Ordinanza cautelare 26 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02615/2026REG.PROV.COLL.
N. 05320/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5320 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, presso il cui studio in Roma, via Emilia, n. 81 è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma (sezione quarta) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza;
Vista l’ordinanza n. 3127 del 26 luglio 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere SA EN e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento del 22 febbraio 2022 con cui la Sottocommissione per la visita medica di revisione ha determinato l’inidoneità fisica del -OMISSIS- all’arruolamento in qualità di finanziere in occasione del concorso pubblico indetto con determinazione n. 245926 del 3 settembre 2021 del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° S.S. - n. 72 del 10 settembre 2021;
b) da ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresi i verbali di visita medica sottesi al giudizio di inidoneità, allo stato non cogniti, nonché il provvedimento di inidoneità deliberato in prima istanza;
c) dalla determinazione n. 83361 del 21 marzo 2022 del Comando generale della Guardia di Finanza, di approvazione delle graduatorie e declaratoria dei vincitori del concorso;
d) dalla graduatoria finale di merito del concorso, afferente al contingente ordinario – “cittadini italiani non specializzati”.
e) dal provvedimento del 2 settembre 2022 con cui la Sottocommissione per la visita medica di revisione ha determinato l’inidoneità fisica del -OMISSIS- all’arruolamento in qualità di allievo maresciallo della Guardia di finanza in occasione del concorso pubblico indetto con Determinazione n. 41152 del 10 febbraio 2022, del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° S.S. - n. 14 del 18 febbraio 2022;
f) da ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresi i verbali di visita medica sottesi al giudizio di inidoneità, allo stato non cogniti, nonché il provvedimento di inidoneità deliberato in prima istanza;
g) dalla determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 1829, datata 4 gennaio 2023, di approvazione delle graduatorie conclusive del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2022/2023, ivi compresi gli allegati contenenti i nominativi degli idonei e dei vincitori, con precipuo riferimento al contingente ordinario, di interesse per il ricorrente.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) con determinazione n. 245926 del 3 settembre 2021 del Comandante generale della Guardia di finanza veniva indetto, per l’anno 2021, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri;
b) con determinazione n. 41152 del 10 febbraio 2022, del Comandante generale della Guardia di finanza veniva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2022/2023;
c) il -OMISSIS- partecipava alle procedure selettive previste dai due bandi di concorso;
d) in relazione al concorso per allievi finanzieri, dopo il superamento della prova scritta di preselezione e di quella di efficienza fìsica, il candidato veniva convocato, nei giorni 31 gennaio e 1° febbraio 2022, per essere sottoposto all’accertamento dell’idoneità psico-fìsica. In data 1° febbraio 2022 la Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento comunicava al concorrente la non idoneità al servizio nella Guardia di finanza, e la conseguente esclusione dal concorso, con la seguente motivazione: “ DERMATITE ATOPICA DI CUI AL TITOLO XIX LETTERA a) N. 212 DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25/02/2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ”;
e) nello stesso giorno 1° febbraio 2022 il candidato chiedeva di essere sottoposto a visita di revisione e in data 8 febbraio 2022 inviava documentazione sanitaria relativa alla causa che aveva determinato il precedente giudizio di non idoneità. In esito all’esame di tale documentazione, la Sottocommissione per la visita medica di revisione, in data 22 febbraio 2022, lo giudicava collegialmente non idoneo all'accertamento dell'idoneità psicofisica, con la seguente motivazione: " DERMATITE ATOPICA ASSOCIATA A POSITIVITA' A PRICK- TEST PER ALLERGENI INALANTT' DI CUI AL TTTOLO XIX LETTERA a) N.212 DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25/042U 6 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ”, espressamente confermando la diagnosi della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento;
f) in relazione al concorso per allievi marescialli, il -OMISSIS-, dopo il superamento della prova scritta di preselezione e di quella di efficienza fìsica, veniva convocato, nei giorni 2 e 3 agosto 2022 per essere sottoposto all’accertamento dell’idoneità psico-fìsica. In data 3 agosto 2022 la Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento comunicava al concorrente la non idoneità al servizio nella Guardia di finanza con la seguente motivazione: “Dermatite atopica in soggetto moderatamente allergico ad inalanti stagionali (graminacee) e PERENNI (PELI DI GATTO)” DI CUI AL TITOLO XIX LETTERA A) N. 212 DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25.02.2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ”;
g) sempre il 3 agosto 2022 il candidato chiedeva di essere sottoposto a visita di revisione e in data 12 agosto 2022 inviava documentazione sanitaria relativa alla causa che aveva determinato il precedente giudizio di non idoneità. In esito all’esame di tale documentazione, la Sottocommissione per la visita medica di revisione, in data 2 settembre 2022, lo giudicava collegialmente non idoneo all'accertamento dell'idoneità psicofisica, con la seguente motivazione: “DERMATITE ATOPICA IN SOGGETTO ALLERGICO”, DI CUI AL TITOLO XIX LETTERA A) N. 212 DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO NR. 61772 DEL 25.02.2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA”;
h) con ricorso al T.a.r. per il Lazio il ricorrente, odierno appellante, chiedeva, previa domanda cautelare, l’annullamento dei provvedimenti sub 1. a), b), c), d), articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 3 a pag. 9):
I. “ ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA; TRAVISAMENTO DEI FATTI SOTTO L’ASPETTO DELLA INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ASSUNZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 2, DEL D.M. N. 155, DEL 17 MAGGIO 2000 E DELL’ELENCO ALLEGATO; VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE TECNICHE ADOTTATE DAL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN ESECUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 2000, N. 155; DEL TITOLO XIX LETTERA A), N. 212, DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61722, DEL 25.2.2016, DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DI CUI AL FG. ORDINI N. 2/2004. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE. ”;
i) con ricorso al T.a.r. per il Lazio il ricorrente, odierno appellante, chiedeva, previa domanda cautelare, l’annullamento dei provvedimenti sub 1. e), f), articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 4 a pag. 9):
I. “ ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA; TRAVISAMENTO DEI FATTI SOTTO L’ASPETTO DELLA INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ASSUNZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 2, DEL D.M. N. 155, DEL 17 MAGGIO 2000 E DELL’ELENCO ALLEGATO; VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE TECNICHE ADOTTATE DAL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN ESECUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 2000, N. 155; DEL TITOLO XIX LETTERA A), N. 212, DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61722, DEL 25.2.2016, DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DI CUI AL FG. ORDINI N. 2/2004. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE. ”;
l) con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente, odierno appellante, chiedeva l’annullamento del provvedimento sub 1. g), articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 3 a pag. 9):
I. “ ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA; TRAVISAMENTO DEI FATTI SOTTO L’ASPETTO DELLA INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ASSUNZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 2, DEL D.M. N. 155, DEL 17 MAGGIO 2000 E DELL’ELENCO ALLEGATO; VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE TECNICHE ADOTTATE DAL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN ESECUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 2000, N. 155; DEL TITOLO XIX LETTERA A), N. 212, DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61722, DEL 25.2.2016, DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DI CUI AL FG. ORDINI N. 2/2004. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE. ”.
3. il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza si sono costituiti nel giudizio di primo grado.
4. Con ordinanza n. 7848 del 14 giugno 2022 il T.a.r. ha disposto una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 c. p. a., al fine di accertare l’esistenza della causa di inidoneità emersa in occasione delle prove concorsuali per allievo finanziere, di ciò incaricando le autorità sanitarie operanti presso il Centro militare di medicina legale di Roma Cecchignola. La relazione di verificazione di cui al verbale n. 4817/2022 ha confermato la sussistenza della causa di inidoneità al reclutamento, formulando la seguente diagnosi: “ Certificata dermatite atopica in remissione clinica in soggetto con documentata allergia a graminacee ”, al contempo osservando, in sede di considerazioni, “ L’esistenza della dermatite atopica ancorché in remissione clinica con quadro allergologico positivo fa ricadere il caso di specie nel nr. 212 dell’allegato 1 al decreto nr. 61772 del 25/2/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza ”.
5. Il Tribunale amministrativo per il Lazio, dopo avere riunito i ricorsi, disposto l’integrazione del contraddittorio e deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito, con l’impugnata sentenza ha respinto i ricorsi, compensando le spese.
5.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ La verificazione disposta a seguito del principio di prova introdotto dal ricorrente nei rispettivi giudizi, attraverso la produzione di esami specialistici effettuati, ha confermato l’inidoneità riscontrata dalle competenti commissioni di concorsi in epigrafe, evidenziando che l’esistenza “della dermatite atopica ancorché in remissione clinica con quadro allergologico positivo fa ricadere il caso di specie nel nr. 212 dell’allegato I al decreto nr. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza. ”;
- “ Dall’esito della predetta verificazione, che conferma la correttezza del giudizio posto a base degli impugnati provvedimenti di esclusione, il Collegio non ha motivo di discostarsi. ”.
6. Avverso tale pronuncia il -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 5 giugno 2023 e depositato il 20 giugno 2023, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 3 a pag. 9):
I. “ ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA; TRAVISAMENTO DEI FATTI SOTTO L’ASPETTO DELLA INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ASSUNZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 2, DEL D.M. N. 155, DEL 17 MAGGIO 2000 E DELL’ELENCO ALLEGATO; 4 VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE TECNICHE ADOTTATE DAL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN ESECUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 2000, N. 155; DEL TITOLO XIX LETTERA A), N. 212, DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61722, DEL 25.2.2016, DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DI CUI AL FG. ORDINI N. 2/2004. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE. ”.
6.1. L’appellante ha concluso chiedendo di riformare la sentenza gravata, annullando i provvedimenti di esclusione, con vittoria di spese.
7. In data 4 luglio 2023 il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza si sono costituiti in giudizio.
8. Con memoria depositata il 20 luglio 2023 parte appellata ha chiesto la reiezione dell’appello, con vittoria di spese.
9. Con l’ordinanza n. 3127 del 26 luglio 2023 la sezione ha respinto l’istanza cautelare.
10. Con la memoria difensiva depositata il 6 febbraio 2026 parte appellante, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, ha ribadito che la dermatite in argomento è in “ completa remissione clinica ” e quindi tale da escludere la presenza di lesioni attive e ritenuto come destituite di fondamento le osservazioni di parte appellata, la cui interpretazione restrittiva “ invoca un rigore assoluto che sfocia nell'irragionevolezza. ”, concludendo con la richiesta di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-/2023, accogliere i ricorsi di primo grado, annullando i provvedimenti di inidoneità e gli atti presupposti, inclusa la graduatoria concorsuale in parte qua e, per l’effetto, disporre l'ammissione dell'appellante al prosieguo dell' iter concorsuale e all'arruolamento, con ogni conseguenza di legge anche ai fini della ricostruzione della carriera e con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 marzo 2026.
12. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
13. L’oggetto del presente ricorso in appello è costituito dalle determinazioni che hanno dichiarato l’inidoneità del -OMISSIS- all’arruolamento sia come finanziere, sia come allievo maresciallo della Guardia di finanza in occasione dei concorsi pubblici, rispettivamente indetti con le determinazioni n. 215926, del 3 settembre 2021 e n. 41152, del 10 febbraio 2022, entrambe del Comandante generale della Guardia di finanza.
14. Parte appellante rileva che la sentenza gravata abbia acriticamente condiviso le affermazioni del verificatore senza attentamente scrutinare la normativa applicabile, che non consente di porre alla base dell’esclusione una pregressa dermatite atopica. La censura non è condivisibile alla luce dei principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza e delle risultanze documentali, da cui emerge l’accuratezza del procedimento di accertamento del requisito dell’idoneità psico-fisica seguito dall’amministrazione resistente.
Né migliore considerazione può essere riservata alla contestazione, invero generica, secondo la quale l’azione dell’amministrazione avrebbe dato luogo a un “ eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione ” in quanto tali profili sintomatici di deviazione della funzione debbono infatti essere introdotti dall’esponente mediante specifiche allegazioni fattuali in grado di insinuare un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, dei suddetti vizi (Cons. Stato, sez. II, n. 2573/2026, sez. I, parere n. 1570/2024, n. 976/2024; sez. IV, n. 3256/2021). Nel caso di specie, invece, tale allegazione è del tutto mancata, limitandosi la parte ricorrente a una mera enunciazione degli stessi.
Né miglior pregio può essere riservato alla censura diretta a evidenziare la violazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 e del decreto dirigenziale n. 61772/2016.
L’esame della documentazione in atti dimostra invece che la Commissione specialistica, composta da personale competente a ciò preposto, ha emesso un giudizio risultato di analisi oggettive, logiche e coerenti, frutto dell’applicazione dei criteri e dei parametri di valutazione contenuti nella normativa generale di riferimento, nella lex specialis e nelle norme tecniche adottate per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso in oggetto.
Al -OMISSIS-, infatti, in sede di primo accertamento dell’idoneità psico-fìsica per il concorso per allievi finanzieri, la competente Sottocommissione comunicava la sua non idoneità al servizio nella Guardia di finanza, e la conseguente esclusione dal concorso, con la seguente motivazione: “ DERMATITE ATOPICA DI CUI AL TITOLO XIX LETTERA a) N. 212 DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25/02/2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ”. Successivamente, la Sottocommissione per la visita medica di revisione, anche alla luce della documentazione prodotta dal candidato, lo giudicava collegialmente non idoneo all'accertamento dell'idoneità psicofisica, con la seguente motivazione: " DERMATITE ATOPICA ASSOCIATA A POSITIVITA' A PRICK- TEST PER ALLERGENI INALANTT' DI CUI AL TTTOLO XIX LETTERA a) N.212 DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25/042U 6 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ”, espressamente confermando la diagnosi della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
Per quanto invece riguarda il concorso per allievi marescialli, all’odierno appellante la Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento comunicava la sua non idoneità al servizio nella Guardia di finanza con la seguente motivazione: “Dermatite atopica in soggetto moderatamente allergico ad inalanti stagionali (graminacee) e PERENNI (PELI DI GATTO)” DI CUI AL TITOLO XIX LETTERA A) N. 212 DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 61772 DEL 25.02.2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ”, mentre la Sottocommissione per la visita medica di revisione lo giudicava collegialmente non idoneo all'accertamento dell'idoneità psicofisica, con la seguente motivazione: “DERMATITE ATOPICA IN SOGGETTO ALLERGICO”, DI CUI AL TITOLO XIX LETTERA A) N. 212 DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO NR. 61772 DEL 25.02.2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA”.
Ne discende che alla luce del combinato disposto del d.m. 155/2000 (“Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”) e delle direttive di cui all’allegato 1 del decreto n. 61772/2016 del Comandante generale della Guardia di finanza, che al punto XIX (“ DERMATOLOGIA ”), lettera a) n. 212, prevedono espressamente, tra le cause di non idoneità, la “ dermatite atopica e dermatite da contatto (da valutarsi congiuntamente al quadro allergologico) ” tra le “ alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o che, per sede, determinino alterazioni funzionali o fisognomiche ”, la dichiarazione di non idoneità ha costituito per l’amministrazione un atto dovuto.
A conforto di tali diagnosi, del resto, la Commissione medica incaricata dal T.a.r. di procedere a una verificazione presso il Centro militare di medicina legale di Roma Cecchignola, al fine di appurare se la citata affezione, alla luce delle direttive tecniche da applicarsi per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di Finanza, fosse da ritenere o meno causa di inidoneità, presa visione degli accertamenti prodotti dall’interessato, ha formulato la diagnosi di “ Certificata dermatite atopica in remissione clinica in soggetto con documentata allergia a graminacee ”, al contempo osservando, in sede di considerazioni, “ L’esistenza della dermatite atopica ancorché in remissione clinica con quadro allergologico positivo fa ricadere il caso di specie nel nr. 212 dell’allegato 1 al decreto nr. 61772 del 25/2/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza. ”. Su tali basi la Commissione ha espresso all’unanimità il parere medico legale di “ NON IDONEO ”.
Ciò detto, appare innanzitutto opportuno evidenziare che alla luce del comune e consolidato orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide e dal quale non ha ragione di discostarsi, le valutazioni tecniche delle commissioni dei concorsi pubblici sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica. Peraltro, “ si tratta di un accertamento che deve essere riferito al momento in cui si svolge la procedura di selezione, e come tale ha natura non ripetibile, non potendo essere messo in discussione sulla base di eventuali esiti di segno opposto acquisiti in epoca successiva, e ciò anche per assicurare la parità di trattamento dei candidati ” (Consiglio di Stato, , sez. I, parere n. 1289/2020; sez. IV, n. 2536/2020, n. 7555/2019). Ciò non toglie che il relativo esercizio sia soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo qualora viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 2573/2026 cit., sez. I, pareri n. 654/2025 e n. 368/2025; sez. IV, n. 6591/2019 e n. 33/2018, sez. III, n. 2693/2019).
Applicando tali condivisi e consolidati orientamenti alla fattispecie in esame, il collegio non rileva, invero, la sussistenza di profili di abnormità, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti che, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, legittimerebbero il sindacato da parte del giudice amministrativo.
Nondimeno parte appellante ritiene che l’alterazione di cui al caso di specie sia tale da determinare una causa di non idoneità al servizio nella Guardia di finanza solo qualora sia estesa o tale da determinare " alterazioni funzionali o fisiognomiche " o sia incompatibile con l'espletamento del servizio. Atteso che la dermatite da cui è affetto il -OMISSIS- “ è in completa remissione clinica […] la diagnosi di una patologia pregressa o asintomatica non può fondare un giudizio di inidoneità permanente se non vi è prova di un pregiudizio attuale all'efficienza operativa del militare. ”. Tale considerazione non è meritevole di favorevole accoglimento.
Secondo l’espressa disposizione normativa di cui al richiamato d.m. n.155/2000 tra le “ imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza ” rientrano “ Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o che, per sede, determinino alterazioni funzionali o fisognomiche. ”. Da tale tipizzazione discende chiaramente che, a differenza di quanto affermato da parte appellante, il primo elemento che va tenuto in considerazione è costituito dall’eventuale sussistenza del carattere cronico, congenito o acquisito, dell’alterazione della cute e degli annessi. Poiché la sussistenza di tale primario carattere dell’alterazione è documentata dal certificato del 12 gennaio 2022, prodotto dal -OMISSIS- in occasione della visita medica di primo accertamento nell’ambito del concorso per allievi finanzieri, il giudizio di non idoneità, peraltro confermato in occasione di quattro accertamenti medici e di una verificazione da parte di Commissioni formate da specialisti, risulta pienamente conforme alla richiamata normativa di settore.
Inoltre, come correttamente rilevato da parte resistente, il concetto di estensione dell’alterazione non deve essere inteso nel senso di riscontrarla su gran parte o sulla quasi totalità del corpo, essendo a ciò sufficiente che sia localizzata su più sedi, ovvero su diversi distretti anatomici, come risultato nel caso dì specie in cui la dermatite atopica è stata riscontrata sul collo e sulle pieghe degli arti superiori, così integrando uno degli elementi che deve accompagnare il carattere cronico dell’alterazione.
Neppure predicabile è poi la doglianza relativa all’asserita “ completa remissione ” della rilevata dermatite atopica in quanto tale affermazione, che trova riscontro nel certificato rilasciato a seguito della visita dermatologica di controllo svolta dal -OMISSIS- il 25 luglio 2022 presso il Presidio San Lazzaro di Torino, correttamente preso in considerazione in sede di verificazione, non ha tuttavia trovato riscontro nel citato verbale n. 4817/2022 nel quale la Commissione incaricata della verificazione ha escluso tale circostanza, formulando una diagnosi di “ Certificata dermatite atopica in remissione clinica in soggetto con documentata allergia a graminacee ”.
In tale quadro non appare quindi conferente il richiamo ai precedenti giurisprudenziali richiamati nella memoria del 6 febbraio 2026 unitamente alla sentenza di questa sezione n. 7652/2025 che, riferendosi alle intolleranze alimentari, ha sancito che le condizioni cliniche qualificate come "lievi" o prive di impatto sullo status di allievo non possono, in coerenza con il principio di proporzione giustificare l'esclusione.
Ne è disceso, in definitiva, il rispetto da parte dell’amministrazione resistente di un preciso iter valutativo, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo amministrativo, normativamente prestabilito.
15. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
16. Le spese del presente grado di giudizio sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5320/2023), lo respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese del grado sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante e dei terzi citati..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IN, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
SA EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA EN | IO IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.