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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2338 /2022 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CORTESE FERDINANDO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 07/11/2022 formulava opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 01.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, nella relazione Persona_1
depositata in data 28.11.2024, ha confermato la valutazione già espressa dal c.t.u. nominato nella prima fase, ritenendo la ricorrente “soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età grave, 100%”, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
3- Non appare necessario disporre ulteriore richiamo del c.t.u. posto che la dott.ssa come Per_1
emerge dalla relazione peritale e dalla documentazione allegata (cfr documentazione allegata analoga a quella prodotta dal ricorrente), ha già valutato la documentazione medica ulteriore allegata alle note del 24.03.2025, rappresentata da certificazione medica del dott. datata Persona_2
23.10.2024.
4- Il c.t.u. ha infatti evidenziato che : 1) In sede di operazioni peritali, al fine di accertare le reali condizioni psichiche della ricorrente, ho richiesto una valutazione psichiatrica con test presso il
Dipartimento di Salute Mentale;
mi è stata esibita una certificato redatto in regime alpi a firma del dott. con diagnosi: “Sindrome ansioso depressiva con ansia somatizzata , turbe della Persona_2
memoria, cardiopatia ipertensiva deficit della deambulazione, Diabete mellito”; In tale certificato, viene confermata l'assoluta mancanza di una “grave menomazione mentale della ricorrente. 2)
Allegato agli atti esiste un certificato psichiatrico redatto in data 19-08-2022 in regime alpi , in cui viene riportata la diagnosi di “ Grave declino cognitivo in soggetto con umore depresso”; tale diagnosi : - NON è SUPPORTATA da una valutazione multidimensionale con test;
- Alla voce
“Esame obiettivo” NON EMERGONO segni indicativi di grave compromissione della ricorrente;
si legge : “ poco curata….poco collaborante….RIFERITA sintomatologia con turbe della memoria…..episodi di disorientamento “. 3) NON mi è stato esibito uno studio TAC encefalo, tra
l'altro già prescritto nel certificato di visita neurologica del 26-01-2021. Obiettivabile è pertanto
l'assoluta mancanza di una storia clinica documentale senza soluzione di continuità; Per quanto sopra, noto è come le risultanze di una indagine medico legale debbano poggiare sulla cultura del rigore delle prove, infatti c'è una differenza fondamentale fra il fine che si propone una diagnosi clinica e quello di una indagine medico legale , per cui è necessario che tutti gli elementi clinici raccolti siano supportati da dati strumentali certi, obiettivi e verificabili a posteriori, rendendo cosi attendibili le conclusioni. PER QUANTO SOPRA, Tenendo conto che la valutazione ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento deve essere fatta sull'incidenza funzionale che il complesso patologico della ricorrente comporta, mi corre l'obbligo mettere in evidenza che NON è stata esibita alcuna documentazione clinico strumentale attestante gravi e durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive, sensoriali, né nel corso della visita sono emerse condizioni psico fisiche tali da rendere non autosufficiente la ricorrente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita o priva di autonomia nella funzione della deambulazione. Diagnosi medico legale Per quanto sopra,
a mio parere alla ricorrente , puo' essere confermato lo status di “soggetto Parte_1 invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età grave, 100%” , senza diritto all'indennità di accompagnamento .
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
5- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo depositato nella prima fase dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c. Per la stessa ragione le spese di c.t.u. devono essere
CP_ poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2338/2022 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 29/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2338 /2022 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CORTESE FERDINANDO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 07/11/2022 formulava opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 01.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, nella relazione Persona_1
depositata in data 28.11.2024, ha confermato la valutazione già espressa dal c.t.u. nominato nella prima fase, ritenendo la ricorrente “soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età grave, 100%”, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
3- Non appare necessario disporre ulteriore richiamo del c.t.u. posto che la dott.ssa come Per_1
emerge dalla relazione peritale e dalla documentazione allegata (cfr documentazione allegata analoga a quella prodotta dal ricorrente), ha già valutato la documentazione medica ulteriore allegata alle note del 24.03.2025, rappresentata da certificazione medica del dott. datata Persona_2
23.10.2024.
4- Il c.t.u. ha infatti evidenziato che : 1) In sede di operazioni peritali, al fine di accertare le reali condizioni psichiche della ricorrente, ho richiesto una valutazione psichiatrica con test presso il
Dipartimento di Salute Mentale;
mi è stata esibita una certificato redatto in regime alpi a firma del dott. con diagnosi: “Sindrome ansioso depressiva con ansia somatizzata , turbe della Persona_2
memoria, cardiopatia ipertensiva deficit della deambulazione, Diabete mellito”; In tale certificato, viene confermata l'assoluta mancanza di una “grave menomazione mentale della ricorrente. 2)
Allegato agli atti esiste un certificato psichiatrico redatto in data 19-08-2022 in regime alpi , in cui viene riportata la diagnosi di “ Grave declino cognitivo in soggetto con umore depresso”; tale diagnosi : - NON è SUPPORTATA da una valutazione multidimensionale con test;
- Alla voce
“Esame obiettivo” NON EMERGONO segni indicativi di grave compromissione della ricorrente;
si legge : “ poco curata….poco collaborante….RIFERITA sintomatologia con turbe della memoria…..episodi di disorientamento “. 3) NON mi è stato esibito uno studio TAC encefalo, tra
l'altro già prescritto nel certificato di visita neurologica del 26-01-2021. Obiettivabile è pertanto
l'assoluta mancanza di una storia clinica documentale senza soluzione di continuità; Per quanto sopra, noto è come le risultanze di una indagine medico legale debbano poggiare sulla cultura del rigore delle prove, infatti c'è una differenza fondamentale fra il fine che si propone una diagnosi clinica e quello di una indagine medico legale , per cui è necessario che tutti gli elementi clinici raccolti siano supportati da dati strumentali certi, obiettivi e verificabili a posteriori, rendendo cosi attendibili le conclusioni. PER QUANTO SOPRA, Tenendo conto che la valutazione ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento deve essere fatta sull'incidenza funzionale che il complesso patologico della ricorrente comporta, mi corre l'obbligo mettere in evidenza che NON è stata esibita alcuna documentazione clinico strumentale attestante gravi e durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive, sensoriali, né nel corso della visita sono emerse condizioni psico fisiche tali da rendere non autosufficiente la ricorrente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita o priva di autonomia nella funzione della deambulazione. Diagnosi medico legale Per quanto sopra,
a mio parere alla ricorrente , puo' essere confermato lo status di “soggetto Parte_1 invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età grave, 100%” , senza diritto all'indennità di accompagnamento .
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
5- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo depositato nella prima fase dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c. Per la stessa ragione le spese di c.t.u. devono essere
CP_ poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2338/2022 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 29/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano