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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 435/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AD EL, TO
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7457/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1271/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0011468664000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7950/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia verte sull'impugnazione della cartella di pagamento n. 10020230011468664000, relativa a maggiore IRPEF 2017 (controllo ex art. 36-ter), notificata in data 27 giugno 2023.
In primo grado, il ricorso del Sig. Ricorrente_1 era stato dichiarato inammissibile dalla CGTP di Salerno, la quale aveva ritenuto che la mancata impugnazione del precedente avviso ex art. 36-ter (asseritamente notificato il 27.12.2021) rendesse la pretesa irrevocabile. Contestualmente, la sentenza aveva rigettato ad abundantiam l'eccezione di decadenza, ritenendo applicabili le proroghe COVID-19.
In appello, l'appellante Ricorrente_1 contestava l'errata declaratoria di inammissibilità e insisteva sulla intervenuta decadenza, sostenendo che il termine ordinario del 31.12.2022 non fosse prorogabile alla luce della giurisprudenza più recente sulle misure emergenziali. Le appellate AdER e AE resistevano, sostenendo la regolarità procedurale e la piena operatività delle proroghe che posticipavano il termine al 31.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte osserva che la declaratoria di inamissibilità vada riformata poiché
l'avviso ex art. 36-ter non rientrava tra gli atti per cui era previsto l'obbligo di impugnazione, pertanto la mancata impugnazione di tale atto non può determinare l'irretrattabilità della pretesa tributaria e l'inammissibilità del ricorso.
Tuttavia nel merito le doglianze del contribuente sono infondate e quindi l'originario ricorso e l'odierno appello va rigettato.
La Corte osserva, infatti, che la cartella non è affetta da vizi di motivazione. Il calcolo degli interessi di mora
è predeterminato ex lege e, trattandosi di cartella conseguente ad atto impositivo (l'avviso 36-ter) già notificato, è sufficiente il richiamo a tale atto (motivazione per relationem).
Per quanto concerne la tempestività della cartella e l'operatività della proroga Covid la Corte ritiene che poiché i termini per l'attività di controllo ex art. 36-ter relativi all'IRPEF 2017 (dichiarata 2018) coincidevano con il 2020, periodo di sospensione, tali sospensioni hanno comportato la proroga dei termini di decadenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione (31 agosto 2021). Ne consegue la validità della notifica del 27 giugno 2023, in quanto tempestiva rispetto al termine ultimo del 31 dicembre
2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dal contribuente e conferma la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascuna parte appellata.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AD EL, TO
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7457/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1271/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0011468664000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7950/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia verte sull'impugnazione della cartella di pagamento n. 10020230011468664000, relativa a maggiore IRPEF 2017 (controllo ex art. 36-ter), notificata in data 27 giugno 2023.
In primo grado, il ricorso del Sig. Ricorrente_1 era stato dichiarato inammissibile dalla CGTP di Salerno, la quale aveva ritenuto che la mancata impugnazione del precedente avviso ex art. 36-ter (asseritamente notificato il 27.12.2021) rendesse la pretesa irrevocabile. Contestualmente, la sentenza aveva rigettato ad abundantiam l'eccezione di decadenza, ritenendo applicabili le proroghe COVID-19.
In appello, l'appellante Ricorrente_1 contestava l'errata declaratoria di inammissibilità e insisteva sulla intervenuta decadenza, sostenendo che il termine ordinario del 31.12.2022 non fosse prorogabile alla luce della giurisprudenza più recente sulle misure emergenziali. Le appellate AdER e AE resistevano, sostenendo la regolarità procedurale e la piena operatività delle proroghe che posticipavano il termine al 31.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte osserva che la declaratoria di inamissibilità vada riformata poiché
l'avviso ex art. 36-ter non rientrava tra gli atti per cui era previsto l'obbligo di impugnazione, pertanto la mancata impugnazione di tale atto non può determinare l'irretrattabilità della pretesa tributaria e l'inammissibilità del ricorso.
Tuttavia nel merito le doglianze del contribuente sono infondate e quindi l'originario ricorso e l'odierno appello va rigettato.
La Corte osserva, infatti, che la cartella non è affetta da vizi di motivazione. Il calcolo degli interessi di mora
è predeterminato ex lege e, trattandosi di cartella conseguente ad atto impositivo (l'avviso 36-ter) già notificato, è sufficiente il richiamo a tale atto (motivazione per relationem).
Per quanto concerne la tempestività della cartella e l'operatività della proroga Covid la Corte ritiene che poiché i termini per l'attività di controllo ex art. 36-ter relativi all'IRPEF 2017 (dichiarata 2018) coincidevano con il 2020, periodo di sospensione, tali sospensioni hanno comportato la proroga dei termini di decadenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione (31 agosto 2021). Ne consegue la validità della notifica del 27 giugno 2023, in quanto tempestiva rispetto al termine ultimo del 31 dicembre
2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dal contribuente e conferma la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascuna parte appellata.