Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00905/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata, in data 20.11.2025, corretta con decreto collegiale per errore materiale n. -OMISSIS- del 24.01.2026, resa da codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, nel giudizio recante n.R.G. -OMISSIS-, passata in giudicato, per mancata impugnazione, con la quale è stato accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto dal sig. -OMISSIS- e, per l’effetto, annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
- per l’accertamento dell’inottemperanza delle Amministrazioni intimate al giudicato formatosi sulla predetta sentenza e la conseguente declaratoria dell’obbligo delle stesse di conformarsi al decisum , nonché per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e per la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Torino;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. RO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata, in data 20 novembre 2025, resa dal T.A.R. per il Piemonte, Sezione Terza, nel giudizio recante n. R.G. 1620/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale è stato accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto dal sig. -OMISSIS- e, per l’effetto, annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
La sentenza, nel far salva la riedizione del potere amministrativo, ha precisato come restasse impregiudicato il potere della Questura di rendere una nuova determinazione, anche di identico esito rispetto a quella annullata.
In particolare, il sig. -OMISSIS- ha contestato attraverso il ricorso per ottemperanza l’inerzia dell’Amministrazione, in quanto “ la Questura di Torino non ha adottato alcun provvedimento in esecuzione del giudicato, omettendo di riavviare e concludere il procedimento amministrativo ”.
In data 31 marzo 2026 è stato adottato dalla Questura di Torino il decreto di rigetto dell’istanza volta a ottenere il rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso per l’ottemperanza, salva la possibilità di proposizione di un ricorso autonomo da parte del sig. -OMISSIS- diretto ad avversare il decreto di rigetto adottato da ultimo dalla Questura.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, ferma la rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione a corrispondere le spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore attoreo, ferma la rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA ET, Presidente FF
RO ON, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO ON | LA ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.