Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 127
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Riformulazione del decreto presidenziale e condanna alle spese

    La Corte ha ritenuto ammissibile l'appello avverso il decreto presidenziale di estinzione. Ha inoltre accolto la richiesta di condanna alle spese legali, ritenendo che la mancata risposta dell'Amministrazione all'istanza di autotutela abbia causato l'attivazione del procedimento giudiziale e le relative spese.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello

    La Corte ha ritenuto l'appello ammissibile, poiché il rimedio dell'appello avverso il decreto presidenziale di estinzione è autonomo rispetto al reclamo, e il decreto assume valore sostanziale di sentenza definitoria del giudizio di primo grado.

  • Rigettato
    Rigetto nel merito dell'appello

    La Corte ha ritenuto che la contribuente sia stata costretta ad agire in giudizio a causa della mancata risposta dell'Amministrazione all'istanza di autotutela entro i termini utili ad evitare la reazione giudiziale, giustificando così la condanna alle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 127
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 127
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo