TRIB
Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1598/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1598/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a via Mario Nicoletta c/o Pt_1 centro direzionale “Il Granaio”; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e
Giuseppe Lammirato, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elett.te domiciliata a Lamezia Terme, Piazza 5 Dicembre n. 1; rappresentata e difesa dall'Avv. Nedo Corti, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 12.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa assegnazione dei termini di 40 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg. per memorie di replica, è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
1 potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 02.09.2022 l Parte_1
in persona del relativo legale rappresentante pro tempore, ha proposto
[...] opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 452/2022, emesso in data 23.06.2022 e notificato il 24.06.2022, con cui il Tribunale di Crotone le aveva ingiunto di pagare in favore di nella sua qualità di cessionaria, o comunque mandataria, Controparte_1 del credito originariamente vantato da la somma pari ad € 361.200,28, CP_2 dovuta a titolo di corrispettivo per la fornitura di farmaci, oltre interessi, risarcimento ex art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002 e spese di lite.
Con l'atto introduttivo della presente fase di giudizio l'odierno opponente ha in particolare eccepito:
i) il difetto di legittimazione attiva della ricorrente;
ii) il difetto di prova del credito dalla stessa dedotto in sede monitoria;
iii) il parziale pagamento delle fatture allegate da controparte;
iii) l'infondatezza della pretesa risarcitoria di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, in accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e per l'effetto revocare il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata e nel merito, senza desistere dalla precedente assorbente eccezione e salvo gravame, accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in premessa;
3) in via ulteriormente subordinata, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposta è diverso ed inferiore di quello ingiunto e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo e accertare l'effettivo credito vantato;
4) rigettare comunque le richieste ex D. Lgs. 231/2002 per i motivi meglio esposti in narrativa».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 quale, riconoscendo l'intervenuto pagamento parziale del credito ingiunto (nei limiti dell'importo pari ad € 217.813,81) e contestando per il resto la fondatezza delle doglianze avversarie, ha insistito nel rigetto dell'opposizione.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della banca perché inammissibile ed infondata per quanto dedotto in narrativa;
2 2) nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal e per l'effetto condannarla CP_3 al pagamento in favore di dell'importo di € 159.265,53 per capitale, oltre Controparte_1 interessi moratori commerciali maturati e maturandi, da calcolarsi dalle singole scadenze delle bollette-fatture azionate al saldo ed oltre €1.000,00 per risarcimento ex art.6 d. gs.231/2002;
3) con condanna alle spese del presente giudizio di opposizione, nonché della precedente fase monitoria».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale ed emessa dal precedente Giudice, in data 23.03.2023, ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per un importo pari ad € 159.265,53, oltre interessi e spese, solo in data 26.01.2024 è subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato.
Sicché, preso atto della data di iscrizione a ruolo, all'udienza del 12.10.2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei suddetti termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(nella sua formulazione ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
2.1. - È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo - solo dopo aver assolto tale onere probatorio - limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: «il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
3 adempimento»).
2.2. - Tale regola generale rinviene un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il convenuto deve contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, posto che altrimenti essi devono ritenersi provati (cfr.
Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: «In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle»).
2.3. - Tale onere di specifica contestazione postula, purtuttavia, che l'attore abbia a sua volta preventivamente e tempestivamente dedotto, in modo dettagliato, gli elementi costitutivi del credito dedotto in giudizio, chiarendo il titolo costitutivo del diritto di cui asserisce di essere titolare.
3. - Poste le superiori premesse, nella specie, deve osservarsi quanti segue.
4. - Ad onta di quanto asserito da parte opposta (cfr. comparsa conclusionale),
l'odierna opponente ha già in limine litis, con l'atto introduttivo del presente giudizio, puntualmente eccepito il difetto di prova della pretesa creditoria fatta valere da controparte, ribadendo la necessità della produzione di un contratto di fornitura stipulato per iscritto a pena di nullità ed insuscettibile di essere provato aliunde, mediante atti equipollenti e/o riconoscimento del debito [cfr. atto di citazione, pagg. 4 e ss.: «si rileva che
l nulla deve a nessun titolo all'opponente. Infatti da Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo e dai documenti posti a corredo dello stesso non è possibile accertare
a quale titolo la mandante rivendica i crediti azionati. Dallo stesso non emerge se esiste un contratto tra le parti e se lo stesso è stato preceduto da regolare procedura ad evidenza pubblica.
Ovviamente chi assume di essere creditore deve dare prova del proprio credito e nel caso di crediti nei confronti di Enti Pubblici dell'esistenza di un regolare contratto di fornitura sottoscritto tra le parti a seguito della scelta del contraente da parte della P.A. con regolare procedura ad evidenza pubblica, poiché la forma scritta nei contratti con la P.A. viene richiesta ad substantiam. Nel ricorso non vengono nemmeno indicati i contratti in base ai quali si agisce e se gli stessi sono stati conclusi dopo regolare procedura ad evidenza pubblica. La costante Giurisprudenza di merito e di legittimità afferma che tutti i contratti con la Pubblica Amministrazione devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass., Sez. III, 11/03/2020, n. 7019; Cass., Sez. VI, 3/06/2014, n.
12392; Cass., Sez. I, 6/08/2014, n. 17711). La S.C. inoltre in più occasioni ha affermato che la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la
4 sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, 15/06/2020, п. 11465;
6/10/2016, n. 20033; Cass., Sez. I, 4/11/2013, n. 24679). Tale regime formale è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare
l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro
l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr. Cass., Sez. I, 20/03/2014, n. 6555;
26/01/2007, n. 1752), trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni (cfr. Cass., Sez. I, 14/04/2011, n. 8539; Cass., Sez. III,
9/01/2007, n. 209; 12/04/2006, n. 8621)…..In totale l ha già pagato del credito attivato la Pt_1 somma complessiva di €. 217.813,81 e residua pur a voler ritenere valida la pretesa del mandatario opposto la somma di €. 142.386,47. Anche sotto questo profilo senza rinunciare alle precedenti assorbenti eccezioni si ritiene che, in accoglimento se pur parziale della presente opposizione, debba essere revocato il decreto ingiuntivo opposto»].
La relativa contestazione è stata ribadita anche in sede di memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. («I difensori costituiti per parte opponente chiedono la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza del 23/03/2023 nella parte relativa all'ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter
c.p.c., gli stessi insistono inoltre per l'accoglimento di tutte le richieste formulate. Riguardo alla richiesta di revoca si rileva che contrariamente da quanto affermato nella motivazione dell'ordinanza sopra meglio identificata l'opponente ha contestato l'esistenza del credito non avendo il cessionario prodotto i contratti da cui deriverebbero i crediti e quindi non ha dato prova del credito vantato. Il pagamento di alcune delle fatture attivate non inficia la contestazione eseguita e non dagli stessi cogliere elementi di veridicità e la sussistenza del credito in contestazione. In primo luogo i crediti pagati potrebbero essere relativi a contratti esistenti mentre quelli non pagati sono privi di titoli non essendo stati depositati i contratti da cui i crediti scaturirebbero;
inoltre il mancato deposito dei contratti impedisce all'opposta di specificare le contestazioni in merito all'inesistenza del credito»).
5. - Tale eccezione, quindi, oltre ad essere specifica ed ampiamente argomentata, risulta altresì pienamente coerente con i principi enunciati dalla giurisprudenza in materia.
5.1. - Infatti, con riguardo all'eccezione di nullità dei contratti di appalto di fornitura da cui trae asseritamente origine il credito ceduto, deve rammentarsi che l'art. 17 del R.D.
18.11.1923 n. 2440 pone uno specifico limite funzionale alla generale capacità negoziale del contraente pubblico, prescrivendo il necessario perfezionamento per iscritto della fattispecie contrattuale onde garantire le esigenze di certezza dell'agire amministrativo anche ove si estrinsechi in un'attività iure privatorum nonché al fine di consentire i necessari controlli degli organi a ciò preposti.
5 5.2. - Quanto alle condizioni richieste affinché tale requisito formale possa dirsi soddisfatto, è stato chiarito che la forma scritta debba investire il consenso di entrambe le parti contrattuali, non essendo all'uopo sufficiente la mera consegna di moduli prestampati sottoscritti dal solo ente pubblico ed il successivo invio delle fatture commerciali (cfr. Cass., sez. I, 15.06.2015 n. 12316: «I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza
"secondo l'uso del commercio", non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Ne discende che le fatture prodotte in giudizio non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito»).
5.3. - D'altronde, quando per la validità del contratto è richiesta la forma scritta ad substantiam, ai fini della prova del suo valido perfezionamento non può ricorrersi né alla confessione (cfr. Cass. Civ. 31.10.1981 n. 5761) né al giuramento (cfr. art. 2739 c.c.).
5.4. - Ancora, la stessa giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che anche un eventuale riconoscimento del debito di cui all'art. 1988 c.c. non potrebbe comunque comportare la sanatoria del contratto privo della forma scritta prevista a pena di nullità né precludere la legittimazione del debitore ad invocare tale causa di invalidità del contratto (cfr. Cass. Civ., sez. VI-1, ord. 31.01.2022 n. 2855).
6. - Ciò posto, sulla scorta della predetta eccezione sollevata dall'odierna opponente, la Banca opposta avrebbe dovuto, dapprima, “dedurre” e, poi, “versare in atti” il Cont [... contratto stipulato in forma scritta tra la fornitrice e la committente CP_2
in ossequio alle preclusioni processuali cui è soggetta l'attività assertiva e Pt_1 probatoria delle parti.
6.1. - Sul punto, infatti, deve anzitutto ribadirsi che nell'esposizione delle proprie ragioni, l'attore (nella specie, inteso in senso sostanziale) deve aver cura di allegare tutti gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, senza poter pretendere di colmare un'eventuale carenza nella propria attività descrittiva mediante un rinvio per relationem alla documentazione allegata al proprio atto difensivo, atteso che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca tempestivamente – ossia nel rispetto delle scansioni temporali in cui si articola il processo civile – gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di trarre dalla stessa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate in sede introduttiva (cfr. Cass. 3258/89; Cass. 21621/07; Cass. 22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008
n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n. 29241).
6.2. - Il documento serve difatti a provare ciò che è stato affermato e non può invece
6 assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova, anche perché, altrimenti, si costringerebbe la controparte a dover ricavare l'allegazione, interpretando il documento, con violazione del contraddittorio (cfr. Trib. Savona 20.02.2019).
7. - Orbene, nella specie, tale onere di allegazione e prova incombente sull'odierna opposta non può ritenersi compiutamente assolto.
7.1. - Infatti, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte opposta, lungi dal descrivere dettagliatamente il procedimento di formazione negoziale cui si sarebbero attenute le parti ai fini della stipula del contratto (o dei contratti) per cui è causa, ha semplicemente fatto rinvio alla documentazione contestualmente prodotta, senza precisare “se, come ed in che misura” la stessa possa ritenersi idonea ai fini dell'insorgenza degli specifici diritti di credito – come tali “eterodeterminati” – fatti valere con il deposito del ricorso monitorio.
Tale lacuna assertiva preclude, conseguentemente, la possibilità di far gravare sulla pretesa debitrice un onere di contestazione specifica circa la documentazione solo genericamente indicata con la predetta memoria.
7.2. - Inoltre, quanto a tale serie di documenti, la stessa risulta comunque priva degli indispensabili requisiti richiesti ai fini dell'accertamento del valido perfezionamento del contratto per cui è causa.
7.2.a. - Segnatamente, Il “Decreto Dirigenziale n. 13766 del 23.11.2018” di cui all'allegato 6 ha ad oggetto la mera preventiva aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura di “farmaci biologici e biosimilari” e, in ogni caso, unitamente ad esso non è stato prodotto né l'allegato A (relativo alle «conferme offerte lotti aggiudicati») né l'allegato
B (contenente la «graduatoria di gara» e, quindi, l'indicazione delle società risultate vincitrici della relativa procedura ad evidenza pubblica).
7.2.b. - La “Determinazione n. G13051 del 02.10.2019” di cui all'allegato 7 consiste in un provvedimento emesso dalla Regione Lazio, senza che di essa sia stata precisata da parte opposta, nel rispetto delle relative preclusioni assertive, la sua afferenza allo specifico credito per cui è causa (che, si ripete, può validamente sorgere solo in presenza di una volontà contrattuale manifestata per iscritto dall . CP_3
7.2.c. - Le medesime considerazioni devono ritenersi valevoli per la “Determinazione dell'Amministratore Delegato di n. 298 del 16.09.2020” di cui all'allegato 8, Pt_2 trattandosi di provvedimento unilaterale afferente ad altra e diversa aggiudicazione di un appalto di fornitura di farmaci rispetto al quale non è documentato il consenso scritto dell CP_3
7.2.d. - Il documento di cui all'allegato 9 contiene una mera ricognizione dei crediti asseritamente ceduti da a ma nulla prova circa il CP_2 Controparte_1 consenso prestato per iscritto dall prima ancora che alla cessione di tali CP_3 crediti (necessario proprio perché vantato nei confronti di una p.a.), all'assunzione della relativa obbligazione.
7
7.2.e. - Quanto poi alla “convenzione del 31.01.2019” di cui all'allegato 5 (avente ad oggetto un mero “accordo quadro” tra la Stazione Unica Appaltante della Regione
Calabria e la , essa è stata prodotta, non già con file “.p7m”, ma mediante CP_2 un ordinario file “.pdf” (in cui è stato convertito il documento informatico), privo di qualsiasi coccarda e/o stringa grafica riportante il relativo certificato idoneo a riconoscere valore legale alle sottoscrizioni asseritamente apposte “digitalmente” in calce a tale documento (in cui è espressamente previsto che «le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 codice dell'amministrazione digitale CAD»).
Ne consegue che, atteso il principio posto dall'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 (secondo cui
"Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità
e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida"), a tale documento può semmai riconoscersi valore di mera bozza contrattuale ancora in attesa di valida sottoscrizione “con certificato di firma digitale”.
Peraltro, senza neppure essere state preventivamente e puntualmente descritte - sempre nel rispetto delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. - le modalità e le tempistiche con cui l avrebbe, volta per volta, aderito per iscritto alla CP_3 predetta convenzione inter alios acta, solo con la memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. si è fatto generico – oltre che tardivo – riferimento a taluni “ordini di fornitura”, senza procedere ad una loro dettagliata ricostruzione, così da renderne agevole alla controparte ed al giudice la consultazione e, soprattutto, la verifica della loro corrispondenza agli specifici crediti per cui è causa (ad esempio, non risulta tempestivamente allegato né tantomeno provato che i predetti ordini abbiano proprio ad oggetto la fornitura di farmaci di cui ai lotti oggetto della predetta convenzione, non essendovi in essi alcun riferimento alla convenzione del 31.01.2019).
Inoltre, alla predetta memoria sono stati allegati una serie di ordini con rispettivi documenti di trasporto del tutto privi di qualsiasi firma, con la conseguenza che non è Cont [... neppure provata la consegna dei farmaci asseritamente commissionati dall
Pt_1
8. - Sicché, sulla scorta delle superiori considerazioni, non essendo stato
8 tempestivamente dedotto ed adeguatamente provato il titolo costituivo dei singoli crediti per cui è causa, tanto è sufficiente ai fini della revoca sia del decreto opposto che della successiva ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 186 ter c.p.c. concessa dal precedente G.I., risultando ultroneo l'approfondito esame degli ulteriori motivi di censura pure formulati da parte opponente, in quanto afferenti a profili logicamente e cronologicamente succedanei, quali il valido perfezionamento della successiva cessione del credito e l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno da tardivo pagamento delle fatture ex art. 6 del D. Lgs. n. 231 del 2002.
*****************
Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1598/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 452/2022 del 23.06.2022 e l'ordinanza-ingiunzione emessa in data 23.03.2023;
2. condanna in persona del relativo l.r.p.t., a rifondere all Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., le spese del giudizio, che liquida in € CP_3
11.229,00 a titolo di compensi professionali, oltre € 634,00 per spese vive e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 10 Gennaio 2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1598/2022, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a via Mario Nicoletta c/o Pt_1 centro direzionale “Il Granaio”; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e
Giuseppe Lammirato, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elett.te domiciliata a Lamezia Terme, Piazza 5 Dicembre n. 1; rappresentata e difesa dall'Avv. Nedo Corti, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 12.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa assegnazione dei termini di 40 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg. per memorie di replica, è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
1 potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 02.09.2022 l Parte_1
in persona del relativo legale rappresentante pro tempore, ha proposto
[...] opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 452/2022, emesso in data 23.06.2022 e notificato il 24.06.2022, con cui il Tribunale di Crotone le aveva ingiunto di pagare in favore di nella sua qualità di cessionaria, o comunque mandataria, Controparte_1 del credito originariamente vantato da la somma pari ad € 361.200,28, CP_2 dovuta a titolo di corrispettivo per la fornitura di farmaci, oltre interessi, risarcimento ex art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002 e spese di lite.
Con l'atto introduttivo della presente fase di giudizio l'odierno opponente ha in particolare eccepito:
i) il difetto di legittimazione attiva della ricorrente;
ii) il difetto di prova del credito dalla stessa dedotto in sede monitoria;
iii) il parziale pagamento delle fatture allegate da controparte;
iii) l'infondatezza della pretesa risarcitoria di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, in accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e per l'effetto revocare il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata e nel merito, senza desistere dalla precedente assorbente eccezione e salvo gravame, accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in premessa;
3) in via ulteriormente subordinata, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposta è diverso ed inferiore di quello ingiunto e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo e accertare l'effettivo credito vantato;
4) rigettare comunque le richieste ex D. Lgs. 231/2002 per i motivi meglio esposti in narrativa».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 quale, riconoscendo l'intervenuto pagamento parziale del credito ingiunto (nei limiti dell'importo pari ad € 217.813,81) e contestando per il resto la fondatezza delle doglianze avversarie, ha insistito nel rigetto dell'opposizione.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della banca perché inammissibile ed infondata per quanto dedotto in narrativa;
2 2) nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal e per l'effetto condannarla CP_3 al pagamento in favore di dell'importo di € 159.265,53 per capitale, oltre Controparte_1 interessi moratori commerciali maturati e maturandi, da calcolarsi dalle singole scadenze delle bollette-fatture azionate al saldo ed oltre €1.000,00 per risarcimento ex art.6 d. gs.231/2002;
3) con condanna alle spese del presente giudizio di opposizione, nonché della precedente fase monitoria».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale ed emessa dal precedente Giudice, in data 23.03.2023, ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per un importo pari ad € 159.265,53, oltre interessi e spese, solo in data 26.01.2024 è subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato.
Sicché, preso atto della data di iscrizione a ruolo, all'udienza del 12.10.2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei suddetti termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(nella sua formulazione ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
2.1. - È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo - solo dopo aver assolto tale onere probatorio - limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: «il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
3 adempimento»).
2.2. - Tale regola generale rinviene un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il convenuto deve contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, posto che altrimenti essi devono ritenersi provati (cfr.
Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: «In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle»).
2.3. - Tale onere di specifica contestazione postula, purtuttavia, che l'attore abbia a sua volta preventivamente e tempestivamente dedotto, in modo dettagliato, gli elementi costitutivi del credito dedotto in giudizio, chiarendo il titolo costitutivo del diritto di cui asserisce di essere titolare.
3. - Poste le superiori premesse, nella specie, deve osservarsi quanti segue.
4. - Ad onta di quanto asserito da parte opposta (cfr. comparsa conclusionale),
l'odierna opponente ha già in limine litis, con l'atto introduttivo del presente giudizio, puntualmente eccepito il difetto di prova della pretesa creditoria fatta valere da controparte, ribadendo la necessità della produzione di un contratto di fornitura stipulato per iscritto a pena di nullità ed insuscettibile di essere provato aliunde, mediante atti equipollenti e/o riconoscimento del debito [cfr. atto di citazione, pagg. 4 e ss.: «si rileva che
l nulla deve a nessun titolo all'opponente. Infatti da Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo e dai documenti posti a corredo dello stesso non è possibile accertare
a quale titolo la mandante rivendica i crediti azionati. Dallo stesso non emerge se esiste un contratto tra le parti e se lo stesso è stato preceduto da regolare procedura ad evidenza pubblica.
Ovviamente chi assume di essere creditore deve dare prova del proprio credito e nel caso di crediti nei confronti di Enti Pubblici dell'esistenza di un regolare contratto di fornitura sottoscritto tra le parti a seguito della scelta del contraente da parte della P.A. con regolare procedura ad evidenza pubblica, poiché la forma scritta nei contratti con la P.A. viene richiesta ad substantiam. Nel ricorso non vengono nemmeno indicati i contratti in base ai quali si agisce e se gli stessi sono stati conclusi dopo regolare procedura ad evidenza pubblica. La costante Giurisprudenza di merito e di legittimità afferma che tutti i contratti con la Pubblica Amministrazione devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass., Sez. III, 11/03/2020, n. 7019; Cass., Sez. VI, 3/06/2014, n.
12392; Cass., Sez. I, 6/08/2014, n. 17711). La S.C. inoltre in più occasioni ha affermato che la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la
4 sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, 15/06/2020, п. 11465;
6/10/2016, n. 20033; Cass., Sez. I, 4/11/2013, n. 24679). Tale regime formale è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare
l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro
l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr. Cass., Sez. I, 20/03/2014, n. 6555;
26/01/2007, n. 1752), trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni (cfr. Cass., Sez. I, 14/04/2011, n. 8539; Cass., Sez. III,
9/01/2007, n. 209; 12/04/2006, n. 8621)…..In totale l ha già pagato del credito attivato la Pt_1 somma complessiva di €. 217.813,81 e residua pur a voler ritenere valida la pretesa del mandatario opposto la somma di €. 142.386,47. Anche sotto questo profilo senza rinunciare alle precedenti assorbenti eccezioni si ritiene che, in accoglimento se pur parziale della presente opposizione, debba essere revocato il decreto ingiuntivo opposto»].
La relativa contestazione è stata ribadita anche in sede di memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. («I difensori costituiti per parte opponente chiedono la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza del 23/03/2023 nella parte relativa all'ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter
c.p.c., gli stessi insistono inoltre per l'accoglimento di tutte le richieste formulate. Riguardo alla richiesta di revoca si rileva che contrariamente da quanto affermato nella motivazione dell'ordinanza sopra meglio identificata l'opponente ha contestato l'esistenza del credito non avendo il cessionario prodotto i contratti da cui deriverebbero i crediti e quindi non ha dato prova del credito vantato. Il pagamento di alcune delle fatture attivate non inficia la contestazione eseguita e non dagli stessi cogliere elementi di veridicità e la sussistenza del credito in contestazione. In primo luogo i crediti pagati potrebbero essere relativi a contratti esistenti mentre quelli non pagati sono privi di titoli non essendo stati depositati i contratti da cui i crediti scaturirebbero;
inoltre il mancato deposito dei contratti impedisce all'opposta di specificare le contestazioni in merito all'inesistenza del credito»).
5. - Tale eccezione, quindi, oltre ad essere specifica ed ampiamente argomentata, risulta altresì pienamente coerente con i principi enunciati dalla giurisprudenza in materia.
5.1. - Infatti, con riguardo all'eccezione di nullità dei contratti di appalto di fornitura da cui trae asseritamente origine il credito ceduto, deve rammentarsi che l'art. 17 del R.D.
18.11.1923 n. 2440 pone uno specifico limite funzionale alla generale capacità negoziale del contraente pubblico, prescrivendo il necessario perfezionamento per iscritto della fattispecie contrattuale onde garantire le esigenze di certezza dell'agire amministrativo anche ove si estrinsechi in un'attività iure privatorum nonché al fine di consentire i necessari controlli degli organi a ciò preposti.
5 5.2. - Quanto alle condizioni richieste affinché tale requisito formale possa dirsi soddisfatto, è stato chiarito che la forma scritta debba investire il consenso di entrambe le parti contrattuali, non essendo all'uopo sufficiente la mera consegna di moduli prestampati sottoscritti dal solo ente pubblico ed il successivo invio delle fatture commerciali (cfr. Cass., sez. I, 15.06.2015 n. 12316: «I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza
"secondo l'uso del commercio", non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Ne discende che le fatture prodotte in giudizio non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito»).
5.3. - D'altronde, quando per la validità del contratto è richiesta la forma scritta ad substantiam, ai fini della prova del suo valido perfezionamento non può ricorrersi né alla confessione (cfr. Cass. Civ. 31.10.1981 n. 5761) né al giuramento (cfr. art. 2739 c.c.).
5.4. - Ancora, la stessa giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che anche un eventuale riconoscimento del debito di cui all'art. 1988 c.c. non potrebbe comunque comportare la sanatoria del contratto privo della forma scritta prevista a pena di nullità né precludere la legittimazione del debitore ad invocare tale causa di invalidità del contratto (cfr. Cass. Civ., sez. VI-1, ord. 31.01.2022 n. 2855).
6. - Ciò posto, sulla scorta della predetta eccezione sollevata dall'odierna opponente, la Banca opposta avrebbe dovuto, dapprima, “dedurre” e, poi, “versare in atti” il Cont [... contratto stipulato in forma scritta tra la fornitrice e la committente CP_2
in ossequio alle preclusioni processuali cui è soggetta l'attività assertiva e Pt_1 probatoria delle parti.
6.1. - Sul punto, infatti, deve anzitutto ribadirsi che nell'esposizione delle proprie ragioni, l'attore (nella specie, inteso in senso sostanziale) deve aver cura di allegare tutti gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, senza poter pretendere di colmare un'eventuale carenza nella propria attività descrittiva mediante un rinvio per relationem alla documentazione allegata al proprio atto difensivo, atteso che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca tempestivamente – ossia nel rispetto delle scansioni temporali in cui si articola il processo civile – gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di trarre dalla stessa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate in sede introduttiva (cfr. Cass. 3258/89; Cass. 21621/07; Cass. 22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008
n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n. 29241).
6.2. - Il documento serve difatti a provare ciò che è stato affermato e non può invece
6 assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova, anche perché, altrimenti, si costringerebbe la controparte a dover ricavare l'allegazione, interpretando il documento, con violazione del contraddittorio (cfr. Trib. Savona 20.02.2019).
7. - Orbene, nella specie, tale onere di allegazione e prova incombente sull'odierna opposta non può ritenersi compiutamente assolto.
7.1. - Infatti, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte opposta, lungi dal descrivere dettagliatamente il procedimento di formazione negoziale cui si sarebbero attenute le parti ai fini della stipula del contratto (o dei contratti) per cui è causa, ha semplicemente fatto rinvio alla documentazione contestualmente prodotta, senza precisare “se, come ed in che misura” la stessa possa ritenersi idonea ai fini dell'insorgenza degli specifici diritti di credito – come tali “eterodeterminati” – fatti valere con il deposito del ricorso monitorio.
Tale lacuna assertiva preclude, conseguentemente, la possibilità di far gravare sulla pretesa debitrice un onere di contestazione specifica circa la documentazione solo genericamente indicata con la predetta memoria.
7.2. - Inoltre, quanto a tale serie di documenti, la stessa risulta comunque priva degli indispensabili requisiti richiesti ai fini dell'accertamento del valido perfezionamento del contratto per cui è causa.
7.2.a. - Segnatamente, Il “Decreto Dirigenziale n. 13766 del 23.11.2018” di cui all'allegato 6 ha ad oggetto la mera preventiva aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura di “farmaci biologici e biosimilari” e, in ogni caso, unitamente ad esso non è stato prodotto né l'allegato A (relativo alle «conferme offerte lotti aggiudicati») né l'allegato
B (contenente la «graduatoria di gara» e, quindi, l'indicazione delle società risultate vincitrici della relativa procedura ad evidenza pubblica).
7.2.b. - La “Determinazione n. G13051 del 02.10.2019” di cui all'allegato 7 consiste in un provvedimento emesso dalla Regione Lazio, senza che di essa sia stata precisata da parte opposta, nel rispetto delle relative preclusioni assertive, la sua afferenza allo specifico credito per cui è causa (che, si ripete, può validamente sorgere solo in presenza di una volontà contrattuale manifestata per iscritto dall . CP_3
7.2.c. - Le medesime considerazioni devono ritenersi valevoli per la “Determinazione dell'Amministratore Delegato di n. 298 del 16.09.2020” di cui all'allegato 8, Pt_2 trattandosi di provvedimento unilaterale afferente ad altra e diversa aggiudicazione di un appalto di fornitura di farmaci rispetto al quale non è documentato il consenso scritto dell CP_3
7.2.d. - Il documento di cui all'allegato 9 contiene una mera ricognizione dei crediti asseritamente ceduti da a ma nulla prova circa il CP_2 Controparte_1 consenso prestato per iscritto dall prima ancora che alla cessione di tali CP_3 crediti (necessario proprio perché vantato nei confronti di una p.a.), all'assunzione della relativa obbligazione.
7
7.2.e. - Quanto poi alla “convenzione del 31.01.2019” di cui all'allegato 5 (avente ad oggetto un mero “accordo quadro” tra la Stazione Unica Appaltante della Regione
Calabria e la , essa è stata prodotta, non già con file “.p7m”, ma mediante CP_2 un ordinario file “.pdf” (in cui è stato convertito il documento informatico), privo di qualsiasi coccarda e/o stringa grafica riportante il relativo certificato idoneo a riconoscere valore legale alle sottoscrizioni asseritamente apposte “digitalmente” in calce a tale documento (in cui è espressamente previsto che «le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 codice dell'amministrazione digitale CAD»).
Ne consegue che, atteso il principio posto dall'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 (secondo cui
"Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità
e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida"), a tale documento può semmai riconoscersi valore di mera bozza contrattuale ancora in attesa di valida sottoscrizione “con certificato di firma digitale”.
Peraltro, senza neppure essere state preventivamente e puntualmente descritte - sempre nel rispetto delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. - le modalità e le tempistiche con cui l avrebbe, volta per volta, aderito per iscritto alla CP_3 predetta convenzione inter alios acta, solo con la memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. si è fatto generico – oltre che tardivo – riferimento a taluni “ordini di fornitura”, senza procedere ad una loro dettagliata ricostruzione, così da renderne agevole alla controparte ed al giudice la consultazione e, soprattutto, la verifica della loro corrispondenza agli specifici crediti per cui è causa (ad esempio, non risulta tempestivamente allegato né tantomeno provato che i predetti ordini abbiano proprio ad oggetto la fornitura di farmaci di cui ai lotti oggetto della predetta convenzione, non essendovi in essi alcun riferimento alla convenzione del 31.01.2019).
Inoltre, alla predetta memoria sono stati allegati una serie di ordini con rispettivi documenti di trasporto del tutto privi di qualsiasi firma, con la conseguenza che non è Cont [... neppure provata la consegna dei farmaci asseritamente commissionati dall
Pt_1
8. - Sicché, sulla scorta delle superiori considerazioni, non essendo stato
8 tempestivamente dedotto ed adeguatamente provato il titolo costituivo dei singoli crediti per cui è causa, tanto è sufficiente ai fini della revoca sia del decreto opposto che della successiva ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 186 ter c.p.c. concessa dal precedente G.I., risultando ultroneo l'approfondito esame degli ulteriori motivi di censura pure formulati da parte opponente, in quanto afferenti a profili logicamente e cronologicamente succedanei, quali il valido perfezionamento della successiva cessione del credito e l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno da tardivo pagamento delle fatture ex art. 6 del D. Lgs. n. 231 del 2002.
*****************
Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1598/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 452/2022 del 23.06.2022 e l'ordinanza-ingiunzione emessa in data 23.03.2023;
2. condanna in persona del relativo l.r.p.t., a rifondere all Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., le spese del giudizio, che liquida in € CP_3
11.229,00 a titolo di compensi professionali, oltre € 634,00 per spese vive e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 10 Gennaio 2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
9