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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1291/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BANDIERA NG PATRIZIA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2558/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Stilo - Viale Roma, 34 89049 Stilo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 365 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 328 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 aprile 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2014 e 2015, dell'importo rispettivamente di € 207,00 e € 206,00, notificati dal Comune di Stilo il 5 marzo 2025. Gli avvisi riguardano le particelle catastali del foglio 28 nn.
1001, 1002 e 1003 (derivate dal frazionamento dell'ex particella 78), n. 887, e nn. 238, 241 e 272.
La ricorrente ha dedotto:
L'insussistenza del presupposto impositivo, poiché le particelle ricadono in aree classificate dal PAI 2001 come P3 (pericolosità molto elevata) e R3 (rischio elevato), con conseguente inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 17 NAMS/2001.
La decadenza della destinazione urbanistica, poiché, in forza della L.R. Calabria n. 19/2002, le zone C prive di procedimenti attuativi devono considerarsi agricole. Il Comune avrebbe aderito alla procedura di cui all'art. 27-quater solo con delibera n. 13 del 29 marzo 2019, per cui negli anni oggetto di accertamento le aree erano agricole.
La presenza di un precedente analogo, con annullamento in autotutela degli avvisi IMU e TASI 2014 relativi alle stesse particelle notificati alla sig.ra Nominativo_1. Il Comune si è costituito depositando controdeduzioni di carattere generico.
Con memoria del 4 febbraio 2026 la ricorrente ha eccepito la tardività delle controdeduzioni, depositate il
2 febbraio 2026 oltre il termine perentorio di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, e ha ribadito i propri motivi, evidenziando come il nuovo certificato urbanistico del 2 dicembre 2025 non presenti alcuna modifica sostanziale rispetto a quello del 4 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che le controdeduzioni del Comune di Stilo sono state depositate in data
2 febbraio 2026, in violazione del termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, che impone il deposito almeno venti giorni liberi prima dell'udienza.
Tale tardività non determina la nullità della costituzione in giudizio dell'ente resistente, ma comporta l'inammissibilità della produzione documentale tardiva, che non può essere esaminata dal Collegio.
Il primo e principale motivo di ricorso è fondato.
Dalla relazione tecnica redatta dal dott. geol. Nominativo_2 risulta che: le particelle 1001, 1002 e 1003 (ex 78) ricadono in area a pericolosità idrogeologica P3 e rischio frana R3; le particelle 238, 241 e 272 ricadono anch'esse in area a pericolosità P3 e rischio R3; la particella 887 ricade in area a pericolosità P2 (pericolosità elevata) e rischio idraulico R2 (rischio medio).
Il certificato storico di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Stilo in data 4 aprile 2025 attesta espressamente l'inedificabilità delle particelle oggetto di causa.
In materia di IMU, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i terreni gravati da vincoli di inedificabilità assoluta derivanti da strumenti di pianificazione sovraordinati rispetto al piano regolatore comunale non sono assoggettabili a imposizione, per difetto del presupposto impositivo, non potendo essere qualificati come aree edificabili.
La Corte di cassazione ha inoltre precisato che, ai fini della tassabilità delle aree fabbricabili, le previsioni dei piani paesaggistici e dei piani di assetto idrogeologico prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, risultando irrilevante la classificazione edificatoria contenuta nel PRG in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta.
Nel caso di specie, il PAI 2001 della Regione Calabria, quale strumento sovraordinato di pianificazione territoriale, prevale sulle previsioni del Piano Regolatore Generale comunale. Le Norme di Attuazione del
PAI (NAMS/2001 e NAMS/2011) prevedono, per le aree a rischio R3, un vincolo di inedificabilità assoluta.
Ne consegue che le aree in esame non possono essere qualificate come edificabili ai sensi dell'art. 2 del
D.Lgs. n. 504/1992, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo IMU.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
L'art. 65, comma 2, lett. a), della L.R. Calabria n. 19/2002 stabilisce che, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, i piani regolatori generali conservano efficacia limitatamente alle zone omogenee A
e B, mentre ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale disciplina transitoria opera fino all'approvazione del
Piano Strutturale Comunale, indipendentemente dalla scadenza delle misure di salvaguardia.
Nel caso di specie, il Comune di Stilo ha aderito al principio del “consumo di suolo zero” di cui all'art. 27- quater della L.R. n. 19/2002 solo con deliberazione consiliare n. 13 del 29 marzo 2019. Pertanto, per gli anni 2014 e 2015, le particelle classificate in zona C dovevano considerarsi a destinazione agricola, con conseguente esclusione dall'IMU.
Il terzo motivo, relativo all'annullamento in autotutela degli avvisi notificati alla sig.ra Nominativo_1 per le medesime particelle, pur non assumendo efficacia di giudicato, costituisce elemento sintomatico dell'illegittimità degli atti impugnati, evidenziando la contraddittorietà dell'azione amministrativa del
Comune.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1
ACCOGLIE il ricorso;
CONDANNA il Comune di Stilo al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BANDIERA NG PATRIZIA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2558/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Stilo - Viale Roma, 34 89049 Stilo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 365 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 328 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 aprile 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2014 e 2015, dell'importo rispettivamente di € 207,00 e € 206,00, notificati dal Comune di Stilo il 5 marzo 2025. Gli avvisi riguardano le particelle catastali del foglio 28 nn.
1001, 1002 e 1003 (derivate dal frazionamento dell'ex particella 78), n. 887, e nn. 238, 241 e 272.
La ricorrente ha dedotto:
L'insussistenza del presupposto impositivo, poiché le particelle ricadono in aree classificate dal PAI 2001 come P3 (pericolosità molto elevata) e R3 (rischio elevato), con conseguente inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 17 NAMS/2001.
La decadenza della destinazione urbanistica, poiché, in forza della L.R. Calabria n. 19/2002, le zone C prive di procedimenti attuativi devono considerarsi agricole. Il Comune avrebbe aderito alla procedura di cui all'art. 27-quater solo con delibera n. 13 del 29 marzo 2019, per cui negli anni oggetto di accertamento le aree erano agricole.
La presenza di un precedente analogo, con annullamento in autotutela degli avvisi IMU e TASI 2014 relativi alle stesse particelle notificati alla sig.ra Nominativo_1. Il Comune si è costituito depositando controdeduzioni di carattere generico.
Con memoria del 4 febbraio 2026 la ricorrente ha eccepito la tardività delle controdeduzioni, depositate il
2 febbraio 2026 oltre il termine perentorio di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, e ha ribadito i propri motivi, evidenziando come il nuovo certificato urbanistico del 2 dicembre 2025 non presenti alcuna modifica sostanziale rispetto a quello del 4 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che le controdeduzioni del Comune di Stilo sono state depositate in data
2 febbraio 2026, in violazione del termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, che impone il deposito almeno venti giorni liberi prima dell'udienza.
Tale tardività non determina la nullità della costituzione in giudizio dell'ente resistente, ma comporta l'inammissibilità della produzione documentale tardiva, che non può essere esaminata dal Collegio.
Il primo e principale motivo di ricorso è fondato.
Dalla relazione tecnica redatta dal dott. geol. Nominativo_2 risulta che: le particelle 1001, 1002 e 1003 (ex 78) ricadono in area a pericolosità idrogeologica P3 e rischio frana R3; le particelle 238, 241 e 272 ricadono anch'esse in area a pericolosità P3 e rischio R3; la particella 887 ricade in area a pericolosità P2 (pericolosità elevata) e rischio idraulico R2 (rischio medio).
Il certificato storico di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Stilo in data 4 aprile 2025 attesta espressamente l'inedificabilità delle particelle oggetto di causa.
In materia di IMU, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i terreni gravati da vincoli di inedificabilità assoluta derivanti da strumenti di pianificazione sovraordinati rispetto al piano regolatore comunale non sono assoggettabili a imposizione, per difetto del presupposto impositivo, non potendo essere qualificati come aree edificabili.
La Corte di cassazione ha inoltre precisato che, ai fini della tassabilità delle aree fabbricabili, le previsioni dei piani paesaggistici e dei piani di assetto idrogeologico prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, risultando irrilevante la classificazione edificatoria contenuta nel PRG in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta.
Nel caso di specie, il PAI 2001 della Regione Calabria, quale strumento sovraordinato di pianificazione territoriale, prevale sulle previsioni del Piano Regolatore Generale comunale. Le Norme di Attuazione del
PAI (NAMS/2001 e NAMS/2011) prevedono, per le aree a rischio R3, un vincolo di inedificabilità assoluta.
Ne consegue che le aree in esame non possono essere qualificate come edificabili ai sensi dell'art. 2 del
D.Lgs. n. 504/1992, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo IMU.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
L'art. 65, comma 2, lett. a), della L.R. Calabria n. 19/2002 stabilisce che, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, i piani regolatori generali conservano efficacia limitatamente alle zone omogenee A
e B, mentre ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale disciplina transitoria opera fino all'approvazione del
Piano Strutturale Comunale, indipendentemente dalla scadenza delle misure di salvaguardia.
Nel caso di specie, il Comune di Stilo ha aderito al principio del “consumo di suolo zero” di cui all'art. 27- quater della L.R. n. 19/2002 solo con deliberazione consiliare n. 13 del 29 marzo 2019. Pertanto, per gli anni 2014 e 2015, le particelle classificate in zona C dovevano considerarsi a destinazione agricola, con conseguente esclusione dall'IMU.
Il terzo motivo, relativo all'annullamento in autotutela degli avvisi notificati alla sig.ra Nominativo_1 per le medesime particelle, pur non assumendo efficacia di giudicato, costituisce elemento sintomatico dell'illegittimità degli atti impugnati, evidenziando la contraddittorietà dell'azione amministrativa del
Comune.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1
ACCOGLIE il ricorso;
CONDANNA il Comune di Stilo al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.