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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2484/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8812/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250063061868000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 661/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
L'avvocato documentalmente si riporta alla mancata prova della interruzione della prescrizione circa i mesi Gennaio febbraio marzo e aprile 2019, che nella tab. B , non sono riportati. Chiede una ridetermina dell'importo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli la cartella di pagamento n. 07120250063061868000 relativa alla tassa automobilistica dovuta in relazione all' annualità 2019 nonché sanzioni ed interessi, emessa dalla Regione Campania e notificata alla parte in data
08 aprile 2025.
Chiedeva in particolare dichiararsi l'avvenuta prescrizione o decadenza del credito per decorso del termine di decadenza triennale previsto dalla legge stante l'omessa notifica degli atti prodromici;
eccepiva altresì il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate CO e l'ente impositore (Regione Campania) che entrambe chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data odierna la Corte in composizione monocratica, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Destituita di fondamento deve anzitutto ritenersi la doglianza di nullità della cartella per carenza di motivazione.
Giova premettere che, alla stregua di consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione allorché la stessa, sia pure sommaria o semplificata, sia tale da esternare le ragioni del provvedimento ed il processo logico deduttivo seguito dall'Amministrazione Finanziaria nel procedere alla tassazione, in modo da consentire al destinatario di svolgere efficacemente le proprie difese attraverso l'impugnazione dell'atto (v., tra le altre, Cass., I sezione, 1/9/1995 n.9223; 26/7/1995 n.8173 e
Sezioni Unite 3/6/1987 n.4844 e 26/10/1988 n.5785 e 5787). Nello specifico, ai fini della validità della cartella di pagamento deve ritenersi sufficiente una motivazione che faccia riferimento alla causale della richiesta di pagamento ed ai criteri adottati dall'Ufficio nella determinazione in concreto della somma richiesta. Nel caso in esame, nella cartella impugnata risulta esplicitata la causale della richiesta, in particolare il tributo non corrisposto, l'importo delle sanzioni e degli interessi onde deve ritenersi assolto l'obbligo di motivazione imposto ai fini della validità dell'atto.
Parimenti infondata risulta l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione o decadenza della pretesa creditoria.
Giova premettere che, a norma dell'art. 5 D.L. n. 953/82, convertito con modif. dalla L. n. 53/83, il diritto a chiedere il pagamento delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento della tassa.
Nel caso di specie va osservato che, come si rileva dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania, la cartella impugnata, notificata l'08.04.2025, è stata preceduta, per la tassa auto relativa alle annualità 2019, da avviso di accertamento notificato al contribuente il 28/07/22 e non impugnato per cui è stata resa definitiva la pretesa tributaria relativa alla predetta annualità.
Sul punto, va altresì osservato che il contribuente medesimo avrebbe dovuto impugnare il suddetto avviso di accertamento per far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario dal momento che la cartella di pagamento può essere impugnata esclusivamente per far valere vizi propri dell'atto.
Alla luce di tali considerazioni, la cartella di pagamento impugnata è regolare ed è stata ritualmente e tempestivamente notificata;
il presente ricorso, pertanto, deve essere rigettato avendo l'ente impositore abbia correttamente operato chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
300,00 , per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri accessori , se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8812/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250063061868000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 661/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
L'avvocato documentalmente si riporta alla mancata prova della interruzione della prescrizione circa i mesi Gennaio febbraio marzo e aprile 2019, che nella tab. B , non sono riportati. Chiede una ridetermina dell'importo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli la cartella di pagamento n. 07120250063061868000 relativa alla tassa automobilistica dovuta in relazione all' annualità 2019 nonché sanzioni ed interessi, emessa dalla Regione Campania e notificata alla parte in data
08 aprile 2025.
Chiedeva in particolare dichiararsi l'avvenuta prescrizione o decadenza del credito per decorso del termine di decadenza triennale previsto dalla legge stante l'omessa notifica degli atti prodromici;
eccepiva altresì il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate CO e l'ente impositore (Regione Campania) che entrambe chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data odierna la Corte in composizione monocratica, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Destituita di fondamento deve anzitutto ritenersi la doglianza di nullità della cartella per carenza di motivazione.
Giova premettere che, alla stregua di consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione allorché la stessa, sia pure sommaria o semplificata, sia tale da esternare le ragioni del provvedimento ed il processo logico deduttivo seguito dall'Amministrazione Finanziaria nel procedere alla tassazione, in modo da consentire al destinatario di svolgere efficacemente le proprie difese attraverso l'impugnazione dell'atto (v., tra le altre, Cass., I sezione, 1/9/1995 n.9223; 26/7/1995 n.8173 e
Sezioni Unite 3/6/1987 n.4844 e 26/10/1988 n.5785 e 5787). Nello specifico, ai fini della validità della cartella di pagamento deve ritenersi sufficiente una motivazione che faccia riferimento alla causale della richiesta di pagamento ed ai criteri adottati dall'Ufficio nella determinazione in concreto della somma richiesta. Nel caso in esame, nella cartella impugnata risulta esplicitata la causale della richiesta, in particolare il tributo non corrisposto, l'importo delle sanzioni e degli interessi onde deve ritenersi assolto l'obbligo di motivazione imposto ai fini della validità dell'atto.
Parimenti infondata risulta l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione o decadenza della pretesa creditoria.
Giova premettere che, a norma dell'art. 5 D.L. n. 953/82, convertito con modif. dalla L. n. 53/83, il diritto a chiedere il pagamento delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento della tassa.
Nel caso di specie va osservato che, come si rileva dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania, la cartella impugnata, notificata l'08.04.2025, è stata preceduta, per la tassa auto relativa alle annualità 2019, da avviso di accertamento notificato al contribuente il 28/07/22 e non impugnato per cui è stata resa definitiva la pretesa tributaria relativa alla predetta annualità.
Sul punto, va altresì osservato che il contribuente medesimo avrebbe dovuto impugnare il suddetto avviso di accertamento per far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario dal momento che la cartella di pagamento può essere impugnata esclusivamente per far valere vizi propri dell'atto.
Alla luce di tali considerazioni, la cartella di pagamento impugnata è regolare ed è stata ritualmente e tempestivamente notificata;
il presente ricorso, pertanto, deve essere rigettato avendo l'ente impositore abbia correttamente operato chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
300,00 , per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri accessori , se dovuti.