CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA FA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 24/07/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di SALERNO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, nell'udienza trattata con discussione orale, su richiesta delle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Francesca Sarno, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno, Sezione del riesame, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamentopa parte della ?rima Sezione penale di questa Cortei dell'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 28 aprile 2025, in parziale accoglimento dei riesame proposto dall'indagato, ha applicato allo stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato, porto e detenzione illegale di armi e violenza privata (artt. 110, 56, 575, 577 n. 3) e 4) cod. pen., 61 n. 2 cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497/1974; 110, 610 cod. pen.), con esclusione della circostanza aggravante, originariamente contestata, di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 380 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MORRA MARIO Data Udienza: 13/11/2025 I fatti oggetto del procedimento possono essere così sinteticamente ricostruiti: nelle prime ore del 18 settembre 2022 SI Boccia, barista di un locale del salernitano, veniva reso oggetto di un agguato mentre rientrava a casa con la propria auto. Due soggetti, con volto travisato da passamontagna ed armati di pistola, scesi da un'auto Renault KA, bloccavano la marcia dalla vittima e, dopo aver profferito al suo indirizzo ingiurie ed intimazioni di scendere, tentavano di aprire le portiere dell'auto e di infrangerne i finestrini. Il Boccia riusciva a ripartire e in tale frangente, nonché nel successivo inseguimento, i due soggetti esplodevano al suo indirizzo diversi colpi di arma da fuoco, che colpivano la portiera dell'auto lato guida, il montante sinistro, un finestrino, l'abitacolo. Dopo la denuncia del Boccia, gli inquirenti concentravano la propria attenzione su un alterco avvenuto due settimane prima (il 4 settembre) all'interno della discoteca in cui lo stesso lavorava, allorquando un soggetto, poi riconosciuto dalla vittima in SI DA (fratello dell'odierno ricorrente), aveva prima preteso la consumazione di bevande a prezzo scontato e successivamente, al rifiuto del Boccia, lo aveva aggredito e minacciato. Un riferimento a tale episodio veniva individuato dagli inquirenti in alcune conversazioni captate casualmente sull'utenza in uso al suocero di SI DA, dalle quali emergeva che quella sera lo stesso era stato portato via dal locale da suo fratello FA (odierno ricorrente). Il Boccia, oltre a riconoscere con certezza SI DA come il soggetto che lo aveva minacciato il 4 settembre, riferiva altresì che la sua voce era simile a quella di uno dei due uomini che gli avevano teso l'agguato il giorno 18, mentre dell'altro, pur riferendo inizialmente di non averne notato le fattezze per aver concentrato la sua attenzione sulle armi puntategli contro, precisava in un secondo momento di ricordare che fosse più robusto. A seguito della visione delle immagini registrate dalle telecamere situate in prossimità del luogo degli eventi e dei dati rilevati dalle celle di aggancio del segnale di telefonia mobile, gli inquirenti accertavano che per l'agguato era stata utilizzata un'autovettura presa a noleggio dal 15 al 19 settembre, periodo in cui, come rilevato dal dispositivo gps, l'auto era risultata parcheggiata in Via degli Aranceti di PO, ove insiste l'abitazione di SI DA. Veniva altresì accertato, grazie all'incrocio tra le riprese dell'auto Renault KA ed i dati di aggancio delle celle telefoniche, che i due aggressori avevano la disponibilità di due utenze telefoniche, entrambe intestate a tale Aldo De Viva, l'una, avente numero 334.8306306, risultata essere, sulla base di una serie di elementi convergenti, nella disponibilità di SI DA, l'altra, avente numero 334.8329834 ritenuta dagli inquirenti nella disponibilità del di lui fratello, FA DA. 2 Su richiesta del P.M., il Gip del Tribunale di Salerno applicava nei confronti di entrambi i fratelli DA la misura cautelare della custodia in carcere per tutti i reati indicati in incolpazione (ritenuta sussistente anche la circostanza del "metodo" mafioso ai sensi dell'articolo 416 bis. 1 cod. pen.), valutazione che veniva integralmente condivisa dal Tribunale del Riesame di Salerno con l'ordinanza del 28 aprile 2025. Proposto ricorso in Cassazione da parte di FA DA, la prima Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio l'indicata ordinanza affinché venisse compiuto un nuovo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Osservava la Corte che l'utenza telefonica n. 334.8329834 era stata attribuita a FA DA sulla base di elementi dalla valenza dubbia, ovvero: la circostanza che tale utenza ed una certamente in uso al ricorrente (347.1881074), nella data del 15 ottobre 2022, avessero agganciato la stessa cella BTS, ubicata nel Comune di Capaccio Scalo, Via Magna Grecia (la prima dalle ore 23:16 alle ore 01:31, la seconda dalle ore 23:30 alle ore 00:36) e che in quella stessa data FA DA, dopo essersi accordato in mattinata con un altro soggetto per incontrarsi quella sera al ristorante Agripaestum, alle successive ore 22.05, utilizzando l'utenza n. 334.8329834 e "camuffando la voce", avesse confermato al proprio interlocutore di trovarsi presso l'indicato ristorante. La Corte di legittimità rilevava che il dato che le due indicate utenze telefoniche (334.8329834 e 347.1881074), sebbene entrambe sottoposte ad intercettazione, risultassero aver agganciato la medesima cella telefonica per una sola volta per poco più di un'ora, tra l'altro in orari non del tutto coincidenti, come pure la mancata indicazione degli elementi in base ai quali poter ritenere che FA DA, utilizzando il n. 334.8329834, avesse "camuffato" la propria voce e per quale ragione lo avesse fatto, non consentivano di attribuire con certezza al ricorrente l'utenza risultata nella disponibilità di uno degli aggressori. Né elemento sufficiente poteva essere considerato il dato, pur valorizzato dal Gip, della corporatura robusta di FA DA, coma attribuita al secondo aggressore da parte della vittima durante la sua seconda escussione, avendo la difesa dimostrato che il DA ha una corporatura particolarmente notevole. In sede di giudizio di rinvio, all'udienza camerate del 24 luglio 2025, il Tribunale del riesame di Salerno dava anzitutto atto che la Procura, in data 23 luglio, aveva depositato in cancelleria ulteriori informative di reato (portate a conoscenza della difesa lo stesso giorno del deposito), ritenute pienamente utilizzabili, nonostante l'eccezione sollevata dagli odierni ricorrenti. Nel merito, dopo aver ripercorso la genesi delle indagini ed il materiale probatorio complessivamente acquisito, riteneva che gli ulteriori elementi emergenti dalle informative depositate dal P.M. in data 23 luglio 2025 3 consentissero di superare i rilievi del giudice di legittimità in ordine alla sussistenza di un grave quadro indiziario a carico di FA DA. Oltre alla presenza del ricorrente in occasione del litigio del 4 settembre 2022 presso la discoteca "Dolce vita", le nuove informative di reato, ad avviso del Tribunale, consentivano di attribuire con certezza a FA DA l'utenza n. 334.8329834 (pacificamente ritenuta nella disponibilità di uno dei due aggressori), il che rendeva superfluo soffermarsi su altri dati come quello della struttura fisica dell'indagato o del motivo per cui, nella telefonata del 15 ottobre 2022, il DA avesse "camuffato" la propria voce. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame condivideva il giudizio espresso dal Gip in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di recidiva, desumibile dalle particolari modalità dell'agguato e dalla personalità dell'indagato, gravato da plurime condanne, anche per fatti commessi nel 2023. 2. Propongono ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si lamenta la violazione della disposizione processuale di cui all'art. 309, co. 5 e co. 10 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame ritenuto utilizzabile la documentazione depositata dalla Procura della Repubblica in data 23 luglio 2025 (giorno antecedente a quello dell'udienza camerale) e dunque senza il rispetto del termine di cui all'art. 309, co. 5 cod. proc. pen., previsto a pena di inefficacia. Si osserva in particolare che il Tribunale aveva richiesto al P.M. la trasmissione degli atti posti a fondamento della misura in data 16 luglio 2025 sicché il termine di 5 giorni previsto dall'art. 309, comma 5 cori. proc. pen., sarebbe spirato il 21 luglio. Solo in data 23 luglio, viceversa, la Procura depositava ulteriore documentazione, tra cui le informative (e relativi copiosi allegati), aventi pari data, poi utilizzate dal Tribunale del Riesame per superare i rilievi critici espressi dalla sentenza di annullamento della Cassazione della precedente ordinanza cautelare. Il mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, applicabile anche al giudizio di rinvio, determinerebbe la perdita di efficacia della misura o comunque l'inutilizzabilità della documentazione tardivamente depositata, mentre, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento censurato, alcun termine a difesa andava richiesto dai ricorrenti per esaminare la copiosa documentazione. 2.2. Con il secondo motivo si contesta "l'erronea applicazione della legge, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione" in ordine all'identificazione di DA FA quale autore delle condotte contestate. 4 Il Tribunale non avrebbe colmato le lacune relative al quadro indiziario indicate dalla sentenza di annullamento con rinvio, riportandosi acriticamente a quanto riportato nell'informativa acquisita del 23 luglio 2025, non in grado, tuttavia, di chiarire definitivamente una serie di aspetti critici in ordine alla attribuibilità al ricorrente dell'utenza telefonica 334.8329834. Tale utenza, infatti, non avrebbe agganciato, nelle date indicate dagli inquirenti, le stesse celle agganciate dalla diversa utenza riconducibile all'indagato ma celle situate in luoghi diversi seppur vicini e comunque ciò sarebbe avvenuto successivamente ai fatti di cui ai capi di incolpazione. Erroneamente, inoltre, il Tribunale non avrebbe valutato elementi favorevoli all'indagato come la circostanza che, al momento dei fatti in contestazione, l'utenza 334.8329834 non fosse stata mai inserita in apparecchi telefonici riconducibili a FA DA, bensì nel telefono avente codice imei 35876310507689, non rinvenuto nella disponibilità dell'indagato, e che in data 14 ottobre 2022 l'utilizzatore di tale scheda Sim, nel corso di una telefonata, riferisse al proprio interlocutore, identificato in D'SI, di non chiamarsi FA. Irrilevante sarebbe poi il riferimento alla presenza dell'indagato in occasione della lite del 4 settembre, desumendosi dalle intercettazioni che in quella circostanza FA DA avesse solo allontanato il fratello SI dalla discoteca, mentre erroneo ed illogico sarebbe il tentativo di recuperare la valenza indiziaria del dato relativo alla stazza dell'odierno ricorrente, già stigmatizzato dalla Corte di legittimità. 2.3. Con il terzo motivo viene dedotta "l'erronea applicazione della legge, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione" con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe desunto il pericolo di recidiva dai precedenti risalenti dell'indagato, ormai distaccatosi da anni da ambienti criminali, tanto che l'ultimo reato risulterebbe commesso il 6 marzo 2023, e mai intraneo ad organizzazioni camorristiche, come dimostrato dall'esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod. pen. Il rischio di reiterazione del reato mancherebbe dunque di attualità e concretezza, anche tenuto conto dei diversi benefici penitenziari fruiti dal DA in relazione alle precedenti condanne, circostanza indicativa di una sua resipiscenza e di un reinserimento sociale, e dello svolgimento di regolare attività lavorativa per circa un anno prima del suo arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 5 Costituisce principio di diritto pacifico, più volte ribadito da questa Corte, che nell'ambito del procedimento di riesame il P.M. è legittimato a trasmettere al Tribunale anche elementi sopravvenuti che non abbiano una connotazione favorevole all'indagato, senza essere vincolato da particolari preclusioni temporali (Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020, Mazzoni, Rv. 279298-01; Sez. 6, n. 35690 del 12/06/2019, Catalano, Rv. 277194-01; Sez. 2, n. 11033 del 20/01/2016, Dresda, Rv. 267728-01; Sez. 3, n. 22137 del 06/05/2015, Benocci, Rv. 263664-01; in relazione a fattispecie sovrapponibile, riguardante l'appello proposto dal P.M., anche Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357-01). L'articolo 309 comma 5 cod. proc. pen., infatti, prevede che il P.M., dal momento della ricezione dell'avviso della proposizione del riesame, abbia l'obbligo di trasmettere entro cinque al Tribunale solo «gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elc.,menti sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1 quater», mentre alcun riferimento viene fatto da tale disposizione agli atti che non abbiano un contenuto favorevole all'indagato e che non siano stati posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare. Il successivo comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., per contro, prevede espressamente che il Tribunale del riesame possa, oltre che annullare o riformare, anche "confermare" l'ordinanza oggetto di impugnazione decidendo sulla base di elementi addotti dalle parti (e quindi anche del P.M.) nel corso della stessa udienza camerale, con ciò ulteriormente confermando l'assenza di qualsiasi preclusione alla produzione, perfino in udienza, di ulteriori elementi a carico dell'indagato. La disciplina dettata in generale per il procedimento di riesame si estende pacificamente anche al giudizio in sede di rinvio (Sez. 6, n. 29689 del 29/09/2020, Rv. 279695-01; Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, Rv. 261452-01). Nel caso, dunque, di atti sopravvenuti, dal contenuto potenzialmente pregiudizievole per l'indagato, ferma restando la possibilità da parte del P.M. di depositarli persino il giorno fissato per la trattazione del riesame, può porsi solo un problema di tutela dell'effettività del contraddittorio, stante la necessità di consentire, alla parte che ne faccia richiesta, di fruire di un adeguato termine per consultare i nuovi atti, soprattutto quando complessi o ponderosi. Il termine deve essere necessariamente richiesto da chi voglia fruirne (implicando necessariamente una protrazione della misura cautelare prima che l'indagato possa fornire al Tribunale la propria diversa ricostruzione dei fatti), e la congruità dello stesso deve in ogni caso essere apprezzata in rapporto alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame e dei tempi ristretti entro i quali è necessario che intervenga una decisione (sulla piena legittimità di 6 un termine ad horas, al fine di assicurare che la decisione venga comunque adottata entro il termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti, cfr., tra le tante, le citate pronunce Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020, Mazzoni;
Sez. 6, n. 35690 del 12/06/2019, Catalano). Nel caso in esame, risulta che le informative, della cui produzione la difesa si duole, venivano depositate dal P.M. agli atti del Tribunale del riesame, il giorno stesso della loro redazione, in data 23 luglio 2025. Contestualmente veniva dato avviso alla difesa dell'avvenuto deposito in vista dell'udienza da celebrarsi il giorno seguente ma né al momento dell'avviso né nel corso dell'udienza camerale veniva avanzata alcuna richiesta di termine per poter esaminare gli atti da parte della difesa, la quale si limitava ad eccepire la violazione di termini non previsti. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato e presenta profili di inammissibilità nella parte in cui richiede a questa Corte di rivalutare, nel merito, la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico dell'indagato. 3.1. Non essendo stata concretamente prospettata alcuna di "violazione di legge" (formula genericamente richiamata nel titolo del motivo ma mai esplicitata neanche nella parte argomentativa), appare opportuno, in via preliminare, delineare sinteticamente il perimetro del sindacato rimesso a questa Corte in relazione al vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Escluso qualsiasi potere di procedere ad una revisione di tutte le emergenze processuali o di procedere ad una nuova valutazione di merito sugli elementi acquisiti nel corso del procedimento, con il ricorso di legittimità per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione può essere sottoposto alla cognizione della Corte il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, al fine di verificarne l'effettiva sussistenza (non solo sul piano puramente grafico ma anche al fine di verificare la comprensibilità dei passaggi seguiti dal giudice), la non manifesta illogicità (ovvero l'assenza di errori logici palesi nella scansione argomentativa o nell'applicazione delle regole di valutazione), la non contraddittorietà (ossia la mancanza di evidenti incongruenze tra le sue parti e passaggi), intesa anche quale complessiva corrispondenza rispetto agli atti del procedimento specificamente indicati nei motivi del ricorso, sempre che gli stessi siano dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro non corretta valutazione possa aver seriamente compromesso l'intero ragionamento svolto dal giudice (su quest'ultimo aspetto, ex multis Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). Il controllo sulla motivazione, dunque, è limitato a verificare che il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni della decisione in modo adeguato e congruente rispetto alle emergenze processuali, alla logica e ai principi di diritto 7 che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 dei 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01), tenendo presente che il sindacato di legittimità è per sua natura unitario, il che implica, non solo che i diversi fatti non possono essere valutati in modo parcellizzato, ma anche che non ogni singola incongruenza richiamata nel ricorso è suscettibile di determinare l'annullamento del provvedimento impugnato laddove non ne risulti compromessa la sua tenuta complessiva. Con specifico riferimento alla mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di una specifica argomentazione difensiva o di una memoria depositata, questa Corte ha ripetutamente escluso che l'omessa valutazione costituisca di per sé motivo di nullità del provvedimento e ha ribadito che non è ravvisabile il vizio di carenza della motivazione quando le argomentazioni difensive, seppur non richiamate nel provvedimento impugnato, sono inconciliabili con i passaggi logici della motivazione della sentenza, di talché devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice con motivazione adeguata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107) o quando tali argomentazioni o rilievi fanno comunque riferimento ad aspetti non decisivi e non in grado di incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511-01; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01). 3.2. Orbene, con riferimento alla contestata sussistenza della gravità indiziaria, la difesa ritiene carente, illogica e contraddittoria la motivazione del Tribunale del riesame senza realmente confrontarsi con essa, non cogliendo la reale valenza probatoria dei nuovi elementi ricavati dalle informative depositate dal P.M. nel procedimento di rinvio. In modo lineare, logico e coerente il Tribunale del riesame ha dato conto della sussistenza di una pluralità di elementi significativi e convergenti per attribuire a FA DA l'utenza telefonica n. 334.8329834, pacificamente ritenuta in possesso di uno dei due autori del tentato omicidio ai danni di SI Boccia. Rispondendo ai rilievi critici espressi dalla prima Sezione di questa Corte di legittimità in occasione dell'annullamento della primigenia ordinanza cautelare (circa il fatto che la citata utenza fosse stata ritenuta nella disponibilità dell'odierno ricorrente sulla base di elementi scarni e connotati da profili che presentavano incongruenze), il Tribunale, grazie agii ulteriori accertamenti effettuati dagli inquirenti e compendiati nell'informativa del 23 luglio 2025, da un lato, ha chiarito che le rilevate incongruenze (relative all'aggancio in orari non coincidenti delle celle da parte delle utenze 347.1881074 e 334.8329834 nella giornata del 15 ottobre 2022) non erano in realtà tali ed avevano una semplice spiegazione tecnica 8 e dall'altro ha potuto rilevare che a tale dato se ne aggiungevano molti altri, ben più significativi, che, quanto meno in termini di gravità indiziaria, consentivano di fugare gli iniziali dubbi. Osservava in particolare il Tribunale che a FA DA doveva certamente essere attribuita l'utenza n. 347.1881074, in quanto a lui intestata, risultata inequivocabilmente in suo uso dai contenuto di una serie di conversazioni intercettate (ove erano emersi frequenti riferimenti personali) e rinvenuta nella sua effettiva disponibilità in occasione dei suo arresto del 6 marzo 2023. In data 15 ottobre 2022, come già indicato nell'ordinanza cassata, l'utenza 347.1881074 e quella 334.8329834 (attribuita ad uno dei componenti del commando che aveva attentato alla vita del Boccia, sulla base dell'incrocio dei dati di aggancio delle celle e delle riprese dell'autovettura Renault KA il giorno dell'agguato), avevano agganciato in serata entrambe delle celle situate nel comune di Capaccio, anche se con uno sfasamento di alcuni minuti;
località nella quale si trovava un ristorante in cui l'utilizzatore di ciascuna delle due utenze aveva riferito di recarsi (o di trovarsi) quei giorno. Tale dato, di per sé considerato, era stato ritenuto dalla prima sezione di questa Corte insufficiente a dimostrare che FA DA avesse con sé entrambe le utenze, tanto più in assenza di spiegazioni del motivo per cui gli orari di aggancio della cella telefonica di Capaccio non erano contestuali da parte delle due utenze. Grazie agli approfondimenti contenuti nella nuova informativa depositata dagli inquirenti, il Tribunale di Salerno, in sede di rinvio, ha potuto precisare che in realtà le due utenze non avevano solo agganciato la cella di Capaccio per circa un'ora ma, a partire dalle 21:53, si erano simultaneamente mosse da PO AI a Capaccio, avevano qui sostato ed avevano poi fatto ritorno a PO in nottata. Gli orari non coincidenti dell'aggancio delle celle erano dovuti solo al fatto che le due Sim erano di gestori telefonici diversi, entrambi proprietari di celle, le quali sono posizionate talvolta in località diverse anche se limitrofe e, soprattutto, che aggiornano il servizio di "positioning" delle utenze ad intervalli temporali diversi e dunque non coincidenti. Lo sfasamento di alcuni minuti, pertanto, dipendeva solo dal diverso momento in cui ciascuna cella aveva inviato il segnale di localizzazione. Ulteriori elementi emersi, evidenziati nel provvedimento impugnato, erano poi costituiti dal fatto che: a) il contestuale aggancio delle medesime celle da parte delle Sim 334.8329834 e 347.1881074, contrariamente a quanto sinteticamente riportato nella prima ordinanza annullata, non era avvenuto solo in data 15 ottobre 2022 ma in una pluralità di circostanze (16 ottobre 2022, 17 novembre 2022, dal 5 al 9 dicembre 2022, 1 gennaio 2023, 19 e 20 gennaio 2023) nelle quali le due utenze 9 si erano "spostate" agganciando quasi contestualmente celle, talvolta diverse perché appartenenti a gestori diversi, ma posizionate esattamente sullo stesso tragitto percorso (da PO AI a Capaccio e ritorno;
da PO AI ad Avellino e ritorno;
da PO AI a Napoli e ritorno, ecc.); b) l'utenza telefonica n. 334.8329834 risultava essere stata inserita, dal 24 novembre 2022 al 28 gennaio 2023, in un telefono cellulare avente codice imei 356442119114571 poi rinvenuto (con all'interno la diversa scheda sim n. 339.7102552) nella disponibilità di FA DA al momento del suo arresto per spaccio di stupefacenti, avvenuto il 6 marzo 2023; c) da tali due utenze (334.8329834 e 339.7102552) il giorno 12 gennaio 2023 erano partiti due sms con i quali l'unico possessore delle medesime comunicava al proprio interlocutore di aver proceduto ad attivare un "nuovo numero" (il 339.7102552) e che quello precedente (334.8329834) doveva dunque essere "cancellato"; d) già in precedenza, il 14 ottobre 2022, sull'utenza n. 334.8329834 perveniva un messaggio da un soggetto poi identificato in Alessandro D'SI, dal seguente tenore «FA nn mi hanno accreditato lo stipendio se ne parla lunedì mattina», al quale l'utilizzatore della scheda 334.8329834 rispondeva di chiamarsi AN, ricevendo come risposta che un comune conoscente gli aveva invece riferito che il soggetto chiamato si chiamasse "FA". Il D'SI veniva successivamente escusso a sommarie informazioni e riferiva di avere avuto reiterati contatti con FA DA (riconosciuto anche fotograficamente) per l'acquisto di sostanze stupefacenti e di averlo contattato su tre utenze, tra cui la n. 334.8329834; e) analoghe dichiarazioni, quanto alla disponibilità dell'utenza n. 334.8329834 da parte di FA DA venivano rese da altro acquirente di sostanza stupefacente, MB ZO. Rispetto a tali nuove emergenze evidenziate dal Tribunale, la difesa si limita a ritenere non superate le obiezioni mosse con la sentenza di annullamento;
ribadisce che le utenze 334.8329834 e 347.1881074, il 15 ottobre e nei giorni seguenti, avevano agganciato celle situate in località vicine ma pur sempre diverse;
deduce la mancata valutazione di circostanze prive di reale pregnanza probatoria, ovvero che il possessore dell'utenza 334.8329834, contattato per l'acquisto di stupefacenti, avesse telefonicamente riferito al D'SI di non chiamarsi "FA" ma AN (ignorando tuttavia la successiva identificazione del DA da parte dello stesso D'SI); oppure che l'odierno ricorrente non avesse avuto mai in uso il telefono con imei 35876310507689 (in realtà non utilizzato dagli inquirenti per risalire all'identificazione del DA). 10 Il ricorso, pertanto, in parte propone considerazioni infondate ed in parte è aspecifico perché non si confronta con il complesso delle argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata in ordine alla riferibilità a FA DA dell'utenza n. 334.8329834. 3.3. Un'ultima notazione deve tuttavia essere fatta in relazione alla mancata valutazione, da parte del Tribunale del riesame, del dato della "robustezza" del ricorrente, pur richiamato in sede di annullamento della precedente ordinanza da parte di altra Sezione di questa Corte, allorché, stante l'evanescenza dell'unico altro dato valorizzato nell'ordinanza annullata (quello più volte esaminato, relativo ai dati delle celle telefoniche nella giornata del 15 ottobre 2022), si evidenziava che il riferimento effettuato dalla vittima al fatto che uno dei due aggressori fosse robusto non potesse essere sufficiente ai fini dell'identificazione di FA DA (di stazza notevole). L'art. 637 co. 3 cod. proc. pen., come noto, stabilisce che 4 giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa». La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che «La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali» (Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Rv. 254830 - 01; Sez. 2, n. 45863 dei 24/09/2019, Rv. 277999 - 01). Il limite derivante dalla sentenza di annullamento, tuttavia, è quello di non poter ripetere lo stesso percorso logico già censurato, ma il compito di ricostruzione dei fatti e di valutazione del materiale probatorio resta pur sempre di esclusiva pertinenza del giudice di merito. Sotto tale profilo, questa Corte ha in più occasioni ribadito che «Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova» (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, Rv. 278629-02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345- 01; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, Rv. 263864-01). Nulla, dunque, vieta al giudice di rinvio di pervenire allo stesso esito della decisione censurata sulla base di un compendio probatorio diverso o arricchito rispetto a quello valutato nel giudizio rescindente, senza neanche necessità di 11 prendere nuovamente posizione su qualsiasi aspetto, anche di carattere prettamente fattuale, evidenziato nel provvedimento di annullamento, purché il ragionamento complessivo non risulti carente o illogico rispetto ai dati emersi. Nella decisione del Tribunale di Salerno, in gran parte fondata su nuove risultanze investigative, non si ravvisano illogicità o contraddizioni, né vi è l'omessa valutazione di dati effettivamente significativi sotto il profilo probatorio in grado di incrinare la conclusione raggiunta (non potendo ritenersi tale quello relativo aiia ritenuta inadeguata indicazione, da parte della vittima dei tentato omicidio, della stazza del DA come "robusta", anziché con aggettivi di più specifica pregnanza descrittiva, essendo sia la percezione del dato che la sua sintetica rappresentazione strettamente legate a componenti soggettive). 4. Con il terzo motivo, i ricorrenti chiedono a questa Corte di procedere ad una nuova valutazione, prettamente di merito, sulla sussistenza ed entità delle esigenze cautelari, a fronte di una motivazione (quella del provvedimento impugnato) del tutto congrua, logica e scevra da contraddizioni, fondata sia sulle concrete ed allarmanti modalità del fatto (l'aver premeditato l'azione, l'aver noleggiato un'auto con modalità fraudolente, l'aver agito all'alba e su pubblica via, con volto travisato e con armi illegalmente detenute e poi occultate, ecc.) che sulla personalità dell'indagato, desumibile da una pluralità di precedenti penali di varia tipologia per reati commessi sia prima che dopo i fatti in esame. Di nessun rilievo, come chiarito in premessa, è il fatto che il Tribunale del riesame non abbia replicato specificamente a tutti gli argomenti difensivi sviluppati nel procedimento di rinvio o contenuti nella memoria difensiva depositata, trattandosi di argomentazioni (come l'aver il DA fruito di benefici penitenziari e l'aver commesso l'ultimo reato nel 2023) che non possono ritenersi decisive ad elidere o attenuare il quadro cautelare in rapporto a quanto invece evidenziato dal provvedimento impugnato. Non ravvisandosi alcun vizio censurabile di motivazione, il motivo di ricorso risulta finalizzato ad ottenere una nuova valutazione di merito dei fatti da parte del giudice di legittimità e, dunque, proposto al di fuori delle ipotesi di ammissibilità ai sensi dell'articolo 606 comma 3 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13/11/2025 Il giudice estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Francesca Sarno, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno, Sezione del riesame, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamentopa parte della ?rima Sezione penale di questa Cortei dell'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 28 aprile 2025, in parziale accoglimento dei riesame proposto dall'indagato, ha applicato allo stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato, porto e detenzione illegale di armi e violenza privata (artt. 110, 56, 575, 577 n. 3) e 4) cod. pen., 61 n. 2 cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497/1974; 110, 610 cod. pen.), con esclusione della circostanza aggravante, originariamente contestata, di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 380 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MORRA MARIO Data Udienza: 13/11/2025 I fatti oggetto del procedimento possono essere così sinteticamente ricostruiti: nelle prime ore del 18 settembre 2022 SI Boccia, barista di un locale del salernitano, veniva reso oggetto di un agguato mentre rientrava a casa con la propria auto. Due soggetti, con volto travisato da passamontagna ed armati di pistola, scesi da un'auto Renault KA, bloccavano la marcia dalla vittima e, dopo aver profferito al suo indirizzo ingiurie ed intimazioni di scendere, tentavano di aprire le portiere dell'auto e di infrangerne i finestrini. Il Boccia riusciva a ripartire e in tale frangente, nonché nel successivo inseguimento, i due soggetti esplodevano al suo indirizzo diversi colpi di arma da fuoco, che colpivano la portiera dell'auto lato guida, il montante sinistro, un finestrino, l'abitacolo. Dopo la denuncia del Boccia, gli inquirenti concentravano la propria attenzione su un alterco avvenuto due settimane prima (il 4 settembre) all'interno della discoteca in cui lo stesso lavorava, allorquando un soggetto, poi riconosciuto dalla vittima in SI DA (fratello dell'odierno ricorrente), aveva prima preteso la consumazione di bevande a prezzo scontato e successivamente, al rifiuto del Boccia, lo aveva aggredito e minacciato. Un riferimento a tale episodio veniva individuato dagli inquirenti in alcune conversazioni captate casualmente sull'utenza in uso al suocero di SI DA, dalle quali emergeva che quella sera lo stesso era stato portato via dal locale da suo fratello FA (odierno ricorrente). Il Boccia, oltre a riconoscere con certezza SI DA come il soggetto che lo aveva minacciato il 4 settembre, riferiva altresì che la sua voce era simile a quella di uno dei due uomini che gli avevano teso l'agguato il giorno 18, mentre dell'altro, pur riferendo inizialmente di non averne notato le fattezze per aver concentrato la sua attenzione sulle armi puntategli contro, precisava in un secondo momento di ricordare che fosse più robusto. A seguito della visione delle immagini registrate dalle telecamere situate in prossimità del luogo degli eventi e dei dati rilevati dalle celle di aggancio del segnale di telefonia mobile, gli inquirenti accertavano che per l'agguato era stata utilizzata un'autovettura presa a noleggio dal 15 al 19 settembre, periodo in cui, come rilevato dal dispositivo gps, l'auto era risultata parcheggiata in Via degli Aranceti di PO, ove insiste l'abitazione di SI DA. Veniva altresì accertato, grazie all'incrocio tra le riprese dell'auto Renault KA ed i dati di aggancio delle celle telefoniche, che i due aggressori avevano la disponibilità di due utenze telefoniche, entrambe intestate a tale Aldo De Viva, l'una, avente numero 334.8306306, risultata essere, sulla base di una serie di elementi convergenti, nella disponibilità di SI DA, l'altra, avente numero 334.8329834 ritenuta dagli inquirenti nella disponibilità del di lui fratello, FA DA. 2 Su richiesta del P.M., il Gip del Tribunale di Salerno applicava nei confronti di entrambi i fratelli DA la misura cautelare della custodia in carcere per tutti i reati indicati in incolpazione (ritenuta sussistente anche la circostanza del "metodo" mafioso ai sensi dell'articolo 416 bis. 1 cod. pen.), valutazione che veniva integralmente condivisa dal Tribunale del Riesame di Salerno con l'ordinanza del 28 aprile 2025. Proposto ricorso in Cassazione da parte di FA DA, la prima Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio l'indicata ordinanza affinché venisse compiuto un nuovo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente. Osservava la Corte che l'utenza telefonica n. 334.8329834 era stata attribuita a FA DA sulla base di elementi dalla valenza dubbia, ovvero: la circostanza che tale utenza ed una certamente in uso al ricorrente (347.1881074), nella data del 15 ottobre 2022, avessero agganciato la stessa cella BTS, ubicata nel Comune di Capaccio Scalo, Via Magna Grecia (la prima dalle ore 23:16 alle ore 01:31, la seconda dalle ore 23:30 alle ore 00:36) e che in quella stessa data FA DA, dopo essersi accordato in mattinata con un altro soggetto per incontrarsi quella sera al ristorante Agripaestum, alle successive ore 22.05, utilizzando l'utenza n. 334.8329834 e "camuffando la voce", avesse confermato al proprio interlocutore di trovarsi presso l'indicato ristorante. La Corte di legittimità rilevava che il dato che le due indicate utenze telefoniche (334.8329834 e 347.1881074), sebbene entrambe sottoposte ad intercettazione, risultassero aver agganciato la medesima cella telefonica per una sola volta per poco più di un'ora, tra l'altro in orari non del tutto coincidenti, come pure la mancata indicazione degli elementi in base ai quali poter ritenere che FA DA, utilizzando il n. 334.8329834, avesse "camuffato" la propria voce e per quale ragione lo avesse fatto, non consentivano di attribuire con certezza al ricorrente l'utenza risultata nella disponibilità di uno degli aggressori. Né elemento sufficiente poteva essere considerato il dato, pur valorizzato dal Gip, della corporatura robusta di FA DA, coma attribuita al secondo aggressore da parte della vittima durante la sua seconda escussione, avendo la difesa dimostrato che il DA ha una corporatura particolarmente notevole. In sede di giudizio di rinvio, all'udienza camerate del 24 luglio 2025, il Tribunale del riesame di Salerno dava anzitutto atto che la Procura, in data 23 luglio, aveva depositato in cancelleria ulteriori informative di reato (portate a conoscenza della difesa lo stesso giorno del deposito), ritenute pienamente utilizzabili, nonostante l'eccezione sollevata dagli odierni ricorrenti. Nel merito, dopo aver ripercorso la genesi delle indagini ed il materiale probatorio complessivamente acquisito, riteneva che gli ulteriori elementi emergenti dalle informative depositate dal P.M. in data 23 luglio 2025 3 consentissero di superare i rilievi del giudice di legittimità in ordine alla sussistenza di un grave quadro indiziario a carico di FA DA. Oltre alla presenza del ricorrente in occasione del litigio del 4 settembre 2022 presso la discoteca "Dolce vita", le nuove informative di reato, ad avviso del Tribunale, consentivano di attribuire con certezza a FA DA l'utenza n. 334.8329834 (pacificamente ritenuta nella disponibilità di uno dei due aggressori), il che rendeva superfluo soffermarsi su altri dati come quello della struttura fisica dell'indagato o del motivo per cui, nella telefonata del 15 ottobre 2022, il DA avesse "camuffato" la propria voce. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame condivideva il giudizio espresso dal Gip in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di recidiva, desumibile dalle particolari modalità dell'agguato e dalla personalità dell'indagato, gravato da plurime condanne, anche per fatti commessi nel 2023. 2. Propongono ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si lamenta la violazione della disposizione processuale di cui all'art. 309, co. 5 e co. 10 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame ritenuto utilizzabile la documentazione depositata dalla Procura della Repubblica in data 23 luglio 2025 (giorno antecedente a quello dell'udienza camerale) e dunque senza il rispetto del termine di cui all'art. 309, co. 5 cod. proc. pen., previsto a pena di inefficacia. Si osserva in particolare che il Tribunale aveva richiesto al P.M. la trasmissione degli atti posti a fondamento della misura in data 16 luglio 2025 sicché il termine di 5 giorni previsto dall'art. 309, comma 5 cori. proc. pen., sarebbe spirato il 21 luglio. Solo in data 23 luglio, viceversa, la Procura depositava ulteriore documentazione, tra cui le informative (e relativi copiosi allegati), aventi pari data, poi utilizzate dal Tribunale del Riesame per superare i rilievi critici espressi dalla sentenza di annullamento della Cassazione della precedente ordinanza cautelare. Il mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, applicabile anche al giudizio di rinvio, determinerebbe la perdita di efficacia della misura o comunque l'inutilizzabilità della documentazione tardivamente depositata, mentre, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento censurato, alcun termine a difesa andava richiesto dai ricorrenti per esaminare la copiosa documentazione. 2.2. Con il secondo motivo si contesta "l'erronea applicazione della legge, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione" in ordine all'identificazione di DA FA quale autore delle condotte contestate. 4 Il Tribunale non avrebbe colmato le lacune relative al quadro indiziario indicate dalla sentenza di annullamento con rinvio, riportandosi acriticamente a quanto riportato nell'informativa acquisita del 23 luglio 2025, non in grado, tuttavia, di chiarire definitivamente una serie di aspetti critici in ordine alla attribuibilità al ricorrente dell'utenza telefonica 334.8329834. Tale utenza, infatti, non avrebbe agganciato, nelle date indicate dagli inquirenti, le stesse celle agganciate dalla diversa utenza riconducibile all'indagato ma celle situate in luoghi diversi seppur vicini e comunque ciò sarebbe avvenuto successivamente ai fatti di cui ai capi di incolpazione. Erroneamente, inoltre, il Tribunale non avrebbe valutato elementi favorevoli all'indagato come la circostanza che, al momento dei fatti in contestazione, l'utenza 334.8329834 non fosse stata mai inserita in apparecchi telefonici riconducibili a FA DA, bensì nel telefono avente codice imei 35876310507689, non rinvenuto nella disponibilità dell'indagato, e che in data 14 ottobre 2022 l'utilizzatore di tale scheda Sim, nel corso di una telefonata, riferisse al proprio interlocutore, identificato in D'SI, di non chiamarsi FA. Irrilevante sarebbe poi il riferimento alla presenza dell'indagato in occasione della lite del 4 settembre, desumendosi dalle intercettazioni che in quella circostanza FA DA avesse solo allontanato il fratello SI dalla discoteca, mentre erroneo ed illogico sarebbe il tentativo di recuperare la valenza indiziaria del dato relativo alla stazza dell'odierno ricorrente, già stigmatizzato dalla Corte di legittimità. 2.3. Con il terzo motivo viene dedotta "l'erronea applicazione della legge, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione" con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe desunto il pericolo di recidiva dai precedenti risalenti dell'indagato, ormai distaccatosi da anni da ambienti criminali, tanto che l'ultimo reato risulterebbe commesso il 6 marzo 2023, e mai intraneo ad organizzazioni camorristiche, come dimostrato dall'esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod. pen. Il rischio di reiterazione del reato mancherebbe dunque di attualità e concretezza, anche tenuto conto dei diversi benefici penitenziari fruiti dal DA in relazione alle precedenti condanne, circostanza indicativa di una sua resipiscenza e di un reinserimento sociale, e dello svolgimento di regolare attività lavorativa per circa un anno prima del suo arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 5 Costituisce principio di diritto pacifico, più volte ribadito da questa Corte, che nell'ambito del procedimento di riesame il P.M. è legittimato a trasmettere al Tribunale anche elementi sopravvenuti che non abbiano una connotazione favorevole all'indagato, senza essere vincolato da particolari preclusioni temporali (Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020, Mazzoni, Rv. 279298-01; Sez. 6, n. 35690 del 12/06/2019, Catalano, Rv. 277194-01; Sez. 2, n. 11033 del 20/01/2016, Dresda, Rv. 267728-01; Sez. 3, n. 22137 del 06/05/2015, Benocci, Rv. 263664-01; in relazione a fattispecie sovrapponibile, riguardante l'appello proposto dal P.M., anche Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357-01). L'articolo 309 comma 5 cod. proc. pen., infatti, prevede che il P.M., dal momento della ricezione dell'avviso della proposizione del riesame, abbia l'obbligo di trasmettere entro cinque al Tribunale solo «gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elc.,menti sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1 quater», mentre alcun riferimento viene fatto da tale disposizione agli atti che non abbiano un contenuto favorevole all'indagato e che non siano stati posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare. Il successivo comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., per contro, prevede espressamente che il Tribunale del riesame possa, oltre che annullare o riformare, anche "confermare" l'ordinanza oggetto di impugnazione decidendo sulla base di elementi addotti dalle parti (e quindi anche del P.M.) nel corso della stessa udienza camerale, con ciò ulteriormente confermando l'assenza di qualsiasi preclusione alla produzione, perfino in udienza, di ulteriori elementi a carico dell'indagato. La disciplina dettata in generale per il procedimento di riesame si estende pacificamente anche al giudizio in sede di rinvio (Sez. 6, n. 29689 del 29/09/2020, Rv. 279695-01; Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, Rv. 261452-01). Nel caso, dunque, di atti sopravvenuti, dal contenuto potenzialmente pregiudizievole per l'indagato, ferma restando la possibilità da parte del P.M. di depositarli persino il giorno fissato per la trattazione del riesame, può porsi solo un problema di tutela dell'effettività del contraddittorio, stante la necessità di consentire, alla parte che ne faccia richiesta, di fruire di un adeguato termine per consultare i nuovi atti, soprattutto quando complessi o ponderosi. Il termine deve essere necessariamente richiesto da chi voglia fruirne (implicando necessariamente una protrazione della misura cautelare prima che l'indagato possa fornire al Tribunale la propria diversa ricostruzione dei fatti), e la congruità dello stesso deve in ogni caso essere apprezzata in rapporto alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame e dei tempi ristretti entro i quali è necessario che intervenga una decisione (sulla piena legittimità di 6 un termine ad horas, al fine di assicurare che la decisione venga comunque adottata entro il termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti, cfr., tra le tante, le citate pronunce Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020, Mazzoni;
Sez. 6, n. 35690 del 12/06/2019, Catalano). Nel caso in esame, risulta che le informative, della cui produzione la difesa si duole, venivano depositate dal P.M. agli atti del Tribunale del riesame, il giorno stesso della loro redazione, in data 23 luglio 2025. Contestualmente veniva dato avviso alla difesa dell'avvenuto deposito in vista dell'udienza da celebrarsi il giorno seguente ma né al momento dell'avviso né nel corso dell'udienza camerale veniva avanzata alcuna richiesta di termine per poter esaminare gli atti da parte della difesa, la quale si limitava ad eccepire la violazione di termini non previsti. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato e presenta profili di inammissibilità nella parte in cui richiede a questa Corte di rivalutare, nel merito, la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico dell'indagato. 3.1. Non essendo stata concretamente prospettata alcuna di "violazione di legge" (formula genericamente richiamata nel titolo del motivo ma mai esplicitata neanche nella parte argomentativa), appare opportuno, in via preliminare, delineare sinteticamente il perimetro del sindacato rimesso a questa Corte in relazione al vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Escluso qualsiasi potere di procedere ad una revisione di tutte le emergenze processuali o di procedere ad una nuova valutazione di merito sugli elementi acquisiti nel corso del procedimento, con il ricorso di legittimità per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione può essere sottoposto alla cognizione della Corte il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, al fine di verificarne l'effettiva sussistenza (non solo sul piano puramente grafico ma anche al fine di verificare la comprensibilità dei passaggi seguiti dal giudice), la non manifesta illogicità (ovvero l'assenza di errori logici palesi nella scansione argomentativa o nell'applicazione delle regole di valutazione), la non contraddittorietà (ossia la mancanza di evidenti incongruenze tra le sue parti e passaggi), intesa anche quale complessiva corrispondenza rispetto agli atti del procedimento specificamente indicati nei motivi del ricorso, sempre che gli stessi siano dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro non corretta valutazione possa aver seriamente compromesso l'intero ragionamento svolto dal giudice (su quest'ultimo aspetto, ex multis Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). Il controllo sulla motivazione, dunque, è limitato a verificare che il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni della decisione in modo adeguato e congruente rispetto alle emergenze processuali, alla logica e ai principi di diritto 7 che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 dei 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01), tenendo presente che il sindacato di legittimità è per sua natura unitario, il che implica, non solo che i diversi fatti non possono essere valutati in modo parcellizzato, ma anche che non ogni singola incongruenza richiamata nel ricorso è suscettibile di determinare l'annullamento del provvedimento impugnato laddove non ne risulti compromessa la sua tenuta complessiva. Con specifico riferimento alla mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di una specifica argomentazione difensiva o di una memoria depositata, questa Corte ha ripetutamente escluso che l'omessa valutazione costituisca di per sé motivo di nullità del provvedimento e ha ribadito che non è ravvisabile il vizio di carenza della motivazione quando le argomentazioni difensive, seppur non richiamate nel provvedimento impugnato, sono inconciliabili con i passaggi logici della motivazione della sentenza, di talché devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice con motivazione adeguata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107) o quando tali argomentazioni o rilievi fanno comunque riferimento ad aspetti non decisivi e non in grado di incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511-01; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01). 3.2. Orbene, con riferimento alla contestata sussistenza della gravità indiziaria, la difesa ritiene carente, illogica e contraddittoria la motivazione del Tribunale del riesame senza realmente confrontarsi con essa, non cogliendo la reale valenza probatoria dei nuovi elementi ricavati dalle informative depositate dal P.M. nel procedimento di rinvio. In modo lineare, logico e coerente il Tribunale del riesame ha dato conto della sussistenza di una pluralità di elementi significativi e convergenti per attribuire a FA DA l'utenza telefonica n. 334.8329834, pacificamente ritenuta in possesso di uno dei due autori del tentato omicidio ai danni di SI Boccia. Rispondendo ai rilievi critici espressi dalla prima Sezione di questa Corte di legittimità in occasione dell'annullamento della primigenia ordinanza cautelare (circa il fatto che la citata utenza fosse stata ritenuta nella disponibilità dell'odierno ricorrente sulla base di elementi scarni e connotati da profili che presentavano incongruenze), il Tribunale, grazie agii ulteriori accertamenti effettuati dagli inquirenti e compendiati nell'informativa del 23 luglio 2025, da un lato, ha chiarito che le rilevate incongruenze (relative all'aggancio in orari non coincidenti delle celle da parte delle utenze 347.1881074 e 334.8329834 nella giornata del 15 ottobre 2022) non erano in realtà tali ed avevano una semplice spiegazione tecnica 8 e dall'altro ha potuto rilevare che a tale dato se ne aggiungevano molti altri, ben più significativi, che, quanto meno in termini di gravità indiziaria, consentivano di fugare gli iniziali dubbi. Osservava in particolare il Tribunale che a FA DA doveva certamente essere attribuita l'utenza n. 347.1881074, in quanto a lui intestata, risultata inequivocabilmente in suo uso dai contenuto di una serie di conversazioni intercettate (ove erano emersi frequenti riferimenti personali) e rinvenuta nella sua effettiva disponibilità in occasione dei suo arresto del 6 marzo 2023. In data 15 ottobre 2022, come già indicato nell'ordinanza cassata, l'utenza 347.1881074 e quella 334.8329834 (attribuita ad uno dei componenti del commando che aveva attentato alla vita del Boccia, sulla base dell'incrocio dei dati di aggancio delle celle e delle riprese dell'autovettura Renault KA il giorno dell'agguato), avevano agganciato in serata entrambe delle celle situate nel comune di Capaccio, anche se con uno sfasamento di alcuni minuti;
località nella quale si trovava un ristorante in cui l'utilizzatore di ciascuna delle due utenze aveva riferito di recarsi (o di trovarsi) quei giorno. Tale dato, di per sé considerato, era stato ritenuto dalla prima sezione di questa Corte insufficiente a dimostrare che FA DA avesse con sé entrambe le utenze, tanto più in assenza di spiegazioni del motivo per cui gli orari di aggancio della cella telefonica di Capaccio non erano contestuali da parte delle due utenze. Grazie agli approfondimenti contenuti nella nuova informativa depositata dagli inquirenti, il Tribunale di Salerno, in sede di rinvio, ha potuto precisare che in realtà le due utenze non avevano solo agganciato la cella di Capaccio per circa un'ora ma, a partire dalle 21:53, si erano simultaneamente mosse da PO AI a Capaccio, avevano qui sostato ed avevano poi fatto ritorno a PO in nottata. Gli orari non coincidenti dell'aggancio delle celle erano dovuti solo al fatto che le due Sim erano di gestori telefonici diversi, entrambi proprietari di celle, le quali sono posizionate talvolta in località diverse anche se limitrofe e, soprattutto, che aggiornano il servizio di "positioning" delle utenze ad intervalli temporali diversi e dunque non coincidenti. Lo sfasamento di alcuni minuti, pertanto, dipendeva solo dal diverso momento in cui ciascuna cella aveva inviato il segnale di localizzazione. Ulteriori elementi emersi, evidenziati nel provvedimento impugnato, erano poi costituiti dal fatto che: a) il contestuale aggancio delle medesime celle da parte delle Sim 334.8329834 e 347.1881074, contrariamente a quanto sinteticamente riportato nella prima ordinanza annullata, non era avvenuto solo in data 15 ottobre 2022 ma in una pluralità di circostanze (16 ottobre 2022, 17 novembre 2022, dal 5 al 9 dicembre 2022, 1 gennaio 2023, 19 e 20 gennaio 2023) nelle quali le due utenze 9 si erano "spostate" agganciando quasi contestualmente celle, talvolta diverse perché appartenenti a gestori diversi, ma posizionate esattamente sullo stesso tragitto percorso (da PO AI a Capaccio e ritorno;
da PO AI ad Avellino e ritorno;
da PO AI a Napoli e ritorno, ecc.); b) l'utenza telefonica n. 334.8329834 risultava essere stata inserita, dal 24 novembre 2022 al 28 gennaio 2023, in un telefono cellulare avente codice imei 356442119114571 poi rinvenuto (con all'interno la diversa scheda sim n. 339.7102552) nella disponibilità di FA DA al momento del suo arresto per spaccio di stupefacenti, avvenuto il 6 marzo 2023; c) da tali due utenze (334.8329834 e 339.7102552) il giorno 12 gennaio 2023 erano partiti due sms con i quali l'unico possessore delle medesime comunicava al proprio interlocutore di aver proceduto ad attivare un "nuovo numero" (il 339.7102552) e che quello precedente (334.8329834) doveva dunque essere "cancellato"; d) già in precedenza, il 14 ottobre 2022, sull'utenza n. 334.8329834 perveniva un messaggio da un soggetto poi identificato in Alessandro D'SI, dal seguente tenore «FA nn mi hanno accreditato lo stipendio se ne parla lunedì mattina», al quale l'utilizzatore della scheda 334.8329834 rispondeva di chiamarsi AN, ricevendo come risposta che un comune conoscente gli aveva invece riferito che il soggetto chiamato si chiamasse "FA". Il D'SI veniva successivamente escusso a sommarie informazioni e riferiva di avere avuto reiterati contatti con FA DA (riconosciuto anche fotograficamente) per l'acquisto di sostanze stupefacenti e di averlo contattato su tre utenze, tra cui la n. 334.8329834; e) analoghe dichiarazioni, quanto alla disponibilità dell'utenza n. 334.8329834 da parte di FA DA venivano rese da altro acquirente di sostanza stupefacente, MB ZO. Rispetto a tali nuove emergenze evidenziate dal Tribunale, la difesa si limita a ritenere non superate le obiezioni mosse con la sentenza di annullamento;
ribadisce che le utenze 334.8329834 e 347.1881074, il 15 ottobre e nei giorni seguenti, avevano agganciato celle situate in località vicine ma pur sempre diverse;
deduce la mancata valutazione di circostanze prive di reale pregnanza probatoria, ovvero che il possessore dell'utenza 334.8329834, contattato per l'acquisto di stupefacenti, avesse telefonicamente riferito al D'SI di non chiamarsi "FA" ma AN (ignorando tuttavia la successiva identificazione del DA da parte dello stesso D'SI); oppure che l'odierno ricorrente non avesse avuto mai in uso il telefono con imei 35876310507689 (in realtà non utilizzato dagli inquirenti per risalire all'identificazione del DA). 10 Il ricorso, pertanto, in parte propone considerazioni infondate ed in parte è aspecifico perché non si confronta con il complesso delle argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata in ordine alla riferibilità a FA DA dell'utenza n. 334.8329834. 3.3. Un'ultima notazione deve tuttavia essere fatta in relazione alla mancata valutazione, da parte del Tribunale del riesame, del dato della "robustezza" del ricorrente, pur richiamato in sede di annullamento della precedente ordinanza da parte di altra Sezione di questa Corte, allorché, stante l'evanescenza dell'unico altro dato valorizzato nell'ordinanza annullata (quello più volte esaminato, relativo ai dati delle celle telefoniche nella giornata del 15 ottobre 2022), si evidenziava che il riferimento effettuato dalla vittima al fatto che uno dei due aggressori fosse robusto non potesse essere sufficiente ai fini dell'identificazione di FA DA (di stazza notevole). L'art. 637 co. 3 cod. proc. pen., come noto, stabilisce che 4 giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa». La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che «La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali» (Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Rv. 254830 - 01; Sez. 2, n. 45863 dei 24/09/2019, Rv. 277999 - 01). Il limite derivante dalla sentenza di annullamento, tuttavia, è quello di non poter ripetere lo stesso percorso logico già censurato, ma il compito di ricostruzione dei fatti e di valutazione del materiale probatorio resta pur sempre di esclusiva pertinenza del giudice di merito. Sotto tale profilo, questa Corte ha in più occasioni ribadito che «Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova» (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, Rv. 278629-02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345- 01; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, Rv. 263864-01). Nulla, dunque, vieta al giudice di rinvio di pervenire allo stesso esito della decisione censurata sulla base di un compendio probatorio diverso o arricchito rispetto a quello valutato nel giudizio rescindente, senza neanche necessità di 11 prendere nuovamente posizione su qualsiasi aspetto, anche di carattere prettamente fattuale, evidenziato nel provvedimento di annullamento, purché il ragionamento complessivo non risulti carente o illogico rispetto ai dati emersi. Nella decisione del Tribunale di Salerno, in gran parte fondata su nuove risultanze investigative, non si ravvisano illogicità o contraddizioni, né vi è l'omessa valutazione di dati effettivamente significativi sotto il profilo probatorio in grado di incrinare la conclusione raggiunta (non potendo ritenersi tale quello relativo aiia ritenuta inadeguata indicazione, da parte della vittima dei tentato omicidio, della stazza del DA come "robusta", anziché con aggettivi di più specifica pregnanza descrittiva, essendo sia la percezione del dato che la sua sintetica rappresentazione strettamente legate a componenti soggettive). 4. Con il terzo motivo, i ricorrenti chiedono a questa Corte di procedere ad una nuova valutazione, prettamente di merito, sulla sussistenza ed entità delle esigenze cautelari, a fronte di una motivazione (quella del provvedimento impugnato) del tutto congrua, logica e scevra da contraddizioni, fondata sia sulle concrete ed allarmanti modalità del fatto (l'aver premeditato l'azione, l'aver noleggiato un'auto con modalità fraudolente, l'aver agito all'alba e su pubblica via, con volto travisato e con armi illegalmente detenute e poi occultate, ecc.) che sulla personalità dell'indagato, desumibile da una pluralità di precedenti penali di varia tipologia per reati commessi sia prima che dopo i fatti in esame. Di nessun rilievo, come chiarito in premessa, è il fatto che il Tribunale del riesame non abbia replicato specificamente a tutti gli argomenti difensivi sviluppati nel procedimento di rinvio o contenuti nella memoria difensiva depositata, trattandosi di argomentazioni (come l'aver il DA fruito di benefici penitenziari e l'aver commesso l'ultimo reato nel 2023) che non possono ritenersi decisive ad elidere o attenuare il quadro cautelare in rapporto a quanto invece evidenziato dal provvedimento impugnato. Non ravvisandosi alcun vizio censurabile di motivazione, il motivo di ricorso risulta finalizzato ad ottenere una nuova valutazione di merito dei fatti da parte del giudice di legittimità e, dunque, proposto al di fuori delle ipotesi di ammissibilità ai sensi dell'articolo 606 comma 3 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13/11/2025 Il giudice estensore La Presidente