Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 24/12/2025, n. 23808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23808 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23808/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14748/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14748 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensiva degli effetti,
del provvedimento di revoca del nulla osta n. -OMISSIS- di accesso alla c.d. procedura dei flussi programmati, volta al rilascio del permesso soggiorno per attesa occupazione emessa dalla Prefettura di ROMA e comunicata in data 22 settembre 2025 a mezzo pec, e di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa VI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- col ricorso all’esame parte ricorrente ha impugnato, previa sospensione degli effetti, il decreto di revoca del nulla osta e di diniego dell’autorizzazione all’ingresso Prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 22 settembre 2025, emesso dalla Prefettura di Roma con riferimento alla domanda proposta dal rappresentante legale della società “-OMISSIS-” in favore dello stesso ricorrente;
- il provvedimento di revoca evidenzia la presenza di diversi motivi ostativi relativi al requisito economico e alloggiativo, in quanto non è stata allegata né la certificazione di idoneità alloggiativa, né l'asseverazione necessaria ai fini della dimostrazione del requisito economico invero carente del dettaglio analitico e della capacità economica dell’impresa e né la richiesta presentata al centro per l'impiego;
- in data 18 dicembre 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, depositando una memoria difensiva e documentazione relativa al procedimento di causa;
- alla camera di consiglio del 22 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della causa ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- parte ricorrente non ha depositato neppure in sede processuale la documentazione di cui l’Amministrazione ha riscontrato la mancanza, ivi inclusa l’asseverazione di cui all’art. 44 D.L. 73/2022, secondo il modello previsto dalla circolare dell’Ispettorato del Lavoro n. 3/2022 (disposizione che attribuisce alle parti l’onere di dover attestare la capacità economica attraverso l’asseverazione redatta da un professionista terzo, rimettendo all’amministrazione i successivi controlli, questo al fine evidente di agevolare la procedura, in linea con l’esigenza, specificata dall’art. 1 l. n. 241/1990, di efficacia dell’attività dell’amministrazione);
- pertanto, le carenze documentali che hanno portato all’adozione del provvedimento gravato non risultano colmate;
- la prospettata mancata ricezione del preavviso di revoca (comunque smentita dall’amministrazione resistente in ragione dell’invio agli indirizzi PEC indicati dalle parti nella domanda iniziale), a fronte di tali carenze documentali non colmate neanche in questa sede, non è tale da rendere illegittimo il provvedimento impugnato, atteso il carattere dovuto e vincolato dello stesso a fronte, tra l’altro, della mancata dimostrazione del requisito economico in capo al datore di lavoro;
- nella vicenda in oggetto l’Amministrazione non poteva, come dedotto da parte ricorrente, rilasciare un permesso per attesa occupazione, attesa l’indimostrata sussistenza in capo al datore di lavoro del requisito reddituale, oltre che del requisito alloggiativo, e perché in ogni caso, come evidenziato nel ricorso, il rapporto di lavoro con la AR ON non è mai stato instaurato, essendosi il datore di lavoro reso indisponibile all’assunzione e avendo poi avviato la procedura di liquidazione della società;
- il ricorso va quindi respinto perché infondato;
- le spese del giudizio, per il principio di soccombenza, sono liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la società indicata (“-OMISSIS-”).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NI NG, Presidente
VI SI, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI SI | NI NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.