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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN LL, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 299/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia decreto presidenziale n. 89/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
TORINO sez. 4 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240044714470000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
La contribuente appellante così conclude:
“CHIEDE A Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di considerare i motivi dell'impugnazione e di riformulare il decreto 89/2025 vedendosi riconoscere le spese e condannando alla rifusione delle stesse l'Appellato.”
L'Ufficio appellato così conclude:
“CHIEDE a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte:
- In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'atto d'appello di Controparte, con integrale conferma del Decreto Presidenziale n. 89/2025 anche in punto compensazione delle spese di lite;
- In via strettamente subordinata e nel merito, respingere l'atto d'appello di Controparte e, per l'effetto, confermare integralmente il Decreto Presidenziale n. 89/2025 anche in punto compensazione delle spese di lite;
- Quanto precede, con vittoria nelle spese di giudizio, come da apposita nota allegata alla presente costituzione in giudizio.”
FATTO
Con apposito ricorso datato 18.11.2024, Ricorrente_1 impugnava avanti alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Torino una cartella di pagamento per complessivi € 2.942,35, riferita ad un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 della
Dichiarazione modello IVA/2021, presentata dalla contribuente per il periodo d'imposta 2020. In particolare, con tale cartella, veniva richiesto il pagamento di somme a titolo di IVA riguardanti ciascuno dei trimestri dell'anno 2020.
La contribuente, a sostegno dell'impugnazione, deduceva il fatto che tale recupero non aveva tenuto conto del fatto che la dichiarazione integrativa IVA presentata dalla contribuente per tale annualità doveva intendersi sostitutiva di una precedente dichiarazione. Ricordava altresì di avere già presentato, in data 10.10.2024, istanza di annullamento in autotutela che non era stata ancora riscontrata dall'Amministrazione.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale I di Torino, facendo presente di avere provveduto, in data 10.12.2024, ad emettere provvedimento di sgravio integrale delle somme recate dalla partita di ruolo in questione. L'Ufficio chiedeva quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Nondimeno, proponeva istanza per la compensazione delle spese di lite, facendo presente che l'istanza di autotutela era stata esaminata dall'Ufficio Territoriale nel rispetto dei termini normativamente previsti, mentre la controparte si era costituita in giudizio appena una settimana prima dell'emissione del provvedimento di sgravio, nonostante il termine di legge per la costituzione in giudizio fosse destinato a spirare soltanto il successivo 20.12.2024.
In data 20.1.2025, il Presidente della Quarta Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Torino emetteva un decreto con il quale, dopo avere rilevato che l'“l'Ufficio, esaminato il ricorso proposto ed eseguito gli opportuni controlli e riscontri istruttori, ha disposto lo sgravio integrale delle partite di ruolo indicate nella cartella di pagamento n. 110 2024 0044714470 000, che risulta oggi improduttiva di effetti giuridici nei confronti della ricorrente;
” dichiarava “l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.”
Avverso tale provvedimento, la contribuente Ricorrente_1 proponeva “ricorso in appello” rivolto a questa Corte di Secondo Grado, censurando il decreto di cui sopra laddove aveva disposto la compensazione delle spese di lite. Infatti, evidenziava il fatto che l'Ufficio, pur a fronte della facile decisione della questione, non aveva preso in considerazione celermente l'istanza di autotutela già avanzata dalla contribuente, determinando i costi processuali sostenuti dalla sig.ra Ricorrente_1. La difesa della contribuente concludeva, pertanto, chiedendo “di considerare i motivi dell'impugnazione e di riformulare il decreto 89/2025 vedendosi riconoscere le spese e condannando alla rifusione delle stesse l'Appellato.”
In data 16.5.2025, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, depositava avanti a questa Corte di Secondo grado un atto di controdeduzioni con il quale eccepiva anzitutto l'inammissibilità dell'appello poiché il decreto presidenziale di estinzione del processo era reclamabile entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua comunicazione, mentre nella specie la difesa della sig.ra Ricorrente_1 aveva formalizzato la sua impugnazione, con la notifica all'Ufficio dell'atto di appello soltanto in data 17.2.2015, pur a fronte del fatto che il decreto era stato comunicato alla ricorrente, mediante deposito presso la Segreteria della Corte di Primo Grado in data 21.1.2025.
In ogni caso, l'Ufficio affermava l'infondatezza dell'impugnazione, poiché l'istanza di autotutela presentata dalla contribuente era stata esaminata prontamente (in data 10.12.2024) dall'Ufficio Territoriale competente, nel rispetto del termine normativamente previsto, mentre la controparte si era costituita in giudizio già in data 3.12.2024, ben prima della scadenza del termine di legge per la propria costituzione in giudizio 8che sarebbe venuto a scadere soltanto in data
20.12.2024).
All'esito dell'udienza odierna, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione, occorre premettere l'ammissibilità dell'appello presentato dalla contribuente.
Infatti, è bensì vero che l'atto di appello è stato pacificamente rivolto nei confronti di un decreto presidenziale con cui è stata dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Altrettanto indiscutibile è il fatto che avverso il decreto presidenziale di estinzione, la disciplina processuale consente il reclamo avanti al Collegio della medesima Corte.
Infatti, l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 546/92 prevede testualmente che “La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.”.
Per parte sua, poi, il richiamato art. 28 statuisce testualmente, al comma 1, che: “Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria”, mentre, al comma 5, precisa che “La Corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo”.
Orbene, nel caso di specie, è assolutamente pacifico che la contribuente non ha tempestivamente proposto alcun reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione del processo.
Tuttavia, tale circostanza non impedisce affatto la proposizione di un appello avverso il provvedimento in questione.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'Ufficio i due rimedi impugnatori, nel caso concreto, non risultano affatto alternativi tra loro, bensì appaiono completamente autonomi.
Ciò si desume anzitutto dal fatto che la disposizione dell'art. 28, poc'anzi ricordata, stabilisce che, nel caso di tempestivo esperimento del rimedio del reclamo, la pronuncia di estinzione
(pronunciata da parte del Collegio) avvenga con una sentenza, che, in quanto tale, è pacificamente suscettibile di appello avanti alla Corte di Secondo Grado, secondo la regola generale prevista dall'art. 50 D.Lgs. 546/92.
Sotto altro profilo, occorre poi considerare che la disciplina legislativa del decreto presidenziale di estinzione non contempla affatto l'irrevocabilità di tale provvedimento, neppure laddove esso (come nel caso di specie) non sia stato fatto oggetto di tempestivo reclamo.
Ancora, è doveroso notare che proprio l'art. 46, comma 2, cit. prende in considerazione, in modo alternativo tra loro, sia il decreto del Presidente che la sentenza della Corte, in relazione alle modalità con cui è possibile addivenire ad una pronuncia di estinzione del processo.
Pertanto, è inevitabile concludere nel senso di affermare l'ammissibilità dell'appello (avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) anche nei confronti del decreto presidenziale di estinzione, qualora esso non sia stato fatto oggetto di reclamo (avanti alla stessa Corte di Giustizia di primo grado), poiché, in tal caso, tale provvedimento assume il valore sostanziale di una sentenza, essendo idoneo a definire il giudizio di primo grado.
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per individuare una diversa disciplina impugnatoria avverso provvedimenti di identico contenuto (di estinzione del processo), impedendo irragionevolmente l'appello soltanto avverso il provvedimento emesso in assenza di un completo contraddittorio e consentendolo, invece, nei confronti dell'ordinanza della Corte, finanche laddove emessa all'esito di un rituale reclamo avverso un decreto presidenziale. Chiarito, quanto sopra, occorre passare ad esaminare il merito dell'impugnazione proposta dalla contribuente.
Orbene, sul punto, è anzitutto inevitabile osservare che la pretesa sostanziale avanzata dalla contribuente con il ricorso introduttivo di primo grado è stata riconosciuta fondata dall'Amministrazione, la quale, infatti, ha provveduto ad emettere, in autotutela, un provvedimento di sgravio integrale delle somme fatte oggetto della cartella di pagamento emessa nei confronti della sig.ra Ricorrente_1.
Tuttavia, ai fini del regolamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, la soccombenza virtuale dell'Ufficio non appare l'unico elemento da considerare, poiché occorre considerare anche il concreto comportamento processuale delle parti.
Orbene, in proposito, è doveroso ricordare che la stessa contribuente ha riconosciuto di avere ricevuto notifica della cartella di pagamento in questione in data 23.9.2024 (come indicato a p. 1 del ricorso introduttivo) e che aveva pacificamente presentato all'Agenzia delle Entrate specifica istanza di annullamento in autotutela (cfr. all. f) al ricorso introduttivo) volta ad ottenere l'integrale sgravio della somma in questione, già in data 10.10.2024.
È poi da ricordare che il provvedimento di sgravio emesso dall'Amministrazione è intervenuto solo in data 10.12.2024 (cfr. l'allegato alle controdeduzioni di primo grado dell'Ufficio), non solo dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione di un ricorso giudiziale avverso la cartella esattoriale in questione, ma anche dopo l'effettiva proposizione del medesimo da parte della contribuente.
Risulta, infatti, documentalmente provato il fatto che il ricorso giudiziale avanzato dalla sig.ra Ricorrente_1 è stato notificato all'Agenzia delle Entrate fin dal 20.11.2024.
Dunque, è bensì vero che la risposta dell'Amministrazione alla richiesta di autotutela presentata dalla parte contribuente è intervenuta prima della formazione del rifiuto tacito dell'istanza (che sarebbe maturato solo in data 8.1.2025, allo scadere del novantesimo giorno dalla domanda di autotutela, a norma dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/92).
Tuttavia, è altrettanto indiscutibile il fatto che la contribuente, nel momento in cui veniva a scadere il termine per l'impugnazione giudiziale della cartella di pagamento, non aveva ancora ricevuto alcuna risposta dall'Amministrazione alla propria richiesta di annullamento in autotutela e, quindi, è stata costretta a notificare alla controparte il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, al fine di evitare che la stessa diventasse definitiva. È, pertanto, evidente che le spese sostenute per attivare tempestivamente una difesa in sede processuale sono state causate dalla mancata risposta dell'Amministrazione in termini utili ad evitare una reazione giudiziale della sig.ra Ricorrente_1.
A fronte di quanto sopra, risulta poi del tutto irrilevante il fatto che la contribuente abbia deciso di costituirsi in giudizio, in data 3.12.2024, prima dello scadere del termine di 30 giorni dalla notifica, previsto a pena di decadenza dall'art. 22 del D.Lgs. 546/92. Infatti, tale incombente risultava, a quel punto, indispensabile per far valere in sede giudiziale anche la sua giusta pretesa ad ottenere la rifusione delle spese processuali sostenute per l'effettuazione del ricorso giudiziale (già notificato, si ribadisce, prima dell'emissione del provvedimento di autotutela dell'Amministrazione).
Tantomeno assume significato, in vista del regolamento delle spese di lite, il solo fatto che la contribuente abbia preferito inviare la richiesta di autotutela a mezzo PEC, anziché utilizzare la piattaforma CIVIS (richiamata dalla difesa dell'Agenzia). Infatti, essendo del tutto pacifica l'effettiva ricezione della PEC in questione da parte dell'Agenzia fin dal 10.10.2024, una celere risposta alla medesima non era certamente impedita dalla sola esistenza di altre contemporanee comunicazioni telematiche ricevute dall'Amministrazione.
Riassumendo, quindi, è inevitabile concludere affermando che non sono ravvisabili motivi per addivenire ad una compensazione anche solo parziale delle spese di lite.
Il provvedimento appellato deve quindi essere parzialmente riformato, condannando l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite.
La totale soccombenza dell'Ufficio appellato impone, altresì, di condannare l'Agenzia delle
Entrate anche alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
La liquidazione di dette spese avviene come indicato in dispositivo, tenuto conto delle vigenti tariffe professionali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: in accoglimento dell'appello della contribuente;
condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 400,00, oltre accessori di legge, per ciascun grado, ferma restando la pronuncia di primo grado che ha dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Torino, allì 28 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN LL, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 299/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia decreto presidenziale n. 89/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
TORINO sez. 4 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240044714470000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
La contribuente appellante così conclude:
“CHIEDE A Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di considerare i motivi dell'impugnazione e di riformulare il decreto 89/2025 vedendosi riconoscere le spese e condannando alla rifusione delle stesse l'Appellato.”
L'Ufficio appellato così conclude:
“CHIEDE a codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte:
- In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'atto d'appello di Controparte, con integrale conferma del Decreto Presidenziale n. 89/2025 anche in punto compensazione delle spese di lite;
- In via strettamente subordinata e nel merito, respingere l'atto d'appello di Controparte e, per l'effetto, confermare integralmente il Decreto Presidenziale n. 89/2025 anche in punto compensazione delle spese di lite;
- Quanto precede, con vittoria nelle spese di giudizio, come da apposita nota allegata alla presente costituzione in giudizio.”
FATTO
Con apposito ricorso datato 18.11.2024, Ricorrente_1 impugnava avanti alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Torino una cartella di pagamento per complessivi € 2.942,35, riferita ad un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 della
Dichiarazione modello IVA/2021, presentata dalla contribuente per il periodo d'imposta 2020. In particolare, con tale cartella, veniva richiesto il pagamento di somme a titolo di IVA riguardanti ciascuno dei trimestri dell'anno 2020.
La contribuente, a sostegno dell'impugnazione, deduceva il fatto che tale recupero non aveva tenuto conto del fatto che la dichiarazione integrativa IVA presentata dalla contribuente per tale annualità doveva intendersi sostitutiva di una precedente dichiarazione. Ricordava altresì di avere già presentato, in data 10.10.2024, istanza di annullamento in autotutela che non era stata ancora riscontrata dall'Amministrazione.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale I di Torino, facendo presente di avere provveduto, in data 10.12.2024, ad emettere provvedimento di sgravio integrale delle somme recate dalla partita di ruolo in questione. L'Ufficio chiedeva quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Nondimeno, proponeva istanza per la compensazione delle spese di lite, facendo presente che l'istanza di autotutela era stata esaminata dall'Ufficio Territoriale nel rispetto dei termini normativamente previsti, mentre la controparte si era costituita in giudizio appena una settimana prima dell'emissione del provvedimento di sgravio, nonostante il termine di legge per la costituzione in giudizio fosse destinato a spirare soltanto il successivo 20.12.2024.
In data 20.1.2025, il Presidente della Quarta Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Torino emetteva un decreto con il quale, dopo avere rilevato che l'“l'Ufficio, esaminato il ricorso proposto ed eseguito gli opportuni controlli e riscontri istruttori, ha disposto lo sgravio integrale delle partite di ruolo indicate nella cartella di pagamento n. 110 2024 0044714470 000, che risulta oggi improduttiva di effetti giuridici nei confronti della ricorrente;
” dichiarava “l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.”
Avverso tale provvedimento, la contribuente Ricorrente_1 proponeva “ricorso in appello” rivolto a questa Corte di Secondo Grado, censurando il decreto di cui sopra laddove aveva disposto la compensazione delle spese di lite. Infatti, evidenziava il fatto che l'Ufficio, pur a fronte della facile decisione della questione, non aveva preso in considerazione celermente l'istanza di autotutela già avanzata dalla contribuente, determinando i costi processuali sostenuti dalla sig.ra Ricorrente_1. La difesa della contribuente concludeva, pertanto, chiedendo “di considerare i motivi dell'impugnazione e di riformulare il decreto 89/2025 vedendosi riconoscere le spese e condannando alla rifusione delle stesse l'Appellato.”
In data 16.5.2025, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, depositava avanti a questa Corte di Secondo grado un atto di controdeduzioni con il quale eccepiva anzitutto l'inammissibilità dell'appello poiché il decreto presidenziale di estinzione del processo era reclamabile entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua comunicazione, mentre nella specie la difesa della sig.ra Ricorrente_1 aveva formalizzato la sua impugnazione, con la notifica all'Ufficio dell'atto di appello soltanto in data 17.2.2015, pur a fronte del fatto che il decreto era stato comunicato alla ricorrente, mediante deposito presso la Segreteria della Corte di Primo Grado in data 21.1.2025.
In ogni caso, l'Ufficio affermava l'infondatezza dell'impugnazione, poiché l'istanza di autotutela presentata dalla contribuente era stata esaminata prontamente (in data 10.12.2024) dall'Ufficio Territoriale competente, nel rispetto del termine normativamente previsto, mentre la controparte si era costituita in giudizio già in data 3.12.2024, ben prima della scadenza del termine di legge per la propria costituzione in giudizio 8che sarebbe venuto a scadere soltanto in data
20.12.2024).
All'esito dell'udienza odierna, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione, occorre premettere l'ammissibilità dell'appello presentato dalla contribuente.
Infatti, è bensì vero che l'atto di appello è stato pacificamente rivolto nei confronti di un decreto presidenziale con cui è stata dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Altrettanto indiscutibile è il fatto che avverso il decreto presidenziale di estinzione, la disciplina processuale consente il reclamo avanti al Collegio della medesima Corte.
Infatti, l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 546/92 prevede testualmente che “La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.”.
Per parte sua, poi, il richiamato art. 28 statuisce testualmente, al comma 1, che: “Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria”, mentre, al comma 5, precisa che “La Corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo”.
Orbene, nel caso di specie, è assolutamente pacifico che la contribuente non ha tempestivamente proposto alcun reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione del processo.
Tuttavia, tale circostanza non impedisce affatto la proposizione di un appello avverso il provvedimento in questione.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'Ufficio i due rimedi impugnatori, nel caso concreto, non risultano affatto alternativi tra loro, bensì appaiono completamente autonomi.
Ciò si desume anzitutto dal fatto che la disposizione dell'art. 28, poc'anzi ricordata, stabilisce che, nel caso di tempestivo esperimento del rimedio del reclamo, la pronuncia di estinzione
(pronunciata da parte del Collegio) avvenga con una sentenza, che, in quanto tale, è pacificamente suscettibile di appello avanti alla Corte di Secondo Grado, secondo la regola generale prevista dall'art. 50 D.Lgs. 546/92.
Sotto altro profilo, occorre poi considerare che la disciplina legislativa del decreto presidenziale di estinzione non contempla affatto l'irrevocabilità di tale provvedimento, neppure laddove esso (come nel caso di specie) non sia stato fatto oggetto di tempestivo reclamo.
Ancora, è doveroso notare che proprio l'art. 46, comma 2, cit. prende in considerazione, in modo alternativo tra loro, sia il decreto del Presidente che la sentenza della Corte, in relazione alle modalità con cui è possibile addivenire ad una pronuncia di estinzione del processo.
Pertanto, è inevitabile concludere nel senso di affermare l'ammissibilità dell'appello (avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) anche nei confronti del decreto presidenziale di estinzione, qualora esso non sia stato fatto oggetto di reclamo (avanti alla stessa Corte di Giustizia di primo grado), poiché, in tal caso, tale provvedimento assume il valore sostanziale di una sentenza, essendo idoneo a definire il giudizio di primo grado.
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per individuare una diversa disciplina impugnatoria avverso provvedimenti di identico contenuto (di estinzione del processo), impedendo irragionevolmente l'appello soltanto avverso il provvedimento emesso in assenza di un completo contraddittorio e consentendolo, invece, nei confronti dell'ordinanza della Corte, finanche laddove emessa all'esito di un rituale reclamo avverso un decreto presidenziale. Chiarito, quanto sopra, occorre passare ad esaminare il merito dell'impugnazione proposta dalla contribuente.
Orbene, sul punto, è anzitutto inevitabile osservare che la pretesa sostanziale avanzata dalla contribuente con il ricorso introduttivo di primo grado è stata riconosciuta fondata dall'Amministrazione, la quale, infatti, ha provveduto ad emettere, in autotutela, un provvedimento di sgravio integrale delle somme fatte oggetto della cartella di pagamento emessa nei confronti della sig.ra Ricorrente_1.
Tuttavia, ai fini del regolamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, la soccombenza virtuale dell'Ufficio non appare l'unico elemento da considerare, poiché occorre considerare anche il concreto comportamento processuale delle parti.
Orbene, in proposito, è doveroso ricordare che la stessa contribuente ha riconosciuto di avere ricevuto notifica della cartella di pagamento in questione in data 23.9.2024 (come indicato a p. 1 del ricorso introduttivo) e che aveva pacificamente presentato all'Agenzia delle Entrate specifica istanza di annullamento in autotutela (cfr. all. f) al ricorso introduttivo) volta ad ottenere l'integrale sgravio della somma in questione, già in data 10.10.2024.
È poi da ricordare che il provvedimento di sgravio emesso dall'Amministrazione è intervenuto solo in data 10.12.2024 (cfr. l'allegato alle controdeduzioni di primo grado dell'Ufficio), non solo dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione di un ricorso giudiziale avverso la cartella esattoriale in questione, ma anche dopo l'effettiva proposizione del medesimo da parte della contribuente.
Risulta, infatti, documentalmente provato il fatto che il ricorso giudiziale avanzato dalla sig.ra Ricorrente_1 è stato notificato all'Agenzia delle Entrate fin dal 20.11.2024.
Dunque, è bensì vero che la risposta dell'Amministrazione alla richiesta di autotutela presentata dalla parte contribuente è intervenuta prima della formazione del rifiuto tacito dell'istanza (che sarebbe maturato solo in data 8.1.2025, allo scadere del novantesimo giorno dalla domanda di autotutela, a norma dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/92).
Tuttavia, è altrettanto indiscutibile il fatto che la contribuente, nel momento in cui veniva a scadere il termine per l'impugnazione giudiziale della cartella di pagamento, non aveva ancora ricevuto alcuna risposta dall'Amministrazione alla propria richiesta di annullamento in autotutela e, quindi, è stata costretta a notificare alla controparte il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, al fine di evitare che la stessa diventasse definitiva. È, pertanto, evidente che le spese sostenute per attivare tempestivamente una difesa in sede processuale sono state causate dalla mancata risposta dell'Amministrazione in termini utili ad evitare una reazione giudiziale della sig.ra Ricorrente_1.
A fronte di quanto sopra, risulta poi del tutto irrilevante il fatto che la contribuente abbia deciso di costituirsi in giudizio, in data 3.12.2024, prima dello scadere del termine di 30 giorni dalla notifica, previsto a pena di decadenza dall'art. 22 del D.Lgs. 546/92. Infatti, tale incombente risultava, a quel punto, indispensabile per far valere in sede giudiziale anche la sua giusta pretesa ad ottenere la rifusione delle spese processuali sostenute per l'effettuazione del ricorso giudiziale (già notificato, si ribadisce, prima dell'emissione del provvedimento di autotutela dell'Amministrazione).
Tantomeno assume significato, in vista del regolamento delle spese di lite, il solo fatto che la contribuente abbia preferito inviare la richiesta di autotutela a mezzo PEC, anziché utilizzare la piattaforma CIVIS (richiamata dalla difesa dell'Agenzia). Infatti, essendo del tutto pacifica l'effettiva ricezione della PEC in questione da parte dell'Agenzia fin dal 10.10.2024, una celere risposta alla medesima non era certamente impedita dalla sola esistenza di altre contemporanee comunicazioni telematiche ricevute dall'Amministrazione.
Riassumendo, quindi, è inevitabile concludere affermando che non sono ravvisabili motivi per addivenire ad una compensazione anche solo parziale delle spese di lite.
Il provvedimento appellato deve quindi essere parzialmente riformato, condannando l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite.
La totale soccombenza dell'Ufficio appellato impone, altresì, di condannare l'Agenzia delle
Entrate anche alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
La liquidazione di dette spese avviene come indicato in dispositivo, tenuto conto delle vigenti tariffe professionali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: in accoglimento dell'appello della contribuente;
condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 400,00, oltre accessori di legge, per ciascun grado, ferma restando la pronuncia di primo grado che ha dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Torino, allì 28 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu