Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03559/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01806/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2025, proposto da
RE CE NZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Spanò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale – Ufficio VII - Ambito Territoriale di Catania, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato nascente dalla sentenza n. 878/2024, emessa dal Tribunale civile di Catania - sezione Lavoro, datata 13 febbraio 2024 e pubblicata il 14 febbraio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale – Ufficio VII - Ambito Territoriale di Catania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. VA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania – sez. Lavoro ha accertato il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione, mediante accredito sulla medesima carta, delle relative somme, pari ad €. 2.000,00, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
Parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante la citata sentenza sia stata notificata con formula esecutiva al Ministero in data 16 febbraio 2025, l’intimata Amministrazione non ha adottato alcun atto che configuri una concreta esecuzione della sentenza indicata in epigrafe; sicché, persistendo l’inadempimento del Ministro intimato rispetto al giudicato formatosi sul predetto titolo, ha proposto ricorso ex art.112 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, chiedendo a questo Tribunale di ordinare all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza in favore della ricorrente, di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di una persistente inattività da parte dell’Ente debitore e, infine, di condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
3. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 4 novembre 2025 veniva emessa da questo Tribunale ordinanza istruttoria, in merito alla prova dell’avvenuta notifica del titolo all’Amministrazione e per la regolarizzazione della procura del difensore, che veniva regolarmente adempiuta dalla ricorrente in data 9 novembre 2025.
4. All’udienza camerale del 2 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.
4.1. Esso risulta ritualmente proposto, giusta notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza (del quale la parte ha depositato in atti apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Catania) e compimento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma 2, c.c., ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale sia per gli interessi, che vanno liquidati così come disposto nella decisione di cui si chiede l’esecuzione, e per gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato, e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono, invece, dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza della parte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi, nell’ulteriore termine di novanta giorni, senza ulteriore compenso, in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla natura della stessa, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di seguito esposti e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE NN RO, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
VA CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CC | SE NN RO |
IL SEGRETARIO