Articolo 3 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
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5 maggio 1968
Art. 3. Limiti dell'attivita' professionale

Le mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo nonche' nella lettera m), per quanto si attiene alle attivita' di cui alla lettera a), possono esser esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968
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