Ordinanza collegiale 27 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Fortunati e Simone Bonaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
dei provvedimenti amministrativi adottati entrambi dalla Questura della Provincia di Firenze n. -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- per -OMISSIS-, e -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- per -OMISSIS-, n. -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- per -OMISSIS-e n. -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- per -OMISSIS- con i quali veniva ordinato il divieto “di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell’Unione europea per la durata di anni tre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. AN HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I sopra citati ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti adottati dalla Questura della Provincia di Firenze e di cui al n. -OMISSIS- (per quanto riguarda il Sig. -OMISSIS-), al n. -OMISSIS- (riferito al Sig. -OMISSIS-), al n. -OMISSIS- relativo al Sig. -OMISSIS-e al n. -OMISSIS- per quanto concerne il Sig. -OMISSIS- e, con i quali, è stato ordinato agli stessi il divieto “ di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell’Unione europea per la durata di anni tre.. ”.
Il richiamato procedimento trae origine dall’episodio verificatosi il giorno 6 aprile 2024 a Firenze in corrispondenza della fermata “Buonsignori”, nella tratta della tramvia che collega l’aeroporto di Firenze Peretola alla Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella, laddove e secondo la ricostruzione operata dalla IG di Firenze, vi sarebbe stato uno scontro tra alcuni ultras della Fiorentina e un gruppo di tifosi della AM che si trovavano a bordo della stessa tramvia.
Nel chiedere l’annullamento dei sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 6 comma 1 l. 401/89, in relazione all’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’irrogazione della misura interdittiva, in quanto non risulterebbe dimostrata la partecipazione dei ricorrenti ad alcuna azione violenta, alla quale non avrebbero nemmeno assistito in quanto non presenti nel momento in cui si sono verificati i fatti;
2. la violazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del questore in riferimento alla pericolosità sociale e al principio di gradualità della sanzione, in quanto nessuno degli odierni ricorrenti avrebbe partecipato all’azione criminosa, non avendo neppure assistito all’aggressione posta in essere a danno dei tifosi sampdoriani.
A seguito della camera di consiglio del 27 febbraio 2025 e con ordinanza n. 315/2025 questo Tribunale ha richiesto l’esibizione di una “.. relazione dalla quale sia possibile desumere la documentazione istruttoria a supporto del provvedimento ora impugnato ”, adempimento poi posto in essere dal Ministero dell’Interno.
La stessa Amministrazione nel costituirsi, ha contestato le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con l’ordinanza n. 150/2025 questo Tribunale ha poi accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti dei provvedimenti impugnati.
All’udienza del 12 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come si è avuto modo di anticipare i provvedimenti impugnati traggono origine dall’episodio verificatosi il giorno 6 aprile 2024 a Firenze e in corrispondenza della fermata “Buonsignori”, nella tratta della tramvia che collega l’aeroporto di Firenze Peretola alla Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella, laddove si erano verificati alcuni scontri tra ultras della Fiorentina e i tifosi della AM che si trovavano a bordo della stessa tramvia.
Il gruppo dei tifosi della AM, atterrato all’aeroporto di Firenze e di ritorno da Palermo dove la AM aveva giocato in trasferta e diretto alla stazione di Firenze, avrebbe intonato cori offensivi e di scherno contro la tifoseria fiorentina, circostanza quest’ultima che avrebbe portato alcuni tifosi della fiorentina ad aggredire (con mazze bastoni e altri corpi contundenti) i tifosi della AM presenti all’interno della tramvia e nei pressi della fermata “Buonsignori”.
Sul punto è dirimente constatare che dagli atti relativi al procedimento non è possibile stabilire l’apporto dei ricorrenti negli scontri e, ciò, considerando come sia stata la stessa IG ad affermare che “ l’aggressione avviene nei pressi delle porte di ingresso/discesa del Tram e non è visibile nelle immagini girate dalle telecamere comunali ”.
Per quanto riguarda il Sig. -OMISSIS-risulta non dimostrata la presenza a bordo dell’autovettura “Peugeot 208” che si sarebbe diretta sul luogo dove sono poi avvenuti gli scontri.
Il soggetto indicato nei fotogrammi estrapolati delle relative immagini acquisite dalla IG (fotogramma 58) come -OMISSIS--OMISSIS-, in realtà non corrisponde alle caratteristiche somatiche di quest’ultimo, circostanza che conferma il venire in essere di un difetto di istruttoria.
Analoga considerazione può essere estesa anche nei confronti del Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, in relazione al quale non sussiste alcuna evidenza che corrisponda al soggetto che sarebbe stato indicato nel fotogramma n. 54 estrapolato dalle telecamere comunali.
Più in generale è tutta la documentazione fotografica utilizzata a supporto dei provvedimenti impugnati che risulta non dirimente per operare un riconoscimento degli attuali ricorrenti e per dimostrare un’effettiva partecipazione agli scontri o un qualche contributo degli stessi nella realizzazione dell'evento.
Si è in presenza, infatti, di una scarsa qualità delle immagini, riferite a fotografie prese da una notevole distanza e dalle quali può solo desumersi la presenza di soggetti, tutti vestiti con giacche scure e volto travisato con cappelli e cappucci, circostanze tutte ostative a realizzare un seppur minima identificazione.
Ne consegue come risulti priva di un qualsiasi riscontro probatorio l’affermazione contenuta negli impugnati provvedimenti (il cui contenuto risulta pressoché identico senza minimamente differenziare le rispettive condotte), in base alla quale risulterebbe pacificamente provata: “ … la partecipazione alla condotta posta concretamente in essere riconducibile all’aggressione sopra descritta.. ”.
Al contrario il quadro istruttorio su cui si fonda il presente procedimento deve ritenersi meramente ipotetico, non sussistendo elementi documentali che consentano di attribuire ai ricorrenti la responsabilità dei fatti accaduti e conseguentemente permettano di fondare un giudizio di pericolosità.
In conclusione il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei termini sopra citati, mentre la particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
AN HI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN HI | CA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.