivano per la presenza di edema grave che impediva la visualizzazione della glottide. Si procedeva quindi a tracheotomia d'emergenza con bisturi e inserimento di tubo tracheale n.
6. Il circolo veniva ripristinato (ROSC), ma il paziente rimaneva in coma post- anossico;
- il quadro clinico peggiorava nei giorni successivi sino al decesso avvenuto il 4 dicembre 2017.
Dalla documentazione sanitaria e dal referto autoptico, secondo la prospettazione attorea, emerge che la causa della morte fu un arresto cardio-circolatorio irreversibile da grave ipossia secondaria a dispnea ostruttiva laringea per laringite necrotizzante edematosa.
Secondo il parere medico-legale del Dott. redatto con la Persona_4 collaborazione del Dott. (specialista ORL), vi sarebbero profili di colpa Persona_5
professionale dei sanitari dell'Ospedale, consistenti nella sottovalutazione della gravità del quadro clinico e nella mancata esecuzione tempestiva della visita otorinolaringoiatrica con laringoscopia, che avrebbe consentito una diagnosi precoce e un trattamento adeguato
(intubazione o tracheotomia in elezione).
Alla luce di tale ricostruzione fattuale e della documentazione prodotta gli attori chiedono la condanna dell' al risarcimento dei seguenti danni: Controparte_1
A) quanto ai danni iure hereditatis: risarcimento del danno biologico terminale subito da nonché danno catastrofale per la lucida percezione della fine imminente. Persona_1
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Chiedono inoltre il risarcimento del danno morale e da perdita del rapporto parentale patito da madre del defunto. Persona_2
B) quanto ai danni subiti iure proprio dalle attrici: risarcimento del danno patrimoniale emergente, pari alle spese funerarie (€ 2.653,00), consulenze medico-legali (€ 976,00 e €
2.791,36) e spese di mediazione (€ 536,80); risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, per redditi d'impresa non più percepiti (2017–2028), per la perdita della futura pensione del (2028–2044); per la minore pensione della (2038–2051). Quanto ai Per_1 Pt_1 danni non patrimoniali: risarcimento del danno morale e da perdita del rapporto parentale subito dalle attrici.
C) infine, le attrici chiedono, in via subordinata, il risarcimento per perdita di chance di sopravvivenza del defunto e perdita di chance del rapporto parentale.
Si è costituita in giudizio l' , contestando integralmente Controparte_1 le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, e sostenendo la non sussistenza di alcuna responsabilità in capo ai sanitari, nonché, in ogni caso, il difetto di prova del nesso causale tra il loro operato e il decesso del sig. Per_1
In particolare, l' convenuta espone che: CP_1
- Il paziente giungeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santa Maria Annunziata
(OSMA) in data 22.11.2017 per insufficienza respiratoria acuta ipossiemica su laringite acuta, venendo tempestivamente ammesso in ambiente ad elevata intensità di cura
(Rianimazione/Sub-rianimazione).
- Il quadro laringeo presentava eziologia non accertata, con verosimile origine allergica o virale, comunque non definita;
- Il paziente era affetto da significative comorbilità e condizioni predisponenti, tra cui: sindrome delle apnee ostruttive del sonno e quadro di epatopatia cronica che hanno contribuito alla drammaticità degli eventi;
- L'assistenza sanitaria prestata è stata pienamente conforme alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali vigenti all'epoca dei fatti, senza alcuna sottovalutazione della gravità del caso di specie, come dimostrerebbe la decisione immediata di ricoverare il
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
paziente in ambiente ad alto livello assistenziale;
nonché gestione dell'ostruzione acuta delle vie aeree secondo le raccomandazioni di buona pratica clinica nazionali e internazionali;
- Il parere del CTP di parte attrice (dott. è integralmente contestato, Per_4 trattandosi di mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio;
in particolare
è indimostrata la tesi attorea secondo cui la mancata consulenza ORL in sede di triage avrebbe avuto incidenza causale sull'evento: non è provato che l'intervento invocato avrebbe evitato l'exitus o modificato significativamente l'iter clinico.
- Le patologie pregresse del paziente (OSAS, epatopatia cronica/cirrosi, abuso alcolico) hanno contribuito in modo determinante alla gravità e all'evoluzione del quadro clinico, indipendentemente dall'organizzazione sanitaria.
- In tema di responsabilità sanitaria, incombe sugli attori l'onere di dimostrare, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la condotta asseritamente colposa abbia determinato l'evento dannoso.
- Anche con riferimento alla dedotta perdita di chance, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la chance è risarcibile solo ove sia dimostrato, sempre secondo il criterio del più probabile che non, che la possibilità di un esito migliore si sarebbe verificata con probabilità superiore al 50% (cfr. Cass. civ., n. 21255/2013). Nel caso di specie, tale dimostrazione manca del tutto: una valutazione ORL immediata avrebbe, al più, potuto contribuire a definire il quadro clinico, ma non è provato che avrebbe inciso sull'esito finale, né che avrebbe reso praticabile una diversa strategia terapeutica con esito salvifico.
- L'operato dei sanitari dell'OSMA è stato corretto, diligente e conforme alle buone pratiche cliniche;
l'evento letale deve qualificarsi come complicanza non prevedibile né evitabile, alla luce della presentazione clinica e delle condizioni predisponenti del paziente.
- Difetta, pertanto, la prova del nesso causale e, in via subordinata, anche la prova di una chance apprezzabile e perduta di sopravvivenza.
Alla luce di quanto sopra, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
La causa veniva istruita con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con disposizione di
CTU Medico-Legale. I CTU nominati hanno depositato la propria relazione in data
12/12/2024.
All'udienza del 21/01/2025 parte attrice ha contestato la CTU per mancata risposta alle note critiche dei CCTT, ha sostenuto la prevedibilità ed evitabilità dell'esito letale per omessa diagnosi ex ante di epiglottite, mancata visita ORL, mancata messa in sicurezza delle vie aeree e mancata considerazione dei dati clinici e delle comorbidità; ha insistito per il rinnovo della
CTU e per le prove dedotte. Parte convenuta ha chiesto termine per controdedurre, ha difeso la CTU, si è opposta alla rinnovazione della CTU e alle ulteriori richieste istruttorie, ha confermato le proprie istanze istruttorie. Il Giudice ha assegnato alla parte convenuta termine fino al 06.02.2025 e ha fissato udienza al 11.02.2025, disponendo che si svolgesse con deposito di memoria scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 03/03/2025, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.02.2025, ritenuta esaustiva la consulenza tecnica d'ufficio disposta e di dover riservare alla sentenza la valutazione delle ulteriori osservazioni alla CTU;
ritenute altresì non rilevanti le prove orali ai fini della decisione;
ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il 09.09.2025, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di una nota scritta ex art. 127-ter c.p.c., con termine per il deposito delle note fino alla data dell'udienza.
Con ordinanza del 10/09/2025, viste le note scritte depositate, ritenuto di confermare le ordinanze istruttorie, ha assegnato alle parti rituali termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, assumendo all'esito la causa in decisione.
Passando all'esame del merito, la controversia concerne la verifica della correttezza e della congruità dell'operato dei sanitari dell'Ospedale “Santa Maria Annunziata” in occasione del ricovero del dal 22.11.2017 al 04.12.2017. Per la ricostruzione della Persona_1
vicenda clinico-assistenziale, che risulta sostanzialmente incontestata tra le parti, può farsi integrale rinvio a quanto esposto dai consulenti nella relazione di CTU (pp. 22-28).
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In sintesi, il 22 novembre 2017 il di anni 53, veniva soccorso dal servizio 118 Per_1 per un episodio di laringospasmo associato a emottisi, preceduto da faringodinia e afonia non responsivi a terapia sintomatica. Giunto in Pronto Soccorso, si riscontravano dispnea, disfonia, ipossia e broncospasmo, trattati con corticosteroidi, broncodilatatori, ossigenoterapia e adrenalina. Dopo un iniziale miglioramento, sopraggiungeva tachicardia ventricolare e il paziente veniva ricoverato in rianimazione con diagnosi di laringo- broncospasmo e sospetto addensamento polmonare. In Terapia Intensiva veniva rilevata un'anamnesi complessa (sindrome delle apnee ostruttive del sonno, psoriasi, sindrome depressiva, abuso alcolico).
Durante la notte il quadro appariva in temporaneo miglioramento;
tuttavia, la mattina del 23 novembre si verificava un improvviso peggioramento con arresto cardiorespiratorio.
Venivano tentate manovre di intubazione oro-tracheale, rese impossibili da un importante edema glottico;
si procedeva quindi a tracheotomia d'urgenza. In seguito, la videolaringoscopia confermava la presenza di edema ostruttivo a carico dell'epiglottide e delle strutture ariepiglottiche, di sospetta natura flogistica. Nonostante terapia cortisonica, antibiotica e supporto intensivo, gli ulteriori accertamenti (TC collo e TC encefalo) documentavano una voluminosa massa rino-orofaringe con compromissione delle vie aeree e, in data 30 novembre, segni di edema e sofferenza cerebrale post-anossica. Il quadro neurologico permaneva gravemente compromesso (GCS 4, riflessi assenti) sino all'accertamento della morte cerebrale in data 4 dicembre 2017. L'esame autoptico (6 dicembre) concludeva per iperplasia linfoide pseudopoliposa della mucosa laringea;
laringite necrotizzante (quadro compatibile con pseudocroup dell'adulto); alveolite desquamativa;
ernia jatale;
cirrosi epatica.
Poiché i fatti storici rilevanti non risultano oggetto di specifica contestazione, può procedersi all'esame delle questioni giuridiche.
Nelle “Considerazioni medico-legali” (CTU, p. 28 ss.), il Collegio peritale ha illustrato correttamente il metodo seguito, incentrato sulla verifica di eventuali scostamenti dalla condotta diligente e perita del medico, mediante valutazione ex ante, ossia sulla base delle
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informazioni effettivamente disponibili ai sanitari al tempo dei fatti. I consulenti precisano, infatti, che l'accertamento deve riguardare se il presunto inadempimento allegato
(ritardo/omissione della consulenza ORL e mancata messa in sicurezza delle vie aeree mediante intubazione o tracheotomia elettiva) abbia determinato una deviazione dal modello di condotta esigibile e, in caso positivo, se tale condotta si ponga, secondo la regola del “più probabile che non”, in rapporto causale con l'evento lesivo lamentato.
Sotto il profilo della condotta, i CTU hanno focalizzato l'indagine sull'asserita censurabilità dell'omessa attivazione di consulenza otorinolaringoiatrica durante il ricovero in Pronto Soccorso di un paziente giunto per laringospasmo ed emottisi. Secondo la prospettazione attorea, detta omissione avrebbe determinato il decesso, poiché una tempestiva valutazione ORL avrebbe verosimilmente orientato verso una tracheotomia in elezione, evitando l'ostruzione completa delle vie aeree superiori insorta circa 12 ore dopo, con successivo coma post-anossico e morte cerebrale.
Premesso il quadro clinico e i fattori predisponenti del paziente (patologia laringea acuta ordinariamente a decorso benigno, ma nel caso evoluta in forma rara e potenzialmente critica, con interessamento epiglottico, verosimilmente favorita da abuso alcolico, reflusso gastroesofageo e plurime comorbidità – OSAS, obesità, epatopatia), il Collegio peritale ha anzitutto chiarito i riferimenti scientifici posti a fondamento delle proprie valutazioni. In particolare, ha evidenziato l'assenza di linee guida specificamente dedicate alla gestione dell'epiglottite dell'adulto, circostanza coerente con la rarità e complessità della patologia;
ciò nondimeno, ha richiamato la presenza, in letteratura, di raccomandazioni largamente condivise quanto ai principi generali di trattamento: ricovero e monitoraggio in ambiente intensivo, ossigenoterapia umidificata ad alta concentrazione, terapia antinfiammatoria con corticosteroidi, eventuale impiego di adrenalina, idratazione e sorveglianza clinico- strumentale continuativa. I CTU hanno inoltre dato atto del dibattito scientifico circa l'opportunità di un approccio più aggressivo con intubazione precoce rispetto a una strategia conservativa basata su trattamento medico e monitoraggio intensivo, in assenza di segni clinici dirimenti di imminente compromissione delle vie aeree.
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Su tali basi, i consulenti hanno quindi valutato l'intero percorso assistenziale: hanno ritenuto adeguato il trattamento preospedaliero, cui seguiva un iniziale miglioramento;
hanno giudicato appropriata la gestione in Pronto Soccorso (adrenalina e.v., terapia aerosolica broncodilatatrice, ossigenoterapia e monitoraggio), escludendo che in quella fase emergessero indicazioni cliniche tali da imporre intubazione preventiva o attivazione immediata di consulenza ORL;
hanno ritenuto coerente, nella fase di Terapia Intensiva, la prosecuzione e l'implementazione della terapia (ossigeno, corticosteroidi, broncodilatatori, magnesio, antistaminici) in presenza di quadro respiratorio descritto come stabile e in miglioramento, nonché corretta la gestione delle complicanze intercorse (crisi ipertensiva e alterazioni metaboliche). Quanto infine all'evento acuto, i CTU lo hanno qualificato come improvviso e repentino, con ipossia ingravescente ed arresto cardiorespiratorio: le manovre rianimatorie sono state ritenute tempestive e conformi ai protocolli ACLS;
l'intubazione è risultata non praticabile per severo edema laringeo;
la tracheostomia d'urgenza è stata indicata come determinante per il ripristino del circolo (ROSC).
All'esito di tale analitica valutazione, il Collegio peritale ha dunque concluso per l'assenza di profili di censurabilità sotto il profilo diagnostico-terapeutico e per la mancanza di condotte omissive rilevanti dotate di incidenza causale sul decesso. Tali valutazioni risultano ulteriormente sintetizzate nelle conclusioni (CTU, p. 42 ss.), ove si afferma, in particolare, che la condotta dei sanitari non è censurabile e che la morte del paziente non è in nesso causale con l'operato tenuto, essendo l'exitus riconducibile a un'evoluzione imprevedibile della patologia laringea, a fronte di un trattamento – valutato ex ante – conforme alle migliori evidenze e pratiche nei casi analoghi.
Nel corso del giudizio, non sono emersi elementi idonei a minare la credibilità del percorso argomentativo seguito dai CTU, né sono state prospettate da parte dei consulenti tecnici di parte osservazioni in grado di incidere significativamente sulla tenuta complessiva delle conclusioni peritali.
In particolare, con riferimento alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte attrice in ordine alla pretesa mancata valutazione di documenti quali la nota del Comitato
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Gestione Sinistri e il verbale di mediazione;
alla asserita prevedibilità ed evitabilità della recidiva;
alla omessa esecuzione di consulenza ORL;
alla dedotta assenza di un reale miglioramento clinico e all'asserito ricorso a una medicina “difensiva” mediante terapia farmacologica inadeguata, il Collegio peritale ha fornito risposte puntuali, coerenti e logicamente persuasive, che questo Giudice ritiene di condividere.
Sinteticamente:
a) Quanto ai documenti provenienti dal Comitato Gestione Sinistri e alla procedura di mediazione, i CTU hanno correttamente chiarito che si tratta di atti di natura negoziale e di gestione del rischio assicurativo, espressione di valutazioni interne non vincolanti e prive di efficacia probatoria in ordine all'accertamento di una responsabilità clinica. Ne consegue che tali atti non possono essere valorizzati quali ammissioni di colpa, essendo del tutto legittima la scelta peritale di concentrarsi esclusivamente sui profili clinici e causali.
b) Con riguardo alla dedotta prevedibilità dell'evento e alla mancata attivazione di una consulenza ORL urgente, la CTU ha evidenziato come le critiche dei CCTT di parte muovano da una ricostruzione eminentemente ex post, mentre la valutazione medico-legale deve necessariamente essere condotta ex ante, sulla base dei dati clinici disponibili al momento dell'agire sanitario. In tale prospettiva, non risultavano presenti segni clinici inequivoci tali da imporre l'adozione di manovre invasive o la richiesta immediata di una consulenza specialistica, tanto più in presenza di un documentato miglioramento clinico e di un ricovero già avvenuto in un setting ad alta intensità assistenziale quale la Terapia Intensiva. La CTU ha altresì rilevato una intrinseca incoerenza nelle stesse deduzioni dei CCTT, laddove si afferma, da un lato, la necessità imprescindibile di una consulenza ORL in fase iniziale e, dall'altro, si esclude che in quella medesima fase vi fosse indicazione a una intubazione preventiva. Invero, il principale quesito clinico demandabile allo specialista ORL sarebbe stato proprio quello relativo all'indicazione a una messa
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in sicurezza invasiva delle vie aeree, sicché, in assenza di tale indicazione, non risulta comprensibile la pretesa urgenza della consulenza.
c) Quanto alla letteratura scientifica richiamata dai consulenti di parte attrice, i CTU hanno puntualmente osservato che i contributi citati consistono essenzialmente in case report, uno dei quali peraltro non integralmente disponibile,
e come tali non idonei a fondare inferenze generalizzabili. Al contrario, gli studi e le casistiche più ampie richiamate in CTU evidenziano che, nella gestione dell'epiglottite dell'adulto, il monitoraggio in Terapia Intensiva costituisce un approccio più frequente rispetto al ricorso a manovre invasive, che risultano necessarie solo in una minoranza dei casi;
ciò è confermato anche da ulteriori lavori
(tra cui LL et al.), che correlano la probabilità di intubazione a specifici fattori quali età e segni clinici di gravità. In ordine alla critica relativa al “maldestro tentativo” di intubazione e al richiamo alle linee guida SIAARTI del 1998, la CTU ha correttamente precisato che tali raccomandazioni si riferiscono a contesti elettivi e pianificabili e non sono applicabili a situazioni di emergenza acuta. Nel caso di specie, i sanitari hanno posto in essere tutti i tentativi consentiti dalle condizioni cliniche e, constatata l'impossibilità di intubazione per il grave edema laringeo, hanno proceduto secondo le raccomandazioni con cricotirotomia/tracheostomia d'urgenza, senza che possano ravvisarsi anomalie o profili di censurabilità.
d) Quanto alla mancata somministrazione di terapia antibiotica, i CTU hanno rilevato come anche tale rilievo si fondi su una lettura ex post del caso, richiamando l'elemento, tutt'altro che trascurabile, dei tamponi faringei negativi, che rendevano il quadro eziologico non univoco e non immediatamente riconducibile a una infezione batterica tale da imporre una terapia antibiotica empirica.
e) Infine, con riferimento alle comorbidità, ed in particolare alla sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), la CTU ha osservato che, sebbene esistano raccomandazioni per lo screening e la valutazione di tali pazienti, non vi sono
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evidenze scientifiche sufficienti per imporre specifiche condotte di gestione intraoperatoria o emergenziale diverse da quelle adottate nel caso di specie, né per fondare un automatismo verso interventi invasivi preventivi.
Alla luce di tali argomentazioni, il Collegio peritale ha quindi confermato integralmente le conclusioni già espresse, ritenendo che la condotta dei sanitari sia stata proporzionata, adeguata e corretta in una valutazione ex ante, senza che emergano profili di colpa né, soprattutto, elementi idonei a dimostrare un nesso causale tra l'operato sanitario e il decesso del paziente.
Neppure le ulteriori censure articolate da parte attrice in sede di comparsa conclusionale appaiono idonee a scalfire la tenuta logico-scientifica della consulenza tecnica d'ufficio, né a giustificarne la rinnovazione.
In tale sede, gli attori hanno reiterato le contestazioni già formulate nel corso del giudizio, qualificando la CTU come “viziata” e non rispondente alle osservazioni dei consulenti di parte, ribadendo la richiesta di rinnovo dell'elaborato peritale. In particolare, è stato nuovamente dedotto che i CTU non avrebbero confutato adeguatamente le note critiche dei CCTT, fondate su documentazione clinica, letteratura scientifica e protocolli;
che le comorbidità del paziente (OSAS, epatopatia, obesità) avrebbero dovuto costituire un fattore di aggravamento tale da imporre una maggiore prudenza e un intervento anticipato;
che il ricovero in Terapia Intensiva sarebbe avvenuto in assenza di una diagnosi corretta e senza previa valutazione otorinolaringoiatrica, nonostante sintomi già evidenti sin dall'intervento del 118 e dall'accesso in Pronto Soccorso;
che sarebbero stati trascurati dati clinici rilevanti ex ante, quali la leucocitosi con neutrofilia;
e che la condotta dovuta avrebbe richiesto una tempestiva visita ORL con fibroendoscopia laringea, diagnosi di epiglottite, terapia antibiotica e messa in sicurezza elettiva delle vie aeree.
Sono state inoltre riproposte le doglianze relative a un presunto errore di inquadramento clinico, assumendo che i sanitari avrebbero erroneamente orientato la diagnostica e la terapia verso una patologia delle basse vie aeree, mentre la sintomatologia sarebbe stata indicativa di un'ostruzione delle vie aeree superiori;
è stata ribadita la tesi della
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prevedibilità ed evitabilità dell'esito letale, sostenendo che una diagnosi “ex ante” di epiglottite avrebbe evitato il decesso;
è stata infine prospettata una gestione inadeguata dell'emergenza, con un presunto “parcheggio” del paziente in un reparto non idoneo e una tardiva esecuzione della tracheotomia.
Tali censure non possono essere condivise.
Esse, infatti, ripropongono valutazioni già esaminate e puntualmente confutate dal
Collegio peritale, muovendo ancora una volta da una ricostruzione degli eventi condotta in larga parte ex post, alla luce dell'esito infausto e degli accertamenti autoptici, e non già sulla base delle informazioni cliniche concretamente disponibili ai sanitari nel corso della degenza.
La CTU ha chiarito in modo persuasivo che le comorbidità del paziente, pur rilevanti ai fini della gravità complessiva del quadro, non imponevano automaticamente condotte differenti o interventi invasivi preventivi, ma giustificavano, piuttosto, un monitoraggio intensivo, che
è stato in effetti assicurato mediante il ricovero in Terapia Intensiva.
Parimenti infondata risulta la censura relativa al setting assistenziale e all'inquadramento clinico iniziale: dalla fase preospedaliera, al Pronto Soccorso, fino al ricovero in Terapia Intensiva, il paziente è stato costantemente gestito in ambienti specialistici e idonei alla gravità del quadro respiratorio. Gli accertamenti eseguiti e la terapia impostata risultavano coerenti con un quadro clinico che, nelle fasi iniziali, appariva prevalentemente riferibile a un interessamento delle basse vie aeree e che aveva mostrato una risposta favorevole al trattamento, con documentata stabilizzazione e miglioramento dei parametri clinici e strumentali.
Il successivo peggioramento, culminato nell'arresto cardiorespiratorio, è stato correttamente qualificato dai CTU come improvviso e non prevedibile;
anche in tale frangente, la gestione dell'emergenza è risultata tempestiva e conforme alle buone pratiche cliniche, senza che possano ravvisarsi ritardi o omissioni causalmente rilevanti. Il riscontro autoptico di una patologia sovraglottica, emerso solo post mortem, spiega l'exitus ma non consente di retroproiettare tale dato sulle scelte cliniche precedenti, che devono essere valutate esclusivamente in una prospettiva ex ante.
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Quanto alla consulenza ORL e alle manovre invasive preventive, la CTU ha chiarito che esse non erano obbligatorie né indispensabili in assenza di segni clinici inequivoci di imminente ostruzione delle vie aeree, e che una consulenza specialistica avrebbe potuto, al più, orientare la diagnosi, senza però risultare idonea a modificare con elevata probabilità il percorso terapeutico o l'esito finale. Analogamente, l'asserita necessità di una terapia antibiotica non risulta dimostrata alla luce dei dati disponibili all'epoca, in presenza di tamponi faringei negativi e di un quadro eziologico non univoco.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ribadirsi che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio risultano complete, coerenti e logicamente motivate, avendo dato puntuale risposta a tutte le principali critiche sollevate da parte attrice. Esse possono pertanto essere integralmente condivise e poste a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 61
c.p.c., con conseguente rigetto della domanda attorea per difetto di prova della colpa sanitaria e del nesso causale.
Dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta dal
Collegio peritale (Prof. Dott. e Dott.ssa , emerge in modo chiaro, Per_6 Per_7 Per_8 coerente e logicamente argomentato l'assenza di profili di responsabilità sanitaria in capo ai sanitari dell , nonché l'insussistenza del nesso causale tra la Controparte_1 condotta dagli stessi tenuta e il decesso del Sig. Persona_1
Come si è detto, la CTU ha escluso che, sulla base dei segni clinici e strumentali disponibili nelle fasi iniziali del ricovero, sussistessero elementi tali da imporre, secondo le buone pratiche cliniche e la letteratura scientifica di riferimento, il ricorso a manovre invasive preventive (intubazione oro-tracheale o tracheotomia elettiva) ovvero l'attivazione urgente di una consulenza specialistica otorinolaringoiatrica. L'andamento clinico del paziente, infatti, risultava inizialmente caratterizzato da una risposta favorevole alla terapia medica instaurata, con documentato miglioramento soggettivo e oggettivo delle condizioni respiratorie.
Il successivo e drammatico peggioramento del quadro clinico, culminato nell'arresto cardiorespiratorio, è stato qualificato dai consulenti come evento improvviso, repentino e non prevedibile sulla base dei dati clinici disponibili fino a quel momento.
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Quanto alla diagnosi di epiglottite, la CTU ha evidenziato come essa sia stata formulata solo post mortem, all'esito degli accertamenti anatomopatologici, e come la letteratura scientifica non consenta di affermare, in termini generali, l'obbligatorietà di un approccio invasivo precoce nell'adulto in assenza di segni clinici inequivoci di ostruzione imminente delle vie aeree. Le fonti richiamate dalla parte attrice non risultano idonee a fondare un giudizio di colpa professionale né a dimostrare che una diversa condotta avrebbe, con ragionevole probabilità, evitato l'evento letale.
Ne consegue che non risulta provata alcuna deviazione dell'operato dei sanitari dal modello della condotta diligente, prudente e perita, né è stato dimostrato, secondo il criterio del “più probabile che non”, un nesso causale tra le condotte contestate e il decesso del paziente. Deve pertanto escludersi anche la configurabilità di una perdita di chance di sopravvivenza imputabile alla struttura sanitaria convenuta.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità sanitaria, il giudizio sul nesso causale deve essere condotto secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, valutando ex ante se la condotta alternativa lecita, che si assume omessa, avrebbe avuto concrete e apprezzabili probabilità di evitare l'evento lesivo. Tale verifica non può fondarsi su ricostruzioni ipotetiche o su valutazioni retrospettive influenzate dall'esito infausto, ma deve ancorarsi esclusivamente agli elementi clinici disponibili al momento dell'agire medico. Nel caso di specie, la CTU ha escluso che, sulla base dei segni clinici, dei parametri strumentali e dell'evoluzione documentata del quadro respiratorio nelle ore antecedenti l'evento acuto, sussistessero indicatori idonei a rendere prevedibile un'improvvisa e repentina ostruzione critica delle vie aeree superiori. Al contrario, la documentazione clinica attestava una fase di stabilizzazione del quadro respiratorio, con risposta favorevole alla terapia farmacologica instaurata e assenza di elementi tali da imporre, secondo le evidenze scientifiche, un intervento invasivo preventivo. Ne consegue che l'ipotizzata condotta alternativa prospettata da parte attrice — consistente nell'attivazione urgente di una consulenza otorinolaringoiatrica e nella precoce messa in sicurezza delle vie aeree mediante intubazione o tracheotomia elettiva — non risulta dimostrata come idonea, con elevato grado di probabilità logica e
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scientifica, a scongiurare l'evento morte. La letteratura medica richiamata in CTU, infatti, evidenzia come, nell'adulto, l'epiglottite presenti un decorso clinico variabile e imprevedibile e come l'approccio terapeutico privilegi, in assenza di segni inequivoci di imminente compromissione respiratoria, il monitoraggio intensivo piuttosto che il ricorso sistematico a manovre invasive, gravate esse stesse da rischi non trascurabili.
In definitiva, anche a voler ipotizzare, in astratto, una diversa strategia diagnostico- terapeutica, non è stato dimostrato che essa avrebbe, secondo un giudizio di alta probabilità logica e scientifica, evitato o significativamente ritardato l'evento letale. Difetta pertanto la prova del nesso causale tra le condotte contestate e la morte del paziente, con conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità sanitaria, ivi compresa la dedotta perdita di chance di sopravvivenza, la quale presuppone pur sempre la dimostrazione di una concreta e apprezzabile probabilità di un esito migliore, nella specie non riscontrabile.
La domanda risarcitoria proposta da parte attrice va conseguentemente rigettata.
Esclusa la responsabilità sanitaria della convenuta, risultano assorbite le ulteriori questioni.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico degli attori, in solido, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, inquadrandola nelle cause di valore indeterminabile complessità bassa avendo a riguardo i medi tariffari, e liquidate in favore del convenuto in complessivi €7.500,00 per onorari di avvocato, , oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico dell'attore e ne ordina la rifusione in favore del convenuto, ove da questi anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 Controparte_1
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1. Rigetta le domande risarcitorie proposte da e Parte_1
ontro per le motivazioni Parte_2 Controparte_1
esposte in parte narrativa;
2. condanna parti attrici in solido al pagamento delle spese di lite cche quantifica in complessivi € 7.500,00, per onorari di avvocato, , oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Pone le spese ed onorari delle C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico delle attrici e ne ordina la rifusione in favore del convenuto
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 16.12.2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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