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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente
STORACI IU, RE
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 521/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003042384 REC.CREDITO.IMP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato
Resistente: Chiedeva il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 27.3.2025 ed iscritto al n. 521/25 R.G.R., CO FR proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2024 9003042384, asseritamente notificata il 13.1.2025, limitatamente alla pretesa tributaria contenuta nelle cartelle di pagamento di seguito indicate:
29820070024388938
29820110007572543
29820120007659761
29820120032696876
29820160022623587
29820170010291063
29820190002330128.
Chiedeva che l'atto impugnato venisse annullato per i motivi indicati in ricorso.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, comunque, ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 16.1.2026, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D. L.vo 546/92 avanzata da parte resistente.
Ed invero, il ricorrente ha sostenuto che l'intimazione di pagamento impugnata gli è stata notificata il
13.1.2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto copia della relata di notifica del suddetto atto in realtà effettuata il 4.1.2025 tramite raccomanda a.r.
Il ricorso è stato notificato all'ADER in data 6.3.2025 e, dunque, oltre la decorrenza - intervenuta il 4.3.2025
(martedì) - del termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato previsto dall'art. 21 D. L.vo 546/92,
a pena di inammissibilità rilevabile anche di ufficio in ogni stato del giudizio, essendo l'intempestività attinente ad un presupposto processuale. Ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., gli onorari di difesa dell'Agenzia delle Entrate vanno posti a carico del ricorrente e liquidati nella misura complessiva di € 3.579,50 (€ 884,50 per fase studio;
€ 925,50 per fase introduttiva;
€ 1.097,50 per fase decisionale;
€ 672,00 per fase cautelare = € 3.579,50), oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Visto l'art. 21 D.L.vo 546/92,
dichiara inammissibile il ricorso.
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida nella misura di € 3.579,50, oltre rimborso forfettario spese del 15 %, IVA e CPA.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente
STORACI IU, RE
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 521/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003042384 REC.CREDITO.IMP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato
Resistente: Chiedeva il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 27.3.2025 ed iscritto al n. 521/25 R.G.R., CO FR proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2024 9003042384, asseritamente notificata il 13.1.2025, limitatamente alla pretesa tributaria contenuta nelle cartelle di pagamento di seguito indicate:
29820070024388938
29820110007572543
29820120007659761
29820120032696876
29820160022623587
29820170010291063
29820190002330128.
Chiedeva che l'atto impugnato venisse annullato per i motivi indicati in ricorso.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, comunque, ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 16.1.2026, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D. L.vo 546/92 avanzata da parte resistente.
Ed invero, il ricorrente ha sostenuto che l'intimazione di pagamento impugnata gli è stata notificata il
13.1.2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto copia della relata di notifica del suddetto atto in realtà effettuata il 4.1.2025 tramite raccomanda a.r.
Il ricorso è stato notificato all'ADER in data 6.3.2025 e, dunque, oltre la decorrenza - intervenuta il 4.3.2025
(martedì) - del termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato previsto dall'art. 21 D. L.vo 546/92,
a pena di inammissibilità rilevabile anche di ufficio in ogni stato del giudizio, essendo l'intempestività attinente ad un presupposto processuale. Ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., gli onorari di difesa dell'Agenzia delle Entrate vanno posti a carico del ricorrente e liquidati nella misura complessiva di € 3.579,50 (€ 884,50 per fase studio;
€ 925,50 per fase introduttiva;
€ 1.097,50 per fase decisionale;
€ 672,00 per fase cautelare = € 3.579,50), oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Visto l'art. 21 D.L.vo 546/92,
dichiara inammissibile il ricorso.
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida nella misura di € 3.579,50, oltre rimborso forfettario spese del 15 %, IVA e CPA.