Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02457/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2457 del 2025, proposto da
Arte Casa Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Recupero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota n. 54724 del 2.10.2025 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, di diniego di rilascio del premesso di costruire richiesto dalla società ricorrente, in una agli atti premessi, connessi e conseguenziali (ivi compresa la nota di avvio del procedimento n. 43033 del 28.7.2025 del medesimo Comune di Barcellona Pozzo di Gotto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. TO TE IM LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente esponeva che, in data 31 maggio 2024 (pratica edilizia 23089), aveva chiesto al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il rilascio di permesso di costruire - sul terreno sito in Contrada Dromo acquistato con contratto del 18.4.2024 - per la realizzazione di una copertura metallica prefabbricata e smontabile, da adibire a ricovero di mezzi.
Ne era seguita comunicazione dei motivi ostativi del 10 luglio 2024 e, in data 16 luglio 2024, le controdeduzioni, da parte dell’odierna ricorrente, finalizzate a dimostrare l’inconfigurabilità dei motivi asseritamente ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Il procedimento non si era, però, concluso né con provvedimento definitivo di rigetto, né con provvedimento di altro genere.
Per l’effetto, la ricorrente aveva trasmesso ulteriore istanza (pratica edilizia 23314) attinente alla costruzione della medesima copertura metallica, finalizzata al superamento delle criticità manifestate dal Comune con la suddetta nota del 10 luglio 2024.
Con nota del 21 febbraio 2025, il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento di diniego sul rilievo che:
a) l’intervento sarebbe ricaduto in zona omogenea Fa (disciplinata dall’art. 90 delle Norme Tecniche d’Attuazione del vigente piano regolatore comunale), onde l’incompatibilità del progetto presentato da Arte Casa Immobiliare con la destinazione urbanistica dell’area;
b) l’intervento non avrebbe rispettato le Prescrizioni Esecutive adottate nel 2017 (e non ancora approvate) e, in particolare, quelle operanti nella zona Fa/1, disciplinata dall’art. 35 delle Norme Tecniche Attuazione delle predette Prescrizioni Esecutive.
La ricorrente aveva, dunque, presentato controdeduzioni finalizzate a dimostrare l’insussistenza dei presupposti per il rigetto dell’istanza, osservando, in particolare, che i vincoli collegati alle riferite destinazioni urbanistiche Fa e Fa/1 avrebbero natura espropriativa e sarebbero decaduti.
2. A fronte dell’inerzia del Comune nel provvedere aveva presentato ricorso al fine di far dichiarare l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza di permesso di costruire dell’8 ottobre 2024. Il ricorso era stato accolto con sentenza di questo Tribunale n. 2639 del 12 settembre 2025.
3. Nelle more, il Comune, con nota n. 43033 del 28.7.2025, aveva inoltrato un ulteriore preavviso di rigetto (relativo ad entrambe le pratiche edilizie, n. 23089 e n. 23314), avendo rilevato che:
a) le opere in progetto sarebbero ricadute nelle Prescrizioni Esecutive della zona Fa/1 le cui misure di salvaguardia devono ritenersi decadute;
b) le opere in progetto sarebbero ricadute in zona Fa, “da ritenersi vincolo ablativo, in regime decadenziale”;
c) le opere in progetto sarebbero ricadute all’interno della delimitazione del centro abitato comunale ove - ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001 - sarebbero consentiti soltanto gli interventi previsti dall’art. 3, primo comma, lett. a), b) e c) del medesimo D.P.R..
Sulla base delle predette allegazioni, il Comune aveva comunicato “ l’avvio del procedimento di diniego delle pratiche 23089 e 23314 per contrasto con le prescrizioni dell’art. 9, comma 1,
lettera a, del D.P.R. 380/2001, ricadendo le aree di che trattasi all’interno del centro abitato ”.
4. Infine, con la nota in epigrafe individuata, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, rilevato che “ la proposta progettuale allegata all’istanza di PDC in oggetto non trova seguito nella nota di riscontro a firma del tecnico incaricato, prot. 44234 del 04/08/2025 e che pertanto permangono le criticità rilevate in fase di istruttoria ”, aveva disposto “ il diniego definitivo dell’istanza in oggetto ”.
5. Ad opinione della parte ricorrente il provvedimento sarebbe stato illegittimo per i seguenti motivi.
5.1. Rilevava, in primo luogo, che la motivazione dell’inclusione nel centro abitato sarebbe stata diversa da quanto originariamente indicato nel preavviso, in merito all’ubicazione in zona omogenea Fa e, in particolare, riguardo all’applicabilità delle Prescrizioni Esecutive della zona Fa/1.
Evidenziava, in proposito, che, in base all’art. 20 del D.P.R. 380/01, terzo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 sarebbe stato possibile un solo preavviso di rigetto dell’istanza di permesso di costruire basato su specifiche ragioni da illustrare nella relativa relazione, mentre non avrebbero potuto ritenersi consentiti plurimi preavvisi di rigetto, successivi l’uno all’altro e basati su ragioni diverse da quelle individuate nel primo preavviso di rigetto.
Non sarebbe stato ammissibile, per l’Amministrazione, “correggere il tiro” ed inoltrare un nuovo preavviso di diniego, fondato su motivi diversi, ma già emergenti dall’istruttoria.
In ogni caso, non sarebbe stato ammissibile l’inoltro del secondo preavviso di rigetto o a distanza di oltre nove mesi dalla presentazione dell’istanza.
Lamentava, infine, che, a fronte delle controdeduzioni di Arte Casa in merito al fatto che l’immobile sarebbe ubicato in zona esterna al centro abitato, il Comune non avrebbe rilevato alcunché di specifico.
Il capannone, dunque, sarebbe venuto a ricadere in area esterna al centro abitato, come confermato dalla planimetria allegata alle controdeduzioni del 4 agosto 2025, con la conseguenza che avrebbe dovuto ritenersi possibile e consentita la realizzazione di nuove costruzioni.
5.2. Per tutte le predette ragioni, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
6. Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si costituiva in giudizio in data 25 novembre 2025 e, con memoria del 5 dicembre successivo, sosteneva l’infondatezza dell’avversato ricorso.
7. Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025, fissata per la trattazione della domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, parte ricorrente rinunciava alla propria istanza in vista della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
8. In prossimità dell’udienza di discussione, le parti depositavano documenti e memorie ex art. 73 c.p.a.
9. Con memoria di replica del 19 gennaio 2026, la Società ricorrente eccepiva l’inammissibilità della documentazione prodotta dal Comune in data 14 gennaio 2026, quando era già spirato il termine di quaranta giorni di cui all’art. 73 c.p.a.
10. All’esito della pubblica udienza del 10 febbraio 2026, alla quale comparivano i difensori delle parti la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
11. In via preliminare, deve ritenersi fondata e va, dunque, accolta l’eccezione di tardività sollevata dalla parte ricorrente con riguardo al deposito documentale effettuato dal Comune in data 14 gennaio 2026, ferma restando la tempestività della memoria di replica prodotta in pari data.
É evidente, infatti, la violazione del disposto dell’art 73 c.p.a che prevede il potere delle parti di produrre documenti fino a 40 giorni liberi prima dell'udienza, produrre memorie fino a 30 giorni liberi prima dell’udienza e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza fino a 20 giorni liberi prima.
Nel caso di specie, considerata la fissazione dell’udienza pubblica per la data del 10 febbraio è palese la tardività del deposito documentale sopra indicato.
12. Ciò premesso, deve ritenersi infondato, anzitutto, il primo motivo di ricorso nel quale la parte ricorrente ha lamentato che sarebbe stata violata la disciplina in materia di preavviso di rigetto in ragione della plurima e successiva formulazione di preavvisi dal diverso contenuto.
Infatti, non può ravvisarsi un motivo di illegittimità nel fatto che, a seguito delle controdeduzioni della parte, l’Amministrazione abbia dedotto nel successivo preavviso di rigetto, motivi ulteriori di inammissibilità dell’intervento, consistenti nell’ubicazione dell’immobile in centro storico.
Sul punto è certamente vero che si fronteggiano due orientamenti giurisprudenziali non omogeni, il primo dei quali, piuttosto rigoroso, esclude la possibilità per l'Amministrazione di emettere successivi preavvisi di rigetto, sul presupposto che la funzione dell'istituto sarebbe quella di far emergere tutti i motivi ostativi prima della chiusura del procedimento, non di avviare un dialogo con il privato (TAR Puglia, sentenza 1272/2009).
Tuttavia, appare preferibile l’orientamento meno restrittivo che consente la reiterazione del preavviso di rigetto per lo meno quando, a seguito delle osservazioni del privato, l'Amministrazione intenda fondare il proprio diniego definitivo su motivi nuovi, non desumibili né dal primo preavviso né dalle controdeduzioni dell'interessato.
Su tale scia si colloca una recente pronuncia del Consiglio di Stato, secondo cui la norma di cui all'art. 10- bis della legge n. 241/1990 “ deve essere letta nel senso che il preavviso di rigetto deve essere effettivamente reiterato quando l’amministrazione intenda porre a base del diniego nuove circostanze non desunte dalla memoria presentata dalla parte in seguito ad un primo preavviso di rigetto, in relazione alle quali non si può presumere che la parte ne sia a conoscenza, che ne abbia fatto oggetto di valutazione o che siano dimostrate ” (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 435 del 20/1/2026).
In definitiva, secondo tale prospettazione, che il Collegio ritiene preferibile, in presenza di nuove circostanze che emergano nel corso del procedimento, la reiterazione de preavviso di rigetto appare legittima, in quanto posta a garanzia di una a corretta partecipazione al procedimento amministrativo e di una motivazione adeguata del provvedimento finale.
In tale ottica, la censura in esame deve ritenersi, con riferimento alla concreta fattispecie, priva di fondamento, dal momento che tali atti infraprocedimentali dell’amministrazione sono stati adottati a fronte della presentazione di istanze edilizie distinte.
Infatti, se la prima istanza del 18 aprile 2024 riguardava la semplice realizzazione di un capannone ad uso ricovero automezzi, con quella dell’8 ottobre 2024, in aggiunta al precedente progetto era stata aggiunta la concessione in uso, in favore del Comune, di una parte del fondo per la realizzazione di un autoparco.
Quindi, a fronte della comunicazione di avvio del procedimento di diniego di questa seconda richiesta, la società ricorrente interveniva nel procedimento con altre note di controdeduzioni, all’esito delle quali, anche alla luce della pronuncia di questo TAR sul silenzio inadempimento dell’Amministrazione, il Comune adattava, infine, il provvedimento finale.
È evidente, dunque, alla luce di tale svolgimento dei fatti e dell’aggiornamento avvenuto in corso d’opera dell’originario progetto edilizio presentato dalla ricorrente, la piena legittimità della successiva adozione di distinti atti di preavviso di diniego.
In tal senso non è decisivo che in tali preavvisi si sia fatto prima riferimento alla destinazione urbanistica della zona e, successivamente, all’inclusione dell’area nel centro abitato, considerato che, come appena esposto, tali riscontri dell’Amministrazione hanno fatto riferimento a due diverse istanze dal contenuto almeno parzialmente diverso.
Non si tratta, dunque, di un’inammissibile correzione del tiro, bensì del riscontro distinto a due diverse richieste del privato.
13. Infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso, in quanto la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/90 per la mancata analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte non può rendere di per sé illegittimo il provvedimento.
Anche da ultimo, in proposito, è stato affermato che “ ai fini della validità di un provvedimento amministrativo, l'obbligo del preavviso di rigetto non richiede una confutazione analitica delle osservazioni dell'interessato ma una motivazione complessiva e logica che possa essere suffragata dagli elementi del procedimento, purché non contenga elementi nuovi inattesi rispetto alla comunicazione ex art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 ” (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 1/10/2025, n. 7644). La pronuncia sembra attagliarsi particolarmente al caso in esame, in quanto proprio per l’aggiunta di elementi nuovi nelle istanze presentate dalla ricorrente, sono state adottate le diverse comunicazioni di preavviso di rigetto indicate dalla stessa ricorrente.
14. Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi, invece, fondato in relazione alle censure che riguardano il merito della motivazione del provvedimento impugnato.
In effetti, emerge che, a fronte della contestazione formulata dalla ricorrente in merito all’effettiva ubicazione dell’immobile in centro storico, l’Amministrazione nulla ha osservato nelle proprie difese.
Deve aggiungersi che, anzi, l’Amministrazione sembra, in sostanza, condividere la prospettazione della parte ricorrente, in quanto nella nota comunale n. 54722 del 2 ottobre 2025, avente ad oggetto la richiesta di “chiarimenti ulteriori per la definizione del procedimento istruttorio”, riguardante la pratica edilizia n. 23089, avviata a seguito dell’istanza di permesso di costruire presentata il 31 maggio 2024, ha affermato, in aggiunta a quanto già in precedenza evidenziato che “ Quanto proposto non verifica il rispetto dell’indice volumetrico di cui all’art. 9 comma 1 lettera b del D.P.R. 380/2001, come anche recepito in Sicilia dalla L.R. n° 16/2016 ”.
Tale rilievo sembra sottintendere che l’intervento in questione non rientri nel perimetro del centro abitato, poiché il Comune ha altresì richiesto « ulteriori chiarimenti sulla volumetria impiegata, in quanto l’art. 9 del D.P.R. 380/2001 prescrive “fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà”. Infatti, l’edificazione in generale è subordinata al rispetto dell’indice volumetrico di 0,03 mc/mq; per le attività produttive, a quanto sopra, si aggiunge il rispetto del rapporto di copertura rispetto alla superficie asservita, in ragione di 1/10 ”.
In conclusione, ha colto nel segno, sulla base delle stesse osservazioni dell’Amministrazione interessata, la censura con cui la parte ricorrente ha affermato che la motivazione del provvedimento sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che l’intervento edilizio non sarebbe stato ammissibile in quanto il terreno su cui avrebbe dovuto realizzarsi il proposto intervento edilizio sarebbe ubicato in centro storico.
15. In conclusione, per le ragioni indicate, il ricorso deve essere accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione all’esito di eventuali valutazioni più approfondite.
16. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in giudizio dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego di rilascio del permesso di costruire.
Condanna il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al pagamento delle spese di causa in favore della società ricorrente che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AN RO, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
TO TE IM LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO TE IM LL | SE AN RO |
IL SEGRETARIO