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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6614 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2582/2022, pubblicata il 14 marzo 2022, iscritto al n. 3786/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 14 ottobre 2025 e pendente
T R A
l' (c.f.: , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
alla via Comunale del Principe n. 13/A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Intorcia (c.f.: e C.F._1
(c.f. ) - APPELLANTE - Persona_1 C.F._2
E la (c.f.: ), con sede in Bologna, Controparte_1 P.IVA_2
Galleria Cavour n. 7, in persona del liquidatore nonché legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti RO PO (c.f.: e Maria C.F._3
IS MI (c.f.: - APPELLATA - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato in data 28 dicembre 2017, l' Parte_2
(d'ora in avanti anche solo la proponeva opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 9762/2017 emesso dal Tribunale di Napoli in data 18.11.2017 su richiesta della società nella qualità di cessionaria del Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(d'ora in poi anche solo cedente, centro o struttura Controparte_2
sanitaria), con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di 13.355,90
€, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, a titolo di acconto mensile del
90% del corrispettivo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relative alla branca di patologia clinica, eseguite dalla cedente in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale nel mese di marzo 2017 (fattura n. 3/E del 4 aprile
2017).
A fondamento dell'opposizione, l' educeva: a) la carenza di legittimazione della cessionaria derivante dal fatto che non era stata Controparte_3
accettata la cessione dei crediti oggetto della causa, appartenenti ad una pubblica amministrazione, come previsto all'art. 70 della legge sulla contabilità di Stato;
b)
l'assenza di prova del rapporto di convenzionamento e del rispetto da parte della struttura sanitaria dei limiti del cd. tetto di spesa;
c) la non esigibilità dell'importo ingiunto per l'avvenuto esaurimento del tetto di spesa relativo alla branca di
Patologia clinica in data 28 febbraio 2017, regolarmente comunicato al Centro opposto con nota n. 336 del 22 maggio 2017 e con pec del 3 agosto 2017; d) in ogni caso, la non esigibilità dell'importo di 121,43 € per la sussistenza di anomalie tecniche emerse a seguito di revisione sanitaria e dell'importo di 861,39 € per recupero di pagamenti effettuati in esubero sulla mensilità di ottobre 2008; e) la non esigibilità degli interessi ex d.Lgs 231/02, non vertendosi in ipotesi di transazione commerciale. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto opposto e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
2. Con comparsa del 1° giugno 2018, si costituiva la società opposta, contestando quanto dedotto dall'opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
3. Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava l'opposizione dichiarando esecutivo il decreto opposto e condannando l' al pagamento, in Parte_1
favore della delle spese lite che liquidava “in €.1.500,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai costituiti avv.RO PO, Maria IS MI e Giovanni Castaldi per dichiarato anticipo“.
Nello specifico, il primo Giudice:
Pag. 2 di 13 N. 1452/2018 R.G.A.C.. Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Vincenzo Fusco REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
- riteneva sussistente la legittimazione attiva della cessionaria, affermando che le norme degli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2240 del 18.11.1923, che condizionavano l'efficacia delle cessioni del credito nei confronti dell'amministrazione ceduta all'accettazione di quest'ultima, riguardavano - secondo consolidata giurisprudenza - le sole amministrazioni dello Stato, e non potevano essere applicate in via analogica alle amministrazioni non statali, quale è la Precisava, altresì, che la legittimazione ad agire dell'opposta non era venuta meno in seguito alla revoca da parte della Parte_3
dell'autorizzazione a svolgere l'attività di intermediario finanziario ai sensi dell'art. 113 ter, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 385/1993, giacché essa, in applicazione della disciplina in materia, non spiegava nessun effetto in relazione ai crediti già acquisiti;
- nel merito, riteneva che l'accreditamento del Centro cedente fosse provato dalla delibera n. 608 del 14.6.2016 del commissario straordinario e che risultava, inoltre, prodotto il contratto sottoscritto per l'annualità 2017;
- in relazione al dedotto superamento del tetto di spesa, riteneva che la non avesse contestato l'effettiva erogazione delle prestazioni di cui l'attrice chiedeva il pagamento, bensì che le stesse erano state rese “quando il limite di spesa era stato già raggiunto” e le indicazioni fornite dall' ul punto risultavano
“sufficientemente analitiche e circostanziate”;
- tuttavia, richiamati gli art. 5 e 5 bis del contratto che regolavano il procedimento per l'applicazione della regressione tariffaria trimestrale, rilevava che “nel caso di specie, non risulta adottata la deliberazione di accertamento della regressione tariffaria, avendo la convenuta indirizzato al centro opposto una mera comunicazione di decurtazione degli importi riconducibili a prestazioni rese in data successiva a quella dell'avvenuto superamento del tetto di spesa. Né, per altro verso, vi è prova che le prestazioni di cui la cedente e - per essa - l'odierna opposta, chiede la remunerazione siano state rese in epoca successiva “all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla (cfr. art.5 cit.)”. Pertanto, concludeva che, in difetto di tempestiva comunicazione del raggiungimento del tetto, la vrebbe dovuto fare ricorso all'applicazione della
R.T.U., in mancanza della quale era da ritenersi fondata la richiesta di pagamento
Pag. 3 di 13 N. 1452/2018 R.G.A.C.. Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Vincenzo Fusco REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
avanzata dall'opposta;
- riteneva, infine, dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/02, in quanto il contratto stipulato dalle parti prevedeva espressamente la misura del tasso di interesse da applicare in ipotesi di ritardato pagamento.
4. Avverso tale sentenza, ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 14 settembre 2022 alla per i motivi di cui si dirà, Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-revocare, dichiarare nulla
e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo in vece del Tribunale di Napoli di Napoli, integralmente la proposta opposizione a decreto ingiuntivo. -condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese
e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
5. Si è costituita, con comparsa depositata il 31 gennaio 2023, la CP_1
resistendo ai motivi di appello e chiedendone il rigetto con condanna della
[...]
controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado.
6. All'udienza del 14 ottobre 2025, il Collegio ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali nel termine di 20 giorni e delle memorie di replica nel termine di 20 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato.
II.1. Con il primo motivo di gravame, l' ensura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice riteneva “prodotto il contratto sottoscritto dalla cedente
e dalla relativo all'annualità 2017”, contestando, al riguardo, che la
[...]
aveva depositato soltanto il contratto stipulato per l'anno 2015, CP_1
applicabile sino all'esercizio 2016, e non anche quello relativo al 2017, annualità alla quale si riferivano le prestazioni oggetto di causa. Dunque, sostiene l'appellante, che tale carenza probatoria rendeva infondata la pretesa creditoria, per mancanza di prova del rapporto di accreditamento.
Il motivo è infondato. Difatti, pur essendo vero che la società appellata non ha inserito nella propria produzione il contratto riferito all'annualità 2017, tuttavia,
è parimenti vero che il contratto relativo alle annualità 2016 e 2017 è stato ritualmente prodotto dalla Sicché, sebbene incombesse sull'odierna appellata
Pag. 4 di 13 N. 1452/2018 R.G.A.C.. Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Vincenzo Fusco REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
provare il fatto costitutivo della pretesa azionata ai sensi dell'art. 2697 c.c., ritiene il Collegio che, in virtù del principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova, operante anche per i documenti, la dimostrazione del fondamento del diritto vantato non dipende unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, ma anche da quelle espletate, o comunque, acquisite, ad iniziativa della controparte. In tal senso, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, “vige, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte”(Cass. 23286/2024; Cass. 4126/2024;
Cass. 11911/2002).
Tanto premesso, si osserva che, nel giudizio di opposizione, la aveva prodotto il contratto stipulato tra le parti in data 17 gennaio 2017, relativo alla disciplina delle prestazioni di specialistica ambulatoriale appartenenti alla branca di patologia clinica per gli anni 2016 e 2017, e ciò si evince chiaramente da numerose clausole inserite in detto contratto, ossia dagli artt. 2 3, 4, 5 bis, 8, 9 ove esplicitamente si afferma che tali disposizioni avrebbero trovato applicazione anche per l'anno 2017.
Inoltre, quanto alla prova dell'accreditamento istituzionale, la stessa deve senz'altro ritenersi fornita tramite l'allegazione della delibera n. 608 del 14.6.2016, recante l'attestazione del commissario straordinario dell'azienda sanitaria del possesso da parte della cedente, dei requisiti per Controparte_2
l'accreditamento istituzionale per le attività di laboratorio;
a tanto va aggiunto, che, in sede di opposizione, veniva anche prodotto il decreto sindacale prot. n. 127 del
25.11.2015 recante l'autorizzazione, sempre in favore del predetto , a CP_2
gestire il con annessi settori specializzati, e la Parte_4
successiva delibera di presa d'atto n. 27 del 08.02.2016.
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II.2. Infondati sono anche il secondo ed il quarto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Col secondo motivo l' ontesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese dal Laboratorio
“extra budget” e che le indicazioni fornite sul punto dalla erano
“sufficientemente analitiche e circostanziate”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria. Al riguardo, l'appellante aggiunge che la mancata remunerazione delle prestazioni rese extra budget trovava conferma nel DCA della
Regione Campania n. 89/16 e nel conseguente contratto, che, all'art. 5, comma 3, prevedeva che alle strutture accreditate nulla spettava - né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento - per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa, risultando irrilevante il ritardo nella comunicazione tempestiva degli eventuali sforamenti nel corso dell'esercizio finanziario.
Anche tale censura è infondata.
Va premesso che l'inderogabilità del tetto di spesa si pone come limite assoluto al pagamento dei corrispettivi, senza bisogno di nessun'altro presupposto solo laddove il contratto assegni un limite specifico alla singola struttura;
diversamente, quando - come nel caso di specie - il tetto è riferito alla macroarea, la programmazione sanitaria regionale non può prescindere dalle previsioni negoziali. Né il riferimento alla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Tribunale di Napoli (che alla prima si adegua), prodotta dall'appellante in allegato alla sua comparsa conclusionale, è idonea a scalfire tale conclusione.
Sul punto, infatti, il contratto stipulato dalle parti per gli anni 2016-2017 prevedeva espressamente, al terzo comma dell'art. 5 (intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni»), che l' doveva comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e
“la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali”.
Il medesimo articolo contemplava, poi, due distinte soluzioni per le prestazioni erogate prima e dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata al punto a), ossia in cui, «a consuntivo», fosse stato accertato che il
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tetto di spesa era stato raggiunto prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' si prevedeva che «a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta Parte_5
data» sarebbe stata applicata «la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla
DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati», mentre nell'ipotesi contemplata al punto b), si prevedeva che nulla sarebbe spettato «agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa», così come nell'ipotesi in cui, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto «in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese comunicata dalla .
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto - o, il che è lo stesso, l'omessa comunicazione preventiva della data presunta di sforamento del budget - comportava per l' il diritto e l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, finché tale potere non veniva esercitato attraverso un provvedimento formale recante l'indizione della regressione tariffaria da applicare ai singoli centri, non poteva negarsi il diritto degli stessi ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Sotto altro, ma concorrente, profilo, va anche rilevato che l'esclusione della regressione tariffaria non poteva neppure dedursi dall'art. 5 bis del contratto, il quale prevedeva, in relazione ai tetti trimestrali, un meccanismo di compensazione, presupponendo anzi – come si evince dal rinvio contenuto al primo comma –l'operatività stessa della regressione in sede di liquidazione dei saldi trimestrali.
Ciò posto, nella fattispecie risulta che l'unica comunicazione sull'esaurimento del tetto di spesa del primo trimestre 2017 per la branca di
“patologia clinica” era stata trasmessa al Laboratorio con pec del 3 CP_2
agosto 2017, recante la nota prot. n. 53897/2017 del 31 luglio 2017. Nella suddetta nota si attestava che, “dall'analisi dei dati estrapolati dai sistemi informatici aziendali”, il tetto era stato raggiunto il 23 febbraio 2017 e, per l'effetto, veniva
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disposta l'esclusione del pagamento delle prestazioni erogate tra il 1° e il 31 marzo
2017.
Quanto alla restante documentazione, si osserva che, con la nota prot. n. 336 del 22 maggio 2017, l' i limitava a comunicare ai legali rappresentanti dei Centri accreditati, tra cui il , che per le impegnative del mese di CP_2 CP_2
marzo 2017 erano “presenti in procedura CACOMM gli importi decurtati in seguito
a revisione tecnico-sanitaria”, senza alcun riferimento alla data effettiva di esaurimento del tetto né ad un'intenzione di applicare la regressione tariffaria.
Parimenti, con la successiva nota prot. n. 4504 del 13 ottobre 2017, la i limitava a informare il Laboratorio che, per il mese di marzo 2017, risultava una decurtazione di 14.450,18 € per superamento del tetto di branca e di 121,43 € per revisione tecnico-sanitaria, senza ulteriori precisazioni.
Alla luce di tali elementi, ritiene il Collegio che non v'è dubbio che, nella specie, trovi applicazione la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), in quanto l' non ha comunicato al Centro le date previsionali del tetto di spesa, sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, in quanto in tal caso avrebbe dovuto applicarsi la c.d. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania
n. 1268 del 24 luglio 2008.
Come ha più volte affermato questa Corte, è evidente, quindi, che non si tratta di un problema di prova, che sarebbe solo successivo, bensì di allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro. Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “patologia clinica”, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute dopo la data effettiva di superamento del limite di spesa (non essendovi quella prevista) in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso.
Sarebbe dunque stato onere dell' – persino ove si volesse prescindere dalla questione dell'onere probatorio – quanto meno allegare l'entità della regressione tariffaria applicabile nel periodo in esame al centro appellato.
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Nulla di tutto ciò è stato fatto, né tali circostanze si desumono dalla documentazione prodotta, sicché le doglianze dell' risultano infondate.
Né la citata conclusione cui è giunto il Tribunale muta con riguardo al superamento del tetto di spesa relativo ai primi due trimestri dell'anno 2017, oggetto delle critiche contenute nel quarto motivo d'appello.
Quanto al primo trimestre, l'appellante sostiene che il ritardo nelle comunicazioni – ritardo che afferma non essere a essa imputabile - rendeva ingiusta l'applicazione della lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, “ anche alla luce della comunicazione, benché tardiva, che la data previsionale del superamento del tetto del primo trimestre 2017 per le branche in contestazione, fissata a seguito del monitoraggio effettuato dal competente tavolo tecnico, è antecedente alla data di esaurimento dei limiti di spesa netta successivamente individuata a consuntivo (V. Nota 53853/2017in atti e monitoraggio anch'esso in atti)”, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la lettera b) del comma 3 dell'art. 5.
D'altro lato, quanto al secondo trimestre 2017, l'appellante sostiene che
“difetta la prova che ricorra l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, essendosi verificata la diversa fattispecie “….di mancata comunicazione della data prevista di raggiungimento del limite di spesa”.
Tale motivo risulta inammissibile nella parte in cui l'appellante amplia il thema decidendum alle prestazioni rese nel secondo trimestre 2017, atteso che il presente giudizio concerne esclusivamente la mancata remunerazione delle prestazioni rese nel marzo 2017 (dunque, relative al primo trimestre dell'anno
2017), con la conseguenza che ogni doglianza relativa alle prestazioni riferibili al secondo trimestre è del tutto preclusa.
Quanto alle censure riferite al primo trimestre 2017 — che restano comunque assorbite dalla disamina del secondo motivo di appello — esse sono infondate.
È pacifico, infatti, e non contestato tra le parti, che l' non abbia tempestivamente comunicato al Laboratorio De Angelis le date previsionali di esaurimento del tetto di spesa di branca. La comunicazione prot. n. 53853/2017, trasmessa al Laboratorio soltanto il 3 agosto 2017, è intervenuta quando le prestazioni del marzo 2017 erano già state integralmente eseguite;
pertanto, non
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poteva disporsi la loro esclusione dal pagamento, dovendo invece trovare applicazione il meccanismo della regressione tariffaria.
Ne consegue, pertanto, che la remunerazione richiesta dall'appellata doveva e deve esserle riconosciuta integralmente, stante la mancanza di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria.
II.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omesso esame da parte del Tribunale della c.d. clausola di salvaguardia contenuta all'art. 11 del contratto, con la quale il Centro cedente si era impegnato a rispettare i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, sicché tutte le prestazioni rese in esubero – e dunque in violazione dell'accordo contrattuale – non avrebbero dovuto essere remunerate;
inoltre, mediante la sottoscrizione di tale clausola, il aveva anche rinunciato “alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i Pt_1
predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.” Dacché, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure aveva omesso di considerare la portata della clausola in questione, poiché la sottoscrizione del contratto in epoca successiva alla richiesta di nota di credito per superamento del tetto trimestrale e alla comunicazione degli addebiti aveva comportato una rinuncia a qualsiasi azione volta a ottenere la remunerazione delle prestazioni extra budget, impedendo il riconoscimento del relativo diritto al pagamento.
Il motivo è inammissibile oltre che infondato.
È inammissibile perché l'appellante non muove una censura contro una specifica statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, ma deduce, piuttosto, un presunto inadempimento della struttura accreditata non rilevato nel precedente grado di giudizio;
tale rilievo è quindi precluso ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
In ogni caso, il motivo è anche infondato, in quanto la clausola di salvaguardia riguarda i provvedimenti che incidono sul contenuto del contratto - ad esempio quelli di determinazione del tetto di spesa - e non è volta a paralizzare le azioni o impugnazioni afferenti alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinuncia all'azione riguarda esclusivamente i provvedimenti antecedenti alla stipula del contratto, ossia quelli che concorrono a definirne il
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contenuto; essa non incide, invece, sulla fase di attuazione del rapporto, né può precludere le azioni relative alle problematiche concretamente insorte in ordine al superamento del tetto di spesa.
II.4. Infine, con l'ultimo motivo di censura, l'appellante lamenta la decisione del primo Giudice di liquidare gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 sugli importi ingiunti, in quanto le prestazioni di cui è causa si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico servizio, mentre le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002 sono applicabili ai soli pagamenti effettuati «a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».
La doglianza è palesemente infondata.
Sotto un primo profilo è sufficiente evidenziare che la speciale disciplina degli interessi moratori contenuta nel d.lgs. n. 231/2002 si applica al mancato pagamento del prezzo di “transazioni commerciali” (cioè di «contratti, comunque denominati, […] che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci
o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo»: cfr. art. 2, co.1, lett. a)
d.lgs. cit.) concluse tra imprese e pubbliche amministrazioni, nel cui novero, anche alla luce della riforma del 2012, vanno ricompresi anche gli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie locali (o le regioni) ed i soggetti titolari di strutture sanitarie accreditate, sia pur in via transitoria, aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale per conto ed a carico di quest'ultimo. In tal senso, del resto, è ormai consolidato l'insegnamento della
Cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 20391/2016, n. 17665/2019) ed invano l'appellante richiama precedenti giurisprudenziali concernenti la diversa disciplina dei rapporti con le farmacie.
Sotto un secondo profilo, poi, neanche va trascurata un'ulteriore circostanza, che è dirimente, ossia che la questione è stata oggetto di specifica regolamentazione negoziale, in quanto all'art. 7, comma 4, del contratto è stato espressamente concordato tra le parti che «senza che sia necessaria la costituzione in mora (…) dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal decreto legislativo
Pag. 11 di 13 N. 1452/2018 R.G.A.C.. Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Vincenzo Fusco REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
9 novembre 2012 n. 192 maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali» (così il comma 6), per cui a fronte di tale pattuizione la spettanza degli interessi, come riconosciuti nella sentenza di primo grado, risulta solo pretestuosamente contestata.
III. In definitiva, per tutto quanto esposto, l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
IV. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere a RO PO e Maria IS MI, procuratori dell'appellata, dichiaratisi anticipatari, le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio - alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, nel complessivo importo di 5.809,00 € per compenso (di cui 921,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.134,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.834,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 1.911,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo) e 871,35 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli n. 2582/2022, pubblicata il 14 marzo 2022, così provvede
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Pag. 12 di 13 N. 1452/2018 R.G.A.C.. Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Vincenzo Fusco REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
2. condanna l' al pagamento, in favore degli avv. RO Parte_2
PO e Maria IS MI, procuratori dell'appellata, dichiaratisi anticipatari, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in 5.809,00 € per compenso professionale ed 871,35 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Pag. 13 di 13 N. 1452/2018 R.G.A.C.. Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Vincenzo Fusco
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2582/2022, pubblicata il 14 marzo 2022, iscritto al n. 3786/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 14 ottobre 2025 e pendente
T R A
l' (c.f.: , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
alla via Comunale del Principe n. 13/A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Intorcia (c.f.: e C.F._1
(c.f. ) - APPELLANTE - Persona_1 C.F._2
E la (c.f.: ), con sede in Bologna, Controparte_1 P.IVA_2
Galleria Cavour n. 7, in persona del liquidatore nonché legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti RO PO (c.f.: e Maria C.F._3
IS MI (c.f.: - APPELLATA - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato in data 28 dicembre 2017, l' Parte_2
(d'ora in avanti anche solo la proponeva opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 9762/2017 emesso dal Tribunale di Napoli in data 18.11.2017 su richiesta della società nella qualità di cessionaria del Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(d'ora in poi anche solo cedente, centro o struttura Controparte_2
sanitaria), con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di 13.355,90
€, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, a titolo di acconto mensile del
90% del corrispettivo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relative alla branca di patologia clinica, eseguite dalla cedente in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale nel mese di marzo 2017 (fattura n. 3/E del 4 aprile
2017).
A fondamento dell'opposizione, l' educeva: a) la carenza di legittimazione della cessionaria derivante dal fatto che non era stata Controparte_3
accettata la cessione dei crediti oggetto della causa, appartenenti ad una pubblica amministrazione, come previsto all'art. 70 della legge sulla contabilità di Stato;
b)
l'assenza di prova del rapporto di convenzionamento e del rispetto da parte della struttura sanitaria dei limiti del cd. tetto di spesa;
c) la non esigibilità dell'importo ingiunto per l'avvenuto esaurimento del tetto di spesa relativo alla branca di
Patologia clinica in data 28 febbraio 2017, regolarmente comunicato al Centro opposto con nota n. 336 del 22 maggio 2017 e con pec del 3 agosto 2017; d) in ogni caso, la non esigibilità dell'importo di 121,43 € per la sussistenza di anomalie tecniche emerse a seguito di revisione sanitaria e dell'importo di 861,39 € per recupero di pagamenti effettuati in esubero sulla mensilità di ottobre 2008; e) la non esigibilità degli interessi ex d.Lgs 231/02, non vertendosi in ipotesi di transazione commerciale. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto opposto e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
2. Con comparsa del 1° giugno 2018, si costituiva la società opposta, contestando quanto dedotto dall'opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
3. Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava l'opposizione dichiarando esecutivo il decreto opposto e condannando l' al pagamento, in Parte_1
favore della delle spese lite che liquidava “in €.1.500,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai costituiti avv.RO PO, Maria IS MI e Giovanni Castaldi per dichiarato anticipo“.
Nello specifico, il primo Giudice:
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- riteneva sussistente la legittimazione attiva della cessionaria, affermando che le norme degli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2240 del 18.11.1923, che condizionavano l'efficacia delle cessioni del credito nei confronti dell'amministrazione ceduta all'accettazione di quest'ultima, riguardavano - secondo consolidata giurisprudenza - le sole amministrazioni dello Stato, e non potevano essere applicate in via analogica alle amministrazioni non statali, quale è la Precisava, altresì, che la legittimazione ad agire dell'opposta non era venuta meno in seguito alla revoca da parte della Parte_3
dell'autorizzazione a svolgere l'attività di intermediario finanziario ai sensi dell'art. 113 ter, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 385/1993, giacché essa, in applicazione della disciplina in materia, non spiegava nessun effetto in relazione ai crediti già acquisiti;
- nel merito, riteneva che l'accreditamento del Centro cedente fosse provato dalla delibera n. 608 del 14.6.2016 del commissario straordinario e che risultava, inoltre, prodotto il contratto sottoscritto per l'annualità 2017;
- in relazione al dedotto superamento del tetto di spesa, riteneva che la non avesse contestato l'effettiva erogazione delle prestazioni di cui l'attrice chiedeva il pagamento, bensì che le stesse erano state rese “quando il limite di spesa era stato già raggiunto” e le indicazioni fornite dall' ul punto risultavano
“sufficientemente analitiche e circostanziate”;
- tuttavia, richiamati gli art. 5 e 5 bis del contratto che regolavano il procedimento per l'applicazione della regressione tariffaria trimestrale, rilevava che “nel caso di specie, non risulta adottata la deliberazione di accertamento della regressione tariffaria, avendo la convenuta indirizzato al centro opposto una mera comunicazione di decurtazione degli importi riconducibili a prestazioni rese in data successiva a quella dell'avvenuto superamento del tetto di spesa. Né, per altro verso, vi è prova che le prestazioni di cui la cedente e - per essa - l'odierna opposta, chiede la remunerazione siano state rese in epoca successiva “all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla (cfr. art.5 cit.)”. Pertanto, concludeva che, in difetto di tempestiva comunicazione del raggiungimento del tetto, la vrebbe dovuto fare ricorso all'applicazione della
R.T.U., in mancanza della quale era da ritenersi fondata la richiesta di pagamento
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avanzata dall'opposta;
- riteneva, infine, dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/02, in quanto il contratto stipulato dalle parti prevedeva espressamente la misura del tasso di interesse da applicare in ipotesi di ritardato pagamento.
4. Avverso tale sentenza, ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 14 settembre 2022 alla per i motivi di cui si dirà, Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-revocare, dichiarare nulla
e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo in vece del Tribunale di Napoli di Napoli, integralmente la proposta opposizione a decreto ingiuntivo. -condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese
e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
5. Si è costituita, con comparsa depositata il 31 gennaio 2023, la CP_1
resistendo ai motivi di appello e chiedendone il rigetto con condanna della
[...]
controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado.
6. All'udienza del 14 ottobre 2025, il Collegio ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali nel termine di 20 giorni e delle memorie di replica nel termine di 20 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato.
II.1. Con il primo motivo di gravame, l' ensura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice riteneva “prodotto il contratto sottoscritto dalla cedente
e dalla relativo all'annualità 2017”, contestando, al riguardo, che la
[...]
aveva depositato soltanto il contratto stipulato per l'anno 2015, CP_1
applicabile sino all'esercizio 2016, e non anche quello relativo al 2017, annualità alla quale si riferivano le prestazioni oggetto di causa. Dunque, sostiene l'appellante, che tale carenza probatoria rendeva infondata la pretesa creditoria, per mancanza di prova del rapporto di accreditamento.
Il motivo è infondato. Difatti, pur essendo vero che la società appellata non ha inserito nella propria produzione il contratto riferito all'annualità 2017, tuttavia,
è parimenti vero che il contratto relativo alle annualità 2016 e 2017 è stato ritualmente prodotto dalla Sicché, sebbene incombesse sull'odierna appellata
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provare il fatto costitutivo della pretesa azionata ai sensi dell'art. 2697 c.c., ritiene il Collegio che, in virtù del principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova, operante anche per i documenti, la dimostrazione del fondamento del diritto vantato non dipende unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, ma anche da quelle espletate, o comunque, acquisite, ad iniziativa della controparte. In tal senso, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, “vige, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte”(Cass. 23286/2024; Cass. 4126/2024;
Cass. 11911/2002).
Tanto premesso, si osserva che, nel giudizio di opposizione, la aveva prodotto il contratto stipulato tra le parti in data 17 gennaio 2017, relativo alla disciplina delle prestazioni di specialistica ambulatoriale appartenenti alla branca di patologia clinica per gli anni 2016 e 2017, e ciò si evince chiaramente da numerose clausole inserite in detto contratto, ossia dagli artt. 2 3, 4, 5 bis, 8, 9 ove esplicitamente si afferma che tali disposizioni avrebbero trovato applicazione anche per l'anno 2017.
Inoltre, quanto alla prova dell'accreditamento istituzionale, la stessa deve senz'altro ritenersi fornita tramite l'allegazione della delibera n. 608 del 14.6.2016, recante l'attestazione del commissario straordinario dell'azienda sanitaria del possesso da parte della cedente, dei requisiti per Controparte_2
l'accreditamento istituzionale per le attività di laboratorio;
a tanto va aggiunto, che, in sede di opposizione, veniva anche prodotto il decreto sindacale prot. n. 127 del
25.11.2015 recante l'autorizzazione, sempre in favore del predetto , a CP_2
gestire il con annessi settori specializzati, e la Parte_4
successiva delibera di presa d'atto n. 27 del 08.02.2016.
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II.2. Infondati sono anche il secondo ed il quarto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Col secondo motivo l' ontesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese dal Laboratorio
“extra budget” e che le indicazioni fornite sul punto dalla erano
“sufficientemente analitiche e circostanziate”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria. Al riguardo, l'appellante aggiunge che la mancata remunerazione delle prestazioni rese extra budget trovava conferma nel DCA della
Regione Campania n. 89/16 e nel conseguente contratto, che, all'art. 5, comma 3, prevedeva che alle strutture accreditate nulla spettava - né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento - per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa, risultando irrilevante il ritardo nella comunicazione tempestiva degli eventuali sforamenti nel corso dell'esercizio finanziario.
Anche tale censura è infondata.
Va premesso che l'inderogabilità del tetto di spesa si pone come limite assoluto al pagamento dei corrispettivi, senza bisogno di nessun'altro presupposto solo laddove il contratto assegni un limite specifico alla singola struttura;
diversamente, quando - come nel caso di specie - il tetto è riferito alla macroarea, la programmazione sanitaria regionale non può prescindere dalle previsioni negoziali. Né il riferimento alla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Tribunale di Napoli (che alla prima si adegua), prodotta dall'appellante in allegato alla sua comparsa conclusionale, è idonea a scalfire tale conclusione.
Sul punto, infatti, il contratto stipulato dalle parti per gli anni 2016-2017 prevedeva espressamente, al terzo comma dell'art. 5 (intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni»), che l' doveva comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e
“la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali”.
Il medesimo articolo contemplava, poi, due distinte soluzioni per le prestazioni erogate prima e dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata al punto a), ossia in cui, «a consuntivo», fosse stato accertato che il
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tetto di spesa era stato raggiunto prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' si prevedeva che «a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta Parte_5
data» sarebbe stata applicata «la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla
DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati», mentre nell'ipotesi contemplata al punto b), si prevedeva che nulla sarebbe spettato «agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa», così come nell'ipotesi in cui, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto «in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese comunicata dalla .
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto - o, il che è lo stesso, l'omessa comunicazione preventiva della data presunta di sforamento del budget - comportava per l' il diritto e l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, finché tale potere non veniva esercitato attraverso un provvedimento formale recante l'indizione della regressione tariffaria da applicare ai singoli centri, non poteva negarsi il diritto degli stessi ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Sotto altro, ma concorrente, profilo, va anche rilevato che l'esclusione della regressione tariffaria non poteva neppure dedursi dall'art. 5 bis del contratto, il quale prevedeva, in relazione ai tetti trimestrali, un meccanismo di compensazione, presupponendo anzi – come si evince dal rinvio contenuto al primo comma –l'operatività stessa della regressione in sede di liquidazione dei saldi trimestrali.
Ciò posto, nella fattispecie risulta che l'unica comunicazione sull'esaurimento del tetto di spesa del primo trimestre 2017 per la branca di
“patologia clinica” era stata trasmessa al Laboratorio con pec del 3 CP_2
agosto 2017, recante la nota prot. n. 53897/2017 del 31 luglio 2017. Nella suddetta nota si attestava che, “dall'analisi dei dati estrapolati dai sistemi informatici aziendali”, il tetto era stato raggiunto il 23 febbraio 2017 e, per l'effetto, veniva
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disposta l'esclusione del pagamento delle prestazioni erogate tra il 1° e il 31 marzo
2017.
Quanto alla restante documentazione, si osserva che, con la nota prot. n. 336 del 22 maggio 2017, l' i limitava a comunicare ai legali rappresentanti dei Centri accreditati, tra cui il , che per le impegnative del mese di CP_2 CP_2
marzo 2017 erano “presenti in procedura CACOMM gli importi decurtati in seguito
a revisione tecnico-sanitaria”, senza alcun riferimento alla data effettiva di esaurimento del tetto né ad un'intenzione di applicare la regressione tariffaria.
Parimenti, con la successiva nota prot. n. 4504 del 13 ottobre 2017, la i limitava a informare il Laboratorio che, per il mese di marzo 2017, risultava una decurtazione di 14.450,18 € per superamento del tetto di branca e di 121,43 € per revisione tecnico-sanitaria, senza ulteriori precisazioni.
Alla luce di tali elementi, ritiene il Collegio che non v'è dubbio che, nella specie, trovi applicazione la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), in quanto l' non ha comunicato al Centro le date previsionali del tetto di spesa, sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, in quanto in tal caso avrebbe dovuto applicarsi la c.d. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania
n. 1268 del 24 luglio 2008.
Come ha più volte affermato questa Corte, è evidente, quindi, che non si tratta di un problema di prova, che sarebbe solo successivo, bensì di allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro. Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “patologia clinica”, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute dopo la data effettiva di superamento del limite di spesa (non essendovi quella prevista) in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso.
Sarebbe dunque stato onere dell' – persino ove si volesse prescindere dalla questione dell'onere probatorio – quanto meno allegare l'entità della regressione tariffaria applicabile nel periodo in esame al centro appellato.
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Nulla di tutto ciò è stato fatto, né tali circostanze si desumono dalla documentazione prodotta, sicché le doglianze dell' risultano infondate.
Né la citata conclusione cui è giunto il Tribunale muta con riguardo al superamento del tetto di spesa relativo ai primi due trimestri dell'anno 2017, oggetto delle critiche contenute nel quarto motivo d'appello.
Quanto al primo trimestre, l'appellante sostiene che il ritardo nelle comunicazioni – ritardo che afferma non essere a essa imputabile - rendeva ingiusta l'applicazione della lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, “ anche alla luce della comunicazione, benché tardiva, che la data previsionale del superamento del tetto del primo trimestre 2017 per le branche in contestazione, fissata a seguito del monitoraggio effettuato dal competente tavolo tecnico, è antecedente alla data di esaurimento dei limiti di spesa netta successivamente individuata a consuntivo (V. Nota 53853/2017in atti e monitoraggio anch'esso in atti)”, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la lettera b) del comma 3 dell'art. 5.
D'altro lato, quanto al secondo trimestre 2017, l'appellante sostiene che
“difetta la prova che ricorra l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, essendosi verificata la diversa fattispecie “….di mancata comunicazione della data prevista di raggiungimento del limite di spesa”.
Tale motivo risulta inammissibile nella parte in cui l'appellante amplia il thema decidendum alle prestazioni rese nel secondo trimestre 2017, atteso che il presente giudizio concerne esclusivamente la mancata remunerazione delle prestazioni rese nel marzo 2017 (dunque, relative al primo trimestre dell'anno
2017), con la conseguenza che ogni doglianza relativa alle prestazioni riferibili al secondo trimestre è del tutto preclusa.
Quanto alle censure riferite al primo trimestre 2017 — che restano comunque assorbite dalla disamina del secondo motivo di appello — esse sono infondate.
È pacifico, infatti, e non contestato tra le parti, che l' non abbia tempestivamente comunicato al Laboratorio De Angelis le date previsionali di esaurimento del tetto di spesa di branca. La comunicazione prot. n. 53853/2017, trasmessa al Laboratorio soltanto il 3 agosto 2017, è intervenuta quando le prestazioni del marzo 2017 erano già state integralmente eseguite;
pertanto, non
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poteva disporsi la loro esclusione dal pagamento, dovendo invece trovare applicazione il meccanismo della regressione tariffaria.
Ne consegue, pertanto, che la remunerazione richiesta dall'appellata doveva e deve esserle riconosciuta integralmente, stante la mancanza di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria.
II.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omesso esame da parte del Tribunale della c.d. clausola di salvaguardia contenuta all'art. 11 del contratto, con la quale il Centro cedente si era impegnato a rispettare i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, sicché tutte le prestazioni rese in esubero – e dunque in violazione dell'accordo contrattuale – non avrebbero dovuto essere remunerate;
inoltre, mediante la sottoscrizione di tale clausola, il aveva anche rinunciato “alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i Pt_1
predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.” Dacché, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure aveva omesso di considerare la portata della clausola in questione, poiché la sottoscrizione del contratto in epoca successiva alla richiesta di nota di credito per superamento del tetto trimestrale e alla comunicazione degli addebiti aveva comportato una rinuncia a qualsiasi azione volta a ottenere la remunerazione delle prestazioni extra budget, impedendo il riconoscimento del relativo diritto al pagamento.
Il motivo è inammissibile oltre che infondato.
È inammissibile perché l'appellante non muove una censura contro una specifica statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, ma deduce, piuttosto, un presunto inadempimento della struttura accreditata non rilevato nel precedente grado di giudizio;
tale rilievo è quindi precluso ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
In ogni caso, il motivo è anche infondato, in quanto la clausola di salvaguardia riguarda i provvedimenti che incidono sul contenuto del contratto - ad esempio quelli di determinazione del tetto di spesa - e non è volta a paralizzare le azioni o impugnazioni afferenti alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinuncia all'azione riguarda esclusivamente i provvedimenti antecedenti alla stipula del contratto, ossia quelli che concorrono a definirne il
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contenuto; essa non incide, invece, sulla fase di attuazione del rapporto, né può precludere le azioni relative alle problematiche concretamente insorte in ordine al superamento del tetto di spesa.
II.4. Infine, con l'ultimo motivo di censura, l'appellante lamenta la decisione del primo Giudice di liquidare gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 sugli importi ingiunti, in quanto le prestazioni di cui è causa si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico servizio, mentre le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002 sono applicabili ai soli pagamenti effettuati «a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».
La doglianza è palesemente infondata.
Sotto un primo profilo è sufficiente evidenziare che la speciale disciplina degli interessi moratori contenuta nel d.lgs. n. 231/2002 si applica al mancato pagamento del prezzo di “transazioni commerciali” (cioè di «contratti, comunque denominati, […] che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci
o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo»: cfr. art. 2, co.1, lett. a)
d.lgs. cit.) concluse tra imprese e pubbliche amministrazioni, nel cui novero, anche alla luce della riforma del 2012, vanno ricompresi anche gli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie locali (o le regioni) ed i soggetti titolari di strutture sanitarie accreditate, sia pur in via transitoria, aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale per conto ed a carico di quest'ultimo. In tal senso, del resto, è ormai consolidato l'insegnamento della
Cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 20391/2016, n. 17665/2019) ed invano l'appellante richiama precedenti giurisprudenziali concernenti la diversa disciplina dei rapporti con le farmacie.
Sotto un secondo profilo, poi, neanche va trascurata un'ulteriore circostanza, che è dirimente, ossia che la questione è stata oggetto di specifica regolamentazione negoziale, in quanto all'art. 7, comma 4, del contratto è stato espressamente concordato tra le parti che «senza che sia necessaria la costituzione in mora (…) dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal decreto legislativo
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9 novembre 2012 n. 192 maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali» (così il comma 6), per cui a fronte di tale pattuizione la spettanza degli interessi, come riconosciuti nella sentenza di primo grado, risulta solo pretestuosamente contestata.
III. In definitiva, per tutto quanto esposto, l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
IV. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere a RO PO e Maria IS MI, procuratori dell'appellata, dichiaratisi anticipatari, le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio - alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, nel complessivo importo di 5.809,00 € per compenso (di cui 921,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.134,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.834,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 1.911,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo) e 871,35 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli n. 2582/2022, pubblicata il 14 marzo 2022, così provvede
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Pag. 12 di 13 N. 1452/2018 R.G.A.C.. Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Vincenzo Fusco REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
2. condanna l' al pagamento, in favore degli avv. RO Parte_2
PO e Maria IS MI, procuratori dell'appellata, dichiaratisi anticipatari, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in 5.809,00 € per compenso professionale ed 871,35 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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