TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/11/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
VI, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 669/2025 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 04/11/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. SAVOIA Parte_1
NICCOLO'
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, Controparte_1
Resistente-contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.03.2025, parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la società esponendo di aver lavorato alle sue Controparte_1 dipendenze, con contratto a tempo determinato e qualifica di Operaio Livello di
Inquadramento 1 del CCNL CC ST, in due distinti periodi: dal
15.03.2021 al 31.07.2021 e dal 09.11.2021 al 12.08.2022.
Censurava la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella minima prevista dal
CCNL di riferimento, anche in considerazione del passaggio automatico dalla 1° Categoria alla Categoria D1 a far data dal 01.06.2021; la mancata registrazione e retribuzione di tutte le giornate lavorative prestate nel mese di agosto 2022; il mancato pagamento del
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato per entrambi i periodi di lavoro. Tanto premesso, quantificando le proprie spettanze in complessivi € 7.695,26 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la on ha Controparte_1 versato integralmente le retribuzioni dovute al lavoratore sig. per come più ampiamente Parte_1 riportato nel corpo del presente ricorso, e che non è stato versato al lavoratore il TFR per i rapporti lavorativi stipulati;
Per l'effetto, condannare versare al sig. Controparte_1 [...] la somma complessiva pari ad € 7.695,26 lordi, a titolo di differenze retributive e TFR oltre Pt_1 ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo -facendo salvi tutti i diritti economici, lavorativi e contributivi riconosciuti dalla legge-; Con vittoria di spese e compensi come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
La società sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si CP_1 Controparte_1 costituiva in giudizio e all'udienza del 30.09.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa
**
Il ricorso è fondato.
Come noto, secondo i principi consolidati che regolano l'onere della prova nelle controversie relative a crediti da lavoro, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto e i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria.
Una volta che il lavoratore abbia assolto a tale onere, grava sul datore di lavoro l'onere di eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato, quale l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni retributive.
Tanto premesso, deve rilevarsi come il ricorrente abbia pienamente assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante, offrendo un quadro documentale completo a sostegno di ogni elemento costitutivo della domanda: a)ha documentato l'esistenza dei rapporti di lavoro per cui è causa, tramite la produzione del certificato del percorso lavoratore e di copia dei contratti (cfr. all. 2 e 3 fascicolo ricorrente); b) ha dimostrato la fondatezza delle differenze retributive rivendicate tramite allegazione delle buste paga (cfr. all. fascicolo 9 ricorrente) e del CCNL CC ST ( cfr. all. 1 fasciolo ricorrente), dal raffronto dei quali emerge il mancato adeguamento ai minimi contrattuali (pari ad €
1.488,89) con decorrenza dall' 01.06.2021, per effetto dell'automatico inquadramento nella superiore Categoria D1; c) ha documentato il mancato pagamento del Trattamento di Fine
Rapporto; d) ha specificato la quantificazione del credito complessivo, comprensivo di tutte le predette voci (differenze retributive e TFR), tramite perizia contabile di parte (cfr. all. 4,
5 e 6 fascicolo ricorrente).
Ebbene, il datore di lavoro, non costituendosi in giudizio, non ha offerto prova di eventuali fatti modificativi, impedivi o estintivi del credito azionato dall'odierno ricorrente che, pertanto, può riconoscersi nei termini risultanti dall'elaborato peritale, redatto nel rispetto della contrattazione collettiva di riferimento.
Pertanto, la domanda del ricorrente deve essere integralmente accolta e la società
[...] deve essere condannata al pagamento della somma richiesta in ricorso pari Controparte_1 ad € 7.695,26 lordi oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo (espunta la fase istruttoria non svolta) con distrazione in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.669/2025 RG, così provvede:
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive e Trattamento di Fine Rapporto per i rapporti di lavoro oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dello stesso della somma complessiva di € 7.695,26 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze dei crediti sino al soddisfo;
-condanna altresì la società alla refusione delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario, CU se dovuto e versato,
Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Crotone, 04/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia VI