Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 2615
CS
Ordinanza cautelare 26 luglio 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione; violazione normativa

    La Corte ritiene che la dermatite atopica, anche in remissione clinica con quadro allergologico positivo, rientri tra le cause di non idoneità previste dalla normativa di settore (D.M. 155/2000 e decreto 61772/2016). La valutazione delle commissioni mediche è espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile se non in presenza di vizi manifesti, che non sono stati riscontrati. La condizione cronica dell'alterazione cutanea, anche se localizzata in più sedi, è sufficiente a giustificare l'inidoneità.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione; violazione normativa

    La Corte ritiene che la dermatite atopica, anche in remissione clinica con quadro allergologico positivo, rientri tra le cause di non idoneità previste dalla normativa di settore (D.M. 155/2000 e decreto 61772/2016). La valutazione delle commissioni mediche è espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile se non in presenza di vizi manifesti, che non sono stati riscontrati. La condizione cronica dell'alterazione cutanea, anche se localizzata in più sedi, è sufficiente a giustificare l'inidoneità.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione; violazione normativa

    La Corte ritiene che la dermatite atopica, anche in remissione clinica con quadro allergologico positivo, rientri tra le cause di non idoneità previste dalla normativa di settore (D.M. 155/2000 e decreto 61772/2016). La valutazione delle commissioni mediche è espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile se non in presenza di vizi manifesti, che non sono stati riscontrati. La condizione cronica dell'alterazione cutanea, anche se localizzata in più sedi, è sufficiente a giustificare l'inidoneità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 2615
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2615
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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