Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00852/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05797/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5797 del 2022, proposto da
Società Agricola Very Irpinia Pig S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Schiano Lomoriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale n. 385 del 13/10/2022 (doc.1 in atti) avente ad oggetto: “Programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020 Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani. Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - Bando adottato con DRD n. 239 del 13.10.2017 e successive modifiche ed integrazioni pubblicato sul Burc n. 75 del 16.10.2017'”. Rettifica della graduatoria unica regionale definitiva approvata con DRD n. 157 del 03/08/2020, rettificata con DRD n. 262 del 1/09/2021, n. 336 del 2/11/2021; N. 568 del 16/12/2021 e n. 57 DEL 2/02/2022 a seguito di Sentenze del TAR Campania e rinunce e intervenute, e di ogni ulteriore atto presupposto e connesso”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, la dott.ssa RI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna il decreto n. 385 del 13/10/2022 della Regione Campania avente ad oggetto: “Programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani. Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - Bando adottato con DRD n. 239 del 13.10.2017 e successive modifiche ed integrazioni pubblicato sul Burc n. 75 del 16.10.2017: Rettifica della graduatoria unica regionale definitiva approvata con DRD n. 157 del 03/08/2020, rettificata con DRD n. 262 del 1/09/2021, n. 336 del 2/11/2021; n. 568 del 16/12/2021 e n. 57 DEL 2/02/2022 a seguito di Sentenze del TAR Campania e rinunce e intervenute”.
La ricorrente deduce che, con tale provvedimento, l’Amministrazione procedente decretava di rettificare punteggio e graduatoria delle aziende partecipanti al progetto citato, sulla scorta dei provvedimenti giurisdizionali resi nelle more dal Tar Campania, senza però inserire, negli elenchi rettificati per l’ammissione al bando, il nominativo della ricorrente.
Con un unico motivo di gravame quest’ultima assume, quindi, che nel provvedimento in questa sede impugnato sarebbe stata illegittimamente omessa la valutazione della sentenza del Tar Campania n. 3280-2022, pubblicata il 16.05.2022, di segno favorevole per la ricorrente.
Si è costituita la Regione deducendo che, con nota prot. n. 0024512 del 18.1.2021 emessa in esecuzione delle previsioni di cui al Decreto Dirigenziale n. 262 del 18.11.2020, non impugnata, l’Amministrazione comunicava l’esito del riesame, con il quale veniva confermato il contestato punteggio totale di 60, e di 46 sul progetto, attribuito in favore di quest’ultima: la resistente ha, di conseguenza, chiesto la declaratoria di inammissibilità del gravame o, in subordine, il relativo rigetto nel merito.
All’udienza straordinaria in data 11.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, secondo quanto si passa ad esporre, ciò che esime dalla valutazione dell’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame sollevata dalla resistente.
Dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue.
Con decreto dirigenziale n. 157 del 03.08.2020 (cfr. doc. 9 della produzione di parte ricorrente) la Regione comunicava all’istante che la domanda di accesso al sostegno a investimenti nelle aziende agricole, di cui al bando pubblicato sul BURC n. 75 del 16 ottobre 2017 della Regione Campania (cfr. doc. 2 della memoria di parte ricorrente), era ammissibile, ma non finanziabile per esaurimento della dotazione finanziaria in base al punteggio conseguito.
Detto provvedimento è stato impugnato e annullato con sentenza n. 3280/2022, pubblicata in data 16.05.2022, di questo TAR, recante la seguente motivazione: “… già in sede cautelare, questo tribunale ha considerato “destinata a un favorevole apprezzamento nel merito la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90, atteso che la valutazione finale della domanda di sostegno risulta essere stata effettuata senza la compiuta disamina delle controdeduzioni avanzate in sede procedimentale, e che la stessa Regione aveva valutato opportuno iniziare un procedimento di riesame, del cui esito tuttavia non è stata data alcuna contezza nonostante le sopra richiamate richieste” (ordinanza n. 554 del 24.03.2021).
VI.1.1. Anche per quanto dispone l’art. 88, secondo comma, lett. d), cod. proc. amm., il Collegio intende conformarsi alle numerose pronunce della Sezione secondo cui fondato è il motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 nella considerazione che, anche nel caso de quo, è mancata ogni valutazione delle controdeduzioni inviate in sede di riesame, non avendo, nello specifico, l’Amministrazione resistente fornito “alcuna motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, la propria decisione, con connessa lesione delle finalità e garanzie partecipative ”.
Dunque, il provvedimento è stato annullato per mancata comunicazione del preavviso di diniego dell’art. 10 bis L.241/90.
A seguito di questa decisione l’Amministrazione procedente ha adottato la nota prot. n. 0024512 del 18.1.2021 (cfr. in allegato alla memoria di parte resistente depositata il 7.01.2023): con essa la resistente ha dato corso a nuova istruttoria, confermando le determinazioni in precedenza assunte in ordine al punteggio da attribuire alla ricorrente, sulla base delle caratteristiche tecnico economiche del progetto e della localizzazione dell’impresa.
Tale nuova determinazione non è stata contestata in tempo utile (di qui l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla resistente).
Ciò premesso il Collegio rileva che, con l’unico mezzo di censura articolato in ricorso, la società Very Irpinia Pig lamenta che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto l’annullamento in sede giurisdizionale della precedente determinazione assunta in relazione alla graduatoria per l’accesso al beneficio invocato: nessuna deduzione viene, invece, svolta in relazione alla correttezza delle valutazioni espresse in occasione della nuova istruttoria effettuata dalla P.A. e conclusasi con la nota del 18.01.2021, confermativa del punteggio già attribuito all’istante.
Dunque, tenuto conto del fatto che la citata sentenza di questo TAR nr. 3820/2022 ha accolto il ricorso presentato dalla Very Irpinia Pig esclusivamente in ragione della violazione del disposto dell’art. 10 bis della L.241/90, il gravame qui in esame risulta destituito di fondamento: ed infatti, emendato il vizio procedimentale rilevato dal TAR, non si apprezzano ragioni per discostarsi dal merito delle valutazioni svolte dall’Amministrazione (ragioni che, come si è detto, non sono state neppure allegata dalla ricorrente).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte processuale, che si liquidano in euro 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
LI LL Di AP, Presidente
RI LL, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LL | LI LL Di AP |
IL SEGRETARIO