CASS
Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/08/2024, n. 31746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31746 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del TRIBUNALE di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/sentite le conclusioni del PG p , • r d--k. La_ c_cout c Cv rot 2.4 f2-PY Penale Sent. Sez. 1 Num. 31746 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GI Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 24/04/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 23 novembre 2023 il Tribunale di Frosinone ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena (sent. del 24.11.2017 Corte App. Roma) nei confronti di FO EP. 1.1 La revoca è correlata alla mancata osservanza dell'obbligo, nei confronti della parte civile, disposto in cognizione. Si rappresenta che il FO ha depositato memoria ed ha allegato difficoltà economiche. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - FO EP. Si deduce vizio di motivazione. 2.1 La difesa rappresenta che la decisione è priva di qualsiasi apprezzamento circa la condizione di difficoltà economica - tale da determinare l'assenza di colpa - prospettata dal FO, pur dando atto dell'avvenuto deposito di documentazione. Si tratta di omissione, secondo la difesa, tale da inficiare la validità della decisione. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Per costante orientamento interpretativo dell'istituto della revoca della sospensione condizionale, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (v. per tutte Sez. H n. 38431 del 13.9.2023, rv 285041). 3.2 Tale dovere non è stato osservato nel caso in esame. Vi è assenza grafica di motivazione, sul punto, e di apprezzamento delle circostanze introdotte dalla difesa in chiave di possibile giustificazione della inosservanza dell'obbligo. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio ai Tribunale di Frosinone.
P.Q.M.
2 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere estensore i I Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG p , • r d--k. La_ c_cout c Cv rot 2.4 f2-PY Penale Sent. Sez. 1 Num. 31746 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GI Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 24/04/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 23 novembre 2023 il Tribunale di Frosinone ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena (sent. del 24.11.2017 Corte App. Roma) nei confronti di FO EP. 1.1 La revoca è correlata alla mancata osservanza dell'obbligo, nei confronti della parte civile, disposto in cognizione. Si rappresenta che il FO ha depositato memoria ed ha allegato difficoltà economiche. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - FO EP. Si deduce vizio di motivazione. 2.1 La difesa rappresenta che la decisione è priva di qualsiasi apprezzamento circa la condizione di difficoltà economica - tale da determinare l'assenza di colpa - prospettata dal FO, pur dando atto dell'avvenuto deposito di documentazione. Si tratta di omissione, secondo la difesa, tale da inficiare la validità della decisione. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Per costante orientamento interpretativo dell'istituto della revoca della sospensione condizionale, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (v. per tutte Sez. H n. 38431 del 13.9.2023, rv 285041). 3.2 Tale dovere non è stato osservato nel caso in esame. Vi è assenza grafica di motivazione, sul punto, e di apprezzamento delle circostanze introdotte dalla difesa in chiave di possibile giustificazione della inosservanza dell'obbligo. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio ai Tribunale di Frosinone.
P.Q.M.
2 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere estensore i I Presidente