Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01745/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06753/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6753 del 2025, proposto da
ND IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 792/2025, depositata e resa pubblica il 19.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2996/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.10.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. FA FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso oggetto dell’odierno scrutinio la ricorrente espone che:
con sentenza n. 792/2025, pubblicata il 19.02.2025, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente, mediante l’accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e quindi per complessivi € 2.000,00, oltre interessi;
la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.10.2025;
la sentenza è stata notificata ai fini dell’esecuzione in data 30.07.2025 ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Con la proposizione del presente ricorso, notificato in data 3 dicembre 2025, la ricorrente agisce, dunque, per l’ottemperanza della predetta sentenza. La ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese di lite con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. In caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che questo TAR provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’Amministrazione e la condanna di quest’ultima alla corresponsione di una penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con atto depositato l'11 dicembre 2025, senza svolgere difese nel merito.
All’udienza camerale del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, il Collegio deve esaminare la sussistenza delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità dell'azione.
Il ricorso è ricevibile. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 45, comma 1, del c.p.a., il termine per il deposito del ricorso nel rito dell'ottemperanza è di quindici giorni dalla notificazione. Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato all'Amministrazione in data 3 dicembre 2025 e risulta depositato nel rispetto di tale termine perentorio.
Il ricorso è altresì ammissibile. L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è subordinata alla sussistenza di specifici presupposti. In primo luogo, è necessario il passaggio in giudicato della sentenza, condizione soddisfatta nel caso in esame, come comprovato dall'attestazione della cancelleria del Tribunale di Napoli Nord datata 27.10.2025. In secondo luogo, per le obbligazioni pecuniarie della Pubblica Amministrazione, l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima del quale non è possibile procedere ad esecuzione forzata. Tale termine costituisce condizione di procedibilità anche per il giudizio di ottemperanza. Nella fattispecie, la sentenza è stata notificata al Ministero in data 30 luglio 2025, mentre il presente ricorso per l'ottemperanza è stato notificato in data 3 dicembre 2025, dunque ad oltre 120 giorni di distanza, nel pieno rispetto della citata disposizione.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto. La sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Dagli atti di causa emerge in modo inequivocabile l'inadempimento dell'Amministrazione, la quale, pur essendosi costituita in giudizio, non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al giudicato né ha addotto ragioni ostative.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, assegnando alla parte ricorrente la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e accreditando sulla detta carta l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
L’Amministrazione resistente è altresì condannata a corrispondere la penalità di mora che è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza come previsto dall’articolo 114 c.p.a. e sarà dovuta sino al giorno dell’effettivo adempimento.
4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1.- Ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
2.- Nomina, in caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
3.- Condanna il Ministero resistente al pagamento della penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva.
4.- Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione a favore del difensore, siccome dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO UD, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
FA FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA FE | NO UD |
IL SEGRETARIO