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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9243 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 10/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2580/2025 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. NUCIFERO GIOVANNI come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: in persona Controparte_1 del legale rapp.te pro tempore
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/02/2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente alle dipendenze dell in qualità Controparte_1 di operaio, a far data dall'1.1.2013; che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali non aveva mai percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio;
che la datrice di lavoro non aveva ricompreso nella indennità versata all'istante, per i periodi di fruizione delle ferie annuali, le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale ovvero la
“indennità perequativa” e la “indennità compensativa”. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare in forza dell'art 7 della Direttiva 88/2003 il diritto del ricorrente ad ottenere per ciascun giorno di ferie goduto a partire dalla sua data di assunzione sino al luglio del 2022, le differenze sulle indennità compensativa e perequativa non erogate dalla datrice di lavoro, nella misura prevista dall'Allegato 2 all'ipotesi di accordo del 25.07.2012 e la quota di T.F.R. relativa a tali differenze b) per l'effetto condannare la al pagamento in favore del sig. CP_2
della somma di € 1.305,72 a titolo di Parte_1 differenze per le indennità perequativa e compensativa non versate, condannandola altresì a versare l'importo di € 107,65 sul TFR del lavoratore già accantonato c) condannare infine la società convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”. Rilevata la ritualità della notifica, l' non si CP_2 costituiva nel presente giudizio, rimanendo contumace. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa. Il ricorrente deduce l'omessa computazione dell'indennità perequativa e compensativa nella determinazione della retribuzione spettante durante i periodi di fruizione delle ferie, con riferimento all'arco temporale compreso tra gennaio 2013 e giugno 2022, nonché della corrispondente quota di TFR maturata sulle relative differenze retributive. Deve preliminarmente affermarsi in ossequio con quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte che: "In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva"; pertanto, "la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la L. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla L. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" (cfr., ex multis, Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017; 25761/2016; 9764/2000). Ciò premesso, con riferimento alla domanda azionata, occorre osservare che la Corte di Cassazione ha delineato il concetto di retribuzione spettante nell'ipotesi di mancata fruizione delle ferie annuali, facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in interpretazione della normativa comunitaria. In particolare, la Suprema Corte (nn. 13425/2019 e 37589/2021) ha affermato, con orientamento da ritenersi condivisibile, che esiste una nozione europea di
“retribuzione” spettante al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, come delineata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Tale direttiva, in assenza di una definizione specifica nella normativa interna, impone un'interpretazione conforme del diritto nazionale e sancisce il diritto del prestatore di lavoro a beneficiare di “ferie retribuite” per un periodo minimo di quattro settimane. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'interprete è tenuto, in primo luogo, a verificare il rapporto di funzionalità — ossia il nesso intrinseco — tra i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni allo stesso attribuite in esecuzione del contratto di lavoro. Inoltre, applicando le norme interne in conformità al diritto dell'Unione, occorre accertare se la retribuzione riconosciuta al dipendente durante il periodo minimo di ferie annuali corrisponda a quella imposta, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Il ragionamento della Corte di Cassazione è qui integralmente riportato con riferimento alla prima delle sentenze citate “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C230/11, punto Per_1 Per_2
22; del 29 novembre 2017, King, C-214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. Per_3
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C- Per_4
341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- CP_3
350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, Per_5 causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_6 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Per_7
e altri, punto 58 nonché) 11. L'obbligo di monetizzare
[...] le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Persona_6 Per_7
e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive
[...] precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LI e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_5
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LI e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30)”. Ne deriva che, secondo l'interpretazione elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e recepita dalla Corte di Cassazione, la retribuzione spettante durante il periodo feriale non deve necessariamente coincidere in modo identico con quella ordinaria, ma deve risultare ad essa “paragonabile” - o comunque considerata ai fini del relativo computo - ed essere di entità tale da non scoraggiare il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre esaminare, sotto il profilo giuridico, le indennità delle quali il ricorrente deduce la mancata inclusione nella retribuzione feriale - vale a dire l'indennità perequativa e l'indennità compensativa previste dall'accordo regionale del 2011 - e verificare se tali emolumenti presentino un rapporto di funzionalità, ossia un nesso intrinseco, con le mansioni attribuite al ricorrente. Questo Giudice, alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte e tenuto conto della funzione nomofilattica ad essa attribuita, ritiene di dover conformarsi a quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità nelle Ordinanze nn. 25840 e 25850 del 2024, le quali hanno affrontato fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio. In proposito, l'Accordo regionale del 15 dicembre 2011 — finalizzato, secondo quanto espressamente dichiarato, alla riprogrammazione delle politiche del lavoro nel settore del trasporto pubblico locale, al fine di sostenere la concorrenza, incrementare l'efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche mediante l'istituzione di un Fondo regionale — definiva, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione nelle sue componenti fissa e variabile. L'art. 3 del medesimo Accordo prevedeva, inoltre, un'indennità perequativa/compensativa, volta ad assicurare il mantenimento delle condizioni economiche vigenti per il personale in servizio, configurata quale emolumento fisso e pensionabile, determinato in relazione alle mansioni svolte e/o alla presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: -sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”. Occorre pertanto verificare se tali indennità debbano essere corrisposte anche durante i giorni di ferie fruiti dal personale, in conformità alle previsioni contrattuali. Il richiamo alla giornata di effettiva presenza o prestazione, nella logica della clausola contrattuale in esame, non ha la funzione di subordinare l'erogazione dell'emolumento, bensì quella di collegarlo alla retribuzione destinata a compensare la prestazione lavorativa. Ciò risulta confermato dal fatto che la quantificazione dell'indennità non avviene sulla base delle giornate di presenza del singolo dipendente, ma è determinata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Deve dunque ritenersi che tali indennità - determinate sulla base di parametri non correlati all'effettiva presenza del singolo dipendente, erogate in misura fissa, aventi natura pensionabile e rilevanti ai fini del TFR - risultino indiscutibilmente connesse all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a svolgere in virtù del proprio contratto di lavoro. Ne consegue che esse devono essere ricomprese, a pieno titolo, nella retribuzione da corrispondere anche durante i periodi di ferie, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza dell'Unione Europea. Quanto al profilo della dissuasività, esso attiene all'incidenza sulla retribuzione spettante durante il periodo feriale e, conseguentemente, sulla piena libertà del lavoratore di fruire del riposo costituzionalmente garantito. Il parametro di riferimento, in una valutazione astratta ex ante, non è il rapporto tra la quota di indennità mantenuta e quella non percepita, bensì il confronto tra la retribuzione ordinaria e quella effettivamente corrisposta nel periodo di ferie, avuto riguardo, peraltro, alla retribuzione giornaliera. È evidente che una riduzione di quest'ultima costituisce un concreto fattore dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto alle ferie. La Suprema Corte ha in ultimo chiarito “che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che il lavoratore dipendente , la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese , e, quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita………Deve essere ribadito che la retribuzione dovuta……. , comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamenti alla esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore”. Ed inoltre (Cass. n19991 del 2024)”nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. La domanda deve, pertanto, essere integralmente accolta, ritenendosi corretti i conteggi depositati in atti, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate per il periodo gennaio 2013 – giugno 2022, in relazione ai titoli indicati, oltre alla maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione annuale dei singoli crediti sino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a vedersi computare, Parte_1 nei giorni di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva delle indennità compensativa e perequativa così come erogata nei giorni di effettiva presenza;
2) per l'effetto condanna la resistente
[...] in persona del rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.305,72 a titolo di differenze per le indennità perequativa e compensativa non versate ed € 107,65 sul TFR già accantonato oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione al saldo;
3) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre Iva, CA e spese forfettarie come per legge con attribuzione.
Così deciso in data 10/12/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 10/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2580/2025 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. NUCIFERO GIOVANNI come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: in persona Controparte_1 del legale rapp.te pro tempore
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/02/2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente alle dipendenze dell in qualità Controparte_1 di operaio, a far data dall'1.1.2013; che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali non aveva mai percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio;
che la datrice di lavoro non aveva ricompreso nella indennità versata all'istante, per i periodi di fruizione delle ferie annuali, le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale ovvero la
“indennità perequativa” e la “indennità compensativa”. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare in forza dell'art 7 della Direttiva 88/2003 il diritto del ricorrente ad ottenere per ciascun giorno di ferie goduto a partire dalla sua data di assunzione sino al luglio del 2022, le differenze sulle indennità compensativa e perequativa non erogate dalla datrice di lavoro, nella misura prevista dall'Allegato 2 all'ipotesi di accordo del 25.07.2012 e la quota di T.F.R. relativa a tali differenze b) per l'effetto condannare la al pagamento in favore del sig. CP_2
della somma di € 1.305,72 a titolo di Parte_1 differenze per le indennità perequativa e compensativa non versate, condannandola altresì a versare l'importo di € 107,65 sul TFR del lavoratore già accantonato c) condannare infine la società convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese”. Rilevata la ritualità della notifica, l' non si CP_2 costituiva nel presente giudizio, rimanendo contumace. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa. Il ricorrente deduce l'omessa computazione dell'indennità perequativa e compensativa nella determinazione della retribuzione spettante durante i periodi di fruizione delle ferie, con riferimento all'arco temporale compreso tra gennaio 2013 e giugno 2022, nonché della corrispondente quota di TFR maturata sulle relative differenze retributive. Deve preliminarmente affermarsi in ossequio con quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte che: "In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva"; pertanto, "la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la L. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla L. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" (cfr., ex multis, Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017; 25761/2016; 9764/2000). Ciò premesso, con riferimento alla domanda azionata, occorre osservare che la Corte di Cassazione ha delineato il concetto di retribuzione spettante nell'ipotesi di mancata fruizione delle ferie annuali, facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in interpretazione della normativa comunitaria. In particolare, la Suprema Corte (nn. 13425/2019 e 37589/2021) ha affermato, con orientamento da ritenersi condivisibile, che esiste una nozione europea di
“retribuzione” spettante al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, come delineata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Tale direttiva, in assenza di una definizione specifica nella normativa interna, impone un'interpretazione conforme del diritto nazionale e sancisce il diritto del prestatore di lavoro a beneficiare di “ferie retribuite” per un periodo minimo di quattro settimane. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'interprete è tenuto, in primo luogo, a verificare il rapporto di funzionalità — ossia il nesso intrinseco — tra i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni allo stesso attribuite in esecuzione del contratto di lavoro. Inoltre, applicando le norme interne in conformità al diritto dell'Unione, occorre accertare se la retribuzione riconosciuta al dipendente durante il periodo minimo di ferie annuali corrisponda a quella imposta, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Il ragionamento della Corte di Cassazione è qui integralmente riportato con riferimento alla prima delle sentenze citate “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C230/11, punto Per_1 Per_2
22; del 29 novembre 2017, King, C-214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. Per_3
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C- Per_4
341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- CP_3
350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, Per_5 causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_6 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Per_7
e altri, punto 58 nonché) 11. L'obbligo di monetizzare
[...] le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Persona_6 Per_7
e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive
[...] precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LI e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_5
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LI e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30)”. Ne deriva che, secondo l'interpretazione elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e recepita dalla Corte di Cassazione, la retribuzione spettante durante il periodo feriale non deve necessariamente coincidere in modo identico con quella ordinaria, ma deve risultare ad essa “paragonabile” - o comunque considerata ai fini del relativo computo - ed essere di entità tale da non scoraggiare il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre esaminare, sotto il profilo giuridico, le indennità delle quali il ricorrente deduce la mancata inclusione nella retribuzione feriale - vale a dire l'indennità perequativa e l'indennità compensativa previste dall'accordo regionale del 2011 - e verificare se tali emolumenti presentino un rapporto di funzionalità, ossia un nesso intrinseco, con le mansioni attribuite al ricorrente. Questo Giudice, alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte e tenuto conto della funzione nomofilattica ad essa attribuita, ritiene di dover conformarsi a quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità nelle Ordinanze nn. 25840 e 25850 del 2024, le quali hanno affrontato fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio. In proposito, l'Accordo regionale del 15 dicembre 2011 — finalizzato, secondo quanto espressamente dichiarato, alla riprogrammazione delle politiche del lavoro nel settore del trasporto pubblico locale, al fine di sostenere la concorrenza, incrementare l'efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche mediante l'istituzione di un Fondo regionale — definiva, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione nelle sue componenti fissa e variabile. L'art. 3 del medesimo Accordo prevedeva, inoltre, un'indennità perequativa/compensativa, volta ad assicurare il mantenimento delle condizioni economiche vigenti per il personale in servizio, configurata quale emolumento fisso e pensionabile, determinato in relazione alle mansioni svolte e/o alla presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: -sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”. Occorre pertanto verificare se tali indennità debbano essere corrisposte anche durante i giorni di ferie fruiti dal personale, in conformità alle previsioni contrattuali. Il richiamo alla giornata di effettiva presenza o prestazione, nella logica della clausola contrattuale in esame, non ha la funzione di subordinare l'erogazione dell'emolumento, bensì quella di collegarlo alla retribuzione destinata a compensare la prestazione lavorativa. Ciò risulta confermato dal fatto che la quantificazione dell'indennità non avviene sulla base delle giornate di presenza del singolo dipendente, ma è determinata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Deve dunque ritenersi che tali indennità - determinate sulla base di parametri non correlati all'effettiva presenza del singolo dipendente, erogate in misura fissa, aventi natura pensionabile e rilevanti ai fini del TFR - risultino indiscutibilmente connesse all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a svolgere in virtù del proprio contratto di lavoro. Ne consegue che esse devono essere ricomprese, a pieno titolo, nella retribuzione da corrispondere anche durante i periodi di ferie, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza dell'Unione Europea. Quanto al profilo della dissuasività, esso attiene all'incidenza sulla retribuzione spettante durante il periodo feriale e, conseguentemente, sulla piena libertà del lavoratore di fruire del riposo costituzionalmente garantito. Il parametro di riferimento, in una valutazione astratta ex ante, non è il rapporto tra la quota di indennità mantenuta e quella non percepita, bensì il confronto tra la retribuzione ordinaria e quella effettivamente corrisposta nel periodo di ferie, avuto riguardo, peraltro, alla retribuzione giornaliera. È evidente che una riduzione di quest'ultima costituisce un concreto fattore dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto alle ferie. La Suprema Corte ha in ultimo chiarito “che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che il lavoratore dipendente , la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese , e, quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita………Deve essere ribadito che la retribuzione dovuta……. , comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamenti alla esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore”. Ed inoltre (Cass. n19991 del 2024)”nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. La domanda deve, pertanto, essere integralmente accolta, ritenendosi corretti i conteggi depositati in atti, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate per il periodo gennaio 2013 – giugno 2022, in relazione ai titoli indicati, oltre alla maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione annuale dei singoli crediti sino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a vedersi computare, Parte_1 nei giorni di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva delle indennità compensativa e perequativa così come erogata nei giorni di effettiva presenza;
2) per l'effetto condanna la resistente
[...] in persona del rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.305,72 a titolo di differenze per le indennità perequativa e compensativa non versate ed € 107,65 sul TFR già accantonato oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione al saldo;
3) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre Iva, CA e spese forfettarie come per legge con attribuzione.
Così deciso in data 10/12/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori