Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 102.
L' articolo 250 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 250 - Riconoscimento. - Il figlio naturale puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non puo' avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il riconoscimento.
Il consenso non puo' essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi e' opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'".
L' articolo 250 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 250 - Riconoscimento. - Il figlio naturale puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non puo' avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il riconoscimento.
Il consenso non puo' essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi e' opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'".
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/1985, n. 790Provvedimento: In tema di riconoscimento del figlio naturale minore già riconosciuto da uno dei genitori, anche da parte dell'altro, la indagine sulla legittimità del rifiuto del consenso del primo di detti genitori, a norma ed agli effetti dell'art. 250 quarto comma cod. civ. (nel testo fissato dall'art. 102 della legge 19 maggio 1975 n. 151), va condotta tenendo presente che, in via normale e presumibile, l'interesse di detto minore è nel senso di acquisire anche il riconoscimento del secondo genitore, […]Leggi di più...
- filiazione·
- riconoscimento da parte dell'altro·
- famiglia·
- riconoscimento·
- condizioni·
- rifiuto del consenso del primo genitore·
- necessità di seri e specifici motivi·
- legittimità·
- filiazione naturale·
- da parte di uno dei genitori